Sentenza 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 27/02/2023, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/02/2023
N. 00103/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di PE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2019, proposto da
SC CE IT, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
contro
Ministero della Difesa, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Arma dei Carabinieri, Comando Unità, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Corpo Forestale Stato, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per l'annullamento
del provvedimento, di cui alla nota 8 aprile 2019, n. 24/535/247 prot. 2018, notificato in data 13 aprile 2019, con il quale è stata respinta l'istanza per attribuzione dell'indennità di trasferimento (art. 1 L. n. 86/2001) per assegnazione in esito al 39° Corso per la nomina di Vice Ispettore in prova del Corpo forestale dello Stato; nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti;
nonché per il riconoscimento
del titolo all'attribuzione dei benefici di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, art. 1 commi 1 e 2, cioè la corresponsione di una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi e in misura ridotta del 30% per i secondi dodici mesi, in relazione al servizio prestato dopo il trasferimento di autorità per assegnazione in esito al 39° Corso per la nomina a Vice Ispettore in prova del Corpo forestale dello Stato;
e per la condanna
del Ministero della Difesa e delle altre Amministrazioni ritenute responsabili alla corresponsione delle predette indennità nella misura effettivamente spettante, con interessi di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premette l’odierno ricorrente, Sig. SC CE IT (già Maresciallo del Corpo forestale dello Stato poi trasferito all’Arma dei Carabinieri a seguito della intervenuta riforma del Corpo), di aver conseguito a seguito della frequenza di apposito Corso, la nomina a vice Ispettore in prova. A seguito di tale promozione, veniva trasferito dalla precedente sede di servizio di Cecina, alla sede di PE.
Con istanza 10 ottobre 2018, il predetto militare richiedeva al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri il riconoscimento della speciale indennità di cui all’art. 1 legge 29 marzo 2001, n. 86 riservata al personale delle Forze Armate trasferito d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza.
Con provvedimento dell’8 aprile 2019, la PA militare respingeva tale domanda, con la seguente motivazione: “in linea con le indicazioni generali dell’Ufficio di Legislazione e della Direzione di Amministrazione e con la prassi costante del Corpo forestale dello Stato, la stessa non può essere accolta, non rinvenendosi, in relazione ai provvedimenti di assegnazione del detto Corpo, al termine dei concorsi interni o dei concorsi pubblici con quota riservata al personale in servizio, la natura di trasferimento d’autorità, presupposto iniziale per il riconoscimento del beneficio, sia in considerazione dell’iniziale e permanente volontarietà dell’intera procedura sia per tutte le ulteriori specifiche caratteristiche dello stesso, in termini di trasparenza delle sedi, consapevolezza dell’interessato e libera espressione delle preferenze”.
In buona sostanza è stata esclusa nella specie la sussistenza di un trasferimento d’autorità, atteso che l’interessato avrebbe volontariamente partecipato ad una procedura di promozione, il cui favorevole esito a sua volta avrebbe (consapevolmente) comportato l’abbandono della precedente sede di servizio, per di più in presenza di una nuova destinazione comunque gradita, perché compresa fra le preferenze segnalate al Comando, in vista delle assegnazioni delle sedi ai nuovi militari promossi.
Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso, invocando la giurisprudenza del GA sul carattere autoritativo (anche) del trasferimento del militare scaturito da progressioni di carriera. A sostegno della sua pretesa è stata altresì allegata la sentenza del Tar Lazio n. 9941/2017 ove proprio in relazione alla posizione del ricorrente (in una controversia insorta con l’Amministrazione per il riconoscimento del titolo alla corresponsione di quanto dovuto per il mancato ricongiungimento familiare con la propria convivente, anch’essa appartenente al momento al Corpo Forestale dello Stato), i giudici romani hanno incidentalmente qualificato di autorità il trasferimento in questione.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila che ha depositato un rapporto sui fatti di causa predisposto dalla PA intimata, nel quale si è sostenuto la correttezza degli assunti posti a base del diniego (confortati da varie pronunce di segno contrario rispetto a quelle citate dal ricorrente). E’ stata altresì puntualizzata l’ininfluenza sul contenzioso in atto del precedente del Tar Lazio, peraltro ancora in pendenza di appello.
Con memoria del 10.1.23 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
All’udienza di smaltimento del 31.1.23 la causa è stata riservata a sentenza.
Il ricorso è fondato.
Ritiene in via generale il collegio –senza ignorare contrari opinamenti giurisprudenziali sul punto- che sussiste un carattere unitario della carriera del personale interessato, anche in presenza del conseguimento del grado superiore per effetto di promozione, ancorché questo avvenga a seguito del superamento di apposito corso o di concorso appositamente riservato, a condizione che il posto in ruolo assegnato appartenga alla quota di riserva e sempre che sussista la condizione della continuità di prestazione di servizio; ne consegue che va riconosciuta l’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della L. 29.3.2001 n. 86 anche in favore del personale militare vincitore di concorso interno che, transitato nel nuovo ruolo, venga destinato ad una diversa sede di servizio, a nulla rilevando “a contrario” la circostanza che l’assegnazione alla sede di servizio di destinazione sia stata manifestata dall’interessato all’esito del corso (secondo l’ordine di graduatoria e nell’ambito delle disponibilità) e che la partecipazione al concorso avesse carattere volontario. Pertanto l’assegnazione ad una sede di servizio diversa da quella nella quale il dipendente era impiegato nel ruolo originario di appartenenza realizza il presupposto del “trasferimento d’ufficio” richiesto dall’art. 1, l. n. 86 del 2001” (cfr. Consiglio di Stato sez. I, n. 1530 del 2019, che aderisce al parere della sez. II, n. 82 del 2013).
Anche la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 1/2016 –più volte richiamata dal ricorrente pur se in realtà non centrata sulla fattispecie di trasferimento qui in rilievo (riguardando la diversa ipotesi della soppressione del posto e non dell’avanzamento di carriera da concorso)-ha comunque condivisibilmente puntualizzato che “è qualificabile come d’ufficio il trasferimento diretto a soddisfare in via primaria l’interesse pubblico, da ritenersi prioritario nei casi di assegnazione di funzioni superiori o spiegatamente diverse o di maggiore responsabilità rispetto a quelle precedentemente ricoperte senza che rilevino le eventuali dichiarazioni di assenso o di disponibilità dell’interessato”
Come correttamente osservato dal ricorrente patrono, nel caso di specie l’amministrazione ha disposto lo svolgimento di una procedura concorsuale e del successivo Corso di formazione per l’assegnazione di qualifiche (nella specie di Vice Ispettore) rientranti nel naturale svolgimento di carriera; espletata la procedura concorsuale, l’Amministrazione ha stabilito la destinazione dei vincitori sulla base delle sedi disponibili in organico per i posti corrispondenti alla nuova qualifica conseguita; quanto sopra con un necessario trasferimento dei militari promossi, in assenza di disponibilità della sede di originaria.
Non può in contrario rilevare né l’elemento “volontario”, costituito dalla domanda di partecipazione al concorso, né (come sopra accennato) eventuali dichiarazioni di assenso alla sede prescelta dall’amministrazione.
Quanto al primo aspetto, la partecipazione del militare al corso-concorso assume una portata necessaria per la sua stessa progressione in carriera del militare, non rappresentando di certo una volontà diretta a trasferirsi altrove. In buona sostanza, la determinazione del dipendente a intraprendere i percorsi concorsuali e/o valutativi prodromici al suo avanzamento di grado impone la disponibilità ad allontanarsi dalla attuale sede di servizio, senza che tale disponibilità (direttamente collegata alle esigenze di carriera) possa essere letta quale un auspicio a lasciare la propria sede di servizio.
Non può poi condividersi l’assunto della PA intimata secondo cui in caso di concorso vi sarebbe sempre una novazione del rapporto lavorativo con conseguente natura di “assegnazione ex novo” (e non di trasferimento d’ufficio) alla nuova sede di servizio: come chiarito dalla citata pronuncia consultiva del Consiglio di Stato, infatti, il concorso riservato ai militari nella PA di appartenenza rappresenta una modalità di avanzamento di carriera (con la relativa continuità di servizio), alla pari di una tradizionale progressione senza procedura selettiva.
Quanto poi al secondo profilo, come già in precedenza puntualizzato, resta irrilevante l’eventuale opzione (dopo il superamento del corso-concorso) per una o altra sede disponibile, trattandosi di meri auspici collegati comunque all’impossibilità di restare nella sede originaria, auspici che quand’anche accolti dalla PA militare, non conducono pertanto a formalizzare un trasferimento a domanda.
In conclusione, sussiste nel caso del ricorrente il requisito del trasferimento di autorità. Da ciò consegue che la domanda di accertamento per la corresponsione della relativa indennità di cui all’art. 1 della L. 86/2001 deve essere accolta, previo annullamento dell’impugnato diniego.
Sussistono ragioni, collegate a contrasti giurisprudenziali nella soggetta materia, che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di PE (Sezione Prima), accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PE nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente, Estensore
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Silvio Lomazzi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO