Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 15/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 14.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente alla contrada Piancardillo s.n.c., cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. FABIO BALDISSARA (C.F.: ), giusta procura in C.F._2
atti, elettivamente domiciliato in Potenza alla via dei Molinari n. 36 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
23.10.1990, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. FABIO BALDISSARA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza C.F._2
alla via dei Molinari n. 36 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
1
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato l'8.1.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di divorzio rispetto al matrimonio tra di loro contratto in
Avigliano (PZ) il 26.10.2013, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli
(Potenza, 6.2.2014) e (Potenza, 15.3.2016); e che, dopo la Per_1 Per_2 celebrazione dell'udienza presidenziale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa, l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale tra loro concordate con decreto n. 5670 del 21.4.2021.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 14.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni integrate e modificate e versate in atti il 13.2.2025, nonché dichiarazione congiunta di rinuncia alla comparizione personale in udienza debitamente sottoscritta, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quale deve essere interpretata e qualificata quale domanda di scioglimento del matrimonio atteso che le nozze sono state iscritte nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Avigliano al N. 3, Parte I, anno 2013, ossia nella parte prima del registro degli atti di matrimonio dedicata ai matrimoni celebrati davanti all'ufficiale dello stato civile ai sensi dell'art. 124 del REGIO DECRETO 9 luglio 1939
n. 1238 - Ordinamento dello stato civile.
Ciò posto, i coniugi hanno chiesto l'emissione della sentenza divorzile alle seguenti condizioni:
2 R.G. N. 15/2025 V.G.
«1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di legge.
2. I figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
riconoscendo al padre il diritto di far visita loro quando crede, nonché di poterli tenere con sé anche ogni giorno, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, nonché con le esigenze della sig.ra e con quelle dei bambini e, comunque: CP_1
a) tre giorni alla settimana preferibilmente i giorni martedì, mercoledì e giovedì, salvo impegni di lavoro o diverso accordo fra i coniugi;
b) almeno sette giorni nel periodo natalizio (alternativamente comprensivi del Natale o del Capodanno);
c) almeno tre giorni nel periodo pasquale (alternativamente comprensivi o della domenica di Pasqua o del lunedì dell'Angelo);
d) almeno venti giorni nel periodo estivo da concordarsi con la madre convivente;
e) nel corso dell'anno scolastico, previo accordo tra i coniugi, i bambini saranno accompagnati a scuola indifferentemente dal padre o dalla madre, compatibilmente con
i loro impegni lavorativi;
3. tutte le decisioni relative ai figli saranno assunte di comune accordo dai coniugi;
4. le spese mediche e straordinarie inerenti ai figli saranno sopportate dai coniugi in parti uguali (50%), previa esibizione della documentazione attestante la spesa;
5. il sig. verserà, entro il giorno 28 di ogni mese, alla sig.ra , a titolo di Pt_1 CP_1
concorso nel mantenimento dei figli, la somma di € 350.00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. la sig.ra rinuncia espressamente al proprio mantenimento;
Controparte_1
7. gli assegni familiari spetteranno in parti uguali ai coniugi;
8. con l'esecuzione delle condizioni di cui al presente accordo, i coniugi dichiarano di aver regolamentato i loro rapporti patrimoniali e di non aver più nulla a pretendere
l'uno dall'altro;
9. i coniugi reciprocamente manifestano il loro assenso al rilascio o rinnovo del passaporto all'altro coniuge, nonché alla possibilità di espatrio».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento
3 R.G. N. 15/2025 V.G.
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta in data 8.1.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse dei figli minori e sia in riferimento Per_1 Per_2 all'aspetto relazionale sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale relativo al sostentamento materiale della prole, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato iscritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale
4 R.G. N. 15/2025 V.G. al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 15 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1
necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Avigliano il 26.10.2013 da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e (C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
23.10.1990, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Avigliano (PZ) al N. 3, Parte I, Anno 2013;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avigliano (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 24.2.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
5