Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/06/2025, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2099/2024 R.G. avente ad oggetto: indennizzo e/o rendita vitalizia IL
TR
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Parte_1
Di Celmo e Brunella Bruno, presso il quale elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Concetta CP_1
Petrillo, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Nuova Poggioreale, come in atti
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.02.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto: di aver subìto in data 23.12.2016 un infortunio sul lavoro consistito in un'infezione polmonare pluribatterica con empiema pleurico bilaterale causata dal sollevamento del coperchio di una botola funeraria che ha provocato dispersione di fumi e polveri;
di aver presentato domanda amministrativa all' CP_1
concernente la richiesta di riconoscimento della natura professionale dell'evento lesivo occorso in data 23.12.2016; di essere stato soggetto ad un periodo di inabilità temporanea al lavoro dal
27.12.2016 al 10.11.2017; di aver presentato opposizione ex art. art. 104 D.P.R. 1124/65 in data
15.04.2019; di essere stato sottoposto a visite - medico collegiali in data 28.05.20 e in data
27.12.2022; di aver ricevuto provvedimento di reiezione dell'istanza in data 29.03.2023 e, successivamente, in data 17-27.11.2023.
rivalutazione.
Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Si è costituito l' il quale ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell'azione in quanto CP_1
sono decorsi i termini di tre anni e 150 giorni ai sensi del TU n. 1124 del 1965 e, nel merito, il rigetto del ricorso, il tutto con vittoria di spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 19.06.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Giudicante vi provvede con sentenza.
La domanda è procedibile, essendosi esaurito il prescritto iter amministrativo.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_2
A tal fine, si osserva che l'azione per ottenere le prestazioni infortunistiche si prescrive nel termine di tre anni ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 (T.U. ). Termine CP_1
sospeso – per un massimo di 150 giorni – durante la liquidazione amministrativa delle indennità (art. 111 D.P.R. cit.).
Giova evidenziare che nel caso di specie: la denuncia di infortunio è stata inoltrata il 26.12.2016; il ricorrente ha proposto opposizione ex art. 104 T.U. 1124/65 in data 15.04.2019; l'iter amministrativo si è concluso in data 17-27.11.2023; il ricorso è stato depositato in data 19.02.24.
Ne discende che nel caso di specie il termine non è stato spirato.
Nel merito, la pretesa è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ai sensi dell'art. 13, co II D. L.gs n.38/2000, “in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
«tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico”.
Posto che risulta provata per tabulas e incontestata la natura di infortunio sul lavoro del sinistro dedotto in ricorso, e che l' ha contestato la domanda attorea nel merito, ossia sotto il profilo CP_1 dell'accertamento medico-legale svolto, vanno valutate le risultanze della consulenza tecnica svolta.
Il consulente d'ufficio dr. (cfr. relazione peritale depositata in data 15.05.2025), Persona_1
espletate le necessarie indagini, esaminata la documentazione medica prodotta, ha accertato che il ricorrente è affetto da “esiti di empiema pleurico bilaterale”.
Nel dettaglio, ha osservato: “Il concetto di rischio legato alla mansione viene esplicitato all'art. 2 del D. Lgs. 81/2008 definendolo “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alle loro combinazioni”. Il Sig. ai fini della causa in corso è affetto da: esiti di Empiema pleurico Pt_1
bilaterale. L'ipotesi avanzata dal ricorrente è che a seguito di inalazione della polvere e/o fumi sprigionatasi all'apertura sepolcrale umana antecedente di circa cinque secoli si sia determinata un'infezione respiratoria culminata in un empiema bilaterale. Avvalorerebbe tale ipotesi la dichiarazione di investimento anche dell'archeologa presente all'apertura funeraria con conseguenze simili, anche se inferiori, a quelle patite dal ricorrente. Lo stesso dichiara che unico mezzo di protezione indossato al momento dell'evento lesivo era una mascherina orale di cui non ha saputo descrivere o individuare le caratteristiche (standard, chirurgica, FFP2, FFP3, ecc.).
L'apertura di un sarcofago può comportare rischi per la salute, principalmente dovuti a due fattori: la presenza di sostanze tossiche e la possibilità di infezioni. I sarcofagi, soprattutto quelli datati, possono contenere sostanze tossiche e/o radioattive che, una volta rilasciate nell'ambiente, possono essere inalate o entrare in contatto con la pelle, causando danni alla salute. Si sono riscontrate sostanze tossiche come il fumo dei cadaveri conservati, o materiali radioattivi come quelli utilizzati in alcune pratiche di mummificazione o sepoltura che possono essere fonte di contaminazione batterica o fungina, soprattutto se la permanenza è avvenuta in ambienti umidi. L'apertura di un sarcofago senza le dovute precauzioni può portare a infezioni, cutanee, polmoniti o infezioni del sangue, maggiormente in persone con problemi di tipo immunitario. Per minimizzare i rischi,
l'apertura di un sarcofago deve essere effettuata da personale attrezzato con protezioni, come maschere, guanti e tute. Prima dell'apertura, è importante valutare la presenza di sostanze tossiche o radioattive, e adottare le misure necessarie per la loro gestione e contenimento. Da un punto di vista concettuale l'ipotesi di rischio di contaminazione batterica e/o fungina è sostenibile. Empiema
Per empiema si intende una raccolta purulenta nello spazio tra i foglietti pleurici, le due membrane che avvolgono i polmoni. I principali sintomi di questa condizione sono tosse, febbre, spossatezza, dolore toracico, affaticamento respiratorio. In condizioni normali all'interno dello spazio pleurico è presente un liquido che facilita il movimento respiratorio dei polmoni: è tale liquido ad infettarsi, dando origine alla raccolta di pus che forma l'empiema. Dalla cartella clinica risulta che il
05.01.2017 è stato effettuato un esame microbiologico del materiale purulento pleurico con risconto di batteri quali: PT IN;
CU IT;
PS SA. Lo
PT IN è un batterio commensale anaerobico aerotollerante appartenente al gruppo PT anginosus.La PS SA è un batterio Gram-negativo, patogeno opportunista presente nell'ambiente e nelle acque e occasionalmente sulla cute sana. Lo
CU IT è un batterio Gram-positivo, asporigeno, coagulasi-negativo, della famiglia
LO che fa parte della normale flora cutanea umana in cuoio capelluto, viso, collo e orecchie. Dei tre l'attenzione, nel caso in discussione, va rivolto allo PT IN che in anaerobiosi ha potuto conservarsi nel loculo di sepoltura chiuso con botola sigillata e in quanto aerotollerante (altra dizione è di anaerobio/aerobio facoltativo) ha potuto essere alla base dell'infezione respiratoria conseguente all'inalazione delle poveri e/o fumi sprigionatisi all'apertura del loculo, mentre gli atri due batteri sono da considerarsi contaminanti esterni. Per la valutazione occorre far riferimento alla menomazione residuata. Non sono emerse dalla documentazione disponibile e/o dichiarate eventuali pre-esistenze. Allo stato la TC del torace mette in evidenza un ispessimento dell'interstizio polmonare con strie di disventilazione. La valutazione pneumologica riporta una spirometria con una lieve sindrome restrittiva, il testo del cammino (walkig test 6 minute)
è negativo per insufficienza respiratoria cronica latente da sforzo, l'emogas analisi arteriosa evidenzia un EAB nella norma (EAB = eccesso o deficit di Basi. È un parametro che riflette l'equilibrio acido-base del sangue, indicando la quantità di basi o acidi in eccesso o in difetto rispetto al valore di riferimento), con una lieve ipossiemia. Altro aspetto da considerare è l'attuale terapia farmacologica costituita da aclidinio bromuro: è un farmaco ad attività antagonista muscarinico a lunga durata d'azione. In base a tali parametri e alle risultanze dell'esame obiettivo la menomazione va inquadrata nella voce tabellare 333 con una valutazione del 7%”.
Il ctu ha, pertanto, concluso riconoscendo un danno biologico complessivo del 7%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico risultano chiare ed esaustive, sorrette da precise e dettagliate argomentazioni di carattere scientifico, nonché conformi alla normativa vigente, per cui meritano di essere condivise anche alla luce delle risultanze dell'esame obiettivo. L' va, pertanto, condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale CP_1
corrispondente al grado di invalidità riportato e pari al 7%, con decorrenza dalla data dell'infortunio
(23.12.2016), oltre interessi come per legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nei limiti del parziale accoglimento della sola subordinata, tenuto conto della natura e del valore della causa e della serialità delle questioni trattate.
Le spese della CTU si liquidano come da separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro - nella persona del giudice dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunziando, respinta ogni domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo per menomazione dell'integrità psicofisica pari al
7% a decorrere dal 26.12.2016 e, per l'effetto, condanna l' a liquidare detto indennizzo in CP_1 capitale nella misura fissata dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con D.M.
12.7.2000, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
b) Condanna l' al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in CP_1
€ 1.865,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
c) Pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 20.06.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa Pacelli