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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/11/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4649/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice rel. est. dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 3.11.2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dell'avv. CUFFARI CLARA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. MADONNA GIANLUCA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con la Curatrice speciale per i figli minori , ed , avv. Persona_1 Persona_2 Persona_3
ET RACHELE, e con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.;
Oggetto: Divorzio – scioglimento matrimonio
1 Conclusioni: per , come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Parte_1 telematicamente;
per , come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate telematicamente;
CP_1
per la Curatrice speciale, come da note scritte depositate telematicamente;
per il Pubblico Ministero, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 con rito civile in TE SA IO, in data 14.02.2009 (anno 2009, atto n. 2, reg.
TE SA IO, parte I).
Dalla loro unione sono nati i figli minori , e (v. certificati di nascita in Per_1 Per_2 Per_3
atti).
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 15.11.2022, omologato con decreto del
TRIBUNALE DI BERGAMO n. 7382/2022 del 15/12/2022, RG n. 4360/2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti. Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Per quanto concerne le condizioni del divorzio, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti, per come riportati in dispositivo, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che siano rispondenti al superiore interesse dei minori nel caso concreto. Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione. Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto. Con particolare riguardo all'affido super-esclusivo al padre, si tratta della soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei minori nel caso concreto, tenuto conto dell'adesione manifestata dalla Curatrice speciale e delle indicazioni dei Servizi Sociali. Peraltro, le parti, recependo le indicazioni della Curatrice speciale, hanno dichiarato di prestare il consenso alla
2 prosecuzione del monitoraggio dei Servizi Sociali e a tutti i percorsi che saranno attivati nell'interesse dei minori, dovendosi disporre la prosecuzione dell'intervento da parte del Servizio secondo quanto meglio indicato in dispositivo.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento dell'accordo.
Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, in considerazione della definizione della causa in via conciliativa, si reputa equo porle definitivamente a carico di entrambe le parti in misura paritaria del 50% ciascuno.
Le competenze della Curatrice speciale, nominata nell'esclusivo interesse della prole, devono restare a carico dell'Erario, ferma la successiva liquidazione con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
in TE SA IO, in data 14.02.2009 (anno 2009, atto n. 2, reg. TE
[...]
SA IO, parte I); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“i. disporsi in capo al Signor , l'affido super-esclusivo per i minori , ed CP_1 Per_3 Per_2
in ragione della distanza logistica tra la madre ed i minori, come peraltro anche richiesto Per_1
dalla Curatrice Speciale dei minori, in sede di udienza, Avv. Rachele Lodetti;
ii. disporsi il collocamento prevalente dei minori presso il padre;
CP_ iii. tenuto conto della valenza dei compiti domestici assunti dal Signor , ma anche dello status di disoccupazione della ricorrente, disporsi in capo alla NO , un contributo al Parte_1 mantenimento pari ad € 600,00= (€ 200,00= per figlio), da corrispondersi entro e non oltre il 10 di ogni mese, importo rivalutabile ex indici Istat;
iv. disporre che i genitori partecipino al 50% ciascuno alle spese straordinarie per la prole secondo il (novellato) protocollo del Tribunale di Bergamo, che viene integralmente trascritto e riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari
3 ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni
4 pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie: la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
CP_ v. disporsi che l'assegno unico venga percepito integralmente dal signor;
vi. disporsi l'incarico (di attento monitoraggio) biennale in capo ai Servizi Sociali, con onere di dare tempestiva comunicazione al Pubblico Ministero minorile di ogni situazione di pregiudizio anche solo potenziale che potesse sorgere per i minori, come di seguito meglio declinato:
a) I Servizi Sociali dell'Azienda Isola Bergamasca proseguiranno il monitoraggio della situazione familiare presso il domicilio paterno e attiveranno un percorso di sostegno psicologico per la minore
, da avviarsi nel più breve tempo possibile presso strutture competenti del territorio Per_1
bergamasco, in considerazione del malessere da lei manifestato;
b) preso atto della circostanza per cui la NO risiede, unitamente al compagno ed alla Parte_1 minore, figlia di quest'ultimo, in Giugliano in Campania (NA), alla Via Santa Caterina da Siena n.
79/16/18, “Parco i Quattro Giardini” Scala A, piano 4” (Doc. n.
