Sentenza breve 19 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza breve 19/06/2023, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2023
N. 00927/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00612/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 612 del 2023, proposto da
TA NO PA, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Di Salvatore, Matteo Dammicco, Alessandra Quatela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucrezia Saracino, Bianca Massarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale Francesco Miulli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
per l'annullamento, previa sospensiva
a) della nota prot. n. 94571 – V/2 del 20.4.2023 dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro recante “Decreto Rettorale di caducazione dalla Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato cardiovascolare del dott. NO PA medico in formazione specialistica, a.a. 2021/2022”;
b) della nota prot. n. 0007290 del 17.1.2023 dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale Miulli avente ad oggetto “Revoca atto di autorizzazione alla Scuola di Specializzazione in Cardiologia per il Dott. PA TA NO”, successivamente conosciuta;
c) della nota prot. n. 0085700, adottata in data 5.4.2023 dal Ministero dell'Università e della Ricerca in riscontro alla nota Uniba prot. 2023- UNBACLE-0057126 del 2.3.2023;
d) di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione e consequenzialità, ancorché non conosciuto, ivi compresa la comunicazione e-mail del 6.4.2023, recante “Sospensione dott. NO PA -Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; dell’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale Francesco Miulli; del Ministero dell'Universita' e della Ricerca e del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14.6.2023 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, medico dipendente del Milulli, ammesso, quale riservatario alla formazione specialistica, a.a. 2021/2022, impugna principalmente il Decreto Rettorale prot. n. 94571 – V/2 del 20.4.2023 dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro con cui è stata disposta la sua “caducazione dalla Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato cardiovascolare”.
Il provvedimento è motivato in ragione della intervenuta (motivata) revoca (con nota prot.
588 del 16.1.2023 - acquisita al protocollo generale dell’Università prot. n. 0007290 del 17.1.023) dell’autorizzazione da parte dell’ente ecclesiastico ospedaliero Miulli (datore di lavoro del ricorrente che, a sua volta, è medico rianimatore impiegato presso detto ospedale) alla frequenza del corso.
La revoca, a sua volta, è motivata in ragione di sopravvenute esigenze, rappresentate dalla tramontata prospettiva (che aveva indotto l’ente ospedaliero alla formazione del proprio dipendente, già medico rianimatore, anche nel campo cardiovascolare) di ampliamento della struttura nel settore predetto, a causa dell’incompatibilità (inconfutata) di tale aspirazione di allargamento con il piano ospedaliero regionale.
Il ricorrente contesta tale determinazione sostenendo l’illegittimità della caducazione a causa della illogicità delle determinazioni datoriali.
Il ricorso è infondato.
Deve, infatti, rilevarsi che, come puntualmente rappresentato dall’Università e neppure contestato dal ricorrente, l’atto di caducazione, a fronte della revoca dell’autorizzazione del datore di lavoro, è vincolato, non residuando per l’ente formatore alcuna discrezionalità.
Deve concludersi, pertanto, che l’atto impugnato in via principale, scrutinabile solo per vizi propri e non per quelli derivati, in ragione delle considerazioni sulla giurisdizione che si andranno di qui a breve a svolgere, è esente da qualsivoglia profilo di illegittimità, dato il rigido vincolo cui soggiace.
A ciò non può che arrestarsi, sotto il profilo della giurisdizione, lo scrutinio di questo Giudice.
Laddove poi, il ricorrente intendesse reclamare che il sindacato si estenda all’atto presupposto (la revoca da parte dell’ente datoriale) di cui è stata invocata – anche in sede di discussione- la valutazione in modo solo incidentale, per irragionevolezza ed illegittimità da questo derivata, non può che rilevarsene il difetto di giurisdizione, atteso che i profili in questione, relativamente al petitum sostanziale, attengono a rapporti di lavoro di diritto privato che pacificamente esulano dalla giurisdizione del giudice adito.
Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 600,00 (oltre accessori, se dovuti, come per legge), per ciascuna parte resistente costituita (Università degli Studi di Bari Aldo Moro; Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale Francesco Miulli; Ministero dell'Universita' e della Ricerca e Ministero della Salute, questi ultimi in solido).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14.6.2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Desirèe Zonno | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO