Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/06/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 719 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO vertente tra i coniugi:
Parte_1
- -, nata a [...], il [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Stefano Antonelli - -, C.F._2
RICORRENTE
E
CP_1
- -, nato a [...], il [...], C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Tancredi Lisena - -, C.F._4
RESISTENTE con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
È documentalmente provato in atti e comunque pacifico tra le parti:
- che i coniugi - sono sposati;
Pt_1 CP_1
- che il matrimonio fu celebrato con rito concordatario in Monteverde il 30 4 1983;
- che l'atto relativo è trascritto presso gli Uffici dello Stato civile di detto Comune nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 3 di detto anno, P. II, S. A.;
- che avevano il figlio nato il [...], deceduto l'8 5 2019; Per_1
- che sono separati consensualmente giusta decreto del 28 1 2003, con il quale
Tribunale di Monza omologava la separazione consensuale e recepiva le condizioni da essi coniugi concordate;
- che non c'è stata riconciliazione;
- che oramai è impossibile qualsiasi ricostituzione della loro unione materiale e spirituale.
Con ricorso depositato il 10/03/2025, ha chiesto pronunciarsi Parte_1
la cessazione degli effetti civile del matrimonio.
Il sì è costituito e ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio.
All'udienza le parti hanno ribadito le conclusioni prese nei rispettivi atti introduttivi ossia di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio.
La domanda è da accogliere.
Con essa si chiede la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario / religioso prevista dall'art. 2 della legge sul divorzio, per come nel tempo modificata, invocando quale causa quella contemplata dalla lettera b), comma 2°, dell'art. 3 della medesima legge.
Orbene, la causa invocata per la cessazione dell'efficacia degli effetti civili del matrimonio ricorre. I coniugi infatti si sono separati con il decreto di omologa innanzi indicato.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi è da ritenere sia oramai impossibile, attesa anche la lunga protrazione della separazione e il grave lutto che ha colpito la coppia. Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti attesa l'adesione della parte resistente alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che ha unito i coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 20/06/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano