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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4377 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 972/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 972/2023 (R.G. 34765/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 10.11.2023 e pubblicato in data 13.11.2023
DA
C.F. e P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Quattro Novembre n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Rocca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, Viale
Navigazione Interna n. 51
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
C.F. e P. IVA n. in persona del legale ONroparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede a Milano, via Ariosto n. 6, rappresentata e difesa, in via tra loro disgiunta, dagli avvocati Maurizio Galbiati, Gerolamo Treccani e Luca Galli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti avvocati (Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati) in
Milano, Via Durini, n. 24
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 10 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
20.05.2025 e da fogli allegati pagina 2 di 10 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE (di cui alla prima memoria integrativa ex art. 171 bis c.p.c.)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
In via preliminare: rigettarsi l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
Nel merito, in via principale: contrariis reiectis, per i motivi e le ragioni tutte illustrati in atti, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 17325/2023 del 13.11.2023 (R.G. n. 34765/2023) emesso dal Tribunale ordinario di Milano in data 10.11.2023,
Giudice dott.ssa Serena Nicotra, e notificato a in data 15.11.2023, in Pt_1 Parte_1
quanto infondato, ingiusto ed illegittimo sia in fatto che in diritto.
In ogni caso: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 [...]
per tutte le ragioni esposte;
con vittoria di spese e compensi di causa, aumentati del 30% ONroparte_1 ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014, essendo il presente atto depositato con modalità telematiche e redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, in particolare consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto.
In via istruttoria: ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze indicate in parte narrativa del presente atto con riserva di capitolare e di indicare i relativi testi;
Con riserva di ogni più e più ampia deduzione ed eccezione sia di merito che istruttoria”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“In via principale: ON respingere tutte le domande avanzate da avverso il Decreto Ingiuntivo n.17325/2023 in data 13 novembre 2023, condannando in ogni caso a pagare a Parte_1 Parte_1 [...]
(i) la somma capitale di € 35.972,65; (ii) gli interessi di mora dovuti al saldo effettivo;
ONroparte_1
(iii) le spese della procedura di ingiunzione, liquidate dal giudice in € 1.400,00 per compensi, in €
286,00 per esborsi, oltre le spese generali, i.v.a. e c.p.a. ovvero ogni diversa somma accertata in giudizio, oltre interessi di mora dal dovuto sino al saldo effettivo;
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa”.
pagina 3 di 10 Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti ed ascoltata la discussione orale all'udienza in data 20.05.2025; pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ON Con atto di citazione (nel prosieguo, per brevità, si opponeva al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 17325/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 10.11.2023 e pubblicato in data 13.11.2023, chiedendo, nel merito, in via principale di accogliere l'opposizione svolta e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto sopra indicato emesso dal Tribunale di Milano, in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo, sia in fatto che in
ON diritto;
in ogni caso chiedeva di accertare e dichiarare che nulla era dovuto da a
[...]
ON (nel prosieguo, per brevità, per tutte le ragioni esposte nel proprio atto;
in via ONroparte_1
istruttoria chiedeva ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze indicate nella parte narrativa dell'atto di citazione in opposizione, con riserva di capitolare e di indicare i relativi testi e depositando alcuni documenti.
Si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, in via preliminare, concedersi la provvisoria
ON esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione di ondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, in via principale, chiedeva respingersi tutte le
ON ON domande avanzate da avverso il decreto ingiuntivo opposto, condannando in ogni caso a
ON pagare a la somma capitale di Euro 35.972,65, gli interessi di mora dovuti al saldo effettivo, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate dal giudice in Euro 1.400,00 per compensi, in Euro
286,00 per esborsi, oltre le spese generali, IVA e CPA. con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione ed istanza, anche di natura istruttoria.
La causa, inizialmente assegnata al giudice, dott.ssa Simonetta Scirpo, veniva definitivamente assegnata alla scrivente, a far data dal 07.03.2024, come da provvedimento della dott.ssa Scirpo in pari data.
Con provvedimento reso fuori udienza in data 30.05.2024, a scioglimento della riserva assunta dal giudice alla prima udienza in data 29.05.2024, il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ammetteva parte attrice opponente alla prova testimoniale sui capitoli di prova dedotti nella propria seconda memoria integrativa con il teste indicato, ammetteva parte convenuta opposta a prova contraria, sui capitoli della seconda memoria avversa, con i testi indicati e rinviava la causa, per pagina 4 di 10 l'escussione di tutti i testimoni. All'udienza in data 15.10.2024 venivano escussi i testimoni, signori per parte attrice opponente, e per parte convenuta Testimone_1 Tes_2 Parte_2 opposta e il giudice rinviava la causa all'udienza in data 14.01.2025, dopo aver invitato le parti ad intraprendere ipotesi transattive della vertenza e dopo aver formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., con la previsione della corresponsione da parte dell'opponente all'opposta della metà dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto e spese compensate.
Alla successiva udienza, in data 14.01.2024, il legale rappresentante dell'opposta chiedeva che la causa fosse rimessa in decisione e il legale dell'opponente si rimetteva in proposito. Il giudice rinviava la causa, per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza in data 20.05.2025, concedendo alle parti un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive.
Con deposito telematico in data 05.02.2025 il difensore di parte attrice opponente dichiarava di rinunciare al mandato conferitogli dalla propria assistita.
In data 20.05.2025, all'esito degli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., il giudice si avvaleva del termine di cui al terzo comma del medesimo articolo per il deposito della sentenza.
***
Occorre brevemente esporre le vicende fattuali pregresse che hanno dato vita alla vicenda giudiziaria in esame, anche alla luce della documentazione in atti.
ON Premesso che è una società che svolge attività di assistenza e consulenza nell'ambito delle energie rinnovabili, apportando ai propri clienti sia know-how operativo, sia opportunità commerciali, anche per il tramite di apposite partnership con primari player e investitori del settore (vedasi doc. n. 1
ON fascicolo parte opponente e anche n. 1 parte opposta) e che è una società attiva nel settore dell'efficientamento energetico, che offre ai propri clienti servizi di consulenza e soluzioni di risparmio energetico di vario genere (vedasi doc. n. 2 fascicolo parte opponente e anche n. 2 di parte opposta), in
ON ON data 13.03.2023, e sottoscrivono un contratto (vedasi doc. n. 3 fascicolo parte opponente nonché n. 3 fascicolo parte opposta) avente ad oggetto la regolamentazione dell'attività di assistenza e ON ON supporto che avrebbe dovuto prestare in favore di in funzione della cessione di crediti d'imposta maturati in capo a quest'ultima all'esito di interventi di efficientamento energetico e/o sismico dalla stessa realizzati (vedasi art. 1, Oggetto del mandato, pag. 2 doc. n. 3 fascicolo opponente
ON e opposta). Il contratto di consulenza in questione prevedeva che a osse riconosciuto, nel solo caso
ON di buon esito della cessione dei crediti di imposta, un corrispettivo pari al 5% del prezzo pagato a per la cessione dei propri crediti di imposta (vedasi doc. 3 fascicolo opponente e opposta, art. 2,
Compensi e modalità di pagamento degli stessi).
pagina 5 di 10 ON a sostegno delle proprie pretese che l'avevano portata ad intraprendere l'azione monitoria, aveva asserito di aver dato regolare esecuzione al contratto, avendo diligentemente interessato alcuni propri partner del settore, tra cui l'advisor DR NT TN (nel prosieguo, per brevità, DR”) per
ON conseguire la cessione dei crediti di imposta di Tale attivazione aveva comportato che DR avesse segnalato GP S.p.A. (nel prosieguo, per brevità, GP o il Cessionario) per l'acquisto dei ON ON crediti d'imposta di In data 15.03.2023 sseriva di essere riuscita nell'intento di cedere taluni crediti di imposta a GP per il corrispettivo di Euro 589.715,50, come risultava dal relativo contratto di cessione allegato dall'opposta (vedasi doc. n. 4 fascicolo parte opponente nonché n. 4 parte opposta)
e dalla comunicazione via PEC di DR in data 28.09.2023 (vedasi doc. n. 5 fascicolo parte opposta).
ON sosteneva che, violando il contratto di consulenza (vedasi doc. n. 3 fascicolo opponente e opposta,
ON art. 7 Diritto di esclusiva), on comunicava a PEI la cessione dei crediti sopra indicata.
ON ilevava di essere venuta a conoscenza della cessione dei crediti in seguito, emettendo nei confronti
ON di l preavviso di fattura n. 32 del 26.04.2023, per l'importo di Euro 35.972,65, I.V.A. inclusa, pari ON al 5% del prezzo di pagato dal cessionario a favore di er la cessione dei crediti (vedasi doc. n. 5 fascicolo parte opponente e n. 6 fascicolo parte opposta). ON ON sosteneva che nonostante i vari solleciti (vedasi doc. n. 7 fascicolo parte opposta), on aveva
ON provveduto al saldo del preavviso di fattura n. 32 del 26.04.2023 e contestava che a fossero dovuti i corrispettivi previsti nel contratto di consulenza, sostenendo che quest'ultima non avrebbe svolto alcuna attività nella vicenda in esame (vedasi doc. n. 8 fascicolo parte opposta).
ON Visto il mancato pagamento del corrispettivo richiesto, chiedeva e otteneva ingiunzione di
ON pagamento nei confronti di per la linea capitale di Euro 35.972,65, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo, nonché competenze e spese del procedimento (vedasi docc. nn. 9 e 10 fascicolo parte opposta). Il decreto ingiuntivo veniva notificato a GFI il 15.11.2023 e, in data
ON ON 22.11.2023, notificava a atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo quanto sopra indicato.
Parte opponente, a sostegno delle proprie pretese, rilevava che il contratto di cessione dei crediti in data
15.03.2023 alla cessionaria GP, avente ad oggetto un credito d'imposta pari ad Euro 728.043,83, per un prezzo pari al 81% del valore nominale dei crediti, ossia per Euro 589.715,50 (vedasi doc. n. 4
ON fascicolo opponente e opposta) era stato stipulato da in totale autonomia, senza alcuna
ON ON intermediazione da parte di né di altri consulenti di riferimento e/o società controllate da e di cui l'odierna convenuta opposta – da contratto - avrebbe potuto avvalersi nello svolgimento della propria attività. A conferma di ciò GFI richiamava le premesse del contratto di cessione del credito
(vedasi doc. n. 4 fascicolo opponente e opposta) secondo cui “la Cessionaria (ossia GP) è entrata in pagina 6 di 10 ON contatto con la NT (ossia tramite la società DR NT TN srl, che, sulla base di specifico ONratto di Consulenza sottoscritto con GP, ha verificato e garantisce la documentazione
ON relativa alle opere che hanno generato il credito d'imposta…” rilevava di aver ricevuto del tutto ON inaspettata da la nota pro forma n. 32 del 26.04.2023 (vedasi doc. 5 fascicolo parte opponente e n.
6 fascicolo parte opposta), con cui le veniva richiesto il pagamento di Euro 35.972,65 (IVA inclusa), quale corrispettivo per l'asserita assistenza e consulenza prestate in suo favore. ON iscontrava a mezzo PEC (vedasi doc. n. 7 fascicolo opponente e n. 8 fascicolo opposta) la diffida di pagamento dell'importo di cui alla nota pro forma sopra indicata, contestandone in toto il contenuto, affermando “nessuna presunta/pretesa/asserita e. comunque, del tutto indimostrata “attività di ON assistenza” è mai stata resa dalla Vostra assistita (ossia né alcuna “documentazione” è mai stata ON ON ON trasmessa a PEI da parte di;
e che non aveva mai comunicato a na qualsiasi eventuale
(ma del tutto inesistente e comunque contestata ed indimostrata) esecuzione del mandato che, infatti è rimasto ineseguito”. ON In data 28.09.2023 scriveva a DR come propria consulente e collaboratrice commerciale che
ON aveva messo in contatto con GP, per ottenere conferma dell'avvenuta liquidazione, a favore di ON dei crediti fiscali ceduti a GP (vedasi doc. n. 7 fascicolo opposta e n. 8 fascicolo opponente) e il giorno stesso DR riscontrava la predetta missiva nei seguenti termini “…confermiamo la buona esecuzione della transazione con il comunicatoci dal cliente GP S.r.l. Parte_1 che ha confermato la liquidazione totale del credito a favore del cedente vostro cliente”.
***
L'opposizione deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte. ON ON La presente causa trae origine dalle richieste economiche di nei confronti di in relazione all'attività di consulenza asseritamente svolta dalla prima in favore della seconda relativamente alla ON cessione di crediti d'imposta maturati in capo a ll'esito di interventi di efficientamento energetico e/o sismico dalla stessa realizzati (vedasi doc. n. 3 fascicolo parti opponente e opposta).
Si rileva che, presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idoneo a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
Nel caso di specie non vi sono contestazioni in punto di conferimento dell'incarico, pacificamente ammesso dalle parti e non contestato.
pagina 7 di 10 ONroversa è la questione del compenso richiesto dall'opposta, del quale parte opponente nega la debenza asserendo la mancanza di attività di intermediazione svolta da PEI nella cessione dei crediti a
ON GP, deducendo i aver svolto tale operazione in totale autonomia.
Parte convenuta opposta, a sostegno della propria pretesa, ha fornito prova dell'attività professionale espletata mediante la produzione di documentazione comprovante l'attività svolta di consulenza inerente la cessione dei crediti, in esecuzione del contratto di consulenza di cui al doc. n. 3 del proprio fascicolo (e di quello avverso).
A sostegno di ciò ha prodotto comunicazione e-mail in data 15.03.2023 la quale (vedasi doc. n. 13 ON fascicolo convenuta opposta) attesta l'invio da parte di a DR e al sig. della ONroparte_4 versione definitiva del contratto di cessione dei crediti dalla stessa predisposto e l'autocertificazione ON per la cessione dei crediti da far sottoscrivere al legale rappresentante di
Si rileva che, a fronte di detta attività, parte opposta ha diritto al compenso, anche sulla base dell'art. 2 del contratto di consulenza (doc. n. 3 fascicolo opponente e opposta) che prevede la corresponsione dell'ammontare, nei termini contrattualmente stabiliti, nel caso di buon esito della cessione dei crediti d'imposta. ON ON ha dimostrato di avere ulteriormente assistito per il tramite di propri partner DR e così accompagnandola nella cessione a GP dei crediti d'imposta perfezionata in ONroparte_4
data 15.03.2023 (vedasi doc. n. 4 fascicolo opposta), tenuto conto che, nel contratto di consulenza inter partes, era previsto che nello “svolgimento delle attività di cui al presente mandato, CP_1
ON
( ) potrà avvalersi di propri consulenti di riferimento e/o società controllate specializzate
[...] nella consulenza che operano direttamente e/o indirettamente nell'ambito dell'efficientamento energetico e/o sismico” (vedasi ultimo paragrafo delle premesse del contratto, doc. n. 3 fascicolo opponente e opposta).
Deve ritenersi che, nello svolgimento della loro attività, DR e il sig. abbiano agito quale CP_4
partner di PEI ai fini della cessione dei crediti per cui è causa dal momento che, alla luce della documentazione in atti (vedasi docc. fascicolo convenuta opposta: n. 5, PEC di DR a PEI in data
28.09.2023; n. 14, comunicazione e-mail di DR a PEI in data 21.03.2023, pochi giorni dopo la stipulazione, con inoltrato a PEI del contratto di cessione dei crediti;
n. 4, in particolare secondo punto delle premesse attestante il supporto di DR nella cessione dei crediti che ha svolto l'attività di due diligence della documentazione relativa ai crediti di imposta).
ON Emerge altresì che DR abbia fornito informazioni a PEI sulla cessione dei crediti, che ha
ON ricordato essere propria consulente e collaboratore commerciale, avendo messo in contatto con ONr ONr
relazione che ha consentito lo smobilizzo di crediti fiscali in favore di (vedasi doc. n. 5
pagina 8 di 10 fascicolo opposta). Non è stata prodotta in giudizio documentazione che smentisca tale qualifica attribuita a DR da PEI nel documento indicato.
Tes_ Quanto fino ad ora esposto deve ritenersi confermato anche dall'escussione dei testi signori e escussi all'udienza in data 15.10.2024. Nel corso dell'escussione testimoniale è emerso che Pt_2 oltre a DR, anche il sig. ha avuto un ruolo nell'ambito della cessione dei crediti come “sub CP_4
ON Tes_ agente” di (vedasi verbale d'udienza del 15.10.2024, pag. 2 e 3, dichiarazioni del sig. e del sig. sul cap. n. 4 e n. 6). Devono ritenersi, invece, inattendibili le dichiarazioni rese dal teste Pt_2 sig. che, al tempo della sua escussione, all'esito di una visura estratta dal legale dell'opposta in Tes_1
data 14.10.2024 ed esibita al giudice, risultava essere amministratore della società.
Parte opponente, pertanto, nel caso di specie, non ha fornito prova idonea volta alla contestazione delle richieste di pagamento che la convenuta opposta le ha rivolto.
Parte opposta, invece, per tutte le argomentazioni sopra svolte, ha provato il proprio credito in modo idoneo all'accoglimento delle proprie domande.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte deve rilevarsi che le richieste di PEI siano legittime e pertanto il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il DM 10.3.2014 n.55 come aggiornato dal DM 147/2022 e le tabelle allegate, con riferimento ai parametri medi delle attività effettivamente svolte e con riduzione del 50% dell'importo relativo alla fase decisoria, vista la procedura ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 17325/2023 (R.G.
34765/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 10.11.2023 e pubblicato in data 13.11.2023, promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Parte_1
confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, ONroparte_1
così dispone
-rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto
-conferma il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 17325/2023 (R.G. 34765/2023) emesso dal
Tribunale di Milano in data 10.11.2023 e pubblicato in data 13.11.2023;
-condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 6.164,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege.
Così deciso in Milano, 29 Maggio 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies.
Il Giudice
pagina 9 di 10 Cinzia Cassone
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 972/2023 (R.G. 34765/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 10.11.2023 e pubblicato in data 13.11.2023
DA
C.F. e P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Quattro Novembre n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Rocca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, Viale
Navigazione Interna n. 51
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
C.F. e P. IVA n. in persona del legale ONroparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede a Milano, via Ariosto n. 6, rappresentata e difesa, in via tra loro disgiunta, dagli avvocati Maurizio Galbiati, Gerolamo Treccani e Luca Galli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti avvocati (Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati) in
Milano, Via Durini, n. 24
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 10 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
20.05.2025 e da fogli allegati pagina 2 di 10 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE (di cui alla prima memoria integrativa ex art. 171 bis c.p.c.)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
In via preliminare: rigettarsi l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
Nel merito, in via principale: contrariis reiectis, per i motivi e le ragioni tutte illustrati in atti, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 17325/2023 del 13.11.2023 (R.G. n. 34765/2023) emesso dal Tribunale ordinario di Milano in data 10.11.2023,
Giudice dott.ssa Serena Nicotra, e notificato a in data 15.11.2023, in Pt_1 Parte_1
quanto infondato, ingiusto ed illegittimo sia in fatto che in diritto.
In ogni caso: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 [...]
per tutte le ragioni esposte;
con vittoria di spese e compensi di causa, aumentati del 30% ONroparte_1 ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014, essendo il presente atto depositato con modalità telematiche e redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, in particolare consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto.
In via istruttoria: ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze indicate in parte narrativa del presente atto con riserva di capitolare e di indicare i relativi testi;
Con riserva di ogni più e più ampia deduzione ed eccezione sia di merito che istruttoria”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“In via principale: ON respingere tutte le domande avanzate da avverso il Decreto Ingiuntivo n.17325/2023 in data 13 novembre 2023, condannando in ogni caso a pagare a Parte_1 Parte_1 [...]
(i) la somma capitale di € 35.972,65; (ii) gli interessi di mora dovuti al saldo effettivo;
ONroparte_1
(iii) le spese della procedura di ingiunzione, liquidate dal giudice in € 1.400,00 per compensi, in €
286,00 per esborsi, oltre le spese generali, i.v.a. e c.p.a. ovvero ogni diversa somma accertata in giudizio, oltre interessi di mora dal dovuto sino al saldo effettivo;
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa”.
pagina 3 di 10 Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti ed ascoltata la discussione orale all'udienza in data 20.05.2025; pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ON Con atto di citazione (nel prosieguo, per brevità, si opponeva al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 17325/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 10.11.2023 e pubblicato in data 13.11.2023, chiedendo, nel merito, in via principale di accogliere l'opposizione svolta e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto sopra indicato emesso dal Tribunale di Milano, in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo, sia in fatto che in
ON diritto;
in ogni caso chiedeva di accertare e dichiarare che nulla era dovuto da a
[...]
ON (nel prosieguo, per brevità, per tutte le ragioni esposte nel proprio atto;
in via ONroparte_1
istruttoria chiedeva ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze indicate nella parte narrativa dell'atto di citazione in opposizione, con riserva di capitolare e di indicare i relativi testi e depositando alcuni documenti.
Si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, in via preliminare, concedersi la provvisoria
ON esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione di ondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, in via principale, chiedeva respingersi tutte le
ON ON domande avanzate da avverso il decreto ingiuntivo opposto, condannando in ogni caso a
ON pagare a la somma capitale di Euro 35.972,65, gli interessi di mora dovuti al saldo effettivo, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate dal giudice in Euro 1.400,00 per compensi, in Euro
286,00 per esborsi, oltre le spese generali, IVA e CPA. con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione ed istanza, anche di natura istruttoria.
La causa, inizialmente assegnata al giudice, dott.ssa Simonetta Scirpo, veniva definitivamente assegnata alla scrivente, a far data dal 07.03.2024, come da provvedimento della dott.ssa Scirpo in pari data.
Con provvedimento reso fuori udienza in data 30.05.2024, a scioglimento della riserva assunta dal giudice alla prima udienza in data 29.05.2024, il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ammetteva parte attrice opponente alla prova testimoniale sui capitoli di prova dedotti nella propria seconda memoria integrativa con il teste indicato, ammetteva parte convenuta opposta a prova contraria, sui capitoli della seconda memoria avversa, con i testi indicati e rinviava la causa, per pagina 4 di 10 l'escussione di tutti i testimoni. All'udienza in data 15.10.2024 venivano escussi i testimoni, signori per parte attrice opponente, e per parte convenuta Testimone_1 Tes_2 Parte_2 opposta e il giudice rinviava la causa all'udienza in data 14.01.2025, dopo aver invitato le parti ad intraprendere ipotesi transattive della vertenza e dopo aver formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., con la previsione della corresponsione da parte dell'opponente all'opposta della metà dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto e spese compensate.
Alla successiva udienza, in data 14.01.2024, il legale rappresentante dell'opposta chiedeva che la causa fosse rimessa in decisione e il legale dell'opponente si rimetteva in proposito. Il giudice rinviava la causa, per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza in data 20.05.2025, concedendo alle parti un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive.
Con deposito telematico in data 05.02.2025 il difensore di parte attrice opponente dichiarava di rinunciare al mandato conferitogli dalla propria assistita.
In data 20.05.2025, all'esito degli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., il giudice si avvaleva del termine di cui al terzo comma del medesimo articolo per il deposito della sentenza.
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Occorre brevemente esporre le vicende fattuali pregresse che hanno dato vita alla vicenda giudiziaria in esame, anche alla luce della documentazione in atti.
ON Premesso che è una società che svolge attività di assistenza e consulenza nell'ambito delle energie rinnovabili, apportando ai propri clienti sia know-how operativo, sia opportunità commerciali, anche per il tramite di apposite partnership con primari player e investitori del settore (vedasi doc. n. 1
ON fascicolo parte opponente e anche n. 1 parte opposta) e che è una società attiva nel settore dell'efficientamento energetico, che offre ai propri clienti servizi di consulenza e soluzioni di risparmio energetico di vario genere (vedasi doc. n. 2 fascicolo parte opponente e anche n. 2 di parte opposta), in
ON ON data 13.03.2023, e sottoscrivono un contratto (vedasi doc. n. 3 fascicolo parte opponente nonché n. 3 fascicolo parte opposta) avente ad oggetto la regolamentazione dell'attività di assistenza e ON ON supporto che avrebbe dovuto prestare in favore di in funzione della cessione di crediti d'imposta maturati in capo a quest'ultima all'esito di interventi di efficientamento energetico e/o sismico dalla stessa realizzati (vedasi art. 1, Oggetto del mandato, pag. 2 doc. n. 3 fascicolo opponente
ON e opposta). Il contratto di consulenza in questione prevedeva che a osse riconosciuto, nel solo caso
ON di buon esito della cessione dei crediti di imposta, un corrispettivo pari al 5% del prezzo pagato a per la cessione dei propri crediti di imposta (vedasi doc. 3 fascicolo opponente e opposta, art. 2,
Compensi e modalità di pagamento degli stessi).
pagina 5 di 10 ON a sostegno delle proprie pretese che l'avevano portata ad intraprendere l'azione monitoria, aveva asserito di aver dato regolare esecuzione al contratto, avendo diligentemente interessato alcuni propri partner del settore, tra cui l'advisor DR NT TN (nel prosieguo, per brevità, DR”) per
ON conseguire la cessione dei crediti di imposta di Tale attivazione aveva comportato che DR avesse segnalato GP S.p.A. (nel prosieguo, per brevità, GP o il Cessionario) per l'acquisto dei ON ON crediti d'imposta di In data 15.03.2023 sseriva di essere riuscita nell'intento di cedere taluni crediti di imposta a GP per il corrispettivo di Euro 589.715,50, come risultava dal relativo contratto di cessione allegato dall'opposta (vedasi doc. n. 4 fascicolo parte opponente nonché n. 4 parte opposta)
e dalla comunicazione via PEC di DR in data 28.09.2023 (vedasi doc. n. 5 fascicolo parte opposta).
ON sosteneva che, violando il contratto di consulenza (vedasi doc. n. 3 fascicolo opponente e opposta,
ON art. 7 Diritto di esclusiva), on comunicava a PEI la cessione dei crediti sopra indicata.
ON ilevava di essere venuta a conoscenza della cessione dei crediti in seguito, emettendo nei confronti
ON di l preavviso di fattura n. 32 del 26.04.2023, per l'importo di Euro 35.972,65, I.V.A. inclusa, pari ON al 5% del prezzo di pagato dal cessionario a favore di er la cessione dei crediti (vedasi doc. n. 5 fascicolo parte opponente e n. 6 fascicolo parte opposta). ON ON sosteneva che nonostante i vari solleciti (vedasi doc. n. 7 fascicolo parte opposta), on aveva
ON provveduto al saldo del preavviso di fattura n. 32 del 26.04.2023 e contestava che a fossero dovuti i corrispettivi previsti nel contratto di consulenza, sostenendo che quest'ultima non avrebbe svolto alcuna attività nella vicenda in esame (vedasi doc. n. 8 fascicolo parte opposta).
ON Visto il mancato pagamento del corrispettivo richiesto, chiedeva e otteneva ingiunzione di
ON pagamento nei confronti di per la linea capitale di Euro 35.972,65, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo, nonché competenze e spese del procedimento (vedasi docc. nn. 9 e 10 fascicolo parte opposta). Il decreto ingiuntivo veniva notificato a GFI il 15.11.2023 e, in data
ON ON 22.11.2023, notificava a atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo quanto sopra indicato.
Parte opponente, a sostegno delle proprie pretese, rilevava che il contratto di cessione dei crediti in data
15.03.2023 alla cessionaria GP, avente ad oggetto un credito d'imposta pari ad Euro 728.043,83, per un prezzo pari al 81% del valore nominale dei crediti, ossia per Euro 589.715,50 (vedasi doc. n. 4
ON fascicolo opponente e opposta) era stato stipulato da in totale autonomia, senza alcuna
ON ON intermediazione da parte di né di altri consulenti di riferimento e/o società controllate da e di cui l'odierna convenuta opposta – da contratto - avrebbe potuto avvalersi nello svolgimento della propria attività. A conferma di ciò GFI richiamava le premesse del contratto di cessione del credito
(vedasi doc. n. 4 fascicolo opponente e opposta) secondo cui “la Cessionaria (ossia GP) è entrata in pagina 6 di 10 ON contatto con la NT (ossia tramite la società DR NT TN srl, che, sulla base di specifico ONratto di Consulenza sottoscritto con GP, ha verificato e garantisce la documentazione
ON relativa alle opere che hanno generato il credito d'imposta…” rilevava di aver ricevuto del tutto ON inaspettata da la nota pro forma n. 32 del 26.04.2023 (vedasi doc. 5 fascicolo parte opponente e n.
6 fascicolo parte opposta), con cui le veniva richiesto il pagamento di Euro 35.972,65 (IVA inclusa), quale corrispettivo per l'asserita assistenza e consulenza prestate in suo favore. ON iscontrava a mezzo PEC (vedasi doc. n. 7 fascicolo opponente e n. 8 fascicolo opposta) la diffida di pagamento dell'importo di cui alla nota pro forma sopra indicata, contestandone in toto il contenuto, affermando “nessuna presunta/pretesa/asserita e. comunque, del tutto indimostrata “attività di ON assistenza” è mai stata resa dalla Vostra assistita (ossia né alcuna “documentazione” è mai stata ON ON ON trasmessa a PEI da parte di;
e che non aveva mai comunicato a na qualsiasi eventuale
(ma del tutto inesistente e comunque contestata ed indimostrata) esecuzione del mandato che, infatti è rimasto ineseguito”. ON In data 28.09.2023 scriveva a DR come propria consulente e collaboratrice commerciale che
ON aveva messo in contatto con GP, per ottenere conferma dell'avvenuta liquidazione, a favore di ON dei crediti fiscali ceduti a GP (vedasi doc. n. 7 fascicolo opposta e n. 8 fascicolo opponente) e il giorno stesso DR riscontrava la predetta missiva nei seguenti termini “…confermiamo la buona esecuzione della transazione con il comunicatoci dal cliente GP S.r.l. Parte_1 che ha confermato la liquidazione totale del credito a favore del cedente vostro cliente”.
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L'opposizione deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte. ON ON La presente causa trae origine dalle richieste economiche di nei confronti di in relazione all'attività di consulenza asseritamente svolta dalla prima in favore della seconda relativamente alla ON cessione di crediti d'imposta maturati in capo a ll'esito di interventi di efficientamento energetico e/o sismico dalla stessa realizzati (vedasi doc. n. 3 fascicolo parti opponente e opposta).
Si rileva che, presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idoneo a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
Nel caso di specie non vi sono contestazioni in punto di conferimento dell'incarico, pacificamente ammesso dalle parti e non contestato.
pagina 7 di 10 ONroversa è la questione del compenso richiesto dall'opposta, del quale parte opponente nega la debenza asserendo la mancanza di attività di intermediazione svolta da PEI nella cessione dei crediti a
ON GP, deducendo i aver svolto tale operazione in totale autonomia.
Parte convenuta opposta, a sostegno della propria pretesa, ha fornito prova dell'attività professionale espletata mediante la produzione di documentazione comprovante l'attività svolta di consulenza inerente la cessione dei crediti, in esecuzione del contratto di consulenza di cui al doc. n. 3 del proprio fascicolo (e di quello avverso).
A sostegno di ciò ha prodotto comunicazione e-mail in data 15.03.2023 la quale (vedasi doc. n. 13 ON fascicolo convenuta opposta) attesta l'invio da parte di a DR e al sig. della ONroparte_4 versione definitiva del contratto di cessione dei crediti dalla stessa predisposto e l'autocertificazione ON per la cessione dei crediti da far sottoscrivere al legale rappresentante di
Si rileva che, a fronte di detta attività, parte opposta ha diritto al compenso, anche sulla base dell'art. 2 del contratto di consulenza (doc. n. 3 fascicolo opponente e opposta) che prevede la corresponsione dell'ammontare, nei termini contrattualmente stabiliti, nel caso di buon esito della cessione dei crediti d'imposta. ON ON ha dimostrato di avere ulteriormente assistito per il tramite di propri partner DR e così accompagnandola nella cessione a GP dei crediti d'imposta perfezionata in ONroparte_4
data 15.03.2023 (vedasi doc. n. 4 fascicolo opposta), tenuto conto che, nel contratto di consulenza inter partes, era previsto che nello “svolgimento delle attività di cui al presente mandato, CP_1
ON
( ) potrà avvalersi di propri consulenti di riferimento e/o società controllate specializzate
[...] nella consulenza che operano direttamente e/o indirettamente nell'ambito dell'efficientamento energetico e/o sismico” (vedasi ultimo paragrafo delle premesse del contratto, doc. n. 3 fascicolo opponente e opposta).
Deve ritenersi che, nello svolgimento della loro attività, DR e il sig. abbiano agito quale CP_4
partner di PEI ai fini della cessione dei crediti per cui è causa dal momento che, alla luce della documentazione in atti (vedasi docc. fascicolo convenuta opposta: n. 5, PEC di DR a PEI in data
28.09.2023; n. 14, comunicazione e-mail di DR a PEI in data 21.03.2023, pochi giorni dopo la stipulazione, con inoltrato a PEI del contratto di cessione dei crediti;
n. 4, in particolare secondo punto delle premesse attestante il supporto di DR nella cessione dei crediti che ha svolto l'attività di due diligence della documentazione relativa ai crediti di imposta).
ON Emerge altresì che DR abbia fornito informazioni a PEI sulla cessione dei crediti, che ha
ON ricordato essere propria consulente e collaboratore commerciale, avendo messo in contatto con ONr ONr
relazione che ha consentito lo smobilizzo di crediti fiscali in favore di (vedasi doc. n. 5
pagina 8 di 10 fascicolo opposta). Non è stata prodotta in giudizio documentazione che smentisca tale qualifica attribuita a DR da PEI nel documento indicato.
Tes_ Quanto fino ad ora esposto deve ritenersi confermato anche dall'escussione dei testi signori e escussi all'udienza in data 15.10.2024. Nel corso dell'escussione testimoniale è emerso che Pt_2 oltre a DR, anche il sig. ha avuto un ruolo nell'ambito della cessione dei crediti come “sub CP_4
ON Tes_ agente” di (vedasi verbale d'udienza del 15.10.2024, pag. 2 e 3, dichiarazioni del sig. e del sig. sul cap. n. 4 e n. 6). Devono ritenersi, invece, inattendibili le dichiarazioni rese dal teste Pt_2 sig. che, al tempo della sua escussione, all'esito di una visura estratta dal legale dell'opposta in Tes_1
data 14.10.2024 ed esibita al giudice, risultava essere amministratore della società.
Parte opponente, pertanto, nel caso di specie, non ha fornito prova idonea volta alla contestazione delle richieste di pagamento che la convenuta opposta le ha rivolto.
Parte opposta, invece, per tutte le argomentazioni sopra svolte, ha provato il proprio credito in modo idoneo all'accoglimento delle proprie domande.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte deve rilevarsi che le richieste di PEI siano legittime e pertanto il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il DM 10.3.2014 n.55 come aggiornato dal DM 147/2022 e le tabelle allegate, con riferimento ai parametri medi delle attività effettivamente svolte e con riduzione del 50% dell'importo relativo alla fase decisoria, vista la procedura ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 17325/2023 (R.G.
34765/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 10.11.2023 e pubblicato in data 13.11.2023, promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Parte_1
confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, ONroparte_1
così dispone
-rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto
-conferma il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 17325/2023 (R.G. 34765/2023) emesso dal
Tribunale di Milano in data 10.11.2023 e pubblicato in data 13.11.2023;
-condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 6.164,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege.
Così deciso in Milano, 29 Maggio 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies.
Il Giudice
pagina 9 di 10 Cinzia Cassone
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