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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/05/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
R.G. 2303/2024
Oggi 28.5.2025 alle ore 13.30 avanti al Giudice dott.
Andrea Ausili sono presenti: per (C.F. Parte_1
, l'AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA in P.IVA_1
persona dell'Avv. Cristina Brozzo;
per l'Avv. GORIETTI STEFANO CP_1
il Giudice invita le parti a concludere ex art. 429
c.p.c. ed a discutere la causa.
Le parti concludono come in atti e discutono la causa riportandosi agli stessi.
All'esito della discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, assenti le parti, alle ore 16.25, il
Giudice decide la causa dando lettura della sentenza qui di seguito riportata.
Il Giudice
dott. Andrea Ausili REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2303 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 e promossa
da
(C.F. Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di , domiciliato presso la sede dell'Avvocatura medesima Pt_1
in , Via degli Offici n. 12 Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'Avv. Stefano Gorietti, elettivamente domiciliata presso lo
Studio del medesimo difensore in Bastia Umbra (PG), Via Vittorio
Veneto 28/F
APPELLATA
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'On. Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, previa designazione del Giudice istruttore e
fissazione dell'udienza di discussione con decreto in calce al
2 presente atto, in accoglimento del presente gravame, riformare
la sentenza impugnata e, per l'effetto, ritenere e dichiarare
l'inammissibilità del ricorso proposto in primo grado per
carenza di legittimazione e interesse ad agire e, comunque
rigettarlo. Con il favore delle spese di lite del giudizio”.
Per l'appellata:
“In via preliminare: Dichiarare inammissibile il motivo di
ricorso sollevato dalla parte appellante ed inerente il difetto
di legittimazione attiva e di interesse ad agire della Sig.ra
Nel merito: Per tutti i motivi sopra esposti, CP_1
rigettare l'appello proposto dall' Parte_2
ed accertare e dichiarare l'illegittimità
[...]
dell'Ordinanza di confisca n. 7490 del 26.07.2022. Per
l'effetto, confermare il dispositivo della sentenza n. 616/2023
resa in data 6.12.2023 dall'Ufficio del Giudice di Pace di
, Dott.ssa Cristiana Cristiani nel giudizio rubricato al Pt_1
n. 1443/2023. Con vittoria delle spese e del compenso
professionale di lite, oltre rimborso spese forfettario al 15%,
IVA e CNA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello avverso la sentenza n.
616/2023 resa in data 6.12.2023 dal Giudice di Pace di Pt_1
Dott.ssa Cristiana Cristiani, nel giudizio rubricato al n.
1443/2023, conveniva in giudizio CP_1 Parte_2
chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
1.1. Deduceva in particolare l'appellante:
3 – che in data 18.10.2021, alla guida del veicolo Audi A8 targato
AB999DJ, di proprietà del Sig. l'appellata Parte_3
veniva fermata per un controllo dai Carabinieri di Assisi;
– che, all'esito del controllo, veniva elevato, a suo carico, il verbale n. 189031638, con il quale le veniva contestata la violazione dell'art. 93, commi 1 bis e 7 bis, del C.d.S., in quanto, nonostante fosse residente in Italia da più di 60
giorni, il veicolo col quale circolava risultava immatricolato in Albania;
– che il veicolo veniva sequestrato ed affidato alla custodia dell'appellata stessa ed il verbale, non venendo impugnato,
diveniva titolo esecutivo ex art. 203 co 3 C.d.S.;
– che nel verbale veniva specificato che, entro 180 giorni dal
18.10.21, sarebbe stato necessario immatricolare il veicolo in
Italia o chiedere il rilascio del foglio di via e che, in difetto, si sarebbe proceduto alla confisca ex art. 213 C.d.S.;
– che, trascorso inutilmente il predetto termine, con decreto
26.07.22, fasc. 1490/21, veniva disposta la confisca del suddetto veicolo, con provvedimento notificato in data 03.04.23;
– che avverso detto provvedimento l'appellata proponeva ricorso al Giudice di Pace di , introducendo un giudizio che Pt_1
veniva deciso con la sentenza in questa sede impugnata, con la quale la confisca del mezzo veniva annullata per tardività del provvedimento;
– che la sentenza in questione doveva essere riformata per:
4 a) carenza di legittimazione e interesse ad agire di parte appellata, risultando il veicolo confiscato di proprietà di unico soggetto legittimato dunque ad agire Parte_3
nel presente giudizio ed unico soggetto avente interesse a contestare la confisca del veicolo in questione;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 241/90, per avere il giudice di primo grado individuato un termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, asseritamente non rispettato dall'appellante, in realtà non previsto dalla legge;
c) inapplicabilità alle sanzioni amministrative del principio penalistico della retroattività della legge più favorevole;
d) obbligatorietà della confisca amministrativa a seguito dell'accertamento di un illecito amministrativo, non residuando,
in tali casi, alcun margine di discrezionalità in capo all'amministrazione disponente, chiamata unicamente ad accertare la concreta verificazione dei presupposti già individuati dal legislatore.
