Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG VG N 1696/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1696/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
Entrambi con l'avv. Ileana Pierpaola Bruno, presso cui hanno eletto domicilio telematico
-parti ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
concordatario a Venaria Reale in data 27.7.1991.
Dalla unione è nata prole: in Rivoli il 19 ottobre 1993, e in Venaria Reale il Per_1 Per_2
3 novembre 1998, entrambi economicamente autosufficienti.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 19.7.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
2) L'immobile sito in Venaria Reale – via C. Battisti n. 5, in comproprietà dei coniugi, resta assegnato alla signora mentre il signor sta reperendo altra autonoma sistemazione Pt_1 Pt_2
abitativa presso cui trasferirà la propria abitazione e residenza.
3) Presso l'immobile di Venaria Reale – via Juvarra n. 65 resterà ad abitare la figlia Per_1
alla quale la casa resta assegnata.
4) I coniugi intendono mantenere l'attuale stato di diritto di comproprietà di entrambi gli immobili, salva la possibilità di procedere alla donazione della quota di comproprietà del signor alla moglie ed ad entrambi i figli. In caso di vendita di uno o entrambi gli immobili, Pt_2
invece, il signor dichiara sin d'ora di rinunciare a favore della moglie e dei figli a Pt_2
qualsivoglia importo dovesse risultare dalla vendita a terzi degli immobili o a titolo di canoni di locazione e/o qualsivoglia frutto da eventuale stipulazione di contratto di locazione.
5) Considerato che la signora è disoccupata ed ha dedicato la propria vita alla cura ed alla Pt_1
crescita dei figli, permettendo al signor di dedicarsi alla sua impresa, le parti Pt_2
concordemente decidono che il signor a partire dal momento in cui avrà reperito altra Pt_2
sistemazione abitativa, verserà in favore della signora un importo a titolo del proprio Pt_1 mantenimento nella misura di € 1.500,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Resteranno a carico della signora a partire dal momento in cui il marito si allontanerà Pt_1
dalla casa, le spese ordinarie (quali spese condominiali ordinarie, il costo delle utenze, ecc...), restando a carico di entrambe le parti per la metà ciascuna le spese condominiali straordinarie.
7) L'automobile Fiat DO resta in uso al signor per la sua attività imprenditoriale;
la Pt_2
vettura Honda AZ resta invece in uso al figlio : ogni possessore si occuperà delle Per_2
spese relative al veicolo che ha in uso.
8) I coniugi dichiarano di avere regolato ogni loro rapporto di carattere economico con le statuizioni di cui sopra.
Il PM ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto
All'udienza del 26.2.2025, tenutasi con la modalità in trattazione scritta, le parti, tra le altre cose, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 28.2.2025.
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. In ragione della natura congiunta del procedimento, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, visto il parere del P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- omologa le condizioni di separazione indicate in parte motiva;
- spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 19.3.2025
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba