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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2024, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in persona del Giudice del Lavoro, dott. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 733 del ruolo generale per l'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
vertente tra
(C.F.: ), in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con l'avv. Dianora de Nobili dell'Avvocatura Regionale della
Calabria; opponente e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Pierluigi Basile e Giorgio Faccioli;
opposta provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 88/22, Parte_1
notificatole il 09.03.2022, emesso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Catanzaro in data 08.03.2022 nell'ambito del procedimento R.G. n. 9/2022, che ha disposto a suo carico il pagamento della somma di € 9.533,25 in favore di , a Controparte_1
titolo di mancato pagamento di differenze per l'incarico conferito a quest'ultima in
1 relazione al progetto “Sorveglianza post-marketing ADR dei farmaci biosimilari utilizzati nei pazienti oncologici -A.O di Cosenza”.
L' eccepisce la propria estraneità all'avversa pretesa, esponendo di CP_2
avere provveduto a versare tutte le somme relative al progetto, compreso l'importo relativo a parte opposta. Chiede pertanto la revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo per insussistenza delle condizioni legittimanti la pretesa azionata in via monitoria.
Si è costituita in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, oltre alla vittoria delle spese di lite, da distrarre.
All'odierna udienza, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, il giudice ha deciso la causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note difensive depositate in via telematica.
L'opposizione va rigettata.
Dalla documentazione in atti emerge: che, con Decreto n. 15969 del 08.11.2012, è stato approvato l'avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa e di n. 2 incarichi di consulenza per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Sorveglianza post-marking adr dei farmaci biosimilari utilizzati nei pazienti oncologici -A.O. di Cosenza”; che, con successivo decreto n. 8167 del 24.07.2017, sono state approvate le graduatorie di merito per il conferimento di incarichi per i Progetti Regionali di Farmacovigilanza approvati con DPGR n. 37/2012; che parte opposta stipulava con la Parte_1
il contratto di collaborazione coordinata e continuativa rep. n. 2179 del 18.12.2017, il quale stabilisce, all'art. 3, che la collaborazione sarebbe stata svolta presso l' e, all'art. 5, che “il pagamento delle spettanze Parte_2
avverrà per il tramite dell' , individuata quale sede Parte_2
di esecuzione della prestazione, previa verifica della regolarità dell'esecuzione della prestazione da parte del responsabile tecnico scientifico del progetto”.
L'amministrazione regionale deduce di avere provveduto, conformemente alle suddette disposizioni, a versare le somme dovute in favore dell' Parte_2
per il progetto in questione. Precisa, all'uopo, che, con decreto n. 11246
[...]
2 del 11.10.2017, venivano liquidate le somme alle Controparte_3
di cui al DPGR n. 37/2012 e che, segnatamente, per il
[...]
progetto “Sorveglianza post-marking adr dei farmaci biosimilari utilizzati nei pazienti oncologici -A.O. di Cosenza”, veniva erogata la somma di euro 80.000, considerati gli impegni nn. 14205/2013 e 14206/2013 di cui al D.D. n. 12808/2013, capitolo di spesa U0421116800. Infine, riferisce che, con nota prot. n. 164240 del
15.05.2020, richiedeva alla Direzione Generale dell' Parte_2
chiarimenti sulla corresponsione ai lavoratori contrattualizzati del progetto in ordine alla differenza degli emolumenti, atteso che dall'esame della rendicontazione del
Progetto (modello B) risultava una differenza di euro 14.405,64 e, nello specifico di euro 9.533,25, in favore di parte opposta, senza tuttavia ricevere riscontro da parte dell' . Parte_2
Ritiene il giudice che, contrariamente a quanto parte opponente prospetta, il versamento che essa ha eseguito all' delle somme di Parte_2
cui al finanziamento del progetto, compresa la somma riferita a parte opposta, non è liberatorio dell'obbligo assunto verso la collaboratrice.
Incontestate la esistenza, certezza e liquidità del credito maturato da parte opposta
(cfr. Modello A: relazione tecnico-scientifica Progetti Regionali di
Farmacovigilanza attiva finanziati con i fondi FV 2008 — 2009- Modello B: rendicontazione economica delle attività dei progetti finanziati attraverso le quote del 30% dei fondi di farmacovigilanza attiva 2008/2009 che cristallizza il credito azionato in monitorio) in forza del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con l'ente regionale (rep. n. 2179 del 18.12.2017), punto controverso è la individuazione del soggetto tenuto a pagare il compenso alla collaboratrice a progetto.
Il quesito è facilmente risolvibile attraverso l'esame del contratto individuale di collaborazione continuativa e coordinata stipulato tra le parti contraenti (allegato in atti).