1- residenza), i Servizi Sociali
5 competenti per il territorio di Napoli saranno incaricati di effettuare una valutazione della situazione abitativa e familiare della madre, verificando se sussistano le condizioni per autorizzare eventuali periodi di permanenza di presso la NO , qualora ciò risulti rispondente al Per_1 Parte_1
superiore interesse della minore ed in ogni caso con gradualità;
c) I due servizi sociali dovranno coordinarsi tra loro monitorando la situazione familiare ed i progressi del percorso di sostegno alla genitorialità cui ambo le parti si impegnano ad aderire e compulsare, percorso finalizzato a migliorare la comprensione dei reali bisogni dei minori e a favorire una comunicazione più efficace tra i medesimi e dei medesimi con i figli;
d) I due servizi sociali dovranno altresì coordinarsi tra loro calendarizzando e monitorando il diritto di visita della madre, prendendo sin d'ora atto che, fino a successive ed eventuali introducende modifiche imposte e/o suggerite dai Servizi medesimi e fino a quanto non saranno terminate le verifiche e valutazioni della situazione abitativa della NO , quest'ultima potrà vedere i Parte_1
figli (almeno) una volta al mese, preferibilmente nel weekend, da venerdì a domenica, allorché la medesima farà rientro in provincia di Bergamo, trascorrendo coi minori il pomeriggio post scuola e pernottando i medesimi sempre presso il padre;
vii. prendere atto che i coniugi non prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, assenso che, quindi, dovrà essere di volta in volta, accordato e raccolto, in caso di eventuali espatrio dei minori;
viii. prendere atto che i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. ix. prendere atto che le parti, per il resto, dichiarano di avere tra loro definito ogni altra questione e di non avere, pertanto, null'altro reciprocamente a pretendere;
x. spese di lite compensate”; dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori e del monitoraggio dei Servizi Sociali del territorio, demandando ai Servizi Sociali, anche in collaborazione con i Servizi Sociali competenti per il territorio di Napoli, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di attivare un percorso di sostegno psicologico per la minore di effettuare una valutazione della situazione abitativa e familiare Per_1
della madre, verificando se sussistano le condizioni per autorizzare eventuali periodi di permanenza di presso la IG , qualora ciò risulti rispondente al superiore interesse della minore, Per_1 Parte_1
di monitorare la situazione familiare e l'andamento del percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, nonché di monitorare il diritto di visita della madre, tenuto conto che quest'ultima potrà vedere i figli (almeno) una volta al mese, preferibilmente nel weekend, allorché la medesima farà rientro in provincia di Bergamo;
compensa tra le parti le spese di lite;
6 pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con provvedimento in atti, definitivamente a carico di entrambe le parti in misura paritaria del 50% ciascuno;
dispone che le competenze della Curatrice speciale restino a carico dell'Erario, da liquidarsi con separato decreto.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
TE SA IO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA altresì alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali AZIENDA
ISOLA, ai Servizi Sociali di NAPOLI, nonché per la trasmissione al Giudice Tutelare per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice rel. est. dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 3.11.2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dell'avv. CUFFARI CLARA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. MADONNA GIANLUCA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con la Curatrice speciale per i figli minori , ed , avv. Persona_1 Persona_2 Persona_3
ET RACHELE, e con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.;
Oggetto: Divorzio – scioglimento matrimonio
1 Conclusioni: per , come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Parte_1 telematicamente;
per , come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate telematicamente;
CP_1
per la Curatrice speciale, come da note scritte depositate telematicamente;
per il Pubblico Ministero, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 con rito civile in TE SA IO, in data 14.02.2009 (anno 2009, atto n. 2, reg.
TE SA IO, parte I).
Dalla loro unione sono nati i figli minori , e (v. certificati di nascita in Per_1 Per_2 Per_3
atti).
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 15.11.2022, omologato con decreto del
TRIBUNALE DI BERGAMO n. 7382/2022 del 15/12/2022, RG n. 4360/2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti. Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Per quanto concerne le condizioni del divorzio, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti, per come riportati in dispositivo, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che siano rispondenti al superiore interesse dei minori nel caso concreto. Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione. Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto. Con particolare riguardo all'affido super-esclusivo al padre, si tratta della soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei minori nel caso concreto, tenuto conto dell'adesione manifestata dalla Curatrice speciale e delle indicazioni dei Servizi Sociali. Peraltro, le parti, recependo le indicazioni della Curatrice speciale, hanno dichiarato di prestare il consenso alla
2 prosecuzione del monitoraggio dei Servizi Sociali e a tutti i percorsi che saranno attivati nell'interesse dei minori, dovendosi disporre la prosecuzione dell'intervento da parte del Servizio secondo quanto meglio indicato in dispositivo.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento dell'accordo.
Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, in considerazione della definizione della causa in via conciliativa, si reputa equo porle definitivamente a carico di entrambe le parti in misura paritaria del 50% ciascuno.
Le competenze della Curatrice speciale, nominata nell'esclusivo interesse della prole, devono restare a carico dell'Erario, ferma la successiva liquidazione con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
in TE SA IO, in data 14.02.2009 (anno 2009, atto n. 2, reg. TE
[...]