1.2. Si costituiva in giudizio parte appellata, contestando quanto dedotto e richiesto da parte appellante e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Eccepiva, in particolare, l'appellata:
– l'inammissibilità del motivo di appello relativo alla presunta carenza di legittimazione ed interesse ad agire dell'appellata stessa, sia in quanto trattasi di motivo nuovo sollevato per la prima volta in sede di gravame, sia, nel merito, in quanto l'appellata è stata la destinataria del provvedimento di CP_1
5 confisca del veicolo di cui è causa, risultando per questo legittimata ad impugnare il provvedimento stesso;
– l'intervenuta abrogazione dell'art. 93, comma 1 bis e 7 bis,
del C.d.S. e, dunque, della violazione contestata all'appellata,
abrogazione che determinerebbe l'applicazione, in via retroattiva, della legge più favorevole, la quale, in via retroattiva, non prevede più la confisca del veicolo quale sanzione amministrativa accessoria, come stabilito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 63/2019, secondo un principio di diritto fatto proprio anche dalla giurisprudenza di merito;
– l'illegittimità della disposta confisca per tardività della stessa, non potendo dalla mancata previsione di un termine entro il quale la confisca del veicolo deve essere disposta desumersi la discrezionalità dell'Autorità amministrativa nell'individuazione del termine per la conclusione del procedimento, termine che, al contrario, richiamando l'art. 2
della L. n. 241/1990, dovrebbe essere individuato nella misura di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di dieci giorni entro il quale l'ufficio cui appartiene l'organo accertatore deve, ai sensi dell'art. 210 comma 3 del C.d.S.,
trasmettere il processo verbale di contestazione al Prefetto e termine che, nel caso di specie, risulterebbe essere stato disatteso.
1.3. All'udienza del 11 dicembre 2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di discussione,
6 celebrata la quale in data odierna la causa era decisa nei termini qui di seguito rappresentati.
* * *
2. Il primo motivo di appello non è fondato e non può essere accolto.
Se è vero che l'odierna appellata non è la proprietaria del veicolo confiscato con il provvedimento da lei impugnato, è
altresì vero che la confisca è stata disposta in conseguenza della violazione da lei commessa, consistita nel fatto di avere circolato sul territorio nazionale con veicolo immatricolato in
Albania, nonostante la medesima appellata fosse residente in
Italia da più di 60 giorni, nonché in conseguenza della circostanza che la medesima appellata – all'uopo informata
(viene indicato espressamente “il conducente viene informato che
[…])” con il verbale con cui le è stata contestata l'infrazione di cui all'art. 93 c. 1 bis NCDS (all'epoca vigente) – ha omesso di immatricolare il veicolo in Italia o non ha richiesto il rilascio del foglio di via per condurre il mezzo oltre confine.
Inoltre, il provvedimento di confisca è stato notificato unicamente all'appellata, non al proprietario del mezzo. Infine
si osserva che secondo quanto disposto dalla Corte di Giustizia
Europea con la pronuncia C-274/2020 del 16 dicembre 2021
“L'articolo 63, paragrafo 1, TFUE dev'essere interpretato nel
senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che vieta
a chiunque abbia stabilito la propria residenza in tale Stato
membro da più di 60 giorni di circolarvi con un autoveicolo
7 immatricolato in un altro Stato membro, a prescindere dalla
persona alla quale il veicolo è intestato, senza tener conto
della durata di utilizzo di detto veicolo nel primo Stato membro
e senza che l'interessato possa far valere un diritto a
un'esenzione, qualora il medesimo veicolo non sia destinato ad
essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro a titolo
permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo”. In
sostanza la Corte di Giustizia ritiene non conforme al principio di libera circolazione di capitali il divieto imposto ai residenti da più di 60 giorni sul territorio nazionale di utilizzare, anche saltuariamente (in ipotesi in forza di comodato di breve durata), un veicolo immatricolato all'estero,
essendo legittima la sola sanzione dello stabile utilizzo del mezzo immatricolato all'estero.
Dunque, dall'accertamento dell'infrazione in capo alla conducente del mezzo, illecito che secondo la giurisprudenza comunitaria poteva dirsi integrato solo in ipotesi di uno stabile e non occasionale utilizzo del mezzo immatricolato all'estero, nonché dalla condotta dell'amministrazione, che ha nominato custode del mezzo la medesima conducente ed ha,
dapprima avvertito solo lei delle condotte che avrebbe dovuto adottare per evitare il provvedimento di confisca, e poi notificato il provvedimento di confisca alla sola conducente,
può logicamente inferirsi l'esistenza di un titolo – non reale ma – obbligatorio di carattere duraturo e non occasionale che assicurava alla conducente del mezzo oggi appellata la
8 disponibilità del mezzo medesimo. Da tale titolo discende l'interesse dell'appellata ad impugnare il provvedimento di confisca, al fine di rientrare nella disponibilità del mezzo, la medesima disponibilità, non saltuaria ma permanente, che ha comportato nei suoi confronti l'accertamento dell'infrazione di cui all'art. 93 c. 1 bis NCDS, presupposto del provvedimento di confisca.
L'illecito di cui si discute (nella struttura vigente al momento del fatto) presuppone, dunque, una duplice legittimazione ad impugnare il provvedimento di confisca, quella del proprietario privato dei relativi poteri domenicali, e quella eventuale dello stabile utilizzatore che con la propria condotta illecita ha determinato il provvedimento di confisca ed il cui interesse alla stabile utilizzazione del mezzo è frustato dal detto provvedimento.
3. I restanti motivi di appello non possono essere accolti per effetto dell'abrogazione dell'illecito presupposto che ha portato poi alla sanzione accessoria della confisca. Questione
che consente di superare e ritenere assorbita ogni altra questione sollevata da parte appellata.
La norma posta a base dell'infrazione accertata (art. 93 c. I
bis NCDS) non risulta più vigente, essendo stata abrogata dalla
L. 23 dicembre 2021, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 12 del 17 gennaio 2022, in vigore dal 18 marzo 2022; e ciò a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea,
pronunciata in data 16 dicembre 2021 (C-274/2020), che ha
9 dichiarato come l'art. 93 comma 1 bis si ponga in contrasto con le normative europee ed, in particolare, con l'art. 63 del TFUE,
laddove stabilisce che “L'articolo 63, paragrafo 1, TFUE
dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa
di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia stabilito la
propria residenza in tale Stato membro da più di 60 giorni di
circolarvi con un autoveicolo immatricolato in un altro Stato
membro, a prescindere dalla persona alla quale il veicolo è
intestato, senza tener conto della durata di utilizzo di detto
veicolo nel primo Stato membro e senza che l'interessato possa
far valere un diritto a un'esenzione, qualora il medesimo
veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato
nel primo Stato membro a titolo permanente né sia, di fatto,
utilizzato in tal modo”. In sostanza la Corte di Giustizia ha ritenuto non conforme al principio di libera circolazione di capitali il divieto imposto ai residenti da più di 60 giorni sul territorio nazionale di utilizzare, anche saltuariamente (in ipotesi in forza di comodato di breve durata), un veicolo immatricolato all'estero, essendo legittima la sola sanzione dello stabile utilizzo del mezzo immatricolato all'estero.
Dunque, alla luce di detta pronuncia, il Giudice nazionale investito dell'opposizione alla sanzione comminata ex art, 93
CdS (all'epoca vigente) era chiamato ad apprezzare il titolo in forza del quale il residente in Italia da più di 60 giorni conduceva sul territorio nazionale un mezzo immatricolato all'estero e in ipotesi che ciò fosse avvenuto in forza di
10 comodato temporaneo a ritenere lecita la condotta.
In adeguamento a quanto espresso dalla Corte di Giustizia
dell'UE, l'Italia ha espunto la previsione sanzionatoria convenuta nell'art. 93 c. 1 bis ed introdotto il nuovo art. 93-
bis del codice della strada, che - per quanto qui d'interesse -
prevede: "1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli,
i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di
proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in
Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a
condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza
siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e
94” (c. 1); “7. Il proprietario del veicolo che ne consente la
circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1
e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 400 a Euro 1.600. L'organo accertatore ritira il
documento di circolazione e intima al proprietario di
immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli
93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla
registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresì l'immediata
cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e
deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso
all'ufficio della motorizzazione civile competente per
territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la
verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa
11 all'immatricolazione o alla registrazione in Italia,
l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere
all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la
via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo
oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta
giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non
sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato,
lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si
applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa.
Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo
ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione
rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è
soggetto allesanzioni di cui all'articolo 213, comma 8” (c. 7).
Sul punto, l'Avvocatura dello Stato rappresenta come l'espunzione dell'art. 93 dal Codice della Strada non abbia, in concreto, fatto venir meno la fattispecie sanzionata con il verbale di contestazione opposto, atteso che la medesima infrazione sarebbe stata trasposta, in tutti i suoi elementi costitutivi, nel nuovo art. 93-bis CdS, nella parte sopra richiamata.
Invero, dal confronto tra la formulazione dell'abrogato art. 93 CdS e quella del nuovo art. 93-bis CdS, emerge – in tesi –
una marginale modifica normativa che avrebbe esclusivamente inciso sul periodo temporale nel quale è ammessa la circolazione dei veicoli esteri (non più sessanta giorni dall'acquisizione della residenza da parte del conducente, come previsto
12 dall'abrogato art. 93 CdS, bensì tre mesi, come disposto dal nuovo art. 93 CdS), rendendo, per il resto, organica la materia inerente alla circolazione dei veicoli immatricolati all'estero.
Ad ogni modo, secondo quanto espresso dall'Avvocatura, le sopravvenute modifiche normative favorevoli al soggetto sanzionato non sarebbero rilevanti anche in ragione del carattere non afflittivo delle norme sanzionatorie applicate, in ossequio al principio tempus regit actum, proprio del sistema sanzionatorio amministrativo.
Ne consegue, in tesi, l'applicazione della disposizione vigente al momento in cui la condotta illecita veniva posta in essere e, quindi, contestata dagli organi accertatori nei confronti di parte appellata.
4. Le difese dell'Avvocatura non possono essere condivise.
5. In primo luogo, si rende necessario analizzare la natura delle norme sanzionatorie che vengono in rilievo nel caso di specie.
In linea generale, secondo quanto espresso dall'orientamento interpretativo prevalente, valorizzando il profilo funzionale,
si distingue tra sanzioni in senso lato e sanzioni in senso stretto. In particolare, le prime presentano una finalità
ripristinatoria, in forma specifica o per equivalente,
dell'interesse pubblico leso dal comportamento antigiuridico,
mentre le seconde mostrano una finalità afflittiva, essendo indirizzate a punire il responsabile dell'illecito, allo scopo di assicurare obiettivi di prevenzione generale e speciale a
13 tutela di un interesse pubblico.
La questione che si pone è rappresentata dall'articolato sistema di misure afflittive che l'ordinamento nazionale prevede al di fuori del circuito della giustizia penale.
Invero, l'uso di strumenti afflittivi alternativi alla sanzione penale può tradursi in una “truffa delle etichette” da parte del legislatore, che cela l'essenza punitiva della misura dietro lo schermo di una qualificazione in termini non penalistici, con conseguente elusione delle garanzie
(costituzionali e convenzionali) proprie della materia penale.
Ne è conseguita una copiosa giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, atta a ridisegnare i confini -
mobili - della materia penale, a partire dalla nota sentenza
Engel del 1976. Secondo la Corte EDU, invero, le sanzioni amministrative afflittive rientrano in un concetto allargato di materia penale – con conseguente applicazione delle garanzie costituzionali – al ricorrere dei c.d. “criteri Engel” (Corte
EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976). Tali criteri sono costituti:
i) dalla qualificazione giuridica dell'illecito nel diritto nazionale, con la puntualizzazione che la stessa non è
vincolante quanto si accerta la valenza intrinsecamente penale della misura;
ii) dalla natura dell'illecito, desunta dall'ambito di applicazione, di carattere generale, della norma che lo prevede – che deve essere rivolto alla generalità dei consociati – e dallo scopo perseguito che deve essere non risarcitorio, ma afflittivo;
iii) dal grado di severità della
14 sanzione, determinato con riguardo alla pena massima prevista dalla legge e non a quella concretamente applicata. I criteri così enucleati sono alternativi e non cumulativi. Nondimeno, la
Corte EDU ha previsto la possibilità di adottare un approccio cumulativo, qualora l'analisi separata di ciascun criterio non consenta di pervenire ad una conclusione chiara.
Ne consegue, secondo la Corte di Strasburgo, che le garanzie proprie del diritto penale strettamente inteso troveranno applicazione anche per il diritto sanzionatorio. Il riferimento
è, in particolare, agli artt. 6 e 7 della CEDU, nonché, sul piano interno, dell'art. 25, c. 2, Cost. (principio di legalità)
e dei rispettivi, sottintesi statuti garantistici che ne fungono da corollari.