In disparte dalla banale considerazione che parti del contratto di collaborazione in questione sono, da un lato, la e, dall'altro la dott.ssa , Parte_1 CP_1
3 sicché il rapporto ed il relativo impegno a prestare l'attività lavorativa nella forma di collaborazione coordinata e continuativa afferisce unicamente ai soggetti sottoscrittori del contratto, giova puntualizzare che l'art. 3 del contratto (Sede e
Svolgimento dell'incarico) recita testualmente che “la collaborazione viene svolta, nei confronti del committente, presso l' ” ed il Parte_2 successivo art. 5 (Trattamento economico), dopo avere stabilito “un corrispettivo annuo lordo pari a € 20.000,00, comprensivo anche degli oneri a carico dell'Ente”, prevede che “il pagamento delle spettanze avverrà per il tramite dell'
[...]
, individuata quale sede di esecuzione della prestazione, Parte_2
previa verifica della regolarità di esecuzione della prestazione da parte del responsabile tecnico scientifico del progetto”.
E' evidente che, in base a tali disposizioni, l'unico soggetto su cui grava l'obbligo della prestazione economica in corrispettivo della prestazione lavorativa espletata dalla collaboratrice nei confronti del committente debba essere individuato nella
. Parte_1
La previsione poi che il pagamento delle spettanze sarebbe avvenuto per il tramite dell' (individuata quale sede di esecuzione della Parte_2
prestazione) null'altro significa se non che, quanto alla esecuzione della prestazione pecuniaria, la liquidazione doveva essere in concreto erogata dall' Controparte_4
nella veste di adiectus solutionis causa o di mandatario della previo Pt_1 trasferimento dei fondi da parte di quest'ultima.
Pertanto, si può convenire con parte opposta che il versamento integrale del finanziamento che la ha effettuato all' non può Parte_1 Parte_2
essere satisfattivo del credito vantato dalla collaboratrice nei confronti dell'ente regionale e non determina l'estinzione dell'obbligazione per il suo compenso.
Ne consegue che la nella qualità di committente, è il solo soggetto Pt_1
legittimato passivo dell'odierno giudizio sul quale grava l'obbligo di pagare il compenso alla controparte in ragione del rapporto di collaborazione di che trattasi.
4 In conclusione, devono ritenersi provati i fatti che l'opposta ha prospettato a fondamento delle sue rivendicazioni, sicché il ricorso deve essere respinto ed il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte opposta, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 88/22 emesso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Catanzaro in data 08.03.2022;
2) condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione a favore dei difensori costituiti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Catanzaro, 06.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
5
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in persona del Giudice del Lavoro, dott. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 733 del ruolo generale per l'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
vertente tra
(C.F.: ), in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con l'avv. Dianora de Nobili dell'Avvocatura Regionale della
Calabria; opponente e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Pierluigi Basile e Giorgio Faccioli;
opposta provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 88/22, Parte_1
notificatole il 09.03.2022, emesso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Catanzaro in data 08.03.2022 nell'ambito del procedimento R.G. n. 9/2022, che ha disposto a suo carico il pagamento della somma di € 9.533,25 in favore di , a Controparte_1
titolo di mancato pagamento di differenze per l'incarico conferito a quest'ultima in
1 relazione al progetto “Sorveglianza post-marketing ADR dei farmaci biosimilari utilizzati nei pazienti oncologici -A.O di Cosenza”.
L' eccepisce la propria estraneità all'avversa pretesa, esponendo di CP_2
avere provveduto a versare tutte le somme relative al progetto, compreso l'importo relativo a parte opposta. Chiede pertanto la revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo per insussistenza delle condizioni legittimanti la pretesa azionata in via monitoria.
Si è costituita in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, oltre alla vittoria delle spese di lite, da distrarre.
All'odierna udienza, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, il giudice ha deciso la causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note difensive depositate in via telematica.
L'opposizione va rigettata.
Dalla documentazione in atti emerge: che, con Decreto n. 15969 del 08.11.2012, è stato approvato l'avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa e di n. 2 incarichi di consulenza per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Sorveglianza post-marking adr dei farmaci biosimilari utilizzati nei pazienti oncologici -A.O. di Cosenza”; che, con successivo decreto n. 8167 del 24.07.2017, sono state approvate le graduatorie di merito per il conferimento di incarichi per i Progetti Regionali di Farmacovigilanza approvati con DPGR n. 37/2012; che parte opposta stipulava con la Parte_1
il contratto di collaborazione coordinata e continuativa rep. n. 2179 del 18.12.2017, il quale stabilisce, all'art. 3, che la collaborazione sarebbe stata svolta presso l' e, all'art. 5, che “il pagamento delle spettanze Parte_2
avverrà per il tramite dell' , individuata quale sede Parte_2
di esecuzione della prestazione, previa verifica della regolarità dell'esecuzione della prestazione da parte del responsabile tecnico scientifico del progetto”.
L'amministrazione regionale deduce di avere provveduto, conformemente alle suddette disposizioni, a versare le somme dovute in favore dell' Parte_2
per il progetto in questione. Precisa, all'uopo, che, con decreto n. 11246
[...]
2 del 11.10.2017, venivano liquidate le somme alle Controparte_3
di cui al DPGR n. 37/2012 e che, segnatamente, per il
[...]
progetto “Sorveglianza post-marking adr dei farmaci biosimilari utilizzati nei pazienti oncologici -A.O. di Cosenza”, veniva erogata la somma di euro 80.000, considerati gli impegni nn. 14205/2013 e 14206/2013 di cui al D.D. n. 12808/2013, capitolo di spesa U0421116800. Infine, riferisce che, con nota prot. n. 164240 del
15.05.2020, richiedeva alla Direzione Generale dell' Parte_2
chiarimenti sulla corresponsione ai lavoratori contrattualizzati del progetto in ordine alla differenza degli emolumenti, atteso che dall'esame della rendicontazione del
Progetto (modello B) risultava una differenza di euro 14.405,64 e, nello specifico di euro 9.533,25, in favore di parte opposta, senza tuttavia ricevere riscontro da parte dell' . Parte_2
Ritiene il giudice che, contrariamente a quanto parte opponente prospetta, il versamento che essa ha eseguito all' delle somme di Parte_2
cui al finanziamento del progetto, compresa la somma riferita a parte opposta, non è liberatorio dell'obbligo assunto verso la collaboratrice.
Incontestate la esistenza, certezza e liquidità del credito maturato da parte opposta
(cfr. Modello A: relazione tecnico-scientifica Progetti Regionali di
Farmacovigilanza attiva finanziati con i fondi FV 2008 — 2009- Modello B: rendicontazione economica delle attività dei progetti finanziati attraverso le quote del 30% dei fondi di farmacovigilanza attiva 2008/2009 che cristallizza il credito azionato in monitorio) in forza del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con l'ente regionale (rep. n. 2179 del 18.12.2017), punto controverso è la individuazione del soggetto tenuto a pagare il compenso alla collaboratrice a progetto.
Il quesito è facilmente risolvibile attraverso l'esame del contratto individuale di collaborazione continuativa e coordinata stipulato tra le parti contraenti (allegato in atti).
In disparte dalla banale considerazione che parti del contratto di collaborazione in questione sono, da un lato, la e, dall'altro la dott.ssa , Parte_1 CP_1
3 sicché il rapporto ed il relativo impegno a prestare l'attività lavorativa nella forma di collaborazione coordinata e continuativa afferisce unicamente ai soggetti sottoscrittori del contratto, giova puntualizzare che l'art. 3 del contratto (Sede e
Svolgimento dell'incarico) recita testualmente che “la collaborazione viene svolta, nei confronti del committente, presso l' ” ed il Parte_2 successivo art. 5 (Trattamento economico), dopo avere stabilito “un corrispettivo annuo lordo pari a € 20.000,00, comprensivo anche degli oneri a carico dell'Ente”, prevede che “il pagamento delle spettanze avverrà per il tramite dell'
[...]
, individuata quale sede di esecuzione della prestazione, Parte_2
previa verifica della regolarità di esecuzione della prestazione da parte del responsabile tecnico scientifico del progetto”.
E' evidente che, in base a tali disposizioni, l'unico soggetto su cui grava l'obbligo della prestazione economica in corrispettivo della prestazione lavorativa espletata dalla collaboratrice nei confronti del committente debba essere individuato nella
. Parte_1
La previsione poi che il pagamento delle spettanze sarebbe avvenuto per il tramite dell' (individuata quale sede di esecuzione della Parte_2
prestazione) null'altro significa se non che, quanto alla esecuzione della prestazione pecuniaria, la liquidazione doveva essere in concreto erogata dall' Controparte_4
nella veste di adiectus solutionis causa o di mandatario della previo Pt_1 trasferimento dei fondi da parte di quest'ultima.
Pertanto, si può convenire con parte opposta che il versamento integrale del finanziamento che la ha effettuato all' non può Parte_1 Parte_2
essere satisfattivo del credito vantato dalla collaboratrice nei confronti dell'ente regionale e non determina l'estinzione dell'obbligazione per il suo compenso.
Ne consegue che la nella qualità di committente, è il solo soggetto Pt_1
legittimato passivo dell'odierno giudizio sul quale grava l'obbligo di pagare il compenso alla controparte in ragione del rapporto di collaborazione di che trattasi.
4 In conclusione, devono ritenersi provati i fatti che l'opposta ha prospettato a fondamento delle sue rivendicazioni, sicché il ricorso deve essere respinto ed il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte opposta, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 88/22 emesso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Catanzaro in data 08.03.2022;
2) condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione a favore dei difensori costituiti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Catanzaro, 06.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
5