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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, all'esito della riassegnazione del fascicolo e del deposito di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n 2988/2022 Ruolo Generale Lavoro
TRA
rapp.ta e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. GARGIULO MARINA con la quale è Parte_1 elett.te dom.ta presso il suo studio
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi P.IVA_1 dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliato presso l' , sito in Napoli, alla Via Ponte Controparte_1 della Maddalena, n. 55
RESISTENTE
(C.F. ), in persona del pro Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 tempore, rappresentato dai dirigenti Dott. (C.F. e Dott.ssa Controparte_4 C.F._2 CP_5 (C.F. ) rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., congiuntamente e/o C.F._3 disgiuntamente dalla Dott.ssa (C.F. ), dal Dott. CP_6 C.F._4 Controparte_7 (C.F. ) e dalla Dott.ssa (C.F. ), elett.
[...] C.F._5 CP_8 C.F._6 domiciliato in Napoli – Ragioneria Territoriale dello Stato - Via Francesco Lauria, n. 80 – Controparte_9
[...
.
RESISTENTE
Oggetto: ARRETRATI STIPENDIALI DOCENTE
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 24/05/2022 la parte ricorrente, premesso di essere stata assunta come docente a tempo indeterminato per l'insegnamento di educazione fisica presso le scuole medie, con decorrenza giuridica ed economica 01.09.2007, e poi per l'insegnamento delle scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, con decorrenza giuridica ed economica 01.09.2018, e premesso di avere ottenuto il decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 4529 del 27.04.2021 dall' con riconoscimento, a decorrere Controparte_10 dal 01.09.2018, di un'anzianità maturata nella qualifica di provenienza di 19 anni interamente utile ai fini economico e giuridici dalla data di passaggio di ruolo, con inquadramento nella terza posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondenti all'anzianità di anni 15+4, adiva il Tribunale per l'accertamento, sulla base del decreto di ricostruzione di carriera n. 4529 del 27.04.2021, del suo diritto all'adeguamento della posizione economico giuridica e all' erogazione degli arretrati stipendiali dal 01.09.2018 e CP_1 per l'effetto, condannare il ad effettuare l'adeguamento e al pagamento degli arretrati stipendiali dal
01.09.2018, con vittoria di spese. CP_1 Con IL (ora ) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando la non integrità del contraddittorio non essendo stato citato l' ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva CP_13 Cont a favore del chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Veniva espletata ctu tecnico contabile.
1 Cont All'udienza del 7/10/24 veniva integrato il contraddittorio con il il quale a sua volta chiedeva dichiararsi il suo difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso, anche per prescrizione, con vittoria di spese.
All'odierna udienza, a seguito di riassegnazione del fascicolo al sottoscritto giudice per trasferimento del precedente titolare del fascicolo, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
CP_ Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del L'eccezione relativa al difetto di CP_1 Con legittimazione passiva sollevata dal (ora ) è destituita di fondamento, in quanto unico soggetto legittimato, rispetto alla richiesta di pagamento degli arretrati per effetto della ricostruzione della carriera, è il CP_ datore di lavoro, da indentificarsi nel convenuto. Infatti è il e non il CP_1 Controparte_2
, ad aver stipulato con la ricorrente il contratto di lavoro, sulla base delle determinazioni del dirigente
[...] scolastico, mentre il e la Ragioneria territoriale sono i soggetti deputati Controparte_1 Controparte_2 all'erogazione del trattamento stipendiale ma senza alcuna legittimazione a contraddire in ordine alla pretesa vantata dalla ricorrente.
Invero, spetta al solo ed, in via concorrente, all (ex art.8 del D.P.R. CP_11 Controparte_1 17/2009) la legittimazione passiva nelle controversie di lavoro promosse dal personale della scuola.
Sempre preliminarmente va rigettata l'eccezione relativa alla mancata citazione in giudizio dell'Istituto scolastico;
invero, secondo l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, anche dopo l'estensione della personalità giuridica ai circoli didattici, alle scuole medie ed agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA
e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato.
Pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del , mentre CP_1 difetta la legittimazione passiva del singolo istituto (v. Cass. 6372/11; Cass. 3275/16; Cass. 20430/12) e degli
Ambiti Territoriali provinciali, trattandosi di articolazioni organiche dei rispettivi che non risultano CP_15 possedere autonoma capacità giuridica e processuale.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Il diritto della ricorrente all'adeguamento della sua posizione stipendiale e i relativi arretrati si evince per tabulas Con dai documenti depositati, e non è contestato dal convenuto. Con Cont Il eccepisce di avere regolarmente inviato, in data 30/4/21, al e alla Ragioneria il decreto di ricostruzione carriera e la richiesta di adeguamento presentata dalla ricorrente, senza peraltro nulla depositare.
Tuttavia a questo invio non è seguito alcun adeguamento né il pagamento degli arretrati.
Il ctu ha calcolato che le differenze retributive dovute alla ricorrente, a causa del mancato adeguamento della retribuzione alle risultanze del suddetto decreto di ricostruzione della carriera n. 4529 del 27.04.2021, per il periodo dal 1.9.2018 al 31.08.2023 (ultimo cedolino paga) sono pari a euro 11.606,74 al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali. Con Il deve, pertanto, essere condannato al pagamento della somma sopra indicata sino al soddisfo con interessi legali, oltre ulteriori accessori di legge. Con Le spese di lite e della ctu sono a carico del soccombente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale
Accoglie la domanda e, riconosciuto il diritto della ricorrente all'adeguamento della posizione economico giuridica e all' erogazione degli arretrati stipendiali dal 01.09.2018, condanna il in persona Controparte_16 del ministro p.t. al suddetto adeguamento, nonché, per l'effetto, al pagamento degli arretrati stipendiali dal 01.09.2018 pari ad € 11.606,74 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
condanna il in persona del ministro p.t. al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_16 in € 3.500,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Pone le spese di ctu a carico del in persona del ministro p.t., che liquida come da Controparte_16 separato decreto.
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Cristina Giusti
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