TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/05/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
Sezione I Civile – Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Agostino Abate Presidente
Dott. Marco Mancini Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata iscritto al n. 46-1/2025 R.G P.U. promosso da:
(C.F. ) per il tramite della propria mandataria e Parte_1 P.IVA_1
procuratrice speciale C.F. ), in persona del Parte_2 P.IVA_2
procuratore speciale Dott.ssa , rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Cevasco e Paolo Parte_3
Degola;
- PARTE RICORRENTE- nei confronti di:
(C.F ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_3 CP_2
con sede legale in Domaso (CO), via Garibaldi n. 31;
[...]
- PARTE RESISTENTE-
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.03.2025, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha domandato di
Contr dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società Il ricorso ed il decreto di CP_4 convocazione delle parti sono stati notificati a mezzo PEC a cura della cancelleria all'indirizzo della debitrice risultante dal registro delle imprese. In data 22.04.2024, si è costituita in giudizio la società
1 resistente, producendo copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e deducendo il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, da cui conseguirebbe il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Con memoria depositata in data 28.04.2025, la ricorrente ha contestato le deduzioni della resistente, con particolare riguardo all'idoneità della prova offerta ai fini della prova della qualifica di impresa minore ed all'inattendibilità dei bilanci prodotti, insistendo per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e proponendo, in via subordinata, domanda di apertura della liquidazione controllata della società debitrice.
All'udienza del 05.05.2025, il procuratore della ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle domande proposte, mentre il legale rappresentante della società debitrice, personalmente comparso, non si è opposto all'eventuale accoglimento della domanda di apertura della liquidazione controllata.
Così ricostruito lo svolgimento del procedimento, occorre osservare, in primo luogo, che sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa, che si presume coincidente con il centro degli interessi principali del debitore, è situata in Domaso (CO).
Sussiste, inoltre, la legittimazione attiva della ricorrente, la quale vanta un credito pari a circa
230.096,89 euro, derivante dal decreto ingiuntivo n. 570/2018 del 22.10.2018 emesso dal Tribunale di Sondrio e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c., in assenza di opposizione, in data 7.03.2019. esercita attività commerciale avente ad oggetto “la costruzione, ristrutturazione, CP_1
restauro, risanamento conservativo e manutenzione di fabbricati propri e di terzi, urbani e rurali, civili e industriali (…)” (cfr. visura camerale in atti).
Il tema controverso tra le parti, invero, attiene al possesso congiunto in capo alla debitrice dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, la cui prova incombe sulla resistente. È noto, infatti, che l'impresa minore, ossia l'impresa che presenta congiuntamente i predetti requisiti dimensionali, non è soggetta a liquidazione giudiziale (art. 121 CCI) bensì, ricorrendone i presupposti, alla procedura di liquidazione controllata (ex artt. 268 e ss. CCII).
Sul punto, conviene ricordare che la Suprema Corte di Cassazione, pronunciatasi con riferimento alle analoghe disposizioni dettate dalla previgente legge fallimentare, ha chiarito che “ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di non fallibilità, ciò che conta è la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile, con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 c.c.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile. (Da ultimo, in questi termini, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 7642 del 22/03/2025). Si è anche precisato che i bilanci danno
2 luogo solo ad una presunzione semplice “della corrispondenza al vero di quanto in essi attestato”, e non assurgono quindi a prova legale, essendo comunque soggetti alla valutazione del giudice, secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. e che, nondimeno, “lo stesso giudice non può ritenerli inattendibili solo a causa del mancato deposito della documentazione contabile, ma deve, invece, indicare gli elementi concreti che denotano l'eventuale anomalia dei dati in essi contenuti (Cfr. sul punto Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11218 del 2021). Né rileva, per ciò stesso, quindi, la mancata produzione delle scritture contabili, giacché in tale fase del procedimento unitario da tale circostanza non può per se ricavarsi il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine al possesso dei requisiti dimensionali, né, tantomeno, una presunzione di falsità delle risultanze dei bilanci (in questi termini, con riferimento al procedimento prefallimentare, cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11218 del
2021 già citata).
Contr Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che possegga congiuntamente i CP_4 requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) CCII, potendosi qualificare quale impresa minore, in ragione dei seguenti motivi. È vero, infatti, che i bilanci prodotti dalla resistente, da cui si evince il mancato superamento delle soglie previste per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, non risultano approvati né depositati nel registro delle imprese. Come anticipato, nondimeno, il mancato deposito dei bilanci nel registro delle imprese non consente per se di ritenerli inattendibili, non riscontrandosi elementi concreti atti a denotare l'eventuale anomalia dei dati in essi contenuti. I dati esposti nei documenti prodotti dalla resistente, inoltre, appaiono coerenti con le altre evidenze probatorie acquisite. Quanto al primo aspetto, infatti, la ricorrente ha dedotto l'inattendibilità dei documenti evidenziando come “il totale passivo netto nei tre esercizi attenzionati
è sempre il medesimo (€ 214.013,43) nonostante l'aumento - in linea teorica, corretto - di anno in anno della voce “31914 deb. X interessi C/C banca” (al 31.12.22 interessi passivi per € 114.185,60
(cfr. pag.
