Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/04/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2805/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr. Giordano Avallone - nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni Castagnaro;
Parte_1
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Mirella Arlotta;
CP_1
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 25.8.2020, parte ricorrente, premesso di aver lavorato come bracciante alle dipendenze dell'azienda agricola “Guido Giuliana Lidia” dal 20.10.2014 al 31.12.2014, dal
20.10.2015 al 31.12.2015, 19.10.2016 al 31.12.2016, dal 18.10.2017 al 31.12.2017 e dal 20.10.2018 al 31.12.2018 con orario giornaliero 7.00-15:30 sviluppato dal lunedi al sabato (purtuttavia senza specificazione dei luoghi di svolgimento, dei prodotti ivi lavorati e della specificità dell'attività asseritamente svolta, stante la generica qualifica assunta di addetta alla raccolta di prodotti), ha lamentato l'illegittimità della cancellazione delle 51 giornate agricole annue indicate in ricorso, intervenuta per effetto del verbale ispettivo elevato nei confronti della predetta azienda e, pertanto, dopo aver proposto ricorso in via amministrativa, ha agito in giudizio contro l' per la declaratoria CP_1 del suo diritto e la condanna dell'istituto alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del
Comune di residenza per gli anni indicati, previo accertamento dei rapporti di lavoro subordinato nonché per l'accertamento negativo dei conseguenti indebiti previdenziali, rappresentati nello specifico dalle indennità di disoccupazione e malattia percepite per le annualità 2014, 2015, 2016,
2017 e 2018.
Costituitasi la parte resistente , ha formulato eccezioni preliminari. Nel merito, ha chiesto il CP_1
rigetto delle domande promosse, per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità dei dedotti rapporti in agricoltura, secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti e prova testimoniale.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22, comma1, del d. l.
3.2.1970 n. 7, in quanto il ricorrente ha tempestivamente proposto i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di disconoscimento delle giornate e avverso gli indebiti notificatigli.
Non vi è prova della definizione espressa dei ricorsi amministrativi.
Pertanto, computati i tempi di definizione del procedimento amministrativo (giorni 90 necessari per
CP_ la definizione, da parte dell' del ricorso amministrativo di primo grado tempestivamente promosso dalla parte ricorrente.) e di eventuale presentazione di ricorso di secondo grado (ulteriori giorni 30), risulta tempestiva la proposizione dell'azione giudiziaria in data 24.8.2020, poiché intervenuta nel termine utile dei 120 giorni ordinari dalla conclusione del procedimento amministrativo contenzioso.
Nel merito, la domanda merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente
e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Ciò posto, alla luce delle risultanze istruttorie, non può che ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente della sussistenza di un valido rapporto di lavoro per come dedotto nell'atto introduttivo negli anni in contesa. Tanto è stato confermato dai testi escussi ed è corroborato dalla produzione documentale in atti.
Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione, per ottenere in sede giudiziale la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
Ebbene, quanto all'istruttoria svolta, nel corso del giudizio, sono stati sentiti due testi di parte ricorrente, colleghi di lavoro della medesima, e che hanno Testimone_1 Persona_1
convalidato la ricostruzione del rapporto di lavoro di cui al ricorso.
In particolare, le testimonianze, assunte alle udienze del 29.10.2024 e del 3.12.2024 hanno confermato quanto sostenuto dalla parte ricorrente in relazione all'azienda agricola per la quale il lavoro è stato eseguito, al periodo lavorativo (dal 2014 al 2019), agli orari quotidiani (dalle 7:00 alle 15:00), alla tipologia di attività e mansioni (pulizia terreno e raccolta di olive), ai luoghi lavorativi, all'individuazione del capo squadra (identificato nella persona di ), ai componenti Testimone_1
della squadra di lavoro e alle modalità di trasposto verso il luogo di lavoro.
In punto di valutazione della credibilità soggettiva dei testi non può prescindersi dalla circostanza che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile del ricorrente sono coloro che con lui l'hanno condivisa, sebbene la stessa possa essere compromessa dal comune interesse alla positiva definizione della controversia, trattandosi di lavoratori titolari di una posizione assimilabile a quella del ricorrente, come dagli stessi ammesso con riferimento alla circostanza di avere analogo contenzioso con . CP_1
Per questo, maggiormente pregnante si presenta l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
In tal senso, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, devono essere valorizzati i connotati delle dichiarazioni rese che appaiono prive di genericità e dense di riscontri individualizzanti quali:
- l'indicazione dei luoghi di lavoro;
- le modalità di trasporto verso il luogo di lavoro e l'indicazione del capo squadra (l'indicazione del modello e del colore dell'autovettura utilizzata per raggiungere il luogo di lavoro);
- la tipologia del prodotto agricolo e dell'attività lavorativa;
Tali deposizioni risultano, inoltre, confermate da elementi di riscontro estrinseco deducibili sia dall'assenza di contraddittorietà -tra le reciproche affermazioni e con gli assunti dell'atto introduttivo- CP_ sia dal tenore dello stesso accertamento ispettivo con cui l' ha disposto l'annullamento delle giornate.
Ed infatti, il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato denunciati è stato frutto di un'operazione parziale e deduttiva.
L'accertamento ispettivo nei confronti dell'azienda ha fondato l'annullamento delle posizioni assicurative dei lavoratori sulle seguenti allegazioni:
- alcune omissioni negli adempimenti obbligatori;
- lo scollamento tra le giornate denunciate tramite DMAG e il fabbisogno delle giornate in relazione ai terreni denunciati con le D.A. presentate;
- il rilievo di incongruenze nelle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti;
- la mancanza di redditività aziendale.
Pur riconoscendo che l'accertamento ispettivo risulta complessivamente preciso e ben argomentato, nel caso in esame le dichiarazioni testimoniali rese risultano fondanti l'accoglimento delle domande della ricorrente, stante, come detto, la concordanza e precisione delle stesse.
Non può, quindi, condividersi l'automatismo con cui l'istituto resistente ha proceduto al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro denunciati, soprattutto se il dato dell'esistenza reale, non fittizia, dell'attività aziendale (sebbene avente parametri numerici inferiori rispetto a quelli complessivamente dichiarati) abbia condotto a risultati opposti. CP_ Va ordinato, di conseguenza, all' di provvedere alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per le giornate cancellate 2014,2015,2016,2017 e 2018.
All'accoglimento della predetta domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli consegue quella di illegittimità delle richieste restitutorie avanzate dall' per le annualità in contestazione. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del GIUDICE del LAVORO, dott. Giordano Avallone - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina la reiscrizione di negli elenchi Parte_1
anagrafici dei braccianti agricoli del comune di residenza per n. 51 giornate gli anni dal 2014 al 2018;
- dichiara illegittimi gli indebiti contestati per le predette annualità; CP_
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 15 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Giordano Avallone)
Sentenza redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Nilo Rizzo.