Articolo 18 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 17Articolo 19
Versione
13 luglio 1980
Art. 18. (Sanzioni disciplinari e note di demerito)

Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianita' richiesta per il passaggio al livello retributivo superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari di cui all' articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , esclusa la censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Nel caso in cui l'attivita' prestata sia stata comunque di scarso rendimento, senza valida giustificazione, il capo ufficio del personale interessato ha l'obbligo di presentare al consiglio di amministrazione apposita relazione motivata accompagnata dalle controdeduzioni dell'interessato.
Detta relazione va notificata al dipendente entro il mese di gennaio successivo all'anno considerato e le controdeduzioni debbono pervenire al capo ufficio entro il successivo mese di febbraio.
Il consiglio di amministrazione puo' deliberare a carico del dipendente interessato una nota di demerito che produrra' gli stessi effetti di cui al primo comma.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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