Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/06/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 09/06/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.4751/ 2024 promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. IARIA GIUSEPPINA Parte_1
Contro rappresentato e difesa dall'Avv. ETTORE TRIOLO CP_1
Sono presenti l'Avv. CONSOLATO MASUCCI per delega dell'avv. IARIA
GIUSEPPINA nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e insiste nel rinnovo della c.t.u. con consulente specializzato in neurologia.
E' altresì presente per l l'avv. ADALGISA DI BENEDETTO per delega CP_1
dell'avv. ETTORE TRIOLO che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e si oppone al rinnovo e chiede la decisione.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rosanna Femia, nell'udienza di discussione del 09.06.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4751 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Iaria Parte_1 C.F._1
Giuseppina, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo, giusta procura in atti.
resistente
OGGETTO: Opposizione ad A.T.P. – Indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n.18/80 e condizione di disabilità art. 3 comma 3 legge 104/1992.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.10.2024 parte ricorrente, dopo avere ritualmente contestato le conclusioni del CTU nella fase di ATP introdotto per l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/1980 e dell'handicap grave, ha proposto ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. il presente giudizio di merito, chiedendo il riconoscimento dei suddetti benefici. Lamentando solo nel presente giudizio l'omessa valutazione da parte del CTU nominato in fase di ATPO del certificato geriatrico del
13.2.2024.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna della CP_1
ricorrente alle spese di lite.
Veniva disposto il richiamo del CTU dott.ssa per la valutazione Persona_1
del certificato geriatrico depositato il 13.2.2024 invitando il consulente ad integrare la relazione peritale già espletata nella pregressa fase di atpo.
All'odierna udienza, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente, all'esito della camera di consiglio.
* * *
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Questo giudice ritiene che la causa possa essere decisa sulla base delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU nella precedente fase di ATPO e, all'esito della valutazione del certificato geriatrico.
Il CTU dott.ssa , previo esame di tutta la documentazione sanitaria Persona_1
compresa la certificazione non valutata in precedenza, la ricorrente risulta affetta da:
“Insufficienza renale e sindroma nefrosica (PREGRESSE) in monitoraggio annuale.
Spondiloartrosi osteofitica diffusa. Coxartrosi bilaterale. Esiti di appendicectomia, tiroidectomia, istero-annessiectomia bilaterale. Depressione senile. Ipertensione arteriosa” e mancando certificazioni aggiornate, eventuale aggravamento clinico nel lungo lasso di tempo intercorso (10 mesi), conferma le proprie considerazioni medico legali già espresse, riferite alla data di visita peritale del 3.7.2024. In particolare, il
CTU, concludeva, che, allo stato, non si erano consolidati i requisiti sanitari di cui all'art. 1 della legge 18/80 né la condizione di disabilità grave di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92.
In relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha fondato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente, e su quanto riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
Si rammenta che la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento, di cui alle L. 18/1980 e 508/1988, presuppone l'invalidità nella misura del 100% e per di più che il richiedente si trovi in condizioni impossibilità a deambulare o di non autosufficienza dovendosi intendere, nel primo caso, una condizione che determina la necessità di un accompagnatore -e riguarda quindi gli invalidi che non deambulano neanche con l'aiuto di presidi ortopedici- e, nel secondo caso, il bisogno di assistenza continua che si concretizza tutte le volte in cui viene a mancare l'autonomia nel compiere un insieme significativo di funzioni esistenziali proprie di un soggetto sano di pari età (vestirsi, nutrirsi, espletare bisogni fisiologici, effettuare acquisti e compere, preparare i cibi, spostamento in ambiente domestico e all'esterno, capacità di accudire alle faccende domestiche, lettura, messa in funzione di elettrodomestici, ecc…) tale che ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana risulti alterato.
Mentre l'art. 3 comma 3 della legge 104/92 per come modificato dal dlgs n.62/2024 prevede che la condizione di disabilità sia ritenuto grave quando presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali e se tale compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il cui sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Nella fattispecie in esame, il CTU ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni invocate.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che la ricorrente, attualmente, non possiede i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/80 e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92.
Le spese di lite e di CTU vanno poste a carico di parte ricorrente, stante la mancata dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp att c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in Parte_1 CP_1
opposizione ad ATP 501/2024, così provvede:
Rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo.
Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in complessive € 1120,00 a favore dell' . CP_1
Pone le spese di CTU a carico della parte ricorrente che liquida come da separato decreto di liquidazione.
Reggio Calabria, 09.06.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia