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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/04/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 59 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 11.12.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. SPAZIANO Parte_1
BARTOLOMEO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, CP_1 giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Assegno - pensione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 11.02.2021, la sig.ra premettendo di aver Parte_1 prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze de L'Arca di Noè, Cooperativa Sociale, dal 05.12.2006 al 02.01.2008, chiedeva a questo Tribunale, previo accertamento del diritto, la condanna dell' - quale gestore del Fondo di Garanzia istituito con CP_1
Legge 29.05.1982, n.297 - alla corresponsione surrogatoria dell'importo delle retribuzioni relative alle mensilità di ottobre 2007, novembre 2007 e dicembre 2007. A sostegno del ricorso introduttivo, la ricorrente affermava che:
- In seguito alla cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta in data 02/01/2008), la ricorrente instaurava il giudizio recante NRG 428/2009 dinanzi al Tribunale di RN, Sezione Lavoro, al fine di ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate unitamente al trattamento di fine rapporto;
- Il giudizio veniva definito con sentenza n. 167/2013 del Tribunale di RN, Sezione Lavoro, con la quale la Cooperativa Sociale Arca di Noè veniva condannata al pagamento, in favore della sig.ra , delle retribuzioni Parte_1 relative alle mensilità di ottobre 2007, novembre 2007 e dicembre 2007;
- La ricorrente tentava più volte di recuperare il credito accertato nei confronti del proprio datore di lavoro;
- Tuttavia, in considerazione degli esiti negativi delle azioni esecutive intraprese, la ricorrente presentava istanza di fallimento presso il Tribunale di RN (RG Fall. 68/2019);
- Con provvedimento del 13/04/2020, il Tribunale di RN rigettava l'istanza di fallimento per mancanza del requisito di cui all'art. 15 L.F;
- Pertanto, in data 15/04/2020 la ricorrente presentava, presso l' di , la CP_1 CP_1 domanda al Fondo di Garanzia per i crediti di lavoro ex art. 1 e 2 del D.lgs. CP_1
80/92 (Numero di protocollo: 9400.15/04/2020.0025966) al fine di CP_1 ottenere il - Con provvedimento notificato a mezzo Raccomandata A/R n. 68958689597-9 in data 20/05/2020, l' di Termoli non accoglieva la CP_1 domanda di intervento del Fondo di garanzia presentata il giorno 15/04/2020 perché: “La domanda è stata presentata oltre il termine prescrizionale previsto dalle norme vigenti”;
- Avverso tale provvedimento, in data 30/06/2020 la sig.ra Parte_1 proponeva ricorso ex art. 46 l. 9 marzi 1989, n. 88 al Comitato Provinciale CP_1
- Il Comitato adito non si è pronunciato nel termine di 90 giorni. Concludeva chiedendo, dunque, al Giudice adìto di condannare l' al pagamento CP_1 della prestazione domandata, con accessori monetari e spese di lite. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso, ed eccependo, in via preliminare, la CP_1 maturata prescrizione quinquennale della pretesa. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti ed è stata decisa all'udienza indicata in epigrafe, svoltasi in modalità cartolare, tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti.
*** 2. In linea generale, va osservato che l'art. 2 della L. n. 297/1982 (disposizione istitutiva del fondo di garanzia gestito da prevede che tale fondo si sostituisca al datore di CP_1 lavoro insolvente – al ricorrere di determinati presupposti – nel pagamento del T.F.R. ex art. 2120 c.c. nei confronti dei lavoratori o dei loro aventi causa, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte dal datore di lavoro. Ai fini di cui sopra, l'insolvenza dell'imprenditore datore di lavoro assoggettato alle disposizioni di cui al R.D. n. 267/1942 sussiste laddove vi siano procedure concorsuali in atto nei confronti di quest'ultimo (cfr. art. 2, co. 2, 3, 4, della L. n. 297/1982), mentre, ai medesimi fini, l'insolvenza dell'imprenditore datore di lavoro non assoggettato alle disposizioni di cui al R.D. n. 267/1942 sussiste laddove quest'ultimo sia stato sottoposto a procedure esecutive individuali rivelatesi ex post infruttuose in tutto o in parte (cfr. art. 2, co. 5, della L. n. 297/1982). Il fondo di garanzia è tenuto a provvedere al pagamento, laddove sussistano i presupposti suddetti, entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato; per effetto del pagamento, il fondo è surrogato ex lege nei diritti originariamente vantati dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro insolvente (cfr. art. 2, co. 7, della L. n. 297/1982). Gli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 80/1992 estendono la disciplina sopra illustrata anche ai diritti di credito facenti capo al lavoratore nei confronti del datore di lavoro insolvente e aventi per oggetto il pagamento delle componenti retributive riguardanti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro: anche in tal caso i presupposti per l'intervento del fondo di garanzia sono i medesimi già chiariti in riferimento alle (due) predette ipotesi, cioè in relazione alle fattispecie in cui il datore di lavoro è assoggettato o meno alle disposizioni di cui al R.D. n. 267/1942. In questa evenienza l'intervento sostitutivo effettuato dal fondo di garanzia è tuttavia subordinato a un limite quantitativo (cfr. art. 2, co. 2, del D. Lgs. n. 80/1992) ed è escluso, in tutto o in parte, laddove il lavoratore-creditore abbia altresì beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennità di mobilità nei periodi indicati dalla legge (cfr. art. 2, co. 4, del D. Lgs. n. 80/1992). L'art. 3 del D. Lgs. n. 80/1992 prevede, inoltre, una ulteriore forma di intervento sostitutivo del fondo di garanzia, avente per oggetto l'accredito di contributi previdenziali figurativi corrispondenti a quelli che non sono stati versati dal datore di lavoro e che sono irrimediabilmente prescritti (salva la sussistenza dei presupposti previsti dalla disposizione in parola). Per quanto riguarda il termine di prescrizione per far valere il diritto del lavoratore all'intervento del fondo di garanzia in riferimento al TFR e in riferimento alle ultime tre mensilità di retribuzione, va evidenziato che, nel primo caso, il legislatore non ha previsto espressamente alcun termine di prescrizione, mentre, nel secondo caso, il legislatore ha provveduto specificamente a tal fine. In riferimento alla prima fattispecie, la giurisprudenza – nel silenzio della legge – ha precisato che “In caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia è quella ordinaria decennale” (Cassazione civile sez. lav. 26 maggio 2015 n. 10824): non si applica, dunque, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 c.c., che riguarda soltanto i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro. Quanto alla decorrenza di tale termine di prescrizione, la giurisprudenza ha precisato, in riferimento alla prima di specie, che “il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia” (Cassazione civile sez. lav. 26 maggio 2015 n. 10824). Il dies a quo per la presentazione della domanda di pagamento del TFR da parte del fondo di garanzia va dunque individuato, nel caso di imprenditore soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi degli eventi previsti dall'art. 1, co. 2, 3, 4, della L. n. 297/1982 (15° giorno decorrente dal deposito del decreto che dichiara l'esecutività dello stato passivo o dalla sentenza che decide sull'opposizione a tale decreto;
15° giorno decorrente dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo;
ammissione tardiva allo stato passivo dei crediti da lavoro o deposito della sentenza che decide sulle eventuali contestazioni alla relativa domanda di ammissione tardiva) e, nel caso di imprenditore non soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi dell'evento previsto dall'art. 1, co. 5, della L. n. 297/1982 (comprovata infruttuosità dell'esecuzione tentata nei confronti del datore di lavoro debitore). In riferimento alla seconda fattispecie (ultime tre mensilità di retribuzione), il legislatore ha espressamente previsto che “
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda” (cfr. art. 2 del D. Lgs. n. 80/1992). Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, la giurisprudenza ha precisato che “Il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione degli emolumenti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto del rapporto di lavoro, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 l. n. 297 del 1982, richiamato dagli art. 1 e 2 d.lg. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 l. fall.), con la conseguenza che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia” (Cassazione civile sez. lav. 24 febbraio 2006 n. 4183). Il dies a quo per la presentazione della domanda di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione da parte del fondo di garanzia è il medesimo già illustrato in riferimento alla domanda di pagamento del TFR (nel caso di imprenditore soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, cfr. art. 1, co. 2, 3, 4, della L. n. 297/1982; nel caso di imprenditore non soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, cfr. art. 1, co. 5, della L. n. 297/1982). Il legislatore ha inoltre previsto un termine di decadenza (annuale) per l'esercizio dell'azione giurisdizionale in relazione al diniego opposto o al silenzio serbato da CP_1 in riferimento alle domande di ammissione al fondo di garanzia gestito dallo stesso (cfr. art. 47 co. 3 del DPR n. 639/1970). L'art. 47 del DPR n. 639/1970 prevede che “(1) Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. (2) Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. (3) Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. […] (6) Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. L'art. 7 della L. n. 533/1973 (rubricato “Formazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali”) prevede che “In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato”. L'art. 46, della L. n. 88/1989 (rubricato “Contenzioso in materia di prestazioni”) prevede che
“
1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti: […].
5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.
6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. […]”; Dal combinato disposto di tali disposizioni deriva che, in linea generale, vi sono ulteriori 300 giorni (al massimo), decorrenti dalla data di presentazione della domanda amministrativa, da computare per l'esaurimento della intera fase amministrativa (120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto sulla domanda, 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo e ulteriori 90 giorni per la formazione del silenzio rifiuto su quest'ultimo). A partire da tale momento inizia a decorrere il termine (annuale) di decadenza di cui all'art. 47 co. 3 del DPR n. 639/1970. 3. Nel caso di specie va osservato, in fatto, che:
- la prestazione richiesta è il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, e dunque si applica il termine di prescrizione annuale, previsto espressamente dalla legge;
- il termine di prescrizione annuale inizia a decorrere, per le ragioni espresse sopra, dal momento in cui si raggiunge la prova dell'insolvenza del datore di lavoro;
- dunque, posto che fino al 2019 la ricorrente ha ripetutamente intrapreso azioni esecutive nei confronti del datore di lavoro (in data 08/09/2014 con la notifica dell'atto di precetto per obblighi di fare, in data 16.04.2015 con la notifica del ricorso per la determinazione delle modalità dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare e in data 03.04.2019 con la notifica dell'atto di precetto contenente l'intimazione al pagamento della somma di € 7.069,88), e che vi è stata certezza dell'insolvenza solo con il provvedimento del 13.04.2020, con il quale il Tribunale di RN rigettava l'istanza di fallimento per mancanza del requisito di cui all'art. 15 L.F., ma non per difetto di insolvenza, è da questo momento che inizia a decorrere il termine annuale;