5.1. Sul piano legislativo nazionale, per quanto qui d'interesse, la disciplina generale delle sanzioni amministrative, modellata alla luce dei principi di matrice penalistica, è contenuta nella l. n. 689/1981. In particolare,
l'art. 1 della legge 689/1981 – la cui rubrica reca “principio di legalità” – dispone che “nessuno può essere assoggettato a
sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
La norma, a ben vedere, riproduce il principio di legalità e di irretroattività della legge sfavorevole, di cui all'art. 25,
c. 2 Cost., ma non il principio penalistico di retroattività
delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli.
Tale lacuna normativa ha, dunque, fatto emergere la questione
15 circa la possibile estensione di tale principio anche alle sanzioni amministrative.
Al riguardo, la Corte Costituzionale (già con la sentenza n.
236 del 2011 e, più recentemente, con la sentenza n. 63 del
2019), pur ritenendo non contrario a costituzione la disposizione sopra richiamata, ha affermato che rispetto “a
singole sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità
“punitiva”, il complesso dei principi enucleati dalla Corte di
Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso,
dunque, il principio di retroattività della lex mitior, nei
limiti appena precisati – non potrà che estendersi anche a tali
sanzioni” (Corte Cost., sent. n. 63 del 2019). La Consulta ha,
infatti, rilevato come “la Corte di Strasburgo non abbia mai
avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative
complessivamente considerato, bensì singole e specifiche
discipline sanzionatorie, ed in particolare quelle che, pur
qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento
interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche "punitive"
alla luce dell'ordinamento convenzionale". In difetto, pertanto,
di alcun "vincolo di matrice convenzionale in ordine alla
previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei
singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della
legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni
amministrative", la sentenza n. 193 del 2016 ha giudicato non
fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art.
1 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
16 penale), del quale il giudice a quo sospettava il contrasto con
gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione
agli artt. 6 e 7 CEDU, nella parte in cui non prevede una regola
generale di applicazione della legge successiva più favorevole
agli autori degli illeciti amministrativi: regola generale la
cui introduzione, secondo la valutazione di questa Corte,
avrebbe finito "per disattendere la necessità della preventiva
valutazione della singola sanzione (qualificata "amministrativa"
dal diritto interno) come "convenzionalmente penale", alla luce
dei cosiddetti criteri Engel” (Corte Cost., sent. n. 63/2019).
Continua la Consulta, infatti, che “l'estensione del principio
di retroattività della lex mitior in materia di sanzioni
amministrative aventi natura e funzione "punitiva" è, del resto,
conforme alla logica sottesa alla giurisprudenza costituzionale
sviluppatasi, sulla base dell'art. 3 Cost., in ordine alle
sanzioni propriamente penali. Laddove, infatti, la sanzione
amministrativa abbia natura "punitiva", di regola non vi sarà
ragione per continuare ad applicare nei confronti di costui tale
sanzione, qualora il fatto sia successivamente considerato non
più illecito;
né per continuare ad applicarla in una misura
considerata ormai eccessiva (e per ciò stesso sproporzionata)
rispetto al mutato apprezzamento della gravità dell'illecito da
parte dell'ordinamento. E ciò salvo che sussistano ragioni
cogenti di tutela di controinteressi di rango costituzionale,
tali da resistere al medesimo "vaglio positivo di
ragionevolezza", al cui metro debbono essere in linea generale
17 valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius
nella materia penale”.
Ne consegue che l'applicazione del principio di retroattività
della lex mitior e – più in generale – dello statuto di garanzie
(costituzionali e convenzionali) che presiedono la materia penale potrà trovare applicazione anche in riferimento a sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità punitiva,
alla luce dei c.d. criteri Engel sopra richiamati.
Per quanto concerne il diritto italiano, ad esempio, sono state ricondotte alla nozione allargata di materia penale: - la confisca ex art. 44, c. 3, D.P.R. n. 380 del 2001 (Corte EDU 20
gennaio 2009, e altri
contro
Italia;
- una Parte_4
sanzione amministrativa pecuniaria per eccesso di velocità del modesto importo di Lire 62.000 (Corte EDU 9 novembre 1999,
contro
Italia); - una sanzione pecuniaria per violazione Per_1
di vincoli paesaggistici (Corte EDU 21 marzo 2006, Valico S.r.l.
contro
Italia); - una sanzione dell'A.G.C.M. per intesa restrittiva (Corte EDU 27 settembre 2011, Menarini contro
Italia). Ipotesi, dunque, eterogenee tra loro, di cui la Corte
ha valorizzato – di volta in volta – la finalità, la natura e/o la severità della sanzione concreta.
