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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/07/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel.
dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g. 573/2025 avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. UMBERTO Controparte_1 C.F._1
IPPOLITO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in San Severo alla via Giovanni Pascoli
n.19;
ricorrente
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. UMBERTO Controparte_2 C.F._2
IPPOLITO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in San Severo alla via Giovanni Pascoli
n.19; ricorrente e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.03.2025, tenutasi secondo la modalità cd. cartolare, il procuratore delle parti ha chiesto pronunciarsi la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 25.02.2025, e Controparte_1
hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_2
concordatario celebrato in San Severo in data 21.10.1978 (atto n. 285, p. II, serie A, anno 1978). Le parti hanno dedotto: che dall'unione coniugale sono nati due figli, (nata il [...]) e Per_1
(nato il [...]), ormai adulti, economicamente autosufficienti e sposati con famiglia;
Per_2
che è stata pronunciata la separazione dei coniugi con decreto del Tribunale di Foggia n. 1698/1998 del 22.09.1998 (dep. in pari data), che ha omologato le condizioni concordate tra le parti;
che percepisce la pensione sociale e ha proprie disponibilità Controparte_1 Controparte_2
economiche; che entrambi sono economicamente indipendenti;
che, dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, i coniugi hanno continuato a vivere separati e che non vi sono possibilità di ricostituire una comunione materiale e spirituale.
All'udienza del 26.03.2025, i coniugi, con note scritte congiunte, avendo aderito alla trattazione cartolare della causa, hanno manifestato la volontà di non volersi riconciliare e di riportarsi alle condizioni di divorzio indicate nel ricorso introduttivo;
per cui, il Collegio ha riservato la causa per la decisione, previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
L'istanza congiunta di divorzio proposta dalle parti deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, alle condizioni come da loro definite nel ricorso congiunto. Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche), ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- omologa della separazione dei coniugi intervenuta in data 22.09.1998;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione tra le parti evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conformi a diritto, in considerazione dell'assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, appaiono le condizioni concordate tra le parti, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_2
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in San Severo in data 21.10.1978 (atto n. 285, p. II, serie A, anno 1978);
2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4) nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
24.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariangela M. Carbonelli Dott. Antonio Buccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel.
dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g. 573/2025 avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. UMBERTO Controparte_1 C.F._1
IPPOLITO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in San Severo alla via Giovanni Pascoli
n.19;
ricorrente
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. UMBERTO Controparte_2 C.F._2
IPPOLITO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in San Severo alla via Giovanni Pascoli
n.19; ricorrente e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.03.2025, tenutasi secondo la modalità cd. cartolare, il procuratore delle parti ha chiesto pronunciarsi la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 25.02.2025, e Controparte_1
hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_2
concordatario celebrato in San Severo in data 21.10.1978 (atto n. 285, p. II, serie A, anno 1978). Le parti hanno dedotto: che dall'unione coniugale sono nati due figli, (nata il [...]) e Per_1
(nato il [...]), ormai adulti, economicamente autosufficienti e sposati con famiglia;
Per_2
che è stata pronunciata la separazione dei coniugi con decreto del Tribunale di Foggia n. 1698/1998 del 22.09.1998 (dep. in pari data), che ha omologato le condizioni concordate tra le parti;
che percepisce la pensione sociale e ha proprie disponibilità Controparte_1 Controparte_2
economiche; che entrambi sono economicamente indipendenti;
che, dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, i coniugi hanno continuato a vivere separati e che non vi sono possibilità di ricostituire una comunione materiale e spirituale.
All'udienza del 26.03.2025, i coniugi, con note scritte congiunte, avendo aderito alla trattazione cartolare della causa, hanno manifestato la volontà di non volersi riconciliare e di riportarsi alle condizioni di divorzio indicate nel ricorso introduttivo;
per cui, il Collegio ha riservato la causa per la decisione, previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
L'istanza congiunta di divorzio proposta dalle parti deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, alle condizioni come da loro definite nel ricorso congiunto. Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche), ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- omologa della separazione dei coniugi intervenuta in data 22.09.1998;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione tra le parti evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conformi a diritto, in considerazione dell'assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, appaiono le condizioni concordate tra le parti, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_2
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in San Severo in data 21.10.1978 (atto n. 285, p. II, serie A, anno 1978);
2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4) nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
24.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariangela M. Carbonelli Dott. Antonio Buccaro