1. doc. 2 fascicolo;
al 31.12.23 interessi passivi per € 137.022,72 (cfr. pag.1 doc. CP_1
3 fascicolo;
al 31.12.24 interessi passivi per € 159.859,84 (cfr. pag.1 doc.4 fascicolo CP_1
”. La contestazione non coglie nel segno, atteso che la voce “totale passivo e netto” risulta la CP_1
medesima giacché tiene conto del totale dei debiti e del valore negativo del patrimonio netto, che risulta incrementato nel bilancio al 31.12.2024 rispetto al bilancio al 31.12.2023 (il totale dei debiti indicati nel bilancio al 31.12.2024, infatti, aumenta rispetto al bilancio al 31.12.2023 in ragione dell'aumento della voce relativa ai debiti per interessi nei confronti della banca;
le perdite degli esercizi precedenti aumentano parimenti passando da 152.618,29 euro al 31.12.2023 a 175.499, 24 euro al 31.12.2024, ossia aumentano in misura pari a 22.837,21 euro, importo che corrisponde all'aumento della voce “debiti per interessi”; il valore negativo del patrimonio netto, pertanto, passa da 155.647,68 euro al 31.12.2023 a 178.484,80 al 31.12.2024).
3 Non si evincono, pertanto, ragioni sufficienti per disattendere i dati conoscitivi che risultano dai bilanci allegati dalla debitrice. I dati che risultano dai predetti bilanci, peraltro, quanto ai presupposti dimensionali, risultano coerenti con i valori espressi nell'ultimo bilancio depositato risalente all'esercizio chiuso al 31.12.2017, da cui parimenti si evince il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lettera d) CCII. L'attendibilità dei dati dimensionali risulta avvalorata, inoltre, dalla circostanza che non risulta alcun credito tributario nei confronti della resistente, come emerso dall'istruttoria d'ufficio (cfr. certificazione rilasciata da Agenzia delle Entrate in atti). Tale circostanza, peraltro conferma la sostanziale inattività dell'impresa negli ultimi tre esercizi, come dedotta dalla stessa debitrice. La qualifica della resistente quale “impresa minore”, infine, appare coerente con l'esiguità del capitale sociale, con la ristretta compagine sociale (si rileva la presenza di un solo socio e di un unico amministratore) e dall'assenza di dipendenti (cfr. Visura Camerale in atti).
Tanto chiarito, nondimeno, sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata della società resistente. L'amministratore unico della resistente, comparso personalmente all'udienza del
5.05.2025, invero, non si è opposto all'accoglimento di tale domanda formulata in via subordinata dalla ricorrente.
Ricorre, infatti, il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, co. 2 CCII dal momento che i debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria risultano superiori a 50.000 euro, come si evince dall'ingente credito vantato dalla ricorrente, portato da titolo esecutivo e non contestato. La debitrice, infine, si trova in stato di sovraindebitamento, nella forma dell'insolvenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, lett. c), CCI, definito quale lo stato dell'imprenditore minore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che lo stesso non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Nel caso di specie, sono emerse plurime circostanze che comprovano lo stato di insolvenza della resistente: il mancato pagamento dell'ingente credito vantato dalla resistente;
la sostanziale inattività dell'impresa; i dati che si ricavano dai bilanci, quanto in particolare alle perdite registrate negli ultimi esercizi ed al valore negativo del patrimonio netto;
l'insussistenza di disponibilità liquide;
le dichiarazioni confessorie rese dalla stessa resistente.
Ritiene il Collegio che le richiamate circostanze dimostrino come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni e che debba emettersi, pertanto, sentenza di apertura della liquidazione controllata dei beni della società resistente.
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di (C.F con sede CP_1 P.IVA_3
legale in Domaso (CO), via Garibaldi n. 31;
NOMINA
4 giudice delegato alla procedura, il dott. Luciano Pietro Aliquò;
NOMINA liquidatore della procedura il dott. Persona_1
ORDINA
al debitore il deposito entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti nella cancelleria procedure concorsuali al terzo piano del Palazzo di Giustizia ove non già in atti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna ed il rilascio di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ORDINA la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati che risultino nella titolarità del debitore;
AVVERTE
Che ai sensi dell'art 150 CCI dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
RAMMENTA che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo
5 stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- verifichi attentamente motivando il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;
- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione;
- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
6 - in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo
124 CCII
DISPONE la pubblicazione della presente sentenza presso il registro delle imprese a cura della cancelleria;
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. 270, c.
4 CCI;
Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.
7 Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al creditore ricorrente ed al
Liquidatore nominato.
Così deciso in Como, 05.05.2025
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Luciano Pietro Aliquò Dott. Agostino Abate
8