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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/12/2024, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 864 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Sant'Antioco, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Daniela Zara, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 3 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ordinando le relative annotazioni;
2) dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e pertanto ciascuno provvederà al proprio sostentamento;
3) con vittoria di spese ed onorari in caso di infondata opposizione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/02/2024, , premesso di avere contratto matrimonio in Parte_1
data 13/03/1993 con , e che dall'unione coniugale sono nati i figli Controparte_1 Per_1
(1/01/1995) e (6/03/1998), entrambi economicamente autosufficienti, che con sentenza n. Per_2
350/2023 del Tribunale di Cagliari è stata pronunciata la separazione tra le parti, e la convivenza fra loro non è più ripresa, che i coniugi sono economicamente autosufficienti guadagnando essa ricorrente euro 2.000 al mese e il convenuto euro 1.500 al mese, ha chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Il convenuto, regolarmente chiamato in giudizio, è rimasto contumace.
Sentita la ricorrente, il Giudice delegato ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione sulla domanda di divorzio.
La domanda merita accoglimento in quanto fondata.
La ricorrente ha infatti provato, con i documenti prodotti, che al momento della domanda di divorzio i coniugi erano legalmente separati e che, dalla comparizione davanti al Presidente nel giudizio di separazione alla data del deposito del ricorso introduttivo, erano decorsi termini di legge.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio fra le parti.
Le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come in epigrafe composto, definitivamente decidendo:
pagina 2 di 3 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto fra coniugi , nata a Parte_1
Narcao il 2/01/1966, e , nato a [...] il [...], mandando al Controparte_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 2, parte
I, anno 1993 - Comune di NARCAO);
2. nessun assegno di mantenimento dovrà essere reciprocamente versato;
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 22/11/2024 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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