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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2291 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa Claudia Spiga in funzione di Giudice monocratico, nella causa iscritta al n.16177 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Marcellino
Attrice in opposizione
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e Controparte_1
difesa, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura M.S. Piscitello
Convenuto in opposizione oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex r.d. 639/1910 conclusioni: come riportate nel corpo della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'ordinanza ex r.d. 639/1910 del 17.11.2021 con la quale il le ha ingiunto il Controparte_1 pagamento della somma di €. 290.610,86 oltre interessi sino al soddisfo.
Detta ordinanza è stata emessa dal per ottenere la restituzione di somme corrisposte dal CP_1
medesimo ente a per il pagamento del servizio Parte_2 reso nella qualità di struttura accreditata per l'accoglienza di minori destinatari di decreto del
Tribunale per i minorenni, somme che secondo il Comune non avrebbero dovuto essere corrisposte.
La ripetizione dell'indebito, come chiarito dal è stata azionata in quanto la CP_1 Parte_2
opponente, nella qualità di creditore del aveva posto in esecuzione il medesimo decreto CP_1
1 ingiuntivo (D. I. 3936/2018) in due distinte procedure esecutive: l'una (n.r.g. 2376/2019) conclusasi con la ordinanza di assegnazione somme del 19.2.2020 e l'altra definita con ordinanza del commissario ad acta del 6.2.2020 resa nel giudizio di ottemperanza promosso dalla medesima cooperativa. Inoltre nell'ambito del procedimento di ottemperanza le parti avevano verificato che il credito fatto valere doveva essere rideterminato nella minor misura indicata nel relativo verbale redatto in contraddittorio tra le parti in ragione dei pagamenti già effettuati e di alcune duplicazioni delle domande.
In tale sede le parti non avevano poi tenuto conto dell'importo complessivo di € 82.099,82 corrispondente a fatture di cui era stato domandato il pagamento sia col decreto ingiuntivo n.
3936/2018 che con quello n. 3206/2017 già posto in esecuzione.
Nonostante i solleciti volti alla restituzione di detti importi, la cooperativa, pur avendo già incassato alla data del 10.2.2020 la somma di €. 84.183,04 all'esito del procedimento di ottemperanza in relazione al medesimo decreto ingiuntivo, e senza tenere conto dell'avvenuto ulteriore pagamento delle fatture indicate, aveva proseguito la procedura esecutiva ottenendo in data 19.2.2020 ordinanza di assegnazione somme dell'importo di €. 418.157,63, ed il 28.2.2020 il relativo incasso.
Il ha quindi quantificato l'importo dell'indebito corrisposto a in €. CP_1 Parte_2
290.610,00.
La si è opposta all'ordinanza eccependo l'inammissibilità della Parte_2
procedura di recupero del credito esperita dal Comune in quanto mancante dei requisiti della liquidità, certezza ed esigibilità del credito. Ha poi invocato il principio di irrevocabilità dei provvedimenti conclusivi delle procedure esecutive, non avendo il proposto CP_1
Parte opposizione all'esecuzione né agli atti esecutivi, in quanto solo quale terzo esecutato aveva proposto opposizione e che invece per il il provvedimento conclusivo del procedimento CP_1
esecutivo aveva assunto efficacia definitiva.
Secondo l'opponente i pagamenti dedotti dal quali eventi estintivi e riferiti al decreto CP_1
ingiuntivo indicato, avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e non avendo l'amministrazione esperito lo specifico strumento giudiziale, ogni contestazione antecedente alla formazione del titolo, doveva ritenersi preclusa, essendo peraltro imputabile al medesimo ente la duplicazione dei relativi pagamenti.
Ha poi spiegato domanda riconvenzionale in relazione agli interessi ex d.lgs. 231/2002 sulle somme già corrisposte a decorrere dalla data di emissione del decreto ingiuntivo (9.7.2018) sino al pagamento effettuato in data 2.3.2020.
Con ordinanza del 22.10.2022, in accoglimento del ricorso ex art. 671 c.p.c. avanzato dal
è stato disposto il sequestro conservativo sui beni mobili immobili e crediti nella CP_1
2 disponibilità di sino al concorrente importo di €. 240.000,00. Pt_1
**
Richiamando quanto già osservato con l'ordinanza con la quale è stato disposto il sequestro conservativo in corso di causa, non risulta idonea a definire il giudizio l'eccezione di inammissibilità dello strumento di cui al r.d. 639/1910 in relazione al credito fatto valere dal
Ed invero l'ente costituendosi in giudizio, domandando il sequestro conservativo ed CP_1 insistendo per l'accoglimento della domanda di pagamento (come da note ex art. 127 ter c.p.c. di trattazione scritta per l'udienza del 21.12.2023), ha comunque spiegato in questa sede domanda di condanna al pagamento delle somme oggetto dell'ingiunzione opposta.
Venendo alla disamina del merito del diritto fatto valere dal si rileva che lo stesso CP_1
scaturisce dai pagamenti effettuati in favore di Parte_2 all'esito delle procedure esecutive da quest'ultima promosse. Ed invero il assume di CP_1
aver corrisposto somme non dovute, avendo la creditrice esperito due distinte azione esecutive sulla base del medesimo titolo.
Dagli atti risulta in effetti che in relazione al medesimo decreto ingiuntivo n. 3936/2018 emesso dal Tribunale di Palermo in data 9.7.2018 la creditrice ha avviato la procedura esecutiva n.
2376/2019 che si è conclusa con ordinanza di assegnazione somme del 19.2.2020 e l'ulteriore giudizio di ottemperanza innanzi al Tar che ha visto poi l'adozione dell'ordinanza del 6.2.2020 con la quale il commissario ad acta ha disposto il pagamento parziale in favore dalla Parte_2 opponente dell'importo di €. 84.183,04.
Ciò posto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alle somme di cui è domandata la restituzione e corrisposte in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione somme del 19.2.2020.
Ed invero è sopravvenuta nel corso del giudizio la sentenza n.2094/2023 del 4.5.2023 con la quale il Giudice dell'esecuzione ha annullato l'ordinanza ex art. 549 c.p.c. e per l'effetto anche l'ordinanza di assegnazione somme del 19.2.2019, disponendo altresì la condanna del creditore alla restituzione in favore del delle somme ricevute in forza di suddette ordinanze. CP_1
Ne consegue che essendo stata già emessa sentenza di condanna di Controparte_2
alla restituzione delle somme ricevute in forza dell'ordinanza di
[...]
assegnazione, il ha già un valido titolo per ottenere la restituzione delle somme, CP_1 venendo quindi meno l'interesse alla condanna richiesta nel presente giudizio.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, previa revoca dell'ordinanza ingiunzione opposta e del sequestro conservativo disposto in corso di causa.
Deve poi essere respinta la domanda riconvenzionale spiegata dall'attrice di condanna al
3 pagamento agli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 9 luglio 2018 sull'importo ingiunto di euro 400.929,88 e sino al 2.3.2020 data di effettivo pagamento.
Da un lato la statuizione in relazione alla debenza degli interessi è già contenuta nel titolo giudiziale divenuto definitivo e non più modificabile in questa sede, dall'altro nessuna statuizione può in questa sede essere adottata in quanto le somme corrisposte al CP_1 secondo quanto statuito dal Giudice dell'esecuzione nella sentenza richiamata, devono essere restituite.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono poi il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Nella specie è indiscusso che il creditore ha avviato due distinte procedure esecutive in base al medesimo titolo.
Se tale facoltà è comunque riconosciuta al creditore in ossequio al principio di cumulabilità degli strumenti di esecuzione, è tuttavia preclusa la duplicazione della pretesa creditoria con conseguimento di somme non dovute.
In tale ipotesi non si pone tanto una questione di porre in discussione i titoli già formati o di introdurre temi che avrebbero dovuto essere fatti valere nelle procedure esecutive, quanto piuttosto di impedire l'abuso del diritto da parte del creditore che proceda (o prosegua come nella specie) in via esecutiva pur avendo ottenuto soddisfazione del proprio credito.
Ne consegue che se resta preclusa la possibilità del debitore di rilevare l'estinzione del credito per avvenuto pagamento in data antecedente alla formazione del titolo o anche nella pendenza della procedura esecutiva (dovendo la relativa questione essere proposta con gli strumenti giudiziali che l'ordinamento appresta in seno a detti giudizi), non può invece impedirsi al debitore di reagire al di fuori del processo esecutivo laddove si verifichi la duplicazione del credito per effetto dell'avvio di diverse procedure esecutive in relazione al medesimo titolo.
Tale conclusione si fonda sul rilievo che in questa ipotesi l'effettiva consapevolezza dell'illegittimità della condotta realizzata dal creditore e conseguentemente l'interesse del debitore ad agire, sorge solo laddove dette procedure determinino, all'esito del relativo giudizio, una illegittima locupletazione in suo danno.
In questa ipotesi infatti l'accertamento demandato al giudice investito dalla domanda
“restitutoria” del debitore esecutato non è sovrapponibile a quello svolto in sede esecutiva e non si fonda sulla illegittimità del titolo (del quale l'azione di indebito postula la nullità) bensì ha ad oggetto la sussistenza di una condotta illecita ex art. 2043 c.c. da parte del creditore procedente.
Al riguardo si richiama il risalente ma certamente pertinente in questa giudizio, precedente della
Corte di Cassazione (sentenza n. 2434/1969) che ha ritenuto ammissibile la diversa azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. qualora la stessa sia fondata sulla stessa illegittimità
4 della condotta del creditore procedente.
Ciò si ricava, secondo quanto evidenziato dalla Cassazione, dalla disposizione di cui all'art. 2920 ultimo co. c.c. laddove la stessa assicura tutela ai terzi pregiudicati dalla procedura esecutiva e che non hanno fatto valere le proprie ragioni all'interno della stessa, con la facoltà di proporre domanda risarcitoria nei confronti del creditore che abbia agito in mala fede e dall'art. 2921 c.c. laddove stabilisce la responsabilità del creditore procedente per il risarcimento subito dal terzo acquirente che subisce l'evizione.
In detta ipotesi deve quindi essere assicurata tutela al debitore esecutato che abbia subito un danno per effetto dell'illecita domanda di pagamento avanzata dal creditore procedente.
Fino a tale momento non era infatti configurabile né un danno in capo al debitore né la condotta illecita da parte del creditore, ben potendo questi, come sopra esposto, porre in esecuzione più volte il medesimo titolo, col solo limite del divieto di doppio incasso.
Pur volendo aderire alla tesi sostenuta dall'opponente (evidenziata nella corrispondenza intercorsa tra le parti) secondo la quale la domanda di assegnazione somme nella procedura esecutiva innanzi al G.O. e sulla quale il giudice dell'esecuzione ha provveduto in data
19.2.2020 è stata avanzata prima della determina del commissario ad acta del 6.2.2020, va comunque evidenziato che, anche dopo la conoscenza di detto provvedimento e all'esito delle richieste formulate dal la cooperativa non ha proceduto alla relativa restituzione. CP_1
E quindi parte opponente, va sul punto ritenuta soccombente, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal , che si liquidano secondo i Controparte_1
parametri di cui al.d.m. 55/2014 e succ. mod. e tenuto conto del valore della controversia e della natura documentale della controversia in € 8.300,00 oltre iva c.p.a. a rimborso forfettario come per legge, oltre a € 2.200,00 per la fase cautelare.
Deve invece essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal CP_1
Se è vero che il creditore invitato a restituire le somme corrisposte in forza dell'ordinanza di assegnazione già ottenute con il pagamento disposto in forza del procedimento di ottemperanza, non vi ha provveduto, d'altro canto va comunque rilevato che il ha computato nel saldo CP_1
ritenuto come dovuto, e quantificato negli atti, anche il proprio credito derivante dai pagamenti riferiti a fatture poste a fondamento sia del d.i. 3936/2018 che di quello n. 3206/2017. Tale pretesa deve, di contro, (ed impregiudicato ogni accertamento in relazione alla qualificazione della rideterminazione del credito svolta innanzi al commissario ad acta nel contraddittorio tra le parti nel verbale richiamato) ritenersi preclusa in quanto in detta ipotesi, opera il principio invocato dall'attrice secondo il quale il debitore non può invocare eventi estintivi precedenti alla formazione del titolo.
Deve quindi escludersi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. per disporre la
5 richiesta condanna.
Va poi parzialmente accolta la domanda formulata dal convenuto e diretta, ex art. 89 CP_1
c.p.c., alla cancellazione delle frasi sconvenienti o offensive contenute nell'atto introduttivo e specificatamente indicate in sede di comparsa conclusionale.
Mentre possono ritenersi espressione, per quanto accesa, del diritto di difesa, sia l'espressione censurata dal del seguente tenore: “comprendere come il provvedimento amministrativo, CP_1
sia senza ombra di dubbio, il goffo tentativo del dirigente comunale di coprire responsabilità interne che nulla hanno a che vedere con il diritto dell'amministrazione di richiedere la restituzione delle somme”, così come di quella che così recita: “la stessa, infatti, tenta maldestramente oggi di scalfire sia il contenuto del titolo originario, costituito dal decreto ingiuntivo n. 3936/2018, dichiarato definitivo con decreto n. 573/2018 e spedito in forma esecutiva il 18 luglio 2018”, deve di contro affermarsi la natura offensiva dell'ulteriore frase censurata dal CP_1
Ed invero l'affermazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio (pag. 5) del seguente tenore: ”oggi, invece, viene utilizzato il metodo ritorsivo, o per meglio dire estorsivo, dell'ordinanza ingiunzione per ottenere un vantaggio non dovuto”, ha indubbiamente contenuto lesivo della reputazione della controparte in quanto attribuisce al una condotta di CP_1 rilevanza penale, che di contro è consistita nell'esercitare un legittimo diritto di azione.
Ne va quindi ordinata la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
P.q.m.
• dichiara la cessazione della materia del contendere;
• revoca l'ordinanza ingiunzione;
• revoca il sequestro conservativo disposto con ordinanza del 17.10.2022;
• condanna a pagare al le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 8.300,00 oltre iva c.p.a. a rimborso forfettario come per legge, oltre a €
2.200,00 per la fase cautelare;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal . Controparte_1
• ordina la cancellazione dell'espressione indicata in parte motiva e contenuta nell'atto introduttivo di parte attrice.
Palermo, 26.5.2025 Il Giudice
Claudia Spiga
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa Claudia Spiga in funzione di Giudice monocratico, nella causa iscritta al n.16177 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Marcellino
Attrice in opposizione
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e Controparte_1
difesa, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura M.S. Piscitello
Convenuto in opposizione oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex r.d. 639/1910 conclusioni: come riportate nel corpo della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'ordinanza ex r.d. 639/1910 del 17.11.2021 con la quale il le ha ingiunto il Controparte_1 pagamento della somma di €. 290.610,86 oltre interessi sino al soddisfo.
Detta ordinanza è stata emessa dal per ottenere la restituzione di somme corrisposte dal CP_1
medesimo ente a per il pagamento del servizio Parte_2 reso nella qualità di struttura accreditata per l'accoglienza di minori destinatari di decreto del
Tribunale per i minorenni, somme che secondo il Comune non avrebbero dovuto essere corrisposte.
La ripetizione dell'indebito, come chiarito dal è stata azionata in quanto la CP_1 Parte_2
opponente, nella qualità di creditore del aveva posto in esecuzione il medesimo decreto CP_1
1 ingiuntivo (D. I. 3936/2018) in due distinte procedure esecutive: l'una (n.r.g. 2376/2019) conclusasi con la ordinanza di assegnazione somme del 19.2.2020 e l'altra definita con ordinanza del commissario ad acta del 6.2.2020 resa nel giudizio di ottemperanza promosso dalla medesima cooperativa. Inoltre nell'ambito del procedimento di ottemperanza le parti avevano verificato che il credito fatto valere doveva essere rideterminato nella minor misura indicata nel relativo verbale redatto in contraddittorio tra le parti in ragione dei pagamenti già effettuati e di alcune duplicazioni delle domande.
In tale sede le parti non avevano poi tenuto conto dell'importo complessivo di € 82.099,82 corrispondente a fatture di cui era stato domandato il pagamento sia col decreto ingiuntivo n.
3936/2018 che con quello n. 3206/2017 già posto in esecuzione.
Nonostante i solleciti volti alla restituzione di detti importi, la cooperativa, pur avendo già incassato alla data del 10.2.2020 la somma di €. 84.183,04 all'esito del procedimento di ottemperanza in relazione al medesimo decreto ingiuntivo, e senza tenere conto dell'avvenuto ulteriore pagamento delle fatture indicate, aveva proseguito la procedura esecutiva ottenendo in data 19.2.2020 ordinanza di assegnazione somme dell'importo di €. 418.157,63, ed il 28.2.2020 il relativo incasso.
Il ha quindi quantificato l'importo dell'indebito corrisposto a in €. CP_1 Parte_2
290.610,00.
La si è opposta all'ordinanza eccependo l'inammissibilità della Parte_2
procedura di recupero del credito esperita dal Comune in quanto mancante dei requisiti della liquidità, certezza ed esigibilità del credito. Ha poi invocato il principio di irrevocabilità dei provvedimenti conclusivi delle procedure esecutive, non avendo il proposto CP_1
Parte opposizione all'esecuzione né agli atti esecutivi, in quanto solo quale terzo esecutato aveva proposto opposizione e che invece per il il provvedimento conclusivo del procedimento CP_1
esecutivo aveva assunto efficacia definitiva.
Secondo l'opponente i pagamenti dedotti dal quali eventi estintivi e riferiti al decreto CP_1
ingiuntivo indicato, avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e non avendo l'amministrazione esperito lo specifico strumento giudiziale, ogni contestazione antecedente alla formazione del titolo, doveva ritenersi preclusa, essendo peraltro imputabile al medesimo ente la duplicazione dei relativi pagamenti.
Ha poi spiegato domanda riconvenzionale in relazione agli interessi ex d.lgs. 231/2002 sulle somme già corrisposte a decorrere dalla data di emissione del decreto ingiuntivo (9.7.2018) sino al pagamento effettuato in data 2.3.2020.
Con ordinanza del 22.10.2022, in accoglimento del ricorso ex art. 671 c.p.c. avanzato dal
è stato disposto il sequestro conservativo sui beni mobili immobili e crediti nella CP_1
2 disponibilità di sino al concorrente importo di €. 240.000,00. Pt_1
**
Richiamando quanto già osservato con l'ordinanza con la quale è stato disposto il sequestro conservativo in corso di causa, non risulta idonea a definire il giudizio l'eccezione di inammissibilità dello strumento di cui al r.d. 639/1910 in relazione al credito fatto valere dal
Ed invero l'ente costituendosi in giudizio, domandando il sequestro conservativo ed CP_1 insistendo per l'accoglimento della domanda di pagamento (come da note ex art. 127 ter c.p.c. di trattazione scritta per l'udienza del 21.12.2023), ha comunque spiegato in questa sede domanda di condanna al pagamento delle somme oggetto dell'ingiunzione opposta.
Venendo alla disamina del merito del diritto fatto valere dal si rileva che lo stesso CP_1
scaturisce dai pagamenti effettuati in favore di Parte_2 all'esito delle procedure esecutive da quest'ultima promosse. Ed invero il assume di CP_1
aver corrisposto somme non dovute, avendo la creditrice esperito due distinte azione esecutive sulla base del medesimo titolo.
Dagli atti risulta in effetti che in relazione al medesimo decreto ingiuntivo n. 3936/2018 emesso dal Tribunale di Palermo in data 9.7.2018 la creditrice ha avviato la procedura esecutiva n.
2376/2019 che si è conclusa con ordinanza di assegnazione somme del 19.2.2020 e l'ulteriore giudizio di ottemperanza innanzi al Tar che ha visto poi l'adozione dell'ordinanza del 6.2.2020 con la quale il commissario ad acta ha disposto il pagamento parziale in favore dalla Parte_2 opponente dell'importo di €. 84.183,04.
Ciò posto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alle somme di cui è domandata la restituzione e corrisposte in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione somme del 19.2.2020.
