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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/12/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. AL La LE, all'esito dell'udienza del 19 novembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., lette le note di trattazione depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1401/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Locri, alla Email_1 C.F._1
via Matteotti n. 29, presso lo studio dell'avvocato Carmela NERI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, pec: Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato in Locri via Matteotti n. 48, con l'avvocato Rita PISANU, che lo rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del notaio Persona_1
in Fiumicino, rep. 37875/7313, pec: t;
Email_3
CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 l. n. 118/1971
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 17.04.2025, Pt_1 ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio di cui
[...]
Pag. 1 a 7 all'art. 12 della l. n. 118/1971, contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico, dott. nel precedente stato di giudizio di accertamento tecnico preventivo, Persona_2 ritualmente esperito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che si è difeso come in CP_1 atti chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza, lette note di trattazione depositate dalle parti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa, la causa è stata decisa.
La domanda è infondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
In merito, occorre inoltre precisare che, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118/1971, la concessione della pensione de qua è subordinata all'accertamento di una totale inabilità lavorativa, e di precisi requisiti di natura socioeconomica. In tal senso, con il giudizio in essere il ricorrente agisce per l'accertamento delle condizioni sanitarie, elemento di fatto della fattispecie.
Pag. 2 a 7 Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che la ricorrente è affetta da patologie che comportano un'invalidità pari al 87% e ha pertanto escluso che l'istante presenti una totale inabilità lavorativa ai sensi dell'art.12 l.n. 118/71.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU, in particolare laddove le patologie sono state valutate in maniera restrittiva. Inoltre, si denuncia il vizio di insufficienza argomentativa in relazione all'effettiva valutazione dell'incidenza delle patologie riscontrate sulla capacità lavorativa della ricorrente, con conseguente violazione dei criteri di quantificazione e valutazione di cui al DM 05/02/1992.
A tal fine, è bene chiarire che la provvidenza invocata, ovvero la pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971, è una prestazione di natura assistenziale che non presuppone lo svolgimento di una pregressa attività lavorativa, e ha come punto di riferimento la capacità lavorativa generica dell'assistito. Essa, pertanto, prescinde dal possibile svolgimento di alcuna attività lavorativa, sicché ne è preclusa l'erogazione in presenza di una residua capacità lavorativa (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6887 del
16/03/2017).
Ebbene, dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dal dott. si evince Persona_2
che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le patologie, ha proceduto alla valutazione medico legale assegnando codici e indicando le relative percentuali ed ha operato, infine, il calcolo riduzionistico.
Il CTU ha riconosciuto che la ricorrente è affetta da: “cardiopatia ipertensiva con valvulopatia mitralica (cod.6441/6442 anal.40%), obesita' con complicanze artrosiche
(cod.7105 40%); artrite psoriasica (cod. 9303 anal 50%), stato ansioso con umore depresso
(cod.2204/2207 anal. 20%); patologia tiroidea (9322 per analogia)”.
Da tali e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “persona invalida con una percentuale dell'87%, con decorrenza ottobre 2024”.
Il CTU ha mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie dell'istante, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico. Tale affermazione investe del resto anche la fase subprocedimentale di cui all'art. 195 comma 3 c.p.c., nel corso della quale, a fronte delle
Pag. 3 a 7 osservazioni sollevate dall'odierna ricorrente, peraltro sovrapponibili ai motivi esposti in questo giudizio, il perito ha fornito una succinta ma adeguata e logica risposta.
Assumono in quest'ambito particolare rilievo le asserzioni spiegate in ordine alle patologie dell'apparato osteoarticolare, il quale è stato valutato tanto sul fronte della obesità
(a cui è stata assegnata una percentuale di invalidità del 40%), quanto sul versante dell'artrite psoriasica, cui si è riconosciuta un'invalidità del 50%.
Inoltre, il perito ha compiutamente rappresentato gli elementi essenziali, anche in ordine alla loro patogenesi, delle patologie rilevate ed ha indicato i criteri di attuale trattamento, anche farmacologico, per la loro cura.
Sul punto è rilevante precisare che l'istante allega di sottoporsi a cura farmacologica tanto per le patologie artrosiche che per quella psichiatrica e, per quanto consta, non emergono elementi che possano suggerirne l'inefficacia. Diversamente, nulla allega o eccepisce la parte ricorrente, con la conseguenza che il complessivo quadro diagnostico non risulta oggetto di contestazione.
Ne consegue che, rispetto alle conclusioni peritali, le critiche mosse all'accertamento non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte
(cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
Per tale ragione deve dirsi infondata la censura sollevata dall'odierna attrice in merito all'asserita insufficienza argomentativa in relazione all'effettiva valutazione dell'incidenza delle patologie ed alla loro quantificazione, posto che nelle considerazioni conclusive il CTU ha riconosciuto di non aver valutato, nella bozza peritale, la patologia tiroidea e che pertanto la sua incidenza ha comportato un indice di invalidità aumentato dall'85% all'87%.
Parte ricorrente, nell'istaurazione del presente giudizio, ha prodotto nuova documentazione sanitaria, ovvero: certificato di visita fisiatrica del 8.4.2025, certificato di visita psichiatrica del 8.4.2025, ecografia spalle e ginocchia del 11.11.2025 ed il certificato di reumatologia del 30.07.2025.
Pag. 4 a 7 Tuttavia, la predetta documentazione non dà luogo all'emersione di alcuna circostanza che comprovi un aggravamento delle condizioni sanitarie.
In primo luogo, occorre evidenziare che i certificati medici versati in atti appaiono meramente riproduttivi di patologie conclamate, e, inoltre, che in alcuni di essi si dà atto della persistenza di una cura farmacologica rispetto alla quale nessuna allegazione è fornita, di talchè alcun aggravamento rispetto alle condizioni mediche già riscontrate in sede di ATP può essere dedotto.
In tal senso, non può dirsi tale la allegata “sindrome fibromialgica con mialgie e tender point diffusi”, la quale a ben vedere altro non rappresenta che una condizione clinica caratterizzata da dolore articolare che, in quanto tale, è ampiamente riconducibile alle patologie articolari già esaminate.
Ed infatti, il CTU ha dato conto che la ricorrente ha “riferito disturbi dolorosi all'apparato osteoarticolare” (cfr. CTU dott. , pag. 2, in “anamnesi patologica Per_2 remota e prossima”), con ciò dunque a testimoniare che la sindrome riferita, lungi dal consistere in un aggravamento, è stata già oggetto di valutazione. Ne consegue logicamente che la diagnosi complessiva ne tiene ampiamente conto.
A tal riguardo, non appare dunque inutile ricordare la distinzione tra documentazione sopravvenuta ed aggravamento, rilevando che solo quest'ultimo legittima la valutazione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c.
Per quanto detto, tale essenziale condizione non è riscontrabile in atti, non essendo provato alcun mutamento in pejus delle condizioni mediche.
L'insieme di tali elementi restituisce un quadro allegatorio nel quale, a ben vedere, non
è neppure reclamata l'assenza di una residua capacità lavorativa.
Quanto esposto in ricorso si traduce dunque in forme di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, o lacune nel processo di valutazione, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (cfr. Cass. lav. n.
2151/2004).
In conclusione, può dirsi che la consulenza resa in fase di Atp ex art. 445 bis c.p.c. non risulta censurabile o superata da eventuali sopravvenienze. La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il Giudice, per discostarsi legittimamente dalle valutazioni
Pag. 5 a 7 effettuate nella CTU, o per poter procedere ad un rinnovazione della stessa, deve operare “una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I, 03/03/2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio oltre a rispetto del canone della ragionevole durata del processo” (Cass. Civ., sez. lavoro, 01/08/2013 n. 18410).
Le asserzioni della parte ricorrente si condensano dunque in un mero dissenso diagnostico più che in una contestazione sulle risultanze mediche della relazione peritale. A tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517, principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).
In definitiva, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
In conclusione, non si fa luogo a nomina di un nuovo CTU con conseguente reiezione della domanda.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Pag. 6 a 7 Attesa l'assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza ed esse sono liquidate, visto il DM 55/2014 così come modificato dal DM
147/2022, secondo la materia previdenziale trattata, nello scaglione di riferimento nei parametri minimi, applicata altresì la riduzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. per il precedente giudizio di ATP, in complessivi €2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Le spese di CTU sono poste a carico della parte soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- rigetta il ricorso;
2.- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi €2.500,00 oltre IVA e CPA come per legge;
3.- pone definitivamente a carico di le spese di CTU che si liquidano Parte_1 come da separato decreto.
Locri, 19 dicembre 2025
Il Giudice
AL La LE
Pag. 7 a 7