Art. 1. 1. Il decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16 , recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 febbraio 1989, n. 49, 14 aprile 1989, n. 130, 21 aprile 1989, n. 136, 14 giugno 1989, n. 229, 4 agosto 1989, n. 278, 7 ottobre 1989, n. 335, e 6 dicembre 1989, n. 388 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1990.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 23 aprile 1990.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 febbraio 1989, n. 49, 14 aprile 1989, n. 130, 21 aprile 1989, n. 136, 14 giugno 1989, n. 229, 4 agosto 1989, n. 278, 7 ottobre 1989, n. 335, e 6 dicembre 1989, n. 388 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1990.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 23 aprile 1990.