Articolo 1 della Legge 26 novembre 1952, n. 1993
Versione
3 gennaio 1953
Art. 1. Articolo unico.

Il Ministro per le finanze e' autorizzato a cedere gratuitamente alla Regione siciliana il materiale appartenente al patrimonio dello stato, gia' destinato all'erigendo "Monumento al Soldato in Africa" - del valore di circa L. 25.600.000 - con l'obbligo da parte di detto Ente di impiegarlo, assumendo a proprio carico le spese di trasporto e costruzione, per erigere in Siracusa un monumento a ricordo del lavoro italiano in Africa.
Il Ministro per le finanze provvedera' alla approvazione del relativo atto con proprio decreto.

Entrata in vigore il 3 gennaio 1953
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente