TRIB
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/06/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2304/2024 R.G. V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre AN, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2304/2024 R.G.V.G, vertente
TRA
, C.F.: , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a[...], elett.te domiciliata in VI NS alla Via S. Ciro n.3 presso lo studio degli Avv.ti Assunta Tortora e Vittorio Verde, dai quali è rapp.ta e difesa in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. , nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 CodiceFiscale_2
in VI NS alla Via Bonea n. 118, elett.te dom.to in S. Agnello alla Via Angri n. 5 presso lo studio degli Avv.ti Valerio Ricciardi e Carlotta Di Leva, dai quali è rapp.to e difeso in virtù di procura in atti
RICORRENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre AN
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: all'udienza del 19.05.2025, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione secondo le condizioni concordate al proprio ricorso introduttivo e confermate in udienza.
Il P.M. in data 22.05.2025 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 19.11.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in VI NS (NA) in data 04.08.2007 (atto n.188, parte 2, serie A, anno 2007) optando per il regime della comunione dei beni, dal quale è nata in [...] in data [...] la figlia ancora minorenne. Persona_1
Tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2.Nominato il relatore, all'udienza del 19.05.2025, il giudice, ascoltate le parti, rimetteva la causa al collegio per l'omologa.
Il PM ha espresso parere favorevole all'omologa della separazione in data 22.05.2025.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate che non contrastano con norme inderogabili e soddisfano le esigenze della figlia minore ed il diritto di quest'ultima alla bigenitorialità.
Le parti sentite personalmente in udienza, dichiaravano di aver un buon dialogo tra loro ed una serena gestione della figlia minore;
la dichiarava di vivere con la figlia nella casa in comproprietà Parte_1
di entrambi i coniugi e di lavorare, gestendo un B& B e riuscendo a guadagnare euro 800,00 circa mensili;
il dichiarava di lavorare come ascensorista alle dipendenze della società H Impianti CP_1
con sede in Pompei e di percepire uno stipendio di circa euro 2.000,00 netti mensili, di non avere altre fonti di reddito e di non essere proprietario di altri beni oltre la casa coniugale ed il garage.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 [...]
in data 19.11.2024 così provvede: Controparte_1 A. Omologa la separazione dei coniugi ,, nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...], ai seguenti patti e condizioni: Controparte_1
1) i coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, con l'obiettivo primario di collaborare e di essere solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali, e di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza e/o di domicilio;
2) la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 concordemente ne cureranno l'istruzione e l'educazione, siccome previsto dall'art. 337 ter, II comma,
c.c., con fissazione della residenza principale della ridetta minore presso la madre IG.ra
[...]
nella casa coniugale sita in VI NS alla Via Bonea n. 118. I genitori eserciteranno Parte_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita della figlia che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa;
3) al fine di rispettare le esigenze e le abitudini di il padre avrà il diritto/dovere di vedere e Per_1
tenere con sé la figlia ogni qualvolta sarà possibile anche tenuto conto degli orari e turni di lavoro del medesimo ricorrente. Al fine di offrire una regolamentazione del regime di visita si indica il seguente calendario di frequentazione: 3A) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana, preferibilmente il lunedì ed il venerdì dalle 17:00 alle 21:00; 3B) per quanto riguarda i fine settimana, gli stessi saranno alternati ed il IG. preleverà il Controparte_1 Per_1 sabato mattina alle ore 10:00 e la riaccompagnerà presso l'abitazione familiare alle ore 21:00 della domenica sera;
3C) il giorno 24 dicembre e l'1 gennaio con un genitore ed il giorno 25 dicembre ed il 31 dicembre con l'altro; sempre ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore la festività del 6 gennaio;
3D) sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì in Albis. I coniugi d'accordo stabiliscono che trascorrerà il primo periodo delle vacanze pasquali 2025 con la Per_1 mamma, dando così inizio all'alternanza; 3E) salvo diverso accordo fra essi coniugi, ognuno dei genitori potrà tenere con sé la figlia per un periodo di 7 giorni consecutivi durante il mese di luglio e di 7 giorni consecutivi durante il mese di agosto, da concordarsi almeno un mese prima, con comunicazione del luogo ove i succitati periodi di vacanza verranno trascorsi. La minore, inoltre, trascorrerà: 3F) il giorno del suo compleanno ad anni alterni con uno dei due genitori, fatta salva l'auspicabile ipotesi di trascorrerlo con entrambi;
3G) sempre con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre, nonché quello della festa del papà; 3H) sempre con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre, nonché quello della festa della mamma. Sono fatti salvi, in ogni caso, impegni e/o esigenze particolari della minore, con conseguente possibilità di mutare il criterio di turnazione, ovviamente previo accordo delle parti e con un preavviso di almeno 10 giorni. Resta inteso che i genitori potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali della minore e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
4) la casa coniugale sita in VI NS, alla Via Bonea n. 118, con tutti i suoi arredi, rimarrà assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla IG.ra , la quale continuerà ad abitarla e Parte_1
utilizzarla in qualità di genitore con cui la figlia minore coabita. Mentre il locale garage, che Per_1
non ha vincolo di pertinenzialità con la casa coniugale, continuerà ad essere usato da entrambi i coniugi. Il IG. provvederà a reperire altro alloggio ove trasferirà la Controparte_1
propria residenza;
5) il IG. verserà alla IG.ra la somma di € Controparte_1 Parte_1
400,00(euro quattrocento/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore ed € 200,00 (euro duecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della Persona_1 medesima IG.ra . Detta complessiva somma pari ad € 600,00 (euro seicento/00) Parte_1
dovrà essere corrisposta anticipatamente entro il 5 di ciascun mese mediante bonifico sul conto corrente che verrà indicato dalla IG.ra e si rivaluterà annualmente secondo l'indice Parte_1 della intervenuta svalutazione monetaria rilevato dall'ISTAT in relazione all'anno precedente. La
IG.ra si accollerà tutte le spese ordinarie così come previste dal “Protocollo Parte_1
d'Intesa tra il Tribunale di Torre AN ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre
AN sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” vigente presso l'adito Tribunale di Torre AN (Prot. n. 1568 del 6/7/2021, fol. 16);
6) per quanto concerne le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia minore, ad esse, purché preventivamente concordate e documentate, se non urgenti, i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, così come previsto dal “Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Torre
AN ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre AN sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” vigente presso l'adito Tribunale di
Torre AN (Prot. n. 1568 del 6/7/2021, fol. 16). Resta inteso tra le parti che, per ottenere il rimborso della percentuale delle suddette spese dall'altra parte, il genitore che le avrà sostenute dovrà debitamente documentarle con scontrini fiscali o fatture. L'assegno unico per le famiglie sarà ripartito al 50% tra i genitori come per legge;
7) i genitori si danno sin d'ora reciproco assenso per la richiesta e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, propri e della figlia minore;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di VI NS per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 188, parte 2, S A dei registri di matrimonio dell'anno 2007);
C. Nulla sulle spese.
Torre AN, camera di consiglio del 03.06.2025
il presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato