Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. App. n. 1446/2024 Contenzioso civile
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Persone, Minori e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente dott.ssa Manuela Scudieri Consigliere dott. Lucio Marcantonio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile indicato in epigrafe promosso con ricorso in appello depositato in data 14.05.2024 da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.ssa Maruska Gervasoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Faloppio (CO), Via Cavallina n. 28 (indirizzo telematico);
APPELLANTE nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Cecca, elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Magenta, via del Carso n. 27 (indirizzo telematico);
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CURATORE SPECIALE Avv.ssa Grazia Ofelia Cesaro del Foro di Milano (C.F.:
), con studio in Milano, Piazza Grandi n. 3, per nata C.F._3 CP_2
a Milano il 19 dicembre 2006, che ha rappresentato ex art. 86 c.p.c. nel giudizio sino al raggiungimento della maggiore età di elettivamente domiciliata nel predetto CP_2 indirizzo dello studio legale (indirizzo telematico); INTERVENUTO
1
Conclusioni del Procuratore Generale Chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
Conclusioni della difesa dell'appellante In via preliminare: sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata in relazione alla corresponsione dell'assegno divorzile a favore della GN , per la CP_1 palese fondatezza del presente appello e per il grave pregiudizio che l'eventuale azione esecutiva possa arrecare all'appellante per i motivi di cui in narrativa e/o con qualsivoglia altra motivazione. Nel merito: in riforma della sentenza n. 9036 del 18.10.2023, pubblicata il 14.11.2023 emessa dal Tribunale di Milano, disponga:
* Annullare la previsione di un contributo di mantenimento a favore della moglie. In subordine prevederlo nella misura di 200,00 mensili, ovvero in quella anche diversa (minore rispetto a quella prevista nella impugnata sentenza) che risulterà di giustizia. Prevedere un limite temporale per l'eventuale corresponsione di tale contributo nel termine di quattro mesi dalla data del presente atto, o nella diversa data che risulterà di giustizia.
* Ridurre il contributo di mantenimento a favore della figlia a € 600,00 mensili o CP_2 nella minor misura che si riterrà di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: previa revoca e/o annullamento dell'ordinanza del 3.11.2022, si insiste per l'ammissione di tutte le proprie istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. ivi incluse le indagini fiscali sia sulla situazione patrimoniale del ricorrente che su quella soprattutto della resistente. Sempre previa revoca e/o annullamento dell'ordinanza del 3.11.2022, si chiede altresì di essere ammessi anche a prova contraria con i testi e sui capitoli formulati con la propria memoria ai sensi dell'art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c.
Conclusioni della difesa dell'appellata (e appellante incidentale) in via preliminare
- confermare l'esecutività della sentenza di primo grado n. 9036/2023 del Tribunale di Milano, IX sezione civile, emessa in data 18 ottobre 2023 e pubblicata il 14 novembre 2023 pronunciata nella causa iscritta al R.G. n. 16354/2021, nel merito
- rigettare l'appello promosso da in quanto infondato in fatto ed in diritto Parte_1 per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza n. 9036/2023 del Tribunale di Milano, IX sezione civile, emessa in data 18 ottobre 2023 e
2 pubblicata il 14 novembre 2023 pronunciata nella causa iscritta al R.G. n. 16354/2021;
- riformare la sentenza appellata nella parte in cui stabilisce l'assegno di mantenimento per la figlia minore, portando lo stesso ad euro 2.000. Il tutto con riserva di ulteriori precisazioni e di formulazione di successivi capitoli di prova contrari e diversi.
Conclusioni del curatore speciale si rimette a Codesta Ill.ma Corte d'Appello di Milano per le più opportune valutazioni, chiedendo che, in ogni caso, si tenga conto delle esigenze di vita e studio di CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.03.2021 chiedeva lo scioglimento degli effetti civili del Pt_1 matrimonio contratto con;
chiedeva la parziale modifica della sentenza di CP_1 separazione e la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della figlia e l'eliminazione dell'assegno a favore della moglie o, in subordine, la riduzione ad euro 200,00 fissando un termine per la corresponsione del medesimo. Con memoria di costituzione del 22.09.2021 si costituiva, acconsentiva alla CP_1 richiesta di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, all'affidamento condiviso, ma si opponeva alla riduzione degli assegni. All'udienza presidenziale del 28.09.2021, il Giudice riduceva l'importo dell'assegno mensile da versare al coniuge da € 1.000,00 ad € 500,00 e teneva inalterato l'importo del mantenimento per la figlia CP_2
All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 9036 del 18.10.2023, pubblicata il 14.11.2023, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra il ricorrente e la resistente, rigettava la riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia e l'eliminazione dell'assegno divorzile a favore della moglie. Tale sentenza è stata impugnata da con riguardo ai capi inerenti all'assegno di Pt_1 mantenimento della figlia e all'assegno divorzile della moglie;
anche ha proposto CP_1 impugnazione incidentale chiedendo l'aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia
CP_2
Con ordinanza del 03.10.2024 questa Corte ha nominato un curatore speciale per la quale era minorenne nel primo grado di giudizio e altresì nel presente grado sino CP_2 al 19.12.2024 (“rilevato, in via preliminare: - che si tratta di affidamento della minore (nata il [...]) all'Ente “Comune di Arese, con collocamento presso la CP_2 madre, disponendo che le decisioni di maggiore importanza per la minore relative all'istruzione, alla salute, alla residenza siano prese di comune accordo dai genitori con la supervisione dell'Ente affidatario. In caso di disaccordo tra i genitori o laddove l'Ente ravvisi un possibile pregiudizio degli interessi preminenti della minore, le decisioni saranno assunte dall'Ente stesso …” , disposto a causa dell'elevata e persistente conflittualità fra i genitori;
- che, pertanto, occorre procedere alla nomina di un curatore speciale per la
3 minore e alla conseguente integrazione del contraddittorio col medesimo;
nomina curatore speciale della minore , l'Avv.ssa Grazia Ofelia Cesaro, con studio in Milano, CP_2
Piazza Grandi n. 3; dispone che il difensore di proceda alla notifica a mezzo Parte_1 pec dell'appello e della presente ordinanza al suddetto curatore speciale entro il termine perentorio del 20.11.2024; che il curatore speciale si costituisca entro il termine di 5 giorni prima della prossima udienza, fissa per la trattazione e per la decisione della causa l'udienza del 22.01.2025 ore 11:45 stessa modalità di trattazione (cartolare), con deposito di note scritte fino al secondo giorno antecedente all'udienza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si comunichi al Procuratore Generale, ai difensori delle parti e ai Servizi Sociali presso il Comune di Arese. Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio del 03 ottobre 2024 … ”), dal momento che era stato disposto l'affido all'ente riguardo alla minore. All'udienza del 22.01.2025 la causa è stata trattata con modalità cartolare e, previo deposito di parere scritto del P.G. e di note scritte delle parti, è stata trattenuta per la decisione. L'appellante principale ha formulato le seguenti censure 1. Motivazione apparente: la sentenza impugnata si è limitata a riportare apoditticamente quanto statuito nella sentenza di separazione relativamente alla situazione patrimoniale di ciascun coniuge Scrive, in particolare “… Non corrisponde a verità quanto sancito nella sentenza della separazione, ed apoditticamente ripreso nella sentenza ivi impugnata, che la GN
abbia sacrificato la sua carriera di ballerina per dedicarsi all'accudimento della figlia CP_1
e per “star dietro al marito”. Nel mondo dello show business, l'artista percepisce solo una piccola percentuale dell'incasso di un concerto;
infatti quest'ultimo non viene diviso equamente tra gli artisti che compongono il gruppo, ma vi sono da sostenere plurime spese (organizzazione del concerto, pagamento dell'affitto del locale o del suolo pubblico, pagamento delle maestranze per montare il palco, elettricisti, scenografi, security, diritti alla SIAE, vestiario, collaboratori artistici quali vocalist, manager ecc.)…”. 2. Omessa valutazione della reale situazione economica della resistente: falsità, irregolarità e reati commessi dalla stessa al fine di percepire un assegno divorzile non dovutole
“… Nel 2010 la resistente ha comprato un appartamento ad Arese senza effettuare alcun mutuo e che aveva messo a reddito, percependo un affitto mensile che tratteneva per sé; nel 2015 ha venduto detto immobile per un importo di € 215.000, che ha interamente trattenuto per sé e che possedeva ancora in costanza di separazione, avendolo investito e maggiorato (da € 215.000 ad € 235.000) per l'acquisto nel 2020 di un immobile a ER, città ove risiede anche la madre. Nel 2020 la GN ha svolto l'attività di modella in particolare per il marchio CP_1
AM (cfr. all. A17 della memoria art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.); non corrisponde al vero che la stessa abbia svolto solo qualche attività occasionale, tipo misurare la febbre all'ingresso di una mostra. Mentre nel 2022 la GN ha svolto l'attività di presentatrice in particolare per la CP_1
NO TV (cfr. all. A 18 della memoria art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.). E' davvero inverosimile che la GN non abbia percepito compensi per le CP_1
4 suddette attività e stante le omissioni nella produzione reddituale e bancaria, è plausibile pensare che detti compensi siano o stati elargiti in contanti (e pertanto non dichiarati?!) o siano transitati su altro conto corrente bancario, attualmente addirittura la GN CP_1
è arrivata ad aprirsi un conto estero, ove obbliga il ricorrente a versare il mantenimento ed il proprio assegno (all. f) . Tale escamotage (o meglio artificio) le consente di risultare
“nulla tenente” in Italia, di avere un ISEE più basso e di sfruttare indebitamente agevolazioni ed istituti a cui non avrebbe diritto (ad esempio l'ammissione al gratuito patrocinio). Il ha anche sporto denuncia e querela nei suoi confronti sia per la truffa Pt_1 ai propri danni che per quella ai danni dello Stato (all. i) Anche in passato la GN ha dichiarato falsamente di non possedere alcunché quando in costanza di separazione aveva a sua disposizione almeno la somma di € 215.000, derivante dalla vendita di cui sopra ed all'inizio del presente procedimento di primo grado aveva già acquistato l'immobile di ER (costato € 235.000, oltre a tasse e spese notarili), che non avrebbe mai dichiarato se il ricorrente non avesse prodotto il relativo atto di acquisto. Addirittura la GN continua a negare ogni evidenza CP_1 documentale pur di conseguire un risultato. Ad ottobre del 2022 ha interpretato lo spettacolo teatrale: “Ieri, oggi e domani …De IP e tanto altro” al Teatro Fabbrica dell'Esperienza di Via Brioschi a Milano. Queste sono solo alcune delle attività svolte e sono state reperite sui social dal ricorrente, ma potrebbero esservene altre che non sono state pubblicizzate sui canali social. Anche la Corte di Appello Penale nella sentenza di assoluzione del dal reato di Pt_1 maltrattamenti ha potuto riscontrare come veritiere le affermazioni di quest'ultimo sulle attività lavorative della svolte dalla stessa anche in costanza di matrimonio, CP_1 riuscendo inoltre a reperire on line altri riscontri…”.
3. Violazione di legge ed erronea valutazione della funzione dell'assegno in sede divorzile alla luce anche della più recente giurisprudenza
“… In ordine ai presupposti dell'assegno divorzile, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) «il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto»; 2) «all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo
5 fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate»; 3) «la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi". Nel caso di specie la GN durante il matrimonio, di durata relativamente breve CP_1
(10 anni) non ha mai contribuito alcunché al menage familiare, né in termini economici né in termini materiali. Il signor provvedeva a mantenere il nucleo familiare, attingendo ai suoi pregressi Pt_1 risparmi quando faceva parte del gruppo Articolo 31, svolgeva qualche serata come DJ, pagava la baby sitter, la donna delle pulizie, quando poteva si occupava personalmente della bambina, mentre la moglie era impegnata a fare casting ed a proseguire nelle propria carriera. La stessa GN non ha mai dichiarato né dimostrato di aver contribuito CP_1 economicamente al menage familiare. la stessa non avrebbe comunque diritto ad alcun assegno divorzile in quanto non sussistono ragioni oggettive per le quali la medesima non possa procurarsi da sé i mezzi per un'esistenza dignitosa. Infatti, non presenta nessun tipo di patologia, la figlia minore che convive con lei ha ormai 17 anni e pertanto non richiede la sua costante presenza ed un totale accudimento, l'età della GN , il curriculum vitae e la sua prestanza fisica non consentono di CP_1 affermare che sia oggettivamente impossibile per la stessa reperire un'attività lavorativa. Già durante il procedimento per separazione il Tribunale aveva più volte invitato la CP_1
a trovarsi un'occupazione lavorativa, invito reiterato anche nel provvedimento impugnato, senza tuttavia alcuna incisiva statuizione sul punto...”. 4. Erronea valutazione del quantum del mantenimento della minore
“… Il ricorrente ha chiesto di poter ridurre l'importo del mantenimento per la figlia ad € 600 mensili, in quanto sia perché la madre in verità svolge attività lavorativa sia perché tale importo (a cui in linea teorica dovrebbe aggiungersi il concorso nel mantenimento della figlia da parte della ) appare adeguato. La non ha mai fornito prova di CP_1 CP_1 come spenda a favore di l'assegno di mantenimento corrispostole. La moglie è CP_2 anche assegnataria della casa coniugale, villetta indipendente ad Arese, sin troppo grande per le sue esigenze e quelle della figlia...”. 5. Reiterazione delle istanze istruttorie in quanto la motivazione dell'ordinanza è carente ed illogica- il presente motivo vale anche quale impugnazione dell'ordinanza
“… L'ordinanza del 3.11.2022 con la quale il signor G.I. ha rigettato qualsiasi istruttoria e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni è carente ed illogica e con il presente motivo se ne impugna il contenuto (all. c) Previa revoca e/o annullamento dell'ordinanza del 3.11.2022, si insiste per l'ammissione di tutte le proprie istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. ivi incluse le indagini fiscali sia sulla situazione patrimoniale del ricorrente che su quella soprattutto della resistente. Tale ultima richiesta appare, allo stato attuale, necessaria in quanto si ribadisce che la GN non ha depositato nel procedimento di primo grado autocertificazione dei CP_1
6 propri redditi, delle spese, delle attività ricreative, delle vacanze, dei contratti di locazione in essere, dei mutui, dei finanziamenti, se ha una colf o una baby sitter (come tra l'altro espressamente richiesto nel provvedimento del Giudice e come previsto in materia di disclosure)…”. Richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata in relazione alla corresponsione dell'assegno divorzile alla GN CP_1
L'appello principale e l'appello incidentale sono infondati. Anzitutto, si nota che sulle questioni economiche, oggetto del presente gravame, il Giudice di prime cure ha così motivato “La GN è disoccupata, durante il matrimonio CP_1 non ha mai lavorato e dopo la separazione ha svolto solamente qualche lavoro saltuario. La ricorrente ha depositato alcune richieste di lavoro inviate che non hanno avuto esito positivo. La GN è ancora in piena età lavorativa e, quindi, deve attivarsi per reperire un'occupazione. Il signor – in arte – è un noto dj, conosciuto in particolare Pt_1 Pt_2 per la sua collaborazione con nel gruppo Articolo 31. Dalle dichiarazioni dei redditi CP_3 depositate, risulta che il ricorrente abbia un reddito mensile netto circa di 2.225,00 euro per il 2019, di 1660,00 euro per il 2020, di 1.200,00 euro per il 2021. Per l'anno di imposta 2022, viene depositata una CU di 13.832,00 euro lordi, che dà solamente una rappresentazione parziale del guadagno dell'anno. Il signor è proprietario esclusivo Pt_1 della casa coniugale. Egli, inoltre, paga 650,00 euro mensili per la locazione di un'abitazione (550,00 di canone e 100,00 euro di spese ordinarie). Con la sentenza di separazione definitiva – peraltro recente, del 2021 – veniva formulato un articolato giudizio di inattendibilità sulle dichiarazioni dei redditi del signor Pt_1
Deve essere ribadita la valutazione di inverosimiglianza delle dichiarazioni dei redditi del ricorrente. Ne è una palese dimostrazione la stessa richiesta del relativa al Pt_1 mantenimento della figlia. Il ricorrente chiede di versare un assegno per il mantenimento ordinario di di 600,00 euro mensili. La richiesta è del tutto incompatibile con le CP_2 dichiarazioni fornite dal signor egli dichiara un reddito netto di circa 1.200,00 Pt_1 euro mensili per il 2021 e sostiene un canone di locazione di 650,00 euro mensili. La somma del canone di locazione e del contributo per il mantenimento di proposto CP_2 dal padre addirittura supera il suo reddito mensile disponibile. Deve, quindi, essere confermato l'importo di 1.000,00 euro mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano, per il mantenimento di somma congrua rispetto all'età e alle esigenze della ragazza. CP_2
Assegno di divorzio Con la sentenza di separazione veniva posto a carico del signor l'obbligo di versare Pt_1 un assegno per il mantenimento della moglie di 1.000,00 euro mensili. Con l'ordinanza presidenziale del 28 settembre 2021, il Presidente f.f. rideterminava l'ammontare dell'assegno per il mantenimento della moglie in euro 500,00. Parte ricorrente non vorrebbe versare alcun mantenimento per la moglie, mentre parte resistente chiede di porre in capo al signor un assegno divorzile di 1.000,00 euro. Pt_1
La situazione reddituale delle parti è quella descritta sopra. La GN , laureata in lingue e letteratura straniera, durante il matrimonio non ha CP_1 mai lavorato, dedicandosi alla casa e alla cura della figlia. Dopo la separazione la resistente ha svolto qualche lavoro saltuario e si sta adoperando per reperire un'occupazione coerente
7 con la propria formazione. La GN non ha spese abitative, vivendo nella casa coniugale di esclusiva proprietà del marito. Allo stato, la GN non ha risorse proprie per mantenersi. CP_1
In definitiva, l'assegno di divorzio deve essere riconosciuto sia per ragioni assistenziali che in funzione compensativa del contributo dato dalla resistente al benessere della famiglia. L'importo di euro 500,00 – determinato con ordinanza presidenziale non reclamata – è ritenuto congruo” . La motivazione pare completa e condivisibile. In questa sede si aggiunge quanto segue. Sul motivo n. 1 (Motivazione apparente) Quanto al rapporto padre figlia, vi è la consulenza tecnica di ufficio dott.ssa nella causa RG n. 53383/2017 Persona_1
(riunita al procedimento n. RG 56631/2017), già presente nel fascicolo di causa. In particolare, le conclusioni della CTU sono le seguenti “Il sig. 51 anni, si presenta Pt_1 puntualmente ai colloqui e collabora attivamente allo svolgimento delle operazioni peritali. Mostra facilità nell'entrare in relazione ma molto centrato su se stesso e in seria difficoltà nel considerare in modo empatico e profondo il punto di vista degli altri, specie quello della GN e anche in parte quello della figlia, se pure lo desideri. Il sig., CP_1 creativo, eccentrico e poco incline a seguire regole condivise e stabili, si mostra centrato sul suo mondo egocentrico e narcisista, dedicando le sue energie prevalentemente a cercare di riprendere la posizione di musicista famoso e acclamato che si è bruscamente interrotta con l'abbandono del socio vocalist. Pur non presentando tratti psicotici, ha faticato e fatica tuttora a distinguere con chiarezza i fatti reali dalle rappresentazioni idealizzate di sé e dei suoi progetti, tende a “spostare” sugli altri, specie la GN, le responsabilità e a considerare persecutoriamente le critiche. Presenta capacità cognitive sufficienti ma una specifica difficoltà a valutare i dati di realtà nel loro complesso, evidenziando solo quelli che
“vede” dalla sua angolatura e non è in grado di assumere punti di vista differenti dai suoi. Così chiuso nella sua monade narcisistica il sig. nota correttamente le pesanti e continue critiche che la GN gli fa ma, di fatto, sembra averla trascurata emotivamente – non economicamente in quanto ha sempre provveduto a tutto lui prima della separazione. Non è riuscito parimenti a stabilire un rapporto sufficientemente profondo con la figlia, cui peraltro è sinceramente affezionato, né a proporle il saldo e continuativo supporto materiale e affettivo di cui ha bisogno. Tali tratti si evidenziano anche nelle risposte ai test proiettivi, come emerge dalla relazione redatta dalla dr.ssa Il signor Per_2 Pt_1 partecipa alla somministrazione con un atteggiamento apparentemente disponibile, pur mostrando segni di ansia e tratti oppositivi, in particolare verso la consegna data. Il signore presenta capacità cognitive sufficienti ma una specifica difficoltà a valutare i dati di realtà. Sul piano emotivo – affettivo, si evidenziano forti tratti di rigidità e coartazione emotiva, per cui il soggetto mostra serie difficoltà di accesso alle emozioni e resistenze nell'accettare il punto di vista dell'altro. L'immagine di Sé è caratterizzata da aspetti ansiosi e tratti aggressivi, che attualmente il signore fatica a riconoscere come propri e, di conseguenza, a gestire. Emergono tratti narcisistici della personalità che inevitabilmente influenzano la capacità di strutturare e mantenere rapporti interpersonali autentici e profondi, basati su un'affettività matura. Nel corso della somministrazione è evidente quanto il signore fatichi ad integrare gli aspetti emotivi a quelli cognitivi, tanto che l'esame di realtà risulta inficiato da forti tratti di rigidità e coartazione emotiva. Le strategie difensive principali si basano su
8 meccanismi di evitamento e distanziamento dai dati emotivi, che non permettono un'adeguata gestione e rielaborazione delle emozioni complesse (quali aggressività, gelosia, dolore). Tali strategie sembrano correlate soprattutto a profonde sofferenze pregresse, sperimentate in ambito familiare e relazionale, che sono alla base di una ferita narcisistica e tratti depressivi della personalità. Tale configurazione investe non solo l'affettività del soggetto ma appunto anche la qualità delle relazioni interpersonali. Il legame di attaccamento con le figure di riferimento sembra esser stato caratterizzato da sentimenti di inadeguatezza e senso di colpa. La figura paterna, a tratti sentita come ansiogena, sembra esser vista particolarmente distante e poco contattabile emotivamente.” Così il CTU si esprime sulla TO:
“(1) una mamma premurosa e presente, unico punto di riferimento e sostegno per la figlia a cui ha dedicato interamente la vita;
CP_2
(2) una donna che ha evidentemente abbandonato la carriera che aveva intrapreso, non compatibile con gli obblighi materni, per dedicarsi a lavori occasionali, non facili da rintracciare, sia per il momento storico sia per la profilatura delle posizioni ricercate;
(3) una moglie che, nonostante quanto riportato (ovviamente senza prove), è sempre stata fedele al marito in perduranza di matrimonio e non lo ha mai tradito…”. L'appellante lamenta difficoltà economiche, dichiara di possedere solo la casa assegnata alla GN e alla figlia, non avrebbe partecipazioni in società, non avrebbe beni mobili CP_1 registrati, non avrebbe altre entrate. il Tribunale ha ritenuto non attendibile, lacunosa la documentazione prodotta e verosimilmente il successo del gruppo musicale “Articolo 31” in Italia è notorio. Sul motivo n. 2 (Omessa valutazione della reale situazione economica della resistente: falsità, irregolarità e reati commessi dalla stessa al fine di percepire un assegno divorzile non dovutole) Sembra che abbia svolto lavori saltuari, tutti regolarmente dichiarati CP_1
(documento 2 fascicolo ). Vi è l'esecuzione relativa al recupero degli arretrati, CP_1 spese straordinarie per circa 8 mila euro (ad esempio libri scolastici per la scuola pubblica, gite scolastiche, visite mediche, esigenze di prima necessità). E' stata prodotta la sentenza penale di condanna del Tribunale di Milano con la quale è stato condannato per il mancato pagamento di quanto stabilito in sede di Pt_1 separazione (documento 3 fascicolo ). CP_1
Sul motivo n. 3 (Violazione di legge ed erronea valutazione della funzione dell'assegno in sede divorzile alla luce anche della più recente giurisprudenza) Dagli atti risulta che svolge lavori saltuari, in quanto ha sempre dovuto occuparsi CP_1 da sola dell'educazione della figlia minore (vds. comunicazioni intercorse con il CP_2
Servizio Sociale, documento 4 fascicolo ). CP_1
L'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, perequativa-compensativa; ella ha dedicato la propria vita alla famiglia prima della crisi coniugale. Sul motivo n. 4 (Erronea valutazione del quantum del mantenimento della minore) L'assegno di mantenimento per la figlia minore pare equo come commisurato dal Tribunale. e la figlia vivono in un piccolo appartamento posto al primo piano di un CP_1 complesso condominiale con altri quattro condomini (documento 6 fascicolo ). CP_1
D'altro canto, non sono stati forniti sufficienti elementi per aumentarne l'importo ad euro 2.000,00 mensili, le esigenze della ragazza paiono soddisfatte con l'attuale somma
9 (infondatezza anche dell'appello incidentale). Sul motivo n. 5 (Reiterazione delle istanze istruttorie in quanto la motivazione dell'ordinanza è carente ed illogica - motivo utile anche quale impugnazione dell'ordinanza) La causa è già matura per la decisione, il Giudice di primo grado ha giustamente ritenuto superflue le ulteriori prove Sul motivo n. 6 (Sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata in relazione alla corresponsione dell'assegno divorzile alla GN ) CP_1
E' assorbita dalla presente decisione sul merito, assunta in tempi brevi. Tenuto conto della soccombenza reciproca, a sensi dell'art. 92 c.p.c. , le spese di lite sono compensate per intero;
così pure le spese per il curatore speciale che vengono così quantificate: Competenza Corte d' Appello, Valore della Causa Indeterminabile, Complessità media, Fase di studio della controversia € 1.134,00 , Fase introduttiva del giudizio € 921,00 , Fase decisionale € 1.911,00 ; Totale € 3.966,00 . Si applica l'art. 13 co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis ...” ).
P.Q.M.
la Corte così statuisce:
- conferma la sentenza Tribunale di Milano, IX Sezione Civile n. 9036, emessa in data 18.10.2023, pubblicata il 14.11.2023;
- compensa fra le parti le spese di lite;
- pone a carico delle medesime le spese per il curatore speciale, computate complessivamente in euro 3.966,00 , nella misura del 50% per ciascuna;
- dispone il pagamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale e da parte dell'appellante incidentale. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si comunichi al Procuratore Generale e ai difensori delle parti. Così deciso in Milano, all'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott.ssa Anna Maria Pizzi
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