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Sentenza 9 marzo 2024
Sentenza 9 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/03/2024, n. 2902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2902 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 09/03/2024 celebrata ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c.ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4721 R.G.2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MIGLIACCIO PAOLO _ con elezione di domicilio in VIA COSSERIA 5 00192
ROMA;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.TETI MARIA PIA TERESA** , con elezione di CP_1
domicilio in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 4721/2022, conveniva in giudizio Parte_1
l' chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
In via preliminare, sospendere l'esecuzione del ruolo portato dall'avviso di addebito n. 397 2021 0015887700000 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere rilevanti somme che, peraltro, risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art. 3 commi 9 e 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995;
- - nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato dall'avviso di addebito n. 397 2021 0015887700000 ex art. 3, co. 9 e 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 e per l'effetto, stante il richiamo operato dall'art. 30 co. 14 del D.L. n. 78/2010 alle norme vigenti sul ruolo, disporre l'annullamento e/o la revoca e/o l'inesistenza e/o l'estinzione del ruolo medesimo e dell'avviso di addebito n. 397 2021 0015887700000. Con vittoria di spese e compensi di causa. Esponeva il ricorrente che in data 4.1.2022, con avviso di addebito n. 397 2021 0015887700000, veniva intimato il pagamento dell' importo complessivo di € 4.480,40 a titolo di contributi e sanzioni asseritamente dovuti e non versati per l' anno 2012, alla Gestione Separata contributi su redditi e professioni istituita presso l' . CP_1
La parte ricorrente eccepiva la prescrizione del credito ed insisteva nel' accoglimento della domanda. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso siccome CP_1 infondato in fatto ed in diritto. All' udienza del 29.2.2024 le parti davano atto che Parte_1 aveva aderito alla rottamazione, prevista dalla Legge, della cartella impugnata estinguendo, in unica soluzione, il relativo debito. Tanto premesso, le parti costituite congiuntamente aderivano alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese di giudizio. Il giudice, alla odierna udienza, tenuta in forma scritta ai sensi dell' art. 127 ter cpc., all' esito del deposito di note scritte, decideva con sentenza. Giusta richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite. Roma, 9.3.2024 IL GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 09/03/2024 celebrata ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c.ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4721 R.G.2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MIGLIACCIO PAOLO _ con elezione di domicilio in VIA COSSERIA 5 00192
ROMA;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.TETI MARIA PIA TERESA** , con elezione di CP_1
domicilio in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 4721/2022, conveniva in giudizio Parte_1
l' chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
In via preliminare, sospendere l'esecuzione del ruolo portato dall'avviso di addebito n. 397 2021 0015887700000 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere rilevanti somme che, peraltro, risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art. 3 commi 9 e 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995;
- - nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato dall'avviso di addebito n. 397 2021 0015887700000 ex art. 3, co. 9 e 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 e per l'effetto, stante il richiamo operato dall'art. 30 co. 14 del D.L. n. 78/2010 alle norme vigenti sul ruolo, disporre l'annullamento e/o la revoca e/o l'inesistenza e/o l'estinzione del ruolo medesimo e dell'avviso di addebito n. 397 2021 0015887700000. Con vittoria di spese e compensi di causa. Esponeva il ricorrente che in data 4.1.2022, con avviso di addebito n. 397 2021 0015887700000, veniva intimato il pagamento dell' importo complessivo di € 4.480,40 a titolo di contributi e sanzioni asseritamente dovuti e non versati per l' anno 2012, alla Gestione Separata contributi su redditi e professioni istituita presso l' . CP_1
La parte ricorrente eccepiva la prescrizione del credito ed insisteva nel' accoglimento della domanda. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso siccome CP_1 infondato in fatto ed in diritto. All' udienza del 29.2.2024 le parti davano atto che Parte_1 aveva aderito alla rottamazione, prevista dalla Legge, della cartella impugnata estinguendo, in unica soluzione, il relativo debito. Tanto premesso, le parti costituite congiuntamente aderivano alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese di giudizio. Il giudice, alla odierna udienza, tenuta in forma scritta ai sensi dell' art. 127 ter cpc., all' esito del deposito di note scritte, decideva con sentenza. Giusta richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite. Roma, 9.3.2024 IL GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini