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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/03/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. r.g. 5753/2024 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
LIPRANDI VALERIOMARIA e GERMANA BERTOLI, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ARDUINO Controparte_1 C.F._2
FABRIZIO, presso il cui studio ha eletto domicilio
CONVENUTO
Per_ relativo alla minore: nata a [...] il [...].
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta: come da verbale d'udienza del 20/01/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per_ La minore è nata dalla relazione tra e , Parte_1 Controparte_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 29/03/2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre /- figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
In data 20/1272024 si costituiva in giudizio il sig. , il quale contestava in parte Controparte_1
le richieste della signora . Parte_2
In particolare, il convenuto chiedeva di corrispondere un assegno mensile dell'importo di Euro
200,00, rivalutabile ogni anno secondo indice ISTAT, oltre al 50% dell'assegno unico ed oltre al 50%
delle spese straordinarie.
All'udienza del 20/01/2025 venivano sentite le parti personalmente con i rispettivi difensori. Il
Giudice esperiva il tentativo di conciliazione ed all'esito le parti raggiungevano un accordo.
I difensori chiedevano un rinvio dell'udienza al fine di perfezionare l'accordo di cui sopra.
Il Giudice delegato, visto l'art. 127 ter cpc, concedeva alle parti termine fino al 27 gennaio 2025 per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte.
Il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni
Per_ economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Non sussiste contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Per_
la figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità Pt_3
genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente,
anche ai fini anagrafici, presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo accordi che verranno assunti di volta in volta tra i genitori e, in caso di mancato accordo, secondo il seguente calendario:
- a settimane alterne, dalle 20:30 del venerdì al lunedì mattina, quando la accompagnerà alla scuola materna o a scuola (o quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna al medesimo orario o al centro estivo, se frequentato, nei periodi di sospensione delle lezioni);
- per un pomeriggio infrasettimanale ricadente nel giorno di frequentazione dell'attività
extrascolastica da parte della minore (in assenza di partecipazione a un'attività extrascolastica, il mercoledì), con – in considerazione delle attuali esigenze lavorative del padre e della disponibilità
dei nonni paterni – accompagnamento da parte della madre presso l'abitazione dei nonni paterni al termine del corso (e, in assenza di partecipazione a un'attività extrascolastica, comunque entro l'orario in cui il sig. rincaserà) e sino all'indomani mattina, quando il padre accompagnerà CP_1
Per_ alla scuola materna o a scuola (o quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna al medesimo orario o al centro estivo, se frequentato, nei periodi di sospensione delle lezioni);
- in occasione delle vacanze scolastiche natalizie, la figlia trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore il periodo compreso tra l'uscita dell'ultimo giorno di scuola e le 20:30 del 30 dicembre e quello compreso tra le 20:30 del 30 dicembre e il riaccompagnamento a scuola del giorno di ripresa delle lezioni, alternandoli di anno in anno;
Per_
- in occasione delle vacanze pasquali, trascorrerà dalle 20:30 del Venerdì Santo alle 20:30 del martedì successivo con l'uno o con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno;
- in occasione delle vacanze scolastiche estive, la figlia trascorrerà due settimane anche consecutive con ciascun genitore in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e con la specificazione che, in caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le esigenze organizzative materne e negli anni dispari quelle paterne;
Per_
- trascorrerà le festività infrasettimanali non ricadenti nei suindicati periodi di volta in volta con l'uno o con l'altro genitore, unitamente all'eventuale week-end cui dovessero essere correlate, anche per il tramite di eventuali “ponti”;
- in ogni caso ed eventualmente in deroga alle regole suindicate, la figlia trascorrerà il giorno del proprio compleanno di anno in anno con l'uno o con l'altro genitore;
DISPONE che il sig. , quale contributo per il mantenimento della figlia, versi a favore della CP_1
sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese la somma di € 200,00 (rivalutabile annualmente Parte_1
secondo l'indice ISTAT con prima decorrenza nel gennaio 2026), oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportivo-ricreative, previamente concordate o necessitate e documentate, sostenute nel suo interesse, con espresso richiamo al protocollo d'intesa stipulato tra
Codesto Ill.mo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
Per_ DA' ATTO che, a integrazione del contributo al mantenimento di il sig. rinunzia in CP_1
favore della sig.ra alla quota del 50% dell'assegno unico universale, che viene, pertanto, Parte_1
integralmente percepito dalla madre.
DA' ATTO che la sig.ra rinunzia al recupero delle somme non versatele da parte del sig. Parte_1
dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio a oggi. CP_1
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. r.g. 5753/2024 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
LIPRANDI VALERIOMARIA e GERMANA BERTOLI, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ARDUINO Controparte_1 C.F._2
FABRIZIO, presso il cui studio ha eletto domicilio
CONVENUTO
Per_ relativo alla minore: nata a [...] il [...].
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta: come da verbale d'udienza del 20/01/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per_ La minore è nata dalla relazione tra e , Parte_1 Controparte_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 29/03/2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre /- figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
In data 20/1272024 si costituiva in giudizio il sig. , il quale contestava in parte Controparte_1
le richieste della signora . Parte_2
In particolare, il convenuto chiedeva di corrispondere un assegno mensile dell'importo di Euro
200,00, rivalutabile ogni anno secondo indice ISTAT, oltre al 50% dell'assegno unico ed oltre al 50%
delle spese straordinarie.
All'udienza del 20/01/2025 venivano sentite le parti personalmente con i rispettivi difensori. Il
Giudice esperiva il tentativo di conciliazione ed all'esito le parti raggiungevano un accordo.
I difensori chiedevano un rinvio dell'udienza al fine di perfezionare l'accordo di cui sopra.
Il Giudice delegato, visto l'art. 127 ter cpc, concedeva alle parti termine fino al 27 gennaio 2025 per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte.
Il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni
Per_ economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Non sussiste contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Per_
la figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità Pt_3
genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente,
anche ai fini anagrafici, presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo accordi che verranno assunti di volta in volta tra i genitori e, in caso di mancato accordo, secondo il seguente calendario:
- a settimane alterne, dalle 20:30 del venerdì al lunedì mattina, quando la accompagnerà alla scuola materna o a scuola (o quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna al medesimo orario o al centro estivo, se frequentato, nei periodi di sospensione delle lezioni);
- per un pomeriggio infrasettimanale ricadente nel giorno di frequentazione dell'attività
extrascolastica da parte della minore (in assenza di partecipazione a un'attività extrascolastica, il mercoledì), con – in considerazione delle attuali esigenze lavorative del padre e della disponibilità
dei nonni paterni – accompagnamento da parte della madre presso l'abitazione dei nonni paterni al termine del corso (e, in assenza di partecipazione a un'attività extrascolastica, comunque entro l'orario in cui il sig. rincaserà) e sino all'indomani mattina, quando il padre accompagnerà CP_1
Per_ alla scuola materna o a scuola (o quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna al medesimo orario o al centro estivo, se frequentato, nei periodi di sospensione delle lezioni);
- in occasione delle vacanze scolastiche natalizie, la figlia trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore il periodo compreso tra l'uscita dell'ultimo giorno di scuola e le 20:30 del 30 dicembre e quello compreso tra le 20:30 del 30 dicembre e il riaccompagnamento a scuola del giorno di ripresa delle lezioni, alternandoli di anno in anno;
Per_
- in occasione delle vacanze pasquali, trascorrerà dalle 20:30 del Venerdì Santo alle 20:30 del martedì successivo con l'uno o con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno;
- in occasione delle vacanze scolastiche estive, la figlia trascorrerà due settimane anche consecutive con ciascun genitore in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e con la specificazione che, in caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le esigenze organizzative materne e negli anni dispari quelle paterne;
Per_
- trascorrerà le festività infrasettimanali non ricadenti nei suindicati periodi di volta in volta con l'uno o con l'altro genitore, unitamente all'eventuale week-end cui dovessero essere correlate, anche per il tramite di eventuali “ponti”;
- in ogni caso ed eventualmente in deroga alle regole suindicate, la figlia trascorrerà il giorno del proprio compleanno di anno in anno con l'uno o con l'altro genitore;
DISPONE che il sig. , quale contributo per il mantenimento della figlia, versi a favore della CP_1
sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese la somma di € 200,00 (rivalutabile annualmente Parte_1
secondo l'indice ISTAT con prima decorrenza nel gennaio 2026), oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportivo-ricreative, previamente concordate o necessitate e documentate, sostenute nel suo interesse, con espresso richiamo al protocollo d'intesa stipulato tra
Codesto Ill.mo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
Per_ DA' ATTO che, a integrazione del contributo al mantenimento di il sig. rinunzia in CP_1
favore della sig.ra alla quota del 50% dell'assegno unico universale, che viene, pertanto, Parte_1
integralmente percepito dalla madre.
DA' ATTO che la sig.ra rinunzia al recupero delle somme non versatele da parte del sig. Parte_1
dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio a oggi. CP_1
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.