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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. dott. Caterina Greco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1243 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
in persona del Sindaco pro tempore, rappr.to e Parte_1 difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Ignazio Fiore e Salvo Cangialosi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Palermo, Via
Sammartino, n. 6.
Appellante
C O N T R O
, elettivamente domiciliata in Palermo, nel Viale Strasburgo n. Controparte_1
167, presso lo Studio dell'Avv. Massimo Aiello che la rappresenta e difende.
Appellata
OGGETTO: mansione e jus variandi
All'udienza del 21 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24 maggio 2019 presso il Tribunale G.L. di Palermo,
, premettendo di essere dipendente del dal Controparte_1 Parte_1 Parte_1
04/11/2004, inquadrata come esecutore amministrativo nella categoria B1, e di avere svolto, dall'inizio del rapporto di lavoro e fino alla data del 31/12/2007, mansioni riconducibili alla categoria B3 e, dal 01/01/2008, mansioni superiori a quelle proprie del livello d'inquadramento, riconducibili alla categoria C2 del CCNL di categoria,
1 aveva convenuto in giudizio l'Ente datore di lavoro per ottenerne la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate dalla suddetta data (e quantificate in
€ 24.712,49), oltre accessori, regolarizzazione contributiva e col favore delle spese di lite.
Ritualmente costituitosi il contestava la domanda Parte_1 chiedendone il rigetto in quanto infondata ed eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti.
Deduceva, difatti, la riconducibilità delle mansioni svolte in concreto al profilo professionale già riconosciuto alla dipendente . CP_1
Esperito invano il tentativo di conciliazione ed espletata l'attività istruttoria con l'assunzione dei testi indicati dalle parti e con CTU contabile, il Tribunale, con sentenza n.3385/2022 del 21 ottobre 2022, in accoglimento del ricorso ha condannato il a pagare alla ricorrente la somma di € 13.189,91 oltre ulteriori interessi Pt_1 legali, maturati dall'1.10.2022 sino al soddisfo, per differenze retributive fra la categoria B1 e la C1 (ritenendo, a tal proposito, che non vi fosse prova di una progressione economica automatica all'interno della categoria C, ossia da C1 a C2 o che il avesse effettuato una selezione finalizzata a tale progressione); ha, Pt_1 altresì, condannato il al rimborso delle spese di lite. Pt_1
Ritenuti prescritti i crediti maturati prima del 19 marzo 2014, e premesso il contenuto delle declaratorie contrattuali in comparazione e le differenze fra i rispettivi profili, ha considerato che dal complesso delle prove raccolte fosse evidente come la ricorrente non espletasse soltanto mansioni di tipo esecutivo/operativo, ma si occupasse della totalità delle attività concernenti l'ufficio di stato civile, essendo di fatto l'unica addetta ad esso.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello il Parte_1 con ricorso depositato il 22 novembre 2022, lamentando l'erronea valutazione dell'esito della prova orale con specifico riferimento all'elemento della prevalenza delle rivendicate mansioni superiori, prescritto dall'art.52 c.3 del D.Lgs n.165/2001
(a tal proposito evidenziando che lo svolgimento delle funzioni di ufficiale di Stato
Civile su delega del Sindaco non è rilevante ai fini dell'inquadramento, essendo in tale ipotesi prevista dal Ccnl un'apposita indennità diretta a compensare le connesse responsabilità) e dell'autonomia tipica dei profili della categoria “C”, e per avere privilegiato le dichiarazioni dei testimoni che riportavano fatti risalenti a 12 anni addietro.
Ne fa derivare la carenza di prova dello svolgimento di compiti di livello superiore per l'intero periodo preteso.
In subordine, lamenta con il secondo motivo, il vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale riconosciuto le differenze retributive sino alla data di deposito
2 della ctu contabile, oltre il limite della domanda proposta con il ricorso di primo grado (25 maggio 2019) e, con il terzo motivo, che il Giudice abbia omesso di pronunciare sulla domanda volta all'accertamento del diritto all' inquadramento nel livello superiore e l'erronea valutazione di soccombenza e/ o di soccombenza reciproca, dolendosi della condanna alle spese, nonostante la consistente riduzione della pretesa economica, quale effetto della prescrizione.
Ha resistito , con memoria del 30 ottobre 2024, per il Controparte_1 rigetto del gravame, del quale ha eccepito l'inammissibilità ai sensi dell'art.434
c.p.c...
All'udienza del 21 novembre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce, sulle conclusioni delle parti.
***********
Va rilevato che sono coperte da giudicato, in quanto non impugnate dalla lavoratrice, sia l'omessa pronuncia in ordine alla rivendicata “differenza dei contributi previdenziali” che la riduzione della pretesa economica in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e dell'inquadramento in categoria
C1.
È, parimenti, definitiva la statuizione nella parte in cui il Tribunale così si è espresso: La norma sopra richiamata (l'art.52 D.Lgs. n.165/2001- n.d.r.), in primo luogo, esclude chiaramente la possibilità per il dipendente pubblico di ottenere (in deroga a quanto disposto dell'art. 2103 c.c.) un superiore inquadramento in ragione dell'espletamento di fatto di mansioni superiori. La succitata norma stabilisce, peraltro, che l'espletamento di mansioni superiori, sia nell'ipotesi di assegnazione legittima delle stesse (disciplinata dal comma 2) che in quella “illegittima” (prevista dal comma 5), fa sorgere in capo al lavoratore pubblico il diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
Nel merito l'appello è infondato. Aveva dedotto la ricorrente di avere disimpegnato costantemente ed in modo prevalente, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, compiti incompatibili con il suo formale inquadramento, descritti in ricorso e di seguito trascritti, nonché di avere operato con ampi margini di autonomia gestionale, sulla scorta di direttive di massima e riferendo ai superiori i risultati ottenuti
Tali indicazioni, correlate dalla specifica contestuale deduzione della difformità di tali attività rispetto agli elementi tipici del livello professionale posseduto, hanno consentito di estrapolare gli elementi discretivi richiesti dalla declaratoria contrattuale sub specie di autonomia operativa e competenze specifiche, per l'attribuzione dei profili rivendicati dalla ricorrente.
3 La ha, infatti, compiutamente allegato le ragioni a sostegno della CP_1 riconducibilità delle attività, che ha assunto essere estranee alle competenze richieste, secondo l'inquadramento assegnatole, ad altro superiore livello.
Aveva dedotto di avere nel tempo svolto alle dipendenze del Comune di le seguenti mansioni, per quel che qui ancora rileva: Parte_1
-Nel 2007 per un breve periodo è stata trasferita all'Ufficio Igiene e Sanità dove ha istruito le pratiche per la concessione di autorizzazione varie, ed infine nel
Febbraio 2008 è stata trasferita all'Ufficio dello Stato Civile ed assegnata all'Ufficio
Anagrafe (Doc. 23) dove si è occupata della gestione delle pratiche di iscrizione e cancellazione anagrafiche di cittadini italiani e stranieri, delle trasmissioni INA-
SAIA, dei rapporti con il pubblico, delle carte di identità, dei rapporti con il la gestione e Controparte_2 Controparte_3 dell'inserimento/aggiornamento dati. Nel maggio 2010 è stata destinataria di un provvedimento di progressione orizzontale (Doc. 24);
-all'inizio del 2011 è stata nominata Referente nell'ambito della
Toponomastica e LAC (Doc. 25), nonché Referente Tecnico ai fini delle incombenze relative al censimento generale (Doc. 26);
-dal 18.10.2011 è stata nominata Ufficiale dello Stato Civile (Docc. 27 e 31);
-nel febbraio-maggio 2012, facendo parte dell'Ufficio dello Stato Civile
Elettorale e di Leva, è stata nominata vice consegnataria dello schedario elettorale
(Docc. 28 e 30), figura per la quale è stato aumentato l'orario settimanale di lavoro da 24 a 35 ore settimanali con Determina Sindacale del 20.03.2012 (Doc. 29) fino alle elezioni amministrative, occupandosi oltre che dello Stato Civile anche di iscrizioni-cancellazioni elettorali, rapporti con la Commissione Mandamentale di
Monreale, dinamiche, stampa tessere elettorali, stampe di fine giornata, sistemazione schedario e fascicoli elettorali, Albo Albo Presidenti di Per_1 seggio, sorteggi scrutatori, rapporti con il casellario giudiziale, con altri Comuni e con il pubblico;
-nel maggio 2013 è stata tra i dipendenti destinatari di Determina
Comunale di nomina di personale con attribuzione di specifiche responsabilità
(Docc. 32-33);
-nel settembre 2013 è stato formalizzato da parte dell'Amministrazione
Comunale un incremento orario di lavoro …..(Doc. 34);
-dal 24.12.2015 con Determina del Responsabile di Settore (Doc. 35) la stessa
è stata nominata componente supplente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, dove si è occupata della stesura di atti di nascita, di morte, di trasporto di salme, di matrimoni con correlative pubblicazioni, di separazioni e divorzi, di unioni civili, di cittadinanze, di trascrizione decreti di adozioni, di
4 gestione della Pec;
- in particolare, ha curato autonomamente la gestione delle pratiche dell'Ufficio dello Stato Civile ed Elettorale fino al loro completamento, ivi comprese
l'annotazione nei registri e la pubblicazione, assumendosene ogni responsabilità;
-ha istruito in maniera completa i dipendenti man mano affiancatigli nell'Ufficio, compreso il Dirigente responsabile nominato dall'Amministrazione
Comunale;
-ha curato le relazioni con l'utenza risolvendo anche questioni di natura complessa di volta in volta venutisi a creare, procedendo ad approfondimenti normativi;
- ha, peraltro, reso edotto a più riprese (Docc. 71-72) l'Amministrazione
Comunale di della situazione di cui sopra e delle criticità legate Parte_1 all'esiguità del personale dell'Ufficio, arrivando pure a chiedere il trasferimento per il disagio psico-fisico correlato allo stress da lavoro, senza che nessun provvedimento sia stato, però, mai adottato.
A dire dell'appellante il decidente avrebbe errato nelle conclusioni adottate in quanto tali allegazioni sarebbero prive di riscontro probatorio e collidenti, in particolare, con quanto statuito dall'art.52 c.3 del D.Lgs n.165/2001, difettando il carattere della prevalenza dei compiti propri delle dette mansioni superiori e prevedendo l'ufficio al quale era addetta la la presenza di un responsabile, CP_1 suo diretto superiore.
Si tratta di argomenti, tuttavia, smentiti dall'esito della prova orale, che il
Tribunale ha correttamente valutato.
Vale premettere che il lavoratore ha diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte, quale riconoscimento di uno status nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ragion per cui ove il lavoratore rivendichi in giudizio una qualifica superiore il giudice è chiamato a seguire un procedimento logico- giuridico articolato in tre fasi successive (in tal senso ex plurimis Cass. 16 febbraio
2005 n.3069; Cass. 20.11.2000 n.14981; Cass. 19 ottobre 2000 n.13840; Cass. 16 agosto 2000 n.10838):
a) l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
b) l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola;
c) il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nella normativa contrattuale, definiscono i singoli livelli.
Operazione interpretativa nel corso della quale l'istante (come sottolineato da
Cass. 06 settembre 2000 n.11752 e Cass. 08 febbraio 2000 n.1394) deve:
5 - evidenziare nel testo del contratto collettivo, le parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione;
- porre in evidenza le differenze tra l'una e l'altra, in particolare indicando quali attività lavorative appartengano all'una, ma non all'altra categoria;
- descrivere le attività effettivamente svolte dal lavoratore, in modo da poter controllare la corrispondenza dell'inquadramento alle previsioni contrattuali. Più precisamente, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore e/o il conseguente pagamento delle differenze stipendiali, “ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ., Sez. Lav., 21.05.2003 n.8025) ed ancora “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alla mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass. Civ. Sez. Lav., 23.01.2003 n.1012; in senso conforme Cass. civ., Sez. Lav., 07.08.2003 n.11925).
Deve, altresì, allegare e dimostrare di avere svolto detti compiti del superiore profilo professionale con carattere di prevalenza (v. art.52 c. 3 D.Lgs cit:
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni).
Occorre, allora, verificare i tratti salienti dell'inquadramento posseduto dalla
(esecutore amministrativo di categoria B1) e di quello rivendicato CP_1
(istruttore amministrativo di Categoria C1).
Le declaratorie contrattuali di riferimento del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali, applicato alla fattispecie in esame, in materia di inquadramento del personale evidenziano, anzitutto, per la
“CATEGORIA B - Contenuti di base: attività̀ di tipo prevalentemente operativo nel campo amministrativo, contabile, tecnico- manutentivo esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature complesse e con un'autonomia limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate;
PROFILI PROFESSIONALI
6 “Esecutore Amministrativo” Contenuti specifici: predisposizione di atti e provvedimenti mediante l'utilizzo del software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura;
gestione della posta in arrivo e in partenza;
predisposizione, esecuzione e controllo dei processi per la codifica, immissione e verifica dei dati in sistemi informatici di rete;
notificazione, catalogazione e archiviazione di atti;
raccolta, tenuta e aggiornamento di leggi statali e regionali, riviste giuridiche, ecc;
attività̀ di collaborazione per l'organizzazione di manifestazioni culturali , viaggi, riunioni, convegni, mostre ecc.
“Esecutore Tecnico” Contenuti specifici: servizio di centralino telefonico;
installazione, manutenzione, conduzione, riparazione di impianti, strumenti e apparecchiature;
conduzione di automezzi pesanti e/o complessi;
e per la
CATEGORIA C - Contenuti di base: attività̀̀ che richiede conoscenze mono specialistiche ed esperienza pluriennale, con un'autonomia estesa alle soluzioni possibili di problemi e con responsabilità̀ di risultati riferita a specifici processi produttivi e amministrativi;
“Istruttore Amministrativo” Contenuti specifici: attività̀ istruttoria nel campo amministrativo, contabile, di polizia amministrativa, socioassistenziale e culturale mediante la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione di dati di natura complessa nell'ambito di istruzioni di massima, norme e procedure definite; emanazione di prescrizioni dettagliate di lavoro agli appartenenti alle categorie inferiori;
“Istruttore Tecnico” Contenuti specifici: attività̀̀ istruttoria nel campo tecnico/manutentivo mediante la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione di dati di natura complessa nell'ambito di istruzioni di massima, norme e procedure definite;
emanazione di prescrizioni dettagliate di lavoro agli appartenenti alle categorie inferiori;
…”.
Gli elementi di differenziazione tra la Categoria C e il profilo di “istruttore amministrativo” riconosciuta dal Tribunale e quella ricoperta dalla , di CP_1
Categoria B, profilo di “esecutore amministrativo” risiedono, anzitutto, nel grado di autonomia esecutiva proprio delle mansioni caratterizzanti ciascun profilo e conseguente responsabilità ad esse connesso: autonomia estesa alle soluzioni possibili di problemi e con responsabilità̀ di risultati riferita a specifici processi produttivi ovvero un'autonomia limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate;
nella diversa consistenza qualitativa delle conoscenze professionali richieste per l'espletamento dei compiti assegnati (“attività di tipo prevalentemente operativo nel campo amministrativo, contabile, tecnico- manutentivo” per la categoria B e “attività che
7 richiede conoscenze mono specialistiche ed esperienza pluriennale” per quanto attiene la categoria C.
I lavoratori di cui alla categoria B ”svolgono attività caratterizzate da : buone conoscenze specialistiche (la base teorica è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili; relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta”, compreso il “lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura, nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in attivo e in partenza”, quelli di cui alla superiore categoria C
“svolgono attività caratterizzate da : approfondite conoscenze monospecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
Ciò premesso, si evidenzia che il profilo professionale della era quello CP_1 di esecutore amministrativo, tanto è vero che la dipendente era stata adibita all'istruttoria delle determine dell'Ufficio di Solidarietà Sociale, sino al 2006, all'istruttoria delle pratiche per la concessione di varie autorizzazioni presso l'Ufficio
Igiene e Sanità, nel 2007 e, dal Febbraio 2008, alla gestione delle pratiche di iscrizione e cancellazione anagrafiche di cittadini italiani e stranieri presso l'Ufficio dello Stato Civile-Ufficio Anagrafe, quindi, dal 2011, quale Referente nell'ambito della Toponomastica e LAC e Referente Tecnico alle attività relative al censimento generale (v. doc. nn. 23,25,26).
Dal 18.10.2011 la dipendente era stata nominata Ufficiale dello Stato Civile ed adibita ad ulteriori incombenze esulanti dalle mansioni di tipo esecutivo/operativo
(quali la “predisposizione di atti e provvedimenti mediante l'utilizzo del software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura;
gestione della posta in arrivo e in partenza;
predisposizione, esecuzione e controllo dei processi per la codifica ,
8 immissione e verifica dei dati in sistemi informatici di rete;
notificazione, catalogazione e archiviazione di atti…”) occupandosi, come correttamente valutato dal Tribunale, della totalità delle attività concernenti l'ufficio di stato civile, istruendo compiutamente le relative pratiche, essendo di fatto l'unica addetta ad esso. (v. doc nn. da 27 a 35).
L'esito della prova assunta con i testi e Testimone_1 Tes_2
ha dato conto in maniera puntuale delle mansioni disimpegnate dalla
[...]
, asseverando la tesi attorea. (v. verbale ud 24 novembre 2021). CP_1
Il primo, premesso di avere lavorato per il comune di per 35 anni, di Parte_1 essere andato in pensione nel novembre 2018 e di avere, quindi, conosciuto la ricorrente che ha lavorato presso il comune per molti anni, abbiamo lavorato insieme sia presso l'ufficio protocollo, segreteria e solidarietà sociale, ha riferito che circa 12 anni fa quando io lavoravo presso l'ufficio protocollo la ricorrente era addetta all'ufficio dello stato civile che si trovava nello stesso piano del mio ufficio.
La vedevo quotidianamente e le portavo gli atti già protocollati che riguardavano lo stato civile. Vedevo quindi la stessa annotare sui registri dello stato civile gli atti di matrimonio, di nascita, di separazione ed altro. La ricorrente era affiancata da due colleghe, le sig.re e , quest'ultima però se ricordo bene era anche Pt_2 Parte_3 all'ufficio anagrafe, le quali da quel che vedevo ricevevano indicazioni dalla ricorrente che tra l'altro veniva consultata sia di persona che telefonicamente e forniva informazioni e chiarimenti a chi la interpellava. Come detto, la ricorrente è stata nominata ufficiale di stato civile e circa 12 anni fa svolgeva tali compiti senza un diretto superiore dal momento che il superiore gerarchico ovvero l'Ing. Per_2 era un ingegnere elettronico e non aveva quindi la stessa competenza della ricorrente cui si affidava se del caso sottoscrivendo gli atti che venivano sottoposti.
Anche in mia presenza talvolta il sindaco gli assessori chiedevano specifiche informazioni in ordine a problematiche connesse allo stato civile ovvero in matrimoni o cittadinanza ed in particolare ad esempio quali documenti presentare.
La ricorrente forniva le informazioni richieste.
Il secondo ha precisato di essere dipendente del comune da molti anni e di avere lavorato come commissario della polizia municipale fino al 31.12.2012, ricoprendo l'incarico di responsabile del settore comprendente anche l'ufficio dello stato civile;
ha aggiunto che dal febbraio 2012 avevo già ricevuto dal sindaco una delega in qualità di ufficiale di stato civile ed ho quindi conosciuto la ricorrente che lavorava presso l'ufficio di stato civile da alcuni anni da sola essendo subentrata ad una collega la sig.ra che era andata in pensione ed aveva lasciato Per_3 sguarnito il detto ufficio. Fino al mio arrivo quindi la ricorrente non era soggetta alla direzione e al controllo da parte di nessun superiore gerarchico e pertanto si
9 occupava di tutte le incombenze concernenti l'ufficio di stato civile e cioè l'annotazione nei registri degli atti di matrimonio di separazione divorzio riconoscimento della cittadinanza di morte e di nascita. Predisponeva altresì i certificati rilasciati dal detto ufficio firmandoli ritengo prima della mia adibizione al settore ed anche oggi in mia sostituzione in caso di ferie. Come già accennato dal febbraio 2012 sono diventato il superiore gerarchico della ricorrente e da allora ho controllato il suo lavoro”. Dalle informazioni fornite dai testi si ricava che la svolgeva mansioni CP_1 amministrative esulanti dai più ristretti confini della declaratoria di appartenenza;
sebbene, difatti, i testi abbiano riportato circostanze risalenti nel tempo e/ o riferito dell'esistenza di un superiore gerarchico presso l'ufficio di Stato Civile, non par dubbio che la ricorrente, assegnata a tale Ufficio già nel mese di ottobre 2011 (v. doc.
n.27) quindi, delegata all'esercizio delle funzioni di “Ufficiale di Stato Civile” ( v. doc.n. 31) sin dal 31.05.2012, all'interno dell'ufficio di stato civile non si limitava ad espletare compiti di natura operativa, ma provvedeva, in “autonomia”, all'adempimento di compiti procedimentali mediamente complessi, avendo i testimoni concordemente e puntualmente riportato il contenuto delle numerose e complesse mansioni – rimaste immutate nel tempo, sin dall'adibizione della stessa all'ufficio quale delegato dal Sindaco - che nella sostanza esaurivano la competenze proprie dell'ufficio stesso, la cui direzione era formalmente affidata ad un responsabile di qualifica superiore che si limitava, tuttavia, alla sottoscrizione di taluni atti (i certificati) già predisposti dalla ricorrente (che pure li sottoscriveva in assenza del superiore, avendone la delega- v. dep. ). Tes_2
In sostanza, la curava l'intera attività istruttoria delle pratiche relative CP_1 all'iscrizione e cancellazione anagrafiche dei cittadini italiani e stranieri;
si occupava dei rapporti con il pubblico per quanto concerne il rilascio delle carte di identità e delle tessere elettorali, nonché delle incombenze relative al censimento in generale;
svolgeva, in autonomia e senza l'ausilio di altro personale, l'istruzione completa del procedimento amministrativo finalizzato alla stesura di atti di nascita, di morte, di matrimonio, separazioni, divorzi e unioni civili, in modo autonomo o in collaborazione con un superiore gerarchico, senza soluzione di continuità nel suddetto prolungato periodo.
Si tratta, all'evidenza, di mansioni “di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi”, caratterizzate da “media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili” e da relazioni dirette con soggetti sia interni che esterni all'amministrazione comunale. Le mansioni sopra descritte sono state eseguite con l'elevata competenza
10 professionale raggiunta, oltre che nella pratica quotidiana, anche attraverso un pressante percorso formativo, documentato dagli innumerevoli attestati di partecipazione a corsi di formazione professionali che sono stati prodotti (v. docc. nn. 36-70).
Non coglie nel segno il rilievo di parte appellante secondo cui per i dipendenti destinatari di delega a ricoprire la funzione di Ufficiale dello Stato Civile, siano essi di categoria B, C o D, è prevista dal CCNL (art. 17 del CCNL di categoria del
01.04.99 come mod. dall'art. 36 CCNL 22.01.04 e dall'art. 7 CCNL 9.05.06,vigente) un'apposita indennità, ragion per cui avrebbe errato il Giudice di prime cure nel riconoscere delle differenze stipendiali, dovendosi, nell'ipotesi di esercizio di tale delega, attribuirsi esclusivamente tale indennità.
In realtà, come esaustivamente esposto nella memoria dall'appellata, il diritto rivendicato in ricorso è quello alla remunerazione dell'attività lavorativa riconducibile alla superiore qualifica, diritto di credito espressamente previsto dalla legge [art. 52 D.L.vo 165/2001 secondo cui - comma 4 - “nei casi di cui al comma 2
(per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore), per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore”] e garantito dalla Costituzione (Art. 36). Tale diritto connesso allo svolgimento di mansioni superiori, di fonte legale e costituzionale, non è destinato a recedere di fronte alla previsione, nel Ccnl, di una indennità speciale per i dipendenti che hanno delega a ricoprire la funzione di
Ufficiale dello Stato Civile, che si limita a remunerare le responsabilità connesse all'esercizio di tale delega.
Si tratta, in altri termini, di una domanda ancorata non già alla delega alle funzioni di ufficiale di Stato Civile, dalla quale la ricorrente vorrebbe far conseguire il credito retributivo per le mansioni superiori, come dedotto dall'appellante, ma ad un'attività ben più complessa svolta, all'interno dell'Ufficio di Stato Civile, dalla che fondatamente ne pretende la giusta retribuzione. CP_1
Vanno disattesi anche i motivi di appello articolati in linea subordinata.
Secondo il Comune il diritto di credito della andava circoscritto al CP_1 periodo ricompreso tra il 19.03.2014 ed il 24.05.2019 (data di deposito del ricorso) non essendo stato il successivo periodo oggetto di domanda giudiziale ed avrebbe, quindi, errato il Tribunale nel riconoscere le differenze retributive dal 19.03.2014
(data della diffida) al settembre 2022 (data del deposito della CTU).
In realtà, il petitum del ricorso deve ritenersi comprensivo anche di tali emolumenti, leggendosi in esso: Conseguentemente, condannare il resistente datore di lavoro in persona del Sindaco legale rappresentante pro- Parte_1
11 tempore al pagamento in favore della sig.ra , ai sensi degli artt. Controparte_1
2099 c.c. e 36 cost., della somma di € 24.712,49, e di quella maggiore che maturerà in favore della stessa in relazione alle causali di cui in narrativa, ai sensi di quanto disposto dal CCNL di categoria allegato, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge fino all'effettivo soddisfo”. Dunque, è vero che la domanda è stata cristallizzata in ordine al quantum (€ 24.712,49) alla data della proposizione del ricorso, ma estesa al credito che sarebbe maturato in relazione alla medesima causale nelle more della definizione del giudizio.
In ultimo, la medesima pronuncia della Suprema Corte, citata anche dall'appellante, conduce a disattendere anche la ragione di doglianza relative alle spese di lite e di ctu, regolate secondo soccombenza e che il intenderebbe Pt_1 doversi compensare per il principio di “soccombenza reciproca”.
Ha stabilito la Cassazione (v. sent. S.U. del 31 Ottobre 2022 n. 32061, conforme Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13827 del 17/05/2024) che: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di unica domanda articolata in più capi, dei quali solo alcuni siano stati accolti e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.
92, comma 2, c.p.c..
La ha articolato, difatti, un'unica domanda, avendo costituito la CP_1 richiesta di inquadramento nella categoria superiore (sulla quale, come su detto, il
Tribunale si è espressamente pronunciato) un accertamento pregiudiziale al riconoscimento del diritto di credito, circostanza attestata dalle medesime conclusioni del ricorso di primo grado, ove non è richiesta la condanna al superiore inquadramento;
sicché la mera riduzione della pretesa economica per effetto della prescrizione non è idonea a giustificare la compensazione delle spese, che resta per il
Tribunale una mera eventualità, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.92 c. 2 c.p.c.., non indicati dall'appellante. In conclusione, la sentenza, con la motivazione su estesa, va integralmente confermata.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico dell'appellante ed in favore del difensore dell'appellata, quale distrattario.
12 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 L.n.228/2012.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3385/2022, emessa dal Tribunale GL di Palermo il 21 ottobre
2022.
Condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante, al rimborso delle spese di questo grado di giudizio, che liquida, in € 2.906,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, in favore del difensore dell'appellata, dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
Così deciso in Palermo, il 21 novembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
13
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. dott. Caterina Greco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1243 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
in persona del Sindaco pro tempore, rappr.to e Parte_1 difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Ignazio Fiore e Salvo Cangialosi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Palermo, Via
Sammartino, n. 6.
Appellante
C O N T R O
, elettivamente domiciliata in Palermo, nel Viale Strasburgo n. Controparte_1
167, presso lo Studio dell'Avv. Massimo Aiello che la rappresenta e difende.
Appellata
OGGETTO: mansione e jus variandi
All'udienza del 21 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24 maggio 2019 presso il Tribunale G.L. di Palermo,
, premettendo di essere dipendente del dal Controparte_1 Parte_1 Parte_1
04/11/2004, inquadrata come esecutore amministrativo nella categoria B1, e di avere svolto, dall'inizio del rapporto di lavoro e fino alla data del 31/12/2007, mansioni riconducibili alla categoria B3 e, dal 01/01/2008, mansioni superiori a quelle proprie del livello d'inquadramento, riconducibili alla categoria C2 del CCNL di categoria,
1 aveva convenuto in giudizio l'Ente datore di lavoro per ottenerne la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate dalla suddetta data (e quantificate in
€ 24.712,49), oltre accessori, regolarizzazione contributiva e col favore delle spese di lite.
Ritualmente costituitosi il contestava la domanda Parte_1 chiedendone il rigetto in quanto infondata ed eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti.
Deduceva, difatti, la riconducibilità delle mansioni svolte in concreto al profilo professionale già riconosciuto alla dipendente . CP_1
Esperito invano il tentativo di conciliazione ed espletata l'attività istruttoria con l'assunzione dei testi indicati dalle parti e con CTU contabile, il Tribunale, con sentenza n.3385/2022 del 21 ottobre 2022, in accoglimento del ricorso ha condannato il a pagare alla ricorrente la somma di € 13.189,91 oltre ulteriori interessi Pt_1 legali, maturati dall'1.10.2022 sino al soddisfo, per differenze retributive fra la categoria B1 e la C1 (ritenendo, a tal proposito, che non vi fosse prova di una progressione economica automatica all'interno della categoria C, ossia da C1 a C2 o che il avesse effettuato una selezione finalizzata a tale progressione); ha, Pt_1 altresì, condannato il al rimborso delle spese di lite. Pt_1
Ritenuti prescritti i crediti maturati prima del 19 marzo 2014, e premesso il contenuto delle declaratorie contrattuali in comparazione e le differenze fra i rispettivi profili, ha considerato che dal complesso delle prove raccolte fosse evidente come la ricorrente non espletasse soltanto mansioni di tipo esecutivo/operativo, ma si occupasse della totalità delle attività concernenti l'ufficio di stato civile, essendo di fatto l'unica addetta ad esso.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello il Parte_1 con ricorso depositato il 22 novembre 2022, lamentando l'erronea valutazione dell'esito della prova orale con specifico riferimento all'elemento della prevalenza delle rivendicate mansioni superiori, prescritto dall'art.52 c.3 del D.Lgs n.165/2001
(a tal proposito evidenziando che lo svolgimento delle funzioni di ufficiale di Stato
Civile su delega del Sindaco non è rilevante ai fini dell'inquadramento, essendo in tale ipotesi prevista dal Ccnl un'apposita indennità diretta a compensare le connesse responsabilità) e dell'autonomia tipica dei profili della categoria “C”, e per avere privilegiato le dichiarazioni dei testimoni che riportavano fatti risalenti a 12 anni addietro.
Ne fa derivare la carenza di prova dello svolgimento di compiti di livello superiore per l'intero periodo preteso.
In subordine, lamenta con il secondo motivo, il vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale riconosciuto le differenze retributive sino alla data di deposito
2 della ctu contabile, oltre il limite della domanda proposta con il ricorso di primo grado (25 maggio 2019) e, con il terzo motivo, che il Giudice abbia omesso di pronunciare sulla domanda volta all'accertamento del diritto all' inquadramento nel livello superiore e l'erronea valutazione di soccombenza e/ o di soccombenza reciproca, dolendosi della condanna alle spese, nonostante la consistente riduzione della pretesa economica, quale effetto della prescrizione.
Ha resistito , con memoria del 30 ottobre 2024, per il Controparte_1 rigetto del gravame, del quale ha eccepito l'inammissibilità ai sensi dell'art.434
c.p.c...
All'udienza del 21 novembre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce, sulle conclusioni delle parti.
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Va rilevato che sono coperte da giudicato, in quanto non impugnate dalla lavoratrice, sia l'omessa pronuncia in ordine alla rivendicata “differenza dei contributi previdenziali” che la riduzione della pretesa economica in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e dell'inquadramento in categoria
C1.
È, parimenti, definitiva la statuizione nella parte in cui il Tribunale così si è espresso: La norma sopra richiamata (l'art.52 D.Lgs. n.165/2001- n.d.r.), in primo luogo, esclude chiaramente la possibilità per il dipendente pubblico di ottenere (in deroga a quanto disposto dell'art. 2103 c.c.) un superiore inquadramento in ragione dell'espletamento di fatto di mansioni superiori. La succitata norma stabilisce, peraltro, che l'espletamento di mansioni superiori, sia nell'ipotesi di assegnazione legittima delle stesse (disciplinata dal comma 2) che in quella “illegittima” (prevista dal comma 5), fa sorgere in capo al lavoratore pubblico il diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
Nel merito l'appello è infondato. Aveva dedotto la ricorrente di avere disimpegnato costantemente ed in modo prevalente, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, compiti incompatibili con il suo formale inquadramento, descritti in ricorso e di seguito trascritti, nonché di avere operato con ampi margini di autonomia gestionale, sulla scorta di direttive di massima e riferendo ai superiori i risultati ottenuti
Tali indicazioni, correlate dalla specifica contestuale deduzione della difformità di tali attività rispetto agli elementi tipici del livello professionale posseduto, hanno consentito di estrapolare gli elementi discretivi richiesti dalla declaratoria contrattuale sub specie di autonomia operativa e competenze specifiche, per l'attribuzione dei profili rivendicati dalla ricorrente.
3 La ha, infatti, compiutamente allegato le ragioni a sostegno della CP_1 riconducibilità delle attività, che ha assunto essere estranee alle competenze richieste, secondo l'inquadramento assegnatole, ad altro superiore livello.
Aveva dedotto di avere nel tempo svolto alle dipendenze del Comune di le seguenti mansioni, per quel che qui ancora rileva: Parte_1
-Nel 2007 per un breve periodo è stata trasferita all'Ufficio Igiene e Sanità dove ha istruito le pratiche per la concessione di autorizzazione varie, ed infine nel
Febbraio 2008 è stata trasferita all'Ufficio dello Stato Civile ed assegnata all'Ufficio
Anagrafe (Doc. 23) dove si è occupata della gestione delle pratiche di iscrizione e cancellazione anagrafiche di cittadini italiani e stranieri, delle trasmissioni INA-
SAIA, dei rapporti con il pubblico, delle carte di identità, dei rapporti con il la gestione e Controparte_2 Controparte_3 dell'inserimento/aggiornamento dati. Nel maggio 2010 è stata destinataria di un provvedimento di progressione orizzontale (Doc. 24);
-all'inizio del 2011 è stata nominata Referente nell'ambito della
Toponomastica e LAC (Doc. 25), nonché Referente Tecnico ai fini delle incombenze relative al censimento generale (Doc. 26);
-dal 18.10.2011 è stata nominata Ufficiale dello Stato Civile (Docc. 27 e 31);
-nel febbraio-maggio 2012, facendo parte dell'Ufficio dello Stato Civile
Elettorale e di Leva, è stata nominata vice consegnataria dello schedario elettorale
(Docc. 28 e 30), figura per la quale è stato aumentato l'orario settimanale di lavoro da 24 a 35 ore settimanali con Determina Sindacale del 20.03.2012 (Doc. 29) fino alle elezioni amministrative, occupandosi oltre che dello Stato Civile anche di iscrizioni-cancellazioni elettorali, rapporti con la Commissione Mandamentale di
Monreale, dinamiche, stampa tessere elettorali, stampe di fine giornata, sistemazione schedario e fascicoli elettorali, Albo Albo Presidenti di Per_1 seggio, sorteggi scrutatori, rapporti con il casellario giudiziale, con altri Comuni e con il pubblico;
-nel maggio 2013 è stata tra i dipendenti destinatari di Determina
Comunale di nomina di personale con attribuzione di specifiche responsabilità
(Docc. 32-33);
-nel settembre 2013 è stato formalizzato da parte dell'Amministrazione
Comunale un incremento orario di lavoro …..(Doc. 34);
-dal 24.12.2015 con Determina del Responsabile di Settore (Doc. 35) la stessa
è stata nominata componente supplente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, dove si è occupata della stesura di atti di nascita, di morte, di trasporto di salme, di matrimoni con correlative pubblicazioni, di separazioni e divorzi, di unioni civili, di cittadinanze, di trascrizione decreti di adozioni, di
4 gestione della Pec;
- in particolare, ha curato autonomamente la gestione delle pratiche dell'Ufficio dello Stato Civile ed Elettorale fino al loro completamento, ivi comprese
l'annotazione nei registri e la pubblicazione, assumendosene ogni responsabilità;
-ha istruito in maniera completa i dipendenti man mano affiancatigli nell'Ufficio, compreso il Dirigente responsabile nominato dall'Amministrazione
Comunale;
-ha curato le relazioni con l'utenza risolvendo anche questioni di natura complessa di volta in volta venutisi a creare, procedendo ad approfondimenti normativi;
- ha, peraltro, reso edotto a più riprese (Docc. 71-72) l'Amministrazione
Comunale di della situazione di cui sopra e delle criticità legate Parte_1 all'esiguità del personale dell'Ufficio, arrivando pure a chiedere il trasferimento per il disagio psico-fisico correlato allo stress da lavoro, senza che nessun provvedimento sia stato, però, mai adottato.
A dire dell'appellante il decidente avrebbe errato nelle conclusioni adottate in quanto tali allegazioni sarebbero prive di riscontro probatorio e collidenti, in particolare, con quanto statuito dall'art.52 c.3 del D.Lgs n.165/2001, difettando il carattere della prevalenza dei compiti propri delle dette mansioni superiori e prevedendo l'ufficio al quale era addetta la la presenza di un responsabile, CP_1 suo diretto superiore.
Si tratta di argomenti, tuttavia, smentiti dall'esito della prova orale, che il
Tribunale ha correttamente valutato.
Vale premettere che il lavoratore ha diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte, quale riconoscimento di uno status nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ragion per cui ove il lavoratore rivendichi in giudizio una qualifica superiore il giudice è chiamato a seguire un procedimento logico- giuridico articolato in tre fasi successive (in tal senso ex plurimis Cass. 16 febbraio
2005 n.3069; Cass. 20.11.2000 n.14981; Cass. 19 ottobre 2000 n.13840; Cass. 16 agosto 2000 n.10838):
a) l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
b) l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola;
c) il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nella normativa contrattuale, definiscono i singoli livelli.
Operazione interpretativa nel corso della quale l'istante (come sottolineato da
Cass. 06 settembre 2000 n.11752 e Cass. 08 febbraio 2000 n.1394) deve:
5 - evidenziare nel testo del contratto collettivo, le parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione;
- porre in evidenza le differenze tra l'una e l'altra, in particolare indicando quali attività lavorative appartengano all'una, ma non all'altra categoria;
- descrivere le attività effettivamente svolte dal lavoratore, in modo da poter controllare la corrispondenza dell'inquadramento alle previsioni contrattuali. Più precisamente, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore e/o il conseguente pagamento delle differenze stipendiali, “ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ., Sez. Lav., 21.05.2003 n.8025) ed ancora “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alla mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass. Civ. Sez. Lav., 23.01.2003 n.1012; in senso conforme Cass. civ., Sez. Lav., 07.08.2003 n.11925).
Deve, altresì, allegare e dimostrare di avere svolto detti compiti del superiore profilo professionale con carattere di prevalenza (v. art.52 c. 3 D.Lgs cit:
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni).
Occorre, allora, verificare i tratti salienti dell'inquadramento posseduto dalla
(esecutore amministrativo di categoria B1) e di quello rivendicato CP_1
(istruttore amministrativo di Categoria C1).
Le declaratorie contrattuali di riferimento del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali, applicato alla fattispecie in esame, in materia di inquadramento del personale evidenziano, anzitutto, per la
“CATEGORIA B - Contenuti di base: attività̀ di tipo prevalentemente operativo nel campo amministrativo, contabile, tecnico- manutentivo esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature complesse e con un'autonomia limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate;
PROFILI PROFESSIONALI
6 “Esecutore Amministrativo” Contenuti specifici: predisposizione di atti e provvedimenti mediante l'utilizzo del software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura;
gestione della posta in arrivo e in partenza;
predisposizione, esecuzione e controllo dei processi per la codifica, immissione e verifica dei dati in sistemi informatici di rete;
notificazione, catalogazione e archiviazione di atti;
raccolta, tenuta e aggiornamento di leggi statali e regionali, riviste giuridiche, ecc;
attività̀ di collaborazione per l'organizzazione di manifestazioni culturali , viaggi, riunioni, convegni, mostre ecc.
“Esecutore Tecnico” Contenuti specifici: servizio di centralino telefonico;
installazione, manutenzione, conduzione, riparazione di impianti, strumenti e apparecchiature;
conduzione di automezzi pesanti e/o complessi;
e per la
CATEGORIA C - Contenuti di base: attività̀̀ che richiede conoscenze mono specialistiche ed esperienza pluriennale, con un'autonomia estesa alle soluzioni possibili di problemi e con responsabilità̀ di risultati riferita a specifici processi produttivi e amministrativi;
“Istruttore Amministrativo” Contenuti specifici: attività̀ istruttoria nel campo amministrativo, contabile, di polizia amministrativa, socioassistenziale e culturale mediante la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione di dati di natura complessa nell'ambito di istruzioni di massima, norme e procedure definite; emanazione di prescrizioni dettagliate di lavoro agli appartenenti alle categorie inferiori;
“Istruttore Tecnico” Contenuti specifici: attività̀̀ istruttoria nel campo tecnico/manutentivo mediante la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione di dati di natura complessa nell'ambito di istruzioni di massima, norme e procedure definite;
emanazione di prescrizioni dettagliate di lavoro agli appartenenti alle categorie inferiori;
…”.
Gli elementi di differenziazione tra la Categoria C e il profilo di “istruttore amministrativo” riconosciuta dal Tribunale e quella ricoperta dalla , di CP_1
Categoria B, profilo di “esecutore amministrativo” risiedono, anzitutto, nel grado di autonomia esecutiva proprio delle mansioni caratterizzanti ciascun profilo e conseguente responsabilità ad esse connesso: autonomia estesa alle soluzioni possibili di problemi e con responsabilità̀ di risultati riferita a specifici processi produttivi ovvero un'autonomia limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate;
nella diversa consistenza qualitativa delle conoscenze professionali richieste per l'espletamento dei compiti assegnati (“attività di tipo prevalentemente operativo nel campo amministrativo, contabile, tecnico- manutentivo” per la categoria B e “attività che
7 richiede conoscenze mono specialistiche ed esperienza pluriennale” per quanto attiene la categoria C.
I lavoratori di cui alla categoria B ”svolgono attività caratterizzate da : buone conoscenze specialistiche (la base teorica è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili; relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta”, compreso il “lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura, nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in attivo e in partenza”, quelli di cui alla superiore categoria C
“svolgono attività caratterizzate da : approfondite conoscenze monospecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
Ciò premesso, si evidenzia che il profilo professionale della era quello CP_1 di esecutore amministrativo, tanto è vero che la dipendente era stata adibita all'istruttoria delle determine dell'Ufficio di Solidarietà Sociale, sino al 2006, all'istruttoria delle pratiche per la concessione di varie autorizzazioni presso l'Ufficio
Igiene e Sanità, nel 2007 e, dal Febbraio 2008, alla gestione delle pratiche di iscrizione e cancellazione anagrafiche di cittadini italiani e stranieri presso l'Ufficio dello Stato Civile-Ufficio Anagrafe, quindi, dal 2011, quale Referente nell'ambito della Toponomastica e LAC e Referente Tecnico alle attività relative al censimento generale (v. doc. nn. 23,25,26).
Dal 18.10.2011 la dipendente era stata nominata Ufficiale dello Stato Civile ed adibita ad ulteriori incombenze esulanti dalle mansioni di tipo esecutivo/operativo
(quali la “predisposizione di atti e provvedimenti mediante l'utilizzo del software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura;
gestione della posta in arrivo e in partenza;
predisposizione, esecuzione e controllo dei processi per la codifica ,
8 immissione e verifica dei dati in sistemi informatici di rete;
notificazione, catalogazione e archiviazione di atti…”) occupandosi, come correttamente valutato dal Tribunale, della totalità delle attività concernenti l'ufficio di stato civile, istruendo compiutamente le relative pratiche, essendo di fatto l'unica addetta ad esso. (v. doc nn. da 27 a 35).
L'esito della prova assunta con i testi e Testimone_1 Tes_2
ha dato conto in maniera puntuale delle mansioni disimpegnate dalla
[...]
, asseverando la tesi attorea. (v. verbale ud 24 novembre 2021). CP_1
Il primo, premesso di avere lavorato per il comune di per 35 anni, di Parte_1 essere andato in pensione nel novembre 2018 e di avere, quindi, conosciuto la ricorrente che ha lavorato presso il comune per molti anni, abbiamo lavorato insieme sia presso l'ufficio protocollo, segreteria e solidarietà sociale, ha riferito che circa 12 anni fa quando io lavoravo presso l'ufficio protocollo la ricorrente era addetta all'ufficio dello stato civile che si trovava nello stesso piano del mio ufficio.
La vedevo quotidianamente e le portavo gli atti già protocollati che riguardavano lo stato civile. Vedevo quindi la stessa annotare sui registri dello stato civile gli atti di matrimonio, di nascita, di separazione ed altro. La ricorrente era affiancata da due colleghe, le sig.re e , quest'ultima però se ricordo bene era anche Pt_2 Parte_3 all'ufficio anagrafe, le quali da quel che vedevo ricevevano indicazioni dalla ricorrente che tra l'altro veniva consultata sia di persona che telefonicamente e forniva informazioni e chiarimenti a chi la interpellava. Come detto, la ricorrente è stata nominata ufficiale di stato civile e circa 12 anni fa svolgeva tali compiti senza un diretto superiore dal momento che il superiore gerarchico ovvero l'Ing. Per_2 era un ingegnere elettronico e non aveva quindi la stessa competenza della ricorrente cui si affidava se del caso sottoscrivendo gli atti che venivano sottoposti.
Anche in mia presenza talvolta il sindaco gli assessori chiedevano specifiche informazioni in ordine a problematiche connesse allo stato civile ovvero in matrimoni o cittadinanza ed in particolare ad esempio quali documenti presentare.
La ricorrente forniva le informazioni richieste.
Il secondo ha precisato di essere dipendente del comune da molti anni e di avere lavorato come commissario della polizia municipale fino al 31.12.2012, ricoprendo l'incarico di responsabile del settore comprendente anche l'ufficio dello stato civile;
ha aggiunto che dal febbraio 2012 avevo già ricevuto dal sindaco una delega in qualità di ufficiale di stato civile ed ho quindi conosciuto la ricorrente che lavorava presso l'ufficio di stato civile da alcuni anni da sola essendo subentrata ad una collega la sig.ra che era andata in pensione ed aveva lasciato Per_3 sguarnito il detto ufficio. Fino al mio arrivo quindi la ricorrente non era soggetta alla direzione e al controllo da parte di nessun superiore gerarchico e pertanto si
9 occupava di tutte le incombenze concernenti l'ufficio di stato civile e cioè l'annotazione nei registri degli atti di matrimonio di separazione divorzio riconoscimento della cittadinanza di morte e di nascita. Predisponeva altresì i certificati rilasciati dal detto ufficio firmandoli ritengo prima della mia adibizione al settore ed anche oggi in mia sostituzione in caso di ferie. Come già accennato dal febbraio 2012 sono diventato il superiore gerarchico della ricorrente e da allora ho controllato il suo lavoro”. Dalle informazioni fornite dai testi si ricava che la svolgeva mansioni CP_1 amministrative esulanti dai più ristretti confini della declaratoria di appartenenza;
sebbene, difatti, i testi abbiano riportato circostanze risalenti nel tempo e/ o riferito dell'esistenza di un superiore gerarchico presso l'ufficio di Stato Civile, non par dubbio che la ricorrente, assegnata a tale Ufficio già nel mese di ottobre 2011 (v. doc.
n.27) quindi, delegata all'esercizio delle funzioni di “Ufficiale di Stato Civile” ( v. doc.n. 31) sin dal 31.05.2012, all'interno dell'ufficio di stato civile non si limitava ad espletare compiti di natura operativa, ma provvedeva, in “autonomia”, all'adempimento di compiti procedimentali mediamente complessi, avendo i testimoni concordemente e puntualmente riportato il contenuto delle numerose e complesse mansioni – rimaste immutate nel tempo, sin dall'adibizione della stessa all'ufficio quale delegato dal Sindaco - che nella sostanza esaurivano la competenze proprie dell'ufficio stesso, la cui direzione era formalmente affidata ad un responsabile di qualifica superiore che si limitava, tuttavia, alla sottoscrizione di taluni atti (i certificati) già predisposti dalla ricorrente (che pure li sottoscriveva in assenza del superiore, avendone la delega- v. dep. ). Tes_2
In sostanza, la curava l'intera attività istruttoria delle pratiche relative CP_1 all'iscrizione e cancellazione anagrafiche dei cittadini italiani e stranieri;
si occupava dei rapporti con il pubblico per quanto concerne il rilascio delle carte di identità e delle tessere elettorali, nonché delle incombenze relative al censimento in generale;
svolgeva, in autonomia e senza l'ausilio di altro personale, l'istruzione completa del procedimento amministrativo finalizzato alla stesura di atti di nascita, di morte, di matrimonio, separazioni, divorzi e unioni civili, in modo autonomo o in collaborazione con un superiore gerarchico, senza soluzione di continuità nel suddetto prolungato periodo.
Si tratta, all'evidenza, di mansioni “di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi”, caratterizzate da “media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili” e da relazioni dirette con soggetti sia interni che esterni all'amministrazione comunale. Le mansioni sopra descritte sono state eseguite con l'elevata competenza
10 professionale raggiunta, oltre che nella pratica quotidiana, anche attraverso un pressante percorso formativo, documentato dagli innumerevoli attestati di partecipazione a corsi di formazione professionali che sono stati prodotti (v. docc. nn. 36-70).
Non coglie nel segno il rilievo di parte appellante secondo cui per i dipendenti destinatari di delega a ricoprire la funzione di Ufficiale dello Stato Civile, siano essi di categoria B, C o D, è prevista dal CCNL (art. 17 del CCNL di categoria del
01.04.99 come mod. dall'art. 36 CCNL 22.01.04 e dall'art. 7 CCNL 9.05.06,vigente) un'apposita indennità, ragion per cui avrebbe errato il Giudice di prime cure nel riconoscere delle differenze stipendiali, dovendosi, nell'ipotesi di esercizio di tale delega, attribuirsi esclusivamente tale indennità.
In realtà, come esaustivamente esposto nella memoria dall'appellata, il diritto rivendicato in ricorso è quello alla remunerazione dell'attività lavorativa riconducibile alla superiore qualifica, diritto di credito espressamente previsto dalla legge [art. 52 D.L.vo 165/2001 secondo cui - comma 4 - “nei casi di cui al comma 2
(per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore), per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore”] e garantito dalla Costituzione (Art. 36). Tale diritto connesso allo svolgimento di mansioni superiori, di fonte legale e costituzionale, non è destinato a recedere di fronte alla previsione, nel Ccnl, di una indennità speciale per i dipendenti che hanno delega a ricoprire la funzione di
Ufficiale dello Stato Civile, che si limita a remunerare le responsabilità connesse all'esercizio di tale delega.
Si tratta, in altri termini, di una domanda ancorata non già alla delega alle funzioni di ufficiale di Stato Civile, dalla quale la ricorrente vorrebbe far conseguire il credito retributivo per le mansioni superiori, come dedotto dall'appellante, ma ad un'attività ben più complessa svolta, all'interno dell'Ufficio di Stato Civile, dalla che fondatamente ne pretende la giusta retribuzione. CP_1
Vanno disattesi anche i motivi di appello articolati in linea subordinata.
Secondo il Comune il diritto di credito della andava circoscritto al CP_1 periodo ricompreso tra il 19.03.2014 ed il 24.05.2019 (data di deposito del ricorso) non essendo stato il successivo periodo oggetto di domanda giudiziale ed avrebbe, quindi, errato il Tribunale nel riconoscere le differenze retributive dal 19.03.2014
(data della diffida) al settembre 2022 (data del deposito della CTU).
In realtà, il petitum del ricorso deve ritenersi comprensivo anche di tali emolumenti, leggendosi in esso: Conseguentemente, condannare il resistente datore di lavoro in persona del Sindaco legale rappresentante pro- Parte_1
11 tempore al pagamento in favore della sig.ra , ai sensi degli artt. Controparte_1
2099 c.c. e 36 cost., della somma di € 24.712,49, e di quella maggiore che maturerà in favore della stessa in relazione alle causali di cui in narrativa, ai sensi di quanto disposto dal CCNL di categoria allegato, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge fino all'effettivo soddisfo”. Dunque, è vero che la domanda è stata cristallizzata in ordine al quantum (€ 24.712,49) alla data della proposizione del ricorso, ma estesa al credito che sarebbe maturato in relazione alla medesima causale nelle more della definizione del giudizio.
In ultimo, la medesima pronuncia della Suprema Corte, citata anche dall'appellante, conduce a disattendere anche la ragione di doglianza relative alle spese di lite e di ctu, regolate secondo soccombenza e che il intenderebbe Pt_1 doversi compensare per il principio di “soccombenza reciproca”.
Ha stabilito la Cassazione (v. sent. S.U. del 31 Ottobre 2022 n. 32061, conforme Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13827 del 17/05/2024) che: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di unica domanda articolata in più capi, dei quali solo alcuni siano stati accolti e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.
92, comma 2, c.p.c..
La ha articolato, difatti, un'unica domanda, avendo costituito la CP_1 richiesta di inquadramento nella categoria superiore (sulla quale, come su detto, il
Tribunale si è espressamente pronunciato) un accertamento pregiudiziale al riconoscimento del diritto di credito, circostanza attestata dalle medesime conclusioni del ricorso di primo grado, ove non è richiesta la condanna al superiore inquadramento;
sicché la mera riduzione della pretesa economica per effetto della prescrizione non è idonea a giustificare la compensazione delle spese, che resta per il
Tribunale una mera eventualità, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.92 c. 2 c.p.c.., non indicati dall'appellante. In conclusione, la sentenza, con la motivazione su estesa, va integralmente confermata.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico dell'appellante ed in favore del difensore dell'appellata, quale distrattario.
12 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 L.n.228/2012.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3385/2022, emessa dal Tribunale GL di Palermo il 21 ottobre
2022.
Condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante, al rimborso delle spese di questo grado di giudizio, che liquida, in € 2.906,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, in favore del difensore dell'appellata, dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
Così deciso in Palermo, il 21 novembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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