- in data 15.04.2020, quindi un mese dopo dalla prova dell'insolvenza, è stata presentata la domanda al fondo di garanzia rigettata in data 20.05.2020; provvedimento di CP_1 diniego avversato con ricorso in via amministrativa in data 30.06.2020, sul quale l' CP_1 non si è pronunciata nel termine di 90 giorni. Il ricorso è stato iscritto a ruolo il 11.02.2021, quindi l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
- anche l'eccezione di decadenza non è meritevole di accoglimento, dato che i 300 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda sarebbero scaduti il 07.03.2021, ed il ricorso è stato iscritto a ruolo il 11.02.2021. La domanda, dunque, deve essere accolta, e l' deve essere condannato al pagamento CP_1 della somma di euro 7.069,88, oltre interessi dalla domanda amministrativa al saldo. 4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo nel minimo del parametro legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di RN, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della somma di CP_1 euro 7.069,88, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, a carico del Fondo di garanzia ex art. 2 legge n. 297/82 in favore della sig.ra ; Parte_1
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di , che CP_1 Parte_1 liquida in euro 1.865,00, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per legge. Così deciso in RN, il 02.04.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 59 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 11.12.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. SPAZIANO Parte_1
BARTOLOMEO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, CP_1 giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Assegno - pensione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 11.02.2021, la sig.ra premettendo di aver Parte_1 prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze de L'Arca di Noè, Cooperativa Sociale, dal 05.12.2006 al 02.01.2008, chiedeva a questo Tribunale, previo accertamento del diritto, la condanna dell' - quale gestore del Fondo di Garanzia istituito con CP_1
Legge 29.05.1982, n.297 - alla corresponsione surrogatoria dell'importo delle retribuzioni relative alle mensilità di ottobre 2007, novembre 2007 e dicembre 2007. A sostegno del ricorso introduttivo, la ricorrente affermava che:
- In seguito alla cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta in data 02/01/2008), la ricorrente instaurava il giudizio recante NRG 428/2009 dinanzi al Tribunale di RN, Sezione Lavoro, al fine di ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate unitamente al trattamento di fine rapporto;
- Il giudizio veniva definito con sentenza n. 167/2013 del Tribunale di RN, Sezione Lavoro, con la quale la Cooperativa Sociale Arca di Noè veniva condannata al pagamento, in favore della sig.ra , delle retribuzioni Parte_1 relative alle mensilità di ottobre 2007, novembre 2007 e dicembre 2007;
- La ricorrente tentava più volte di recuperare il credito accertato nei confronti del proprio datore di lavoro;
- Tuttavia, in considerazione degli esiti negativi delle azioni esecutive intraprese, la ricorrente presentava istanza di fallimento presso il Tribunale di RN (RG Fall. 68/2019);
- Con provvedimento del 13/04/2020, il Tribunale di RN rigettava l'istanza di fallimento per mancanza del requisito di cui all'art. 15 L.F;
- Pertanto, in data 15/04/2020 la ricorrente presentava, presso l' di , la CP_1 CP_1 domanda al Fondo di Garanzia per i crediti di lavoro ex art. 1 e 2 del D.lgs. CP_1
80/92 (Numero di protocollo: 9400.15/04/2020.0025966) al fine di CP_1 ottenere il - Con provvedimento notificato a mezzo Raccomandata A/R n. 68958689597-9 in data 20/05/2020, l' di Termoli non accoglieva la CP_1 domanda di intervento del Fondo di garanzia presentata il giorno 15/04/2020 perché: “La domanda è stata presentata oltre il termine prescrizionale previsto dalle norme vigenti”;
- Avverso tale provvedimento, in data 30/06/2020 la sig.ra Parte_1 proponeva ricorso ex art. 46 l. 9 marzi 1989, n. 88 al Comitato Provinciale CP_1
- Il Comitato adito non si è pronunciato nel termine di 90 giorni. Concludeva chiedendo, dunque, al Giudice adìto di condannare l' al pagamento CP_1 della prestazione domandata, con accessori monetari e spese di lite. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso, ed eccependo, in via preliminare, la CP_1 maturata prescrizione quinquennale della pretesa. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti ed è stata decisa all'udienza indicata in epigrafe, svoltasi in modalità cartolare, tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti.
*** 2. In linea generale, va osservato che l'art. 2 della L. n. 297/1982 (disposizione istitutiva del fondo di garanzia gestito da prevede che tale fondo si sostituisca al datore di CP_1 lavoro insolvente – al ricorrere di determinati presupposti – nel pagamento del T.F.R. ex art. 2120 c.c. nei confronti dei lavoratori o dei loro aventi causa, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte dal datore di lavoro. Ai fini di cui sopra, l'insolvenza dell'imprenditore datore di lavoro assoggettato alle disposizioni di cui al R.D. n. 267/1942 sussiste laddove vi siano procedure concorsuali in atto nei confronti di quest'ultimo (cfr. art. 2, co. 2, 3, 4, della L. n. 297/1982), mentre, ai medesimi fini, l'insolvenza dell'imprenditore datore di lavoro non assoggettato alle disposizioni di cui al R.D. n. 267/1942 sussiste laddove quest'ultimo sia stato sottoposto a procedure esecutive individuali rivelatesi ex post infruttuose in tutto o in parte (cfr. art. 2, co. 5, della L. n. 297/1982). Il fondo di garanzia è tenuto a provvedere al pagamento, laddove sussistano i presupposti suddetti, entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato; per effetto del pagamento, il fondo è surrogato ex lege nei diritti originariamente vantati dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro insolvente (cfr. art. 2, co. 7, della L. n. 297/1982). Gli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 80/1992 estendono la disciplina sopra illustrata anche ai diritti di credito facenti capo al lavoratore nei confronti del datore di lavoro insolvente e aventi per oggetto il pagamento delle componenti retributive riguardanti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro: anche in tal caso i presupposti per l'intervento del fondo di garanzia sono i medesimi già chiariti in riferimento alle (due) predette ipotesi, cioè in relazione alle fattispecie in cui il datore di lavoro è assoggettato o meno alle disposizioni di cui al R.D. n. 267/1942. In questa evenienza l'intervento sostitutivo effettuato dal fondo di garanzia è tuttavia subordinato a un limite quantitativo (cfr. art. 2, co. 2, del D. Lgs. n. 80/1992) ed è escluso, in tutto o in parte, laddove il lavoratore-creditore abbia altresì beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennità di mobilità nei periodi indicati dalla legge (cfr. art. 2, co. 4, del D. Lgs. n. 80/1992). L'art. 3 del D. Lgs. n. 80/1992 prevede, inoltre, una ulteriore forma di intervento sostitutivo del fondo di garanzia, avente per oggetto l'accredito di contributi previdenziali figurativi corrispondenti a quelli che non sono stati versati dal datore di lavoro e che sono irrimediabilmente prescritti (salva la sussistenza dei presupposti previsti dalla disposizione in parola). Per quanto riguarda il termine di prescrizione per far valere il diritto del lavoratore all'intervento del fondo di garanzia in riferimento al TFR e in riferimento alle ultime tre mensilità di retribuzione, va evidenziato che, nel primo caso, il legislatore non ha previsto espressamente alcun termine di prescrizione, mentre, nel secondo caso, il legislatore ha provveduto specificamente a tal fine. In riferimento alla prima fattispecie, la giurisprudenza – nel silenzio della legge – ha precisato che “In caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia è quella ordinaria decennale” (Cassazione civile sez. lav. 26 maggio 2015 n. 10824): non si applica, dunque, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 c.c., che riguarda soltanto i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro. Quanto alla decorrenza di tale termine di prescrizione, la giurisprudenza ha precisato, in riferimento alla prima di specie, che “il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia” (Cassazione civile sez. lav. 26 maggio 2015 n. 10824). Il dies a quo per la presentazione della domanda di pagamento del TFR da parte del fondo di garanzia va dunque individuato, nel caso di imprenditore soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi degli eventi previsti dall'art. 1, co. 2, 3, 4, della L. n. 297/1982 (15° giorno decorrente dal deposito del decreto che dichiara l'esecutività dello stato passivo o dalla sentenza che decide sull'opposizione a tale decreto;
15° giorno decorrente dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo;
ammissione tardiva allo stato passivo dei crediti da lavoro o deposito della sentenza che decide sulle eventuali contestazioni alla relativa domanda di ammissione tardiva) e, nel caso di imprenditore non soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi dell'evento previsto dall'art. 1, co. 5, della L. n. 297/1982 (comprovata infruttuosità dell'esecuzione tentata nei confronti del datore di lavoro debitore). In riferimento alla seconda fattispecie (ultime tre mensilità di retribuzione), il legislatore ha espressamente previsto che “
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda” (cfr. art. 2 del D. Lgs. n. 80/1992). Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, la giurisprudenza ha precisato che “Il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione degli emolumenti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto del rapporto di lavoro, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 l. n. 297 del 1982, richiamato dagli art. 1 e 2 d.lg. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 l. fall.), con la conseguenza che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia” (Cassazione civile sez. lav. 24 febbraio 2006 n. 4183). Il dies a quo per la presentazione della domanda di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione da parte del fondo di garanzia è il medesimo già illustrato in riferimento alla domanda di pagamento del TFR (nel caso di imprenditore soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, cfr. art. 1, co. 2, 3, 4, della L. n. 297/1982; nel caso di imprenditore non soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, cfr. art. 1, co. 5, della L. n. 297/1982). Il legislatore ha inoltre previsto un termine di decadenza (annuale) per l'esercizio dell'azione giurisdizionale in relazione al diniego opposto o al silenzio serbato da CP_1 in riferimento alle domande di ammissione al fondo di garanzia gestito dallo stesso (cfr. art. 47 co. 3 del DPR n. 639/1970). L'art. 47 del DPR n. 639/1970 prevede che “(1) Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. (2) Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. (3) Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. […] (6) Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. L'art. 7 della L. n. 533/1973 (rubricato “Formazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali”) prevede che “In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato”. L'art. 46, della L. n. 88/1989 (rubricato “Contenzioso in materia di prestazioni”) prevede che
“
1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti: […].
