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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5589/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5589/2024
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Via Giacomo Leopardi 91, Catania, presso lo studio dell'avvocato
NAVARRIA MARCO MARIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in viale XX Settembre, 45/G 95128 Catania, presso lo studio dell'avvocato LAURETTA PAOLO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 28.05.2024, premettendo di avere intrattenuto una Parte_1
convivenza more uxorio con , da cui è nato il figlio l 24.08.2022, ha Controparte_1 Per_1
esposto che per sopravvenuta incompatibilità di carattere la relazione tra le parti si è interrotta.
La ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Per_1
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé, regolamentando le modalità di permanenza con il padre come in ricorso, e di porre a carico di , l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento del figlio minore con un assegno mensile di €. 600,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituto in giudizio il quale non si è opposto al regime di affidamento Controparte_1
e collocamento domandato dalla ricorrente ed ha chiesto di porre a proprio carico un assegno di mantenimento in favore del figlio in misura non superiore a € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza del 29.01.2025 le parti presenti personalmente hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, alle condizioni che di seguito si riportano:
“ 1) affidare il figlio minore, , ad entrambi i genitori con ampi diritti di visita per Persona_2
il padre, e collocamento del bambino presso la casa materna;
2) disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore mediante il versamento mensile in favore della sig.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, della somma Parte_1 di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat:
3) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra cui il presta Pt_1 CP_1
espressamente il consenso a presentare relativa domanda.
4) disporre che il padre contribuisca, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il figlio;
2 5) disporre e prevedere che il padre trascorra con il figlio minore due pomeriggi a settimana dalle
16.00 alle 20.00 (alternativamente martedì e giovedì o lunedì e mercoledì), oltre che due week end
mensili dal venerdì pomeriggio dalle ore 16,00 alla domenica sera alle ore 20.00;
6) inoltre, il padre terrà con sé il figlio per due settimane anche non continuative nel periodo
estivo; per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della
Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
7) le spese processuali saranno interamente compensate tra le parti”.
I procuratori delle parti hanno chiesto la rimessione della causa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini per scritti conclusivi.
Il giudice delegato, preso atto dell'accordo tra le parti, ha rimesso la causa al Collegio senza assegnazione dei termini, previa acquisizione del parere del P.M.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accordo.
Nel merito, il Collegio ritiene che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento, non essendo in contrasto con norme imperative né manifestamente contrarie all'
interesse della prole minore di età.
Le spese vanno compensate, stante la soluzione del procedimento con conclusioni congiunte delle parti ed in conformità alla richiesta dalle stesse formulata.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5589/2024:
dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento prevalente presso la madre nella casa materna;
Parte_1
dispone la permanenza del minore con il padre come da accordo in parte Controparte_1
motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno Controparte_1 Parte_1
cinque di ogni mese, la somma mensile di Euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
3 prende atto dell'accordo delle parti sulla percezione integrale dell'assegno unico da parte di che
[...]
Parte_1
compensa le spese processuali.
Così deciso a Catania il giorno 14.03.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5589/2024
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Via Giacomo Leopardi 91, Catania, presso lo studio dell'avvocato
NAVARRIA MARCO MARIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in viale XX Settembre, 45/G 95128 Catania, presso lo studio dell'avvocato LAURETTA PAOLO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 28.05.2024, premettendo di avere intrattenuto una Parte_1
convivenza more uxorio con , da cui è nato il figlio l 24.08.2022, ha Controparte_1 Per_1
esposto che per sopravvenuta incompatibilità di carattere la relazione tra le parti si è interrotta.
La ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Per_1
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé, regolamentando le modalità di permanenza con il padre come in ricorso, e di porre a carico di , l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento del figlio minore con un assegno mensile di €. 600,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituto in giudizio il quale non si è opposto al regime di affidamento Controparte_1
e collocamento domandato dalla ricorrente ed ha chiesto di porre a proprio carico un assegno di mantenimento in favore del figlio in misura non superiore a € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza del 29.01.2025 le parti presenti personalmente hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, alle condizioni che di seguito si riportano:
“ 1) affidare il figlio minore, , ad entrambi i genitori con ampi diritti di visita per Persona_2
il padre, e collocamento del bambino presso la casa materna;
2) disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore mediante il versamento mensile in favore della sig.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, della somma Parte_1 di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat:
3) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra cui il presta Pt_1 CP_1
espressamente il consenso a presentare relativa domanda.
4) disporre che il padre contribuisca, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il figlio;
2 5) disporre e prevedere che il padre trascorra con il figlio minore due pomeriggi a settimana dalle
16.00 alle 20.00 (alternativamente martedì e giovedì o lunedì e mercoledì), oltre che due week end
mensili dal venerdì pomeriggio dalle ore 16,00 alla domenica sera alle ore 20.00;
6) inoltre, il padre terrà con sé il figlio per due settimane anche non continuative nel periodo
estivo; per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della
Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
7) le spese processuali saranno interamente compensate tra le parti”.
I procuratori delle parti hanno chiesto la rimessione della causa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini per scritti conclusivi.
Il giudice delegato, preso atto dell'accordo tra le parti, ha rimesso la causa al Collegio senza assegnazione dei termini, previa acquisizione del parere del P.M.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accordo.
Nel merito, il Collegio ritiene che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento, non essendo in contrasto con norme imperative né manifestamente contrarie all'
interesse della prole minore di età.
Le spese vanno compensate, stante la soluzione del procedimento con conclusioni congiunte delle parti ed in conformità alla richiesta dalle stesse formulata.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5589/2024:
dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento prevalente presso la madre nella casa materna;
Parte_1
dispone la permanenza del minore con il padre come da accordo in parte Controparte_1
motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno Controparte_1 Parte_1
cinque di ogni mese, la somma mensile di Euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
3 prende atto dell'accordo delle parti sulla percezione integrale dell'assegno unico da parte di che
[...]
Parte_1
compensa le spese processuali.
Così deciso a Catania il giorno 14.03.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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