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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5753/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/12/2024 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GABRIO Parte_1 C.F._1
FRANCESCONI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Borgo a Mozzano (LU),
Piazza San Rocco n. 2, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MASSIMO Parte_2 C.F._2
PIERONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via G. Pascoli n.
20, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.
2. Ordinare al Comune di Borgo a Mozzano (LU) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Omologare le seguenti condizioni della separazione:
- La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione già familiare sita in Filecchio, Loc. Giannini
6;
1 - Il padre potrà tenere con sé la figlia minorenne ogni volta che vorrà salvo il Persona_1 necessario preavviso e coordinamento, e comunque secondo i periodi di seguito indicati:
a) un fine settimana alternato dalle 15,00 del sabato alle 18,00 della domenica;
b) un periodo, durante le vacanze estive, di giorni 7 nel mese di luglio o agosto;
per le maggiori festività, sia civili che religiose, si applicherà tra i coniugi il criterio dell'alternanza;
- corrisponderà a dal deposito del presente ricorso, a titolo di Parte_1 Parte_2 concorso per il mantenimento delle figlie, la somma di € 200,00 mensili per ciascuna figlia, da versarsi anticipatamente entro il giorno 25 di ogni mese e rivalutata annualmente in base agli indici
ISTAT; somma che verrà corrisposta mediante bonifico sul C/C intestato alla sig.ra Parte_2 su Banca Monte dei Paschi, Filiale di Borgo a Mozzano, Iban [...] e ciò fino all'estinzione del finanziamento acceso da con ID SA (per acquisto materasso), Pt_1 con rata mensile di €. 113,00, in scadenza al gennaio 2026.
- corrisponderà a a partire dal febbraio 2026, la somma di € Parte_1 Parte_2
225,00 mensili per ciascuna figlia, da versarsi anticipatamente entro il giorno 25 di ogni mese, somma che verrà corrisposta mediante bonifico sul C/C intestato alla sig.ra su Banca Parte_2
Monte dei Paschi, Filiale di Borgo a Mozzano, Iban [...] e rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
- In considerazione del tempo trascorso tra l'allontanamento del dalla casa familiare, lo Pt_1 stesso si impegna a versare, alla firma del presente ricorso o in forza di dilazione concordata con la
a titolo di una tantum, sempre come concorso nel mantenimento delle figlie, alla sig.ra Parte_2 la somma di € 650,00=, quali arretrati per il mantenimento delle figlie nei mesi da giugno Parte_2 ad oggi, comprese le spese straordinarie e compresa la refusione di una contravvenzione al codice della strada commessa da con auto intestata a (e dalla stessa già pagata); Pt_1 Parte_2
- le parti concordano che l'assegno unico e universale (o analoga misura di sostegno al reddito venisse introdotta in sua sostituzione) per le figlie spetterà e sarà percepito unicamente dalla signora
e il sig. si impegna a sottoscrivere ogni documento a tal fine necessario;
Parte_2 Pt_1
- Le spese straordinarie per le figlie saranno ripartite al 50%, in conformità con le Linee Guida spese extra assegno del Tribunale di Lucca.
- La casa coniugale sita in Barga, località Filecchio, rimarrà in uso esclusivo della madre,
[...]
con domicilio prevalente delle figlie». Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Borgo a Mozzano (LU) il 2/8/2008, dal quale sono nate le due figlie (nata l'[...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_2
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere Persona_1 la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
2 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Borgo a Mozzano (LU) in data 2/8/2008, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo a Mozzano (LU) all'Atto
Numero 9, Parte II, Serie A, dell'Anno 2008, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
3 e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Borgo a Mozzano (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/12/2024 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GABRIO Parte_1 C.F._1
FRANCESCONI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Borgo a Mozzano (LU),
Piazza San Rocco n. 2, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MASSIMO Parte_2 C.F._2
PIERONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via G. Pascoli n.
20, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.
2. Ordinare al Comune di Borgo a Mozzano (LU) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Omologare le seguenti condizioni della separazione:
- La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione già familiare sita in Filecchio, Loc. Giannini
6;
1 - Il padre potrà tenere con sé la figlia minorenne ogni volta che vorrà salvo il Persona_1 necessario preavviso e coordinamento, e comunque secondo i periodi di seguito indicati:
a) un fine settimana alternato dalle 15,00 del sabato alle 18,00 della domenica;
b) un periodo, durante le vacanze estive, di giorni 7 nel mese di luglio o agosto;
per le maggiori festività, sia civili che religiose, si applicherà tra i coniugi il criterio dell'alternanza;
- corrisponderà a dal deposito del presente ricorso, a titolo di Parte_1 Parte_2 concorso per il mantenimento delle figlie, la somma di € 200,00 mensili per ciascuna figlia, da versarsi anticipatamente entro il giorno 25 di ogni mese e rivalutata annualmente in base agli indici
ISTAT; somma che verrà corrisposta mediante bonifico sul C/C intestato alla sig.ra Parte_2 su Banca Monte dei Paschi, Filiale di Borgo a Mozzano, Iban [...] e ciò fino all'estinzione del finanziamento acceso da con ID SA (per acquisto materasso), Pt_1 con rata mensile di €. 113,00, in scadenza al gennaio 2026.
- corrisponderà a a partire dal febbraio 2026, la somma di € Parte_1 Parte_2
225,00 mensili per ciascuna figlia, da versarsi anticipatamente entro il giorno 25 di ogni mese, somma che verrà corrisposta mediante bonifico sul C/C intestato alla sig.ra su Banca Parte_2
Monte dei Paschi, Filiale di Borgo a Mozzano, Iban [...] e rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
- In considerazione del tempo trascorso tra l'allontanamento del dalla casa familiare, lo Pt_1 stesso si impegna a versare, alla firma del presente ricorso o in forza di dilazione concordata con la
a titolo di una tantum, sempre come concorso nel mantenimento delle figlie, alla sig.ra Parte_2 la somma di € 650,00=, quali arretrati per il mantenimento delle figlie nei mesi da giugno Parte_2 ad oggi, comprese le spese straordinarie e compresa la refusione di una contravvenzione al codice della strada commessa da con auto intestata a (e dalla stessa già pagata); Pt_1 Parte_2
- le parti concordano che l'assegno unico e universale (o analoga misura di sostegno al reddito venisse introdotta in sua sostituzione) per le figlie spetterà e sarà percepito unicamente dalla signora
e il sig. si impegna a sottoscrivere ogni documento a tal fine necessario;
Parte_2 Pt_1
- Le spese straordinarie per le figlie saranno ripartite al 50%, in conformità con le Linee Guida spese extra assegno del Tribunale di Lucca.
- La casa coniugale sita in Barga, località Filecchio, rimarrà in uso esclusivo della madre,
[...]
con domicilio prevalente delle figlie». Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Borgo a Mozzano (LU) il 2/8/2008, dal quale sono nate le due figlie (nata l'[...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_2
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere Persona_1 la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
2 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Borgo a Mozzano (LU) in data 2/8/2008, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo a Mozzano (LU) all'Atto
Numero 9, Parte II, Serie A, dell'Anno 2008, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
3 e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Borgo a Mozzano (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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