5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.
6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. […]”; Dal combinato disposto di tali disposizioni deriva che, in linea generale, vi sono ulteriori 300 giorni (al massimo), decorrenti dalla data di presentazione della domanda amministrativa, da computare per l'esaurimento della intera fase amministrativa (120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto sulla domanda, 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo e ulteriori 90 giorni per la formazione del silenzio rifiuto su quest'ultimo). A partire da tale momento inizia a decorrere il termine (annuale) di decadenza di cui all'art. 47 co. 3 del DPR n. 639/1970. 3. Nel caso di specie va osservato, in fatto, che:
- la prestazione richiesta è il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, e dunque si applica il termine di prescrizione annuale, previsto espressamente dalla legge;
- il termine di prescrizione annuale inizia a decorrere, per le ragioni espresse sopra, dal momento in cui si raggiunge la prova dell'insolvenza del datore di lavoro;
- dunque, posto che fino al 2019 la ricorrente ha ripetutamente intrapreso azioni esecutive nei confronti del datore di lavoro (in data 08/09/2014 con la notifica dell'atto di precetto per obblighi di fare, in data 16.04.2015 con la notifica del ricorso per la determinazione delle modalità dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare e in data 03.04.2019 con la notifica dell'atto di precetto contenente l'intimazione al pagamento della somma di € 7.069,88), e che vi è stata certezza dell'insolvenza solo con il provvedimento del 13.04.2020, con il quale il Tribunale di RN rigettava l'istanza di fallimento per mancanza del requisito di cui all'art. 15 L.F., ma non per difetto di insolvenza, è da questo momento che inizia a decorrere il termine annuale;
- in data 15.04.2020, quindi un mese dopo dalla prova dell'insolvenza, è stata presentata la domanda al fondo di garanzia rigettata in data 20.05.2020; provvedimento di CP_1 diniego avversato con ricorso in via amministrativa in data 30.06.2020, sul quale l' CP_1 non si è pronunciata nel termine di 90 giorni. Il ricorso è stato iscritto a ruolo il 11.02.2021, quindi l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
- anche l'eccezione di decadenza non è meritevole di accoglimento, dato che i 300 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda sarebbero scaduti il 07.03.2021, ed il ricorso è stato iscritto a ruolo il 11.02.2021. La domanda, dunque, deve essere accolta, e l' deve essere condannato al pagamento CP_1 della somma di euro 7.069,88, oltre interessi dalla domanda amministrativa al saldo. 4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo nel minimo del parametro legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di RN, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della somma di CP_1 euro 7.069,88, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, a carico del Fondo di garanzia ex art. 2 legge n. 297/82 in favore della sig.ra ; Parte_1
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di , che CP_1 Parte_1 liquida in euro 1.865,00, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per legge. Così deciso in RN, il 02.04.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Elvira Puleio