SA IO, parte I); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“i. disporsi in capo al Signor , l'affido super-esclusivo per i minori , ed CP_1 Per_3 Per_2
in ragione della distanza logistica tra la madre ed i minori, come peraltro anche richiesto Per_1
dalla Curatrice Speciale dei minori, in sede di udienza, Avv. Rachele Lodetti;
ii. disporsi il collocamento prevalente dei minori presso il padre;
CP_ iii. tenuto conto della valenza dei compiti domestici assunti dal Signor , ma anche dello status di disoccupazione della ricorrente, disporsi in capo alla NO , un contributo al Parte_1 mantenimento pari ad € 600,00= (€ 200,00= per figlio), da corrispondersi entro e non oltre il 10 di ogni mese, importo rivalutabile ex indici Istat;
iv. disporre che i genitori partecipino al 50% ciascuno alle spese straordinarie per la prole secondo il (novellato) protocollo del Tribunale di Bergamo, che viene integralmente trascritto e riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari
3 ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni
4 pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie: la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
CP_ v. disporsi che l'assegno unico venga percepito integralmente dal signor;
vi. disporsi l'incarico (di attento monitoraggio) biennale in capo ai Servizi Sociali, con onere di dare tempestiva comunicazione al Pubblico Ministero minorile di ogni situazione di pregiudizio anche solo potenziale che potesse sorgere per i minori, come di seguito meglio declinato:
a) I Servizi Sociali dell'Azienda Isola Bergamasca proseguiranno il monitoraggio della situazione familiare presso il domicilio paterno e attiveranno un percorso di sostegno psicologico per la minore
, da avviarsi nel più breve tempo possibile presso strutture competenti del territorio Per_1
bergamasco, in considerazione del malessere da lei manifestato;
b) preso atto della circostanza per cui la NO risiede, unitamente al compagno ed alla Parte_1 minore, figlia di quest'ultimo, in Giugliano in Campania (NA), alla Via Santa Caterina da Siena n.
79/16/18, “Parco i Quattro Giardini” Scala A, piano 4” (Doc. n.
1- residenza), i Servizi Sociali
5 competenti per il territorio di Napoli saranno incaricati di effettuare una valutazione della situazione abitativa e familiare della madre, verificando se sussistano le condizioni per autorizzare eventuali periodi di permanenza di presso la NO , qualora ciò risulti rispondente al Per_1 Parte_1
superiore interesse della minore ed in ogni caso con gradualità;
c) I due servizi sociali dovranno coordinarsi tra loro monitorando la situazione familiare ed i progressi del percorso di sostegno alla genitorialità cui ambo le parti si impegnano ad aderire e compulsare, percorso finalizzato a migliorare la comprensione dei reali bisogni dei minori e a favorire una comunicazione più efficace tra i medesimi e dei medesimi con i figli;
d) I due servizi sociali dovranno altresì coordinarsi tra loro calendarizzando e monitorando il diritto di visita della madre, prendendo sin d'ora atto che, fino a successive ed eventuali introducende modifiche imposte e/o suggerite dai Servizi medesimi e fino a quanto non saranno terminate le verifiche e valutazioni della situazione abitativa della NO , quest'ultima potrà vedere i Parte_1
figli (almeno) una volta al mese, preferibilmente nel weekend, da venerdì a domenica, allorché la medesima farà rientro in provincia di Bergamo, trascorrendo coi minori il pomeriggio post scuola e pernottando i medesimi sempre presso il padre;
vii. prendere atto che i coniugi non prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, assenso che, quindi, dovrà essere di volta in volta, accordato e raccolto, in caso di eventuali espatrio dei minori;
viii. prendere atto che i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. ix. prendere atto che le parti, per il resto, dichiarano di avere tra loro definito ogni altra questione e di non avere, pertanto, null'altro reciprocamente a pretendere;
x. spese di lite compensate”; dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori e del monitoraggio dei Servizi Sociali del territorio, demandando ai Servizi Sociali, anche in collaborazione con i Servizi Sociali competenti per il territorio di Napoli, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di attivare un percorso di sostegno psicologico per la minore di effettuare una valutazione della situazione abitativa e familiare Per_1
della madre, verificando se sussistano le condizioni per autorizzare eventuali periodi di permanenza di presso la IG , qualora ciò risulti rispondente al superiore interesse della minore, Per_1 Parte_1
di monitorare la situazione familiare e l'andamento del percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, nonché di monitorare il diritto di visita della madre, tenuto conto che quest'ultima potrà vedere i figli (almeno) una volta al mese, preferibilmente nel weekend, allorché la medesima farà rientro in provincia di Bergamo;
compensa tra le parti le spese di lite;
6 pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con provvedimento in atti, definitivamente a carico di entrambe le parti in misura paritaria del 50% ciascuno;
dispone che le competenze della Curatrice speciale restino a carico dell'Erario, da liquidarsi con separato decreto.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
TE SA IO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA altresì alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali AZIENDA
ISOLA, ai Servizi Sociali di NAPOLI, nonché per la trasmissione al Giudice Tutelare per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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