Ed invero è sopravvenuta nel corso del giudizio la sentenza n.2094/2023 del 4.5.2023 con la quale il Giudice dell'esecuzione ha annullato l'ordinanza ex art. 549 c.p.c. e per l'effetto anche l'ordinanza di assegnazione somme del 19.2.2019, disponendo altresì la condanna del creditore alla restituzione in favore del delle somme ricevute in forza di suddette ordinanze. CP_1
Ne consegue che essendo stata già emessa sentenza di condanna di Controparte_2
alla restituzione delle somme ricevute in forza dell'ordinanza di
[...]
assegnazione, il ha già un valido titolo per ottenere la restituzione delle somme, CP_1 venendo quindi meno l'interesse alla condanna richiesta nel presente giudizio.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, previa revoca dell'ordinanza ingiunzione opposta e del sequestro conservativo disposto in corso di causa.
Deve poi essere respinta la domanda riconvenzionale spiegata dall'attrice di condanna al
3 pagamento agli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 9 luglio 2018 sull'importo ingiunto di euro 400.929,88 e sino al 2.3.2020 data di effettivo pagamento.
Da un lato la statuizione in relazione alla debenza degli interessi è già contenuta nel titolo giudiziale divenuto definitivo e non più modificabile in questa sede, dall'altro nessuna statuizione può in questa sede essere adottata in quanto le somme corrisposte al CP_1 secondo quanto statuito dal Giudice dell'esecuzione nella sentenza richiamata, devono essere restituite.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono poi il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Nella specie è indiscusso che il creditore ha avviato due distinte procedure esecutive in base al medesimo titolo.
Se tale facoltà è comunque riconosciuta al creditore in ossequio al principio di cumulabilità degli strumenti di esecuzione, è tuttavia preclusa la duplicazione della pretesa creditoria con conseguimento di somme non dovute.
In tale ipotesi non si pone tanto una questione di porre in discussione i titoli già formati o di introdurre temi che avrebbero dovuto essere fatti valere nelle procedure esecutive, quanto piuttosto di impedire l'abuso del diritto da parte del creditore che proceda (o prosegua come nella specie) in via esecutiva pur avendo ottenuto soddisfazione del proprio credito.
Ne consegue che se resta preclusa la possibilità del debitore di rilevare l'estinzione del credito per avvenuto pagamento in data antecedente alla formazione del titolo o anche nella pendenza della procedura esecutiva (dovendo la relativa questione essere proposta con gli strumenti giudiziali che l'ordinamento appresta in seno a detti giudizi), non può invece impedirsi al debitore di reagire al di fuori del processo esecutivo laddove si verifichi la duplicazione del credito per effetto dell'avvio di diverse procedure esecutive in relazione al medesimo titolo.
Tale conclusione si fonda sul rilievo che in questa ipotesi l'effettiva consapevolezza dell'illegittimità della condotta realizzata dal creditore e conseguentemente l'interesse del debitore ad agire, sorge solo laddove dette procedure determinino, all'esito del relativo giudizio, una illegittima locupletazione in suo danno.
In questa ipotesi infatti l'accertamento demandato al giudice investito dalla domanda
“restitutoria” del debitore esecutato non è sovrapponibile a quello svolto in sede esecutiva e non si fonda sulla illegittimità del titolo (del quale l'azione di indebito postula la nullità) bensì ha ad oggetto la sussistenza di una condotta illecita ex art. 2043 c.c. da parte del creditore procedente.
Al riguardo si richiama il risalente ma certamente pertinente in questa giudizio, precedente della
Corte di Cassazione (sentenza n. 2434/1969) che ha ritenuto ammissibile la diversa azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. qualora la stessa sia fondata sulla stessa illegittimità
4 della condotta del creditore procedente.
Ciò si ricava, secondo quanto evidenziato dalla Cassazione, dalla disposizione di cui all'art. 2920 ultimo co. c.c. laddove la stessa assicura tutela ai terzi pregiudicati dalla procedura esecutiva e che non hanno fatto valere le proprie ragioni all'interno della stessa, con la facoltà di proporre domanda risarcitoria nei confronti del creditore che abbia agito in mala fede e dall'art. 2921 c.c. laddove stabilisce la responsabilità del creditore procedente per il risarcimento subito dal terzo acquirente che subisce l'evizione.
In detta ipotesi deve quindi essere assicurata tutela al debitore esecutato che abbia subito un danno per effetto dell'illecita domanda di pagamento avanzata dal creditore procedente.
Fino a tale momento non era infatti configurabile né un danno in capo al debitore né la condotta illecita da parte del creditore, ben potendo questi, come sopra esposto, porre in esecuzione più volte il medesimo titolo, col solo limite del divieto di doppio incasso.
Pur volendo aderire alla tesi sostenuta dall'opponente (evidenziata nella corrispondenza intercorsa tra le parti) secondo la quale la domanda di assegnazione somme nella procedura esecutiva innanzi al G.O. e sulla quale il giudice dell'esecuzione ha provveduto in data
19.2.2020 è stata avanzata prima della determina del commissario ad acta del 6.2.2020, va comunque evidenziato che, anche dopo la conoscenza di detto provvedimento e all'esito delle richieste formulate dal la cooperativa non ha proceduto alla relativa restituzione. CP_1
E quindi parte opponente, va sul punto ritenuta soccombente, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal , che si liquidano secondo i Controparte_1
parametri di cui al.d.m. 55/2014 e succ. mod. e tenuto conto del valore della controversia e della natura documentale della controversia in € 8.300,00 oltre iva c.p.a. a rimborso forfettario come per legge, oltre a € 2.200,00 per la fase cautelare.
Deve invece essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal CP_1
Se è vero che il creditore invitato a restituire le somme corrisposte in forza dell'ordinanza di assegnazione già ottenute con il pagamento disposto in forza del procedimento di ottemperanza, non vi ha provveduto, d'altro canto va comunque rilevato che il ha computato nel saldo CP_1
ritenuto come dovuto, e quantificato negli atti, anche il proprio credito derivante dai pagamenti riferiti a fatture poste a fondamento sia del d.i. 3936/2018 che di quello n. 3206/2017. Tale pretesa deve, di contro, (ed impregiudicato ogni accertamento in relazione alla qualificazione della rideterminazione del credito svolta innanzi al commissario ad acta nel contraddittorio tra le parti nel verbale richiamato) ritenersi preclusa in quanto in detta ipotesi, opera il principio invocato dall'attrice secondo il quale il debitore non può invocare eventi estintivi precedenti alla formazione del titolo.
Deve quindi escludersi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. per disporre la
5 richiesta condanna.
Va poi parzialmente accolta la domanda formulata dal convenuto e diretta, ex art. 89 CP_1
c.p.c., alla cancellazione delle frasi sconvenienti o offensive contenute nell'atto introduttivo e specificatamente indicate in sede di comparsa conclusionale.
Mentre possono ritenersi espressione, per quanto accesa, del diritto di difesa, sia l'espressione censurata dal del seguente tenore: “comprendere come il provvedimento amministrativo, CP_1
sia senza ombra di dubbio, il goffo tentativo del dirigente comunale di coprire responsabilità interne che nulla hanno a che vedere con il diritto dell'amministrazione di richiedere la restituzione delle somme”, così come di quella che così recita: “la stessa, infatti, tenta maldestramente oggi di scalfire sia il contenuto del titolo originario, costituito dal decreto ingiuntivo n. 3936/2018, dichiarato definitivo con decreto n. 573/2018 e spedito in forma esecutiva il 18 luglio 2018”, deve di contro affermarsi la natura offensiva dell'ulteriore frase censurata dal CP_1
Ed invero l'affermazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio (pag. 5) del seguente tenore: ”oggi, invece, viene utilizzato il metodo ritorsivo, o per meglio dire estorsivo, dell'ordinanza ingiunzione per ottenere un vantaggio non dovuto”, ha indubbiamente contenuto lesivo della reputazione della controparte in quanto attribuisce al una condotta di CP_1 rilevanza penale, che di contro è consistita nell'esercitare un legittimo diritto di azione.
Ne va quindi ordinata la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
P.q.m.
• dichiara la cessazione della materia del contendere;
• revoca l'ordinanza ingiunzione;
• revoca il sequestro conservativo disposto con ordinanza del 17.10.2022;
• condanna a pagare al le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 8.300,00 oltre iva c.p.a. a rimborso forfettario come per legge, oltre a €
2.200,00 per la fase cautelare;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal . Controparte_1
• ordina la cancellazione dell'espressione indicata in parte motiva e contenuta nell'atto introduttivo di parte attrice.
Palermo, 26.5.2025 Il Giudice
Claudia Spiga
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