Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 27/11/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Bolzano |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 106/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
composta dai magistrati:
CO MARINARO Presidente SC TARGIA Consigliere– relatore Michael GROSSMANN Referendario nel giudizio iscritto al n. 2584 del registro di segreteria sul conto giudiziale delle azioni della società partecipata Ecocenter della COMUNITÀ COMPRENSORIALE VALLE PUSTERIA, per l’esercizio 2021, reso dal Direttore generale della medesima società dott. Marco Palmitano;
VISTI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 20 novembre 2025, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, consigliere SC TA, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marzia Sulzer e il Segretario generale della Comunità comprensoriale Valle Pusteria, dott. Christof Preindl;
F A T T O e D I R I T T O
1. Con relazione n. 27/2025 il magistrato designato all’esame del conto giudiziale del consegnatario di azioni reso, per l’esercizio 2021, dalla stessa società partecipata ed iscritto al n. 2584 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147, del c. g. c., l’esame dello stesso ai fini di una pronuncia in ordine alla procedibilità.
Al riguardo, ha segnalato che, in base ad un più recente orientamento (sez Bolzano n. 3 del 2025, sez. Toscana, n. 349 del 2023; sez. Veneto, n. 99 del 2019), sarebbe tenuto alla resa del conto non il consegnatario dei titoli nella loro materialità, ma il soggetto (Sindaco o funzionario da lui delegato) che ne ha la disponibilità giuridica, in quanto incaricato di esercitare i diritti dell’azionista.
Il Magistrato istruttore, inoltre, manifestava dubbi in ordine alla omessa resa del conto da parte del consegnatario delle partecipazioni societarie, individuato dalla giurisprudenza nell’organo di vertice dell’ente o dal dirigente dallo stesso delegato. Faceva presente, inoltre, che nell’esposizione del valore delle partecipazioni si era fatto riferimento al valore nominale, anziché al patrimonio netto. Segnalava, in ultimo, la mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni indicate nel conto e quello riportato nella deliberazione del Consiglio comprensoriale n. 30 del 28 novembre 2024, avente ad oggetto revisione/razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.
Al fine, segnalava che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare che l’esame del conto non è limitato al titolo originario nella sua materialità, ma “deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o i dividendi distribuiti” (Cass. Sez. Unite, ord. n. 7390 del 2007). Chiariva, poi, che, secondo ormai pacifica giurisprudenza, “occorre che siano documentate, ai fini del giudizio di conto, le modalità di esercizio della gestione” e quelle “di applicazione delle direttive impartite da parte dei titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche” (Corte dei conti, sez. giur. Veneto, sent. n. 62 del 2012 e n. 99 del 2019) e che nel determinare il valore delle azioni all’inizio e alla fine dell’anno di riferimento bisogna adottare il criterio del “patrimonio netto”, in quanto “consente di evidenziare la situazione finanziaria reale e trasparente delle partecipazioni e la loro incidenza sul bilancio dell’Ente” (Corte dei conti, sez. controllo Regione siciliana, n. 90 del 2023, in senso conforme anche sez. giur. Piemonte, sent. ord. n. 22 del 2022). Ha ricordato, in ultimo, che questa Sezione (sent. 3 del 2025) ha avuto modo di precisare che, in assenza di nomina di delegati, sarà il Sindaco del Comune, avendone la disponibilità giuridica, tenuto alla presentazione del conto giudiziale, corredato da una dettagliata relazione sulla gestione.
3. Con apposita relazione esplicativa il Presidente della Comunità comprensoriale si impegnava, per il futuro, a compilare i conti di gestione dei titoli azionari inserendo le partecipazioni in tutte le società possedute e a presentare nella prossima seduta del Consiglio per l’approvazione la documentazione integrativa. Faceva presente, poi, di aver allegato i conti di gestione dei titoli azionari 2021-2023, individuando il Presidente come consegnatario e di aver allegato ai conti un prospetto di raccordo, relativamente a tutte le partecipazioni detenute, nel quale il valore nominale delle partecipazioni è rettificato coi dati calcolati in base al criterio del patrimonio netto.
4. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, condividendo le perplessità segnalate dal Magistrato istruttore, chiedeva dichiararsi, in via principale, inammissibile e, in subordine, improcedibile il conto in esame.
In particolare, faceva presente, sotto il profilo formale, che il conto è stato sottoscritto da un soggetto che non può essere qualificato come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente, in quanto non incaricato di “esercitare le funzioni inerenti i diritti dell’azionista”.
Ha osservato, poi, che le criticità segnalate non possono ritenersi superate dal successivo deposito di documenti da parte della Comunità, che comunque non farebbe venir meno la dichiarazione di improcedibilità del conto originariamente depositato. Ha fatto presente, inoltre, che il nuovo conto non sarebbe stato né parificato né approvato.
5. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi, preliminarmente, sulla procedibilità di un conto giudiziale relativo a titoli azionari reso dal Direttore generale della stessa società partecipata.
Al riguardo, va osservato che la giurisprudenza contabile ha avuto modo di precisare che il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazioni va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista (sez. giur. Toscana, n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. giur. Veneto, n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. giur. Molise, n. 64 del 2017).
La giurisprudenza ha anche chiarito che “in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016: “per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato” (sez. Toscana, n. 127 del 2020).
Infatti, l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’Ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (sez. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. Veneto, n. 99 del 2019). Conseguentemente, il conto dovrà contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni (sez. Veneto, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. Molise, n. 64 del 2017), ma anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (sez. Veneto, n. 99 del 2019, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. Molise, n. 64 del 2017).
In coerenza con quanto sopra esposto, è stato rilevato che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli cc.dd. “dematerializzati”, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (sez. Toscana, n. 20 del 2024) e in quanto persiste, anche per essi, l’esigenza informativa in ordine all’esercizio dei poteri di gestione. Il conto giudiziale, inoltre, dovrà riportare tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune, essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione, che consenta di avere contezza anche delle direttive impartite nei confronti della società e dei soggetti delegati a rappresentare l’Ente nell’assemblea degli azionisti e esporre i valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni, determinato secondo il metodo del patrimonio netto, al fine di consentire un’esposizione contabile la più veritiera e trasparente possibile (Corte conti, sez. giur. Piemonte, sent. nn. 97 e 98 del 2024).
6. Per completezza la Sezione, pur prendendo favorevolmente atto della circostanza che l’Amministrazione si è immediatamente attivata per sanare le criticità riscontrate, deve evidenziare che oggetto del presente giudizio è il conto in epigrafe indicato e che alcuna rilevanza può avere nel presente giudizio un diverso conto presentato successivamente, peraltro, non parificato e non approvato.
7. In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare improcedibile il conto giudiziale delle azioni della Ecocenter, società partecipata della Comunità comprensoriale Valle Pusteria, reso, per l’esercizio 2021, dal Direttore generale della medesima società dott. Marco Palmitano.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano dichiara improcedibile il conto giudiziale in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
L’estensore Il presidente
SC TA CO RI
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in segreteria il giorno
27/11/2025 Il Funzionario IO De RA
(firmato digitalmente)