5.2. Nel caso di specie, la questione concerne l'illecito amministrativo costituito dalla circolazione nel territorio nazionale di veicolo immatricolato all'estero, come prevista dall'allora vigente art. 93, c.
1-bis, CdS e, ad oggi,
regolamentata dal nuovo art. 93-bis CdS.
18 A prescindere dal rapporto intertemporale delle norme sopra richiamate – di cui si tratterà funditus nel prosieguo della motivazione – si impone la necessità di verificare la natura
(afflittiva o meno) delle norme in commento, alla luce dei criteri Engel sopra elencati, così da determinare la possibile applicabilità delle garanzie offerte dai principi penalistici,
tra cui il principio di retroattività della legge più
favorevole.
Perciò, a prescindere dalla qualificazione formale offerta dal legislatore e valorizzando la finalità delle norme e,
altresì, la risposta sanzionatoria offerta dalle medesime disposizioni, è possibile affermarne la natura sostanzialmente penale.
In particolare, lo scopo previsto dal legislatore risulta, a ben vedere, finalizzato a contrastare l'aggiramento degli obblighi che conseguono all'immatricolazione del mezzo in
Italia, tra cui l'assicurazione RCA, la revisione del mezzo e il pagamento del bollo auto. L'immatricolazione comporta,
oltretutto, l'iscrizione del mezzo all'interno del Pubblico
Registro Automobilistico (PRA).
L'omessa immatricolazione, pertanto, non solo risulterebbe dannosa per la tutela della sicurezza nell'ambito della circolazione stradale, ma costituirebbe, altresì, un espediente per sottrarsi alle sanzioni previste dal Codice della Strada.
Secondo quanto stabilito dall'art. 201 del CdS, infatti,
“qualora la violazione non possa essere immediatamente
19 contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati
della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta
giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo
trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si
tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a
motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art.
196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal
P.R.A. alla data dell'accertamento (…)” (c. 1).
Di conseguenza, la circolazione nel territorio nazionale mediante veicolo non immatricolato in Italia consentirebbe al soggetto autore dell'illecito amministrativo di sottrarsi alle correlative sanzioni imposte dal codice della strada, in caso di mancata contestazione immediata, risultando sicuramente più
difficile la notificazione del verbale e la riscossione della relativa sanzione.
La natura punitiva delle norme in commento si apprezza,
pertanto, alla luce delle plurime finalità di cui sono espressione, atte a reprimere e prevenire la violazione di ulteriori norme poste a tutela della generalità dei consociati e dell'ordine pubblico inteso nella sua interezza.
Nella sanzione pecuniaria conseguente all'illecito di cui si discute, poi, non si ravvisano finalità ulteriori rispetto a quelle speciali e generali preventive, tipiche del diritto della punizione, non emergendo scopi risarcitori, ripristinatori e compensativi.
20 Inoltre, anche guardando al grado di severità della sanzione,
è delineata una non trascurabile, dal punto di vista afflittivo,
cornice edittale della pena pecuniaria prevista, a cui si aggiunge, in caso di mancata regolarizzazione dell'immatricolazione del veicolo, addirittura la sanzione accessoria della confisca. Sul punto giova anche confrontare la cornice edittale della sanzione pecuniaria (da 711,00 a 2.842,00
euro) con quella sicuramente penale delle ammende (che all'art. 26 prevede una forbice tra euro 26,00 ed euro 10.000,00), nelle ipotesi in cui tali ultime sanzioni siano comminate in via esclusiva nelle ipotesi contravvenzionali previste dal codice penale (ad es. art. 716 e 723 c.p. che prevedono ammende non superiori rispettivamente ad euro 206,00 e 516,00).
Infine, applicando un criterio interpretativo sistematico e di unitarietà e non contraddizione dell'ordinamento, analizzando la casistica offerta dalle pronunce della Corte EDU non può non essere rilevato come sia stata considerata norma
“sostanzialmente penale” la previsione dell'illecito costituito dall'infrazione dell'eccesso di velocità, punito nel caso di specie con una sanzione pecuniraria del modesto importo di Lire
62.000 (Corte EDU 9 novembre 1999, Varuzza
contro
Italia);
5.3. Dunque, l'art. 93 CdS anteriforma costituiva norma sanzionatoria di carattere afflittivo a cui, in ragione dei c.d.
criteri Engel, deve essere assicurata l'applicazione delle garanzie fondamentali proprie del diritto penale, tra cui l'applicazione retroattiva della lex mitior.
21 6. Ciò posto, non è dato ravvisare una continuità
sanzionatoria tra quanto previsto dalla disciplina previgente e quanto previsto dall'attuale disposizione normativa.
Nella specie, da un confronto strutturale tra il precedente art. 93 CdS e il nuovo art. 93-bis CdS, risulta evidente come non compaia più alcun riferimento al generale divieto, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero. Il primo comma dell'art. 93-bis CdS, invero, stabilisce che “(…) gli
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno
Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito
residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul
territorio nazionale a condizione che entro tre mesi
dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le
disposizioni degli articoli 93 e 94”, così facendo esplicito riferimento al solo proprietario del mezzo. La prescrizione espressa dalla nuova disposizione vale, quindi, per il caso in cui il proprietario del mezzo abbia acquisito la residenza anagrafica in Italia, non essendo più prevista l'acquisizione della residenza anagrafica in Italia da parte del conducente, il quale potrà essere, indifferentemente, residente o non residente in Italia.
Soltanto il proprietario sarà, pertanto, obbligato – nel nuovo termine di tre mesi (non più sessanta giorni)
dall'acquisizione della residenza in Italia – ad immatricolare il veicolo estero in Italia, quale requisito indefettibile per
22 la circolazione nel territorio nazionale.
Al contrario, la figura del conducente è posta in evidenza dal nuovo comma 2 dell'art. 93-bis CdS, il quale dispone che “a
bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio
nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non
coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere
custodito un documento sottoscritto con data certa
dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata
della disponibilità del veicolo(…)”.
La nuova norma differenzia in maniera netta le condotte,
rispettivamente, del conducente e del proprietario, imponendo soltanto a quest'ultimo – e non più al conducente – l'obbligo di immatricolazione in Italia del mezzo estero, nell'ipotesi in cui abbia stabilito la residenza nel territorio italiano ed essendo costruito solamente su quest'ultimo l'ipotesi di illecito prima disciplinato all'art. 93 c. 1 bis e 7 bis. è infatti ora Per_2
la norma nel prevedere che “Il proprietario del veicolo che ne
consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600”.
Ne consegue come la modifica normativa intervenuta debba considerarsi un'ipotesi di abolitio criminis, non potendo più
ritenersi sanzionabile la condotta del conducente che non abbia assolto agli obblighi di immatricolazione previsti dalla previgente normativa;
obblighi che, sul piano soggettivo,
23 risultano ad oggi indirizzari al solo proprietario del mezzo estero.
La violazione contestata dagli organi accertatori nei confronti dell'odierna appellata, ai sensi del previgente art. 93 CdS, c.
1-bis e c.
7-bis, non risulta attualmente più
punibile e, pertanto, in applicazione delle garanzie costituzionali sopra richiamate e, nella specie, in applicazione del principio di retroattività della lex mitior, la sanzione (di natura sostanzialmente penale) dovrà essere revocata, in quanto abrogata.
Trattandosi di norma punitiva di carattere sostanzialmente penale spetta al Giudice investito per qualsiasi ragione dell'opposizione al verbale di accertamento della sanzione di rilevare l'avvenuta abrogazione della sanzione (Cass. sent. n.
15772 del 2005).
7. Alla luce delle superiori considerazioni, diverse da quelle individuate da primo giudice ed assorbenti rispetto alle stesse,
l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
La novità della questione consiglia la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- spese di lite compensate.
24 Perugia lì 28.5.2025
25
Il Giudice
Dott. Andrea Ausili
SECONDA SEZIONE
R.G. 2303/2024
Oggi 28.5.2025 alle ore 13.30 avanti al Giudice dott.
Andrea Ausili sono presenti: per (C.F. Parte_1
, l'AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA in P.IVA_1
persona dell'Avv. Cristina Brozzo;
per l'Avv. GORIETTI STEFANO CP_1
il Giudice invita le parti a concludere ex art. 429
c.p.c. ed a discutere la causa.
Le parti concludono come in atti e discutono la causa riportandosi agli stessi.
All'esito della discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, assenti le parti, alle ore 16.25, il
Giudice decide la causa dando lettura della sentenza qui di seguito riportata.
Il Giudice
dott. Andrea Ausili REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2303 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 e promossa
da
(C.F. Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di , domiciliato presso la sede dell'Avvocatura medesima Pt_1
in , Via degli Offici n. 12 Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'Avv. Stefano Gorietti, elettivamente domiciliata presso lo
Studio del medesimo difensore in Bastia Umbra (PG), Via Vittorio
Veneto 28/F
APPELLATA
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'On. Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, previa designazione del Giudice istruttore e
fissazione dell'udienza di discussione con decreto in calce al
2 presente atto, in accoglimento del presente gravame, riformare
la sentenza impugnata e, per l'effetto, ritenere e dichiarare
l'inammissibilità del ricorso proposto in primo grado per
carenza di legittimazione e interesse ad agire e, comunque
rigettarlo. Con il favore delle spese di lite del giudizio”.
Per l'appellata:
“In via preliminare: Dichiarare inammissibile il motivo di
ricorso sollevato dalla parte appellante ed inerente il difetto
di legittimazione attiva e di interesse ad agire della Sig.ra
Nel merito: Per tutti i motivi sopra esposti, CP_1
rigettare l'appello proposto dall' Parte_2
ed accertare e dichiarare l'illegittimità
[...]
dell'Ordinanza di confisca n. 7490 del 26.07.2022. Per
l'effetto, confermare il dispositivo della sentenza n. 616/2023
resa in data 6.12.2023 dall'Ufficio del Giudice di Pace di
, Dott.ssa Cristiana Cristiani nel giudizio rubricato al Pt_1
n. 1443/2023. Con vittoria delle spese e del compenso
professionale di lite, oltre rimborso spese forfettario al 15%,
IVA e CNA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello avverso la sentenza n.
616/2023 resa in data 6.12.2023 dal Giudice di Pace di Pt_1
Dott.ssa Cristiana Cristiani, nel giudizio rubricato al n.
1443/2023, conveniva in giudizio CP_1 Parte_2
chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
1.1. Deduceva in particolare l'appellante:
3 – che in data 18.10.2021, alla guida del veicolo Audi A8 targato
AB999DJ, di proprietà del Sig. l'appellata Parte_3
veniva fermata per un controllo dai Carabinieri di Assisi;
– che, all'esito del controllo, veniva elevato, a suo carico, il verbale n. 189031638, con il quale le veniva contestata la violazione dell'art. 93, commi 1 bis e 7 bis, del C.d.S., in quanto, nonostante fosse residente in Italia da più di 60
giorni, il veicolo col quale circolava risultava immatricolato in Albania;
– che il veicolo veniva sequestrato ed affidato alla custodia dell'appellata stessa ed il verbale, non venendo impugnato,
diveniva titolo esecutivo ex art. 203 co 3 C.d.S.;
– che nel verbale veniva specificato che, entro 180 giorni dal
18.10.21, sarebbe stato necessario immatricolare il veicolo in
Italia o chiedere il rilascio del foglio di via e che, in difetto, si sarebbe proceduto alla confisca ex art. 213 C.d.S.;
– che, trascorso inutilmente il predetto termine, con decreto
26.07.22, fasc. 1490/21, veniva disposta la confisca del suddetto veicolo, con provvedimento notificato in data 03.04.23;
– che avverso detto provvedimento l'appellata proponeva ricorso al Giudice di Pace di , introducendo un giudizio che Pt_1
veniva deciso con la sentenza in questa sede impugnata, con la quale la confisca del mezzo veniva annullata per tardività del provvedimento;
– che la sentenza in questione doveva essere riformata per:
4 a) carenza di legittimazione e interesse ad agire di parte appellata, risultando il veicolo confiscato di proprietà di unico soggetto legittimato dunque ad agire Parte_3
nel presente giudizio ed unico soggetto avente interesse a contestare la confisca del veicolo in questione;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 241/90, per avere il giudice di primo grado individuato un termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, asseritamente non rispettato dall'appellante, in realtà non previsto dalla legge;
c) inapplicabilità alle sanzioni amministrative del principio penalistico della retroattività della legge più favorevole;
d) obbligatorietà della confisca amministrativa a seguito dell'accertamento di un illecito amministrativo, non residuando,
in tali casi, alcun margine di discrezionalità in capo all'amministrazione disponente, chiamata unicamente ad accertare la concreta verificazione dei presupposti già individuati dal legislatore.
1.2. Si costituiva in giudizio parte appellata, contestando quanto dedotto e richiesto da parte appellante e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Eccepiva, in particolare, l'appellata:
– l'inammissibilità del motivo di appello relativo alla presunta carenza di legittimazione ed interesse ad agire dell'appellata stessa, sia in quanto trattasi di motivo nuovo sollevato per la prima volta in sede di gravame, sia, nel merito, in quanto l'appellata è stata la destinataria del provvedimento di CP_1
5 confisca del veicolo di cui è causa, risultando per questo legittimata ad impugnare il provvedimento stesso;
– l'intervenuta abrogazione dell'art. 93, comma 1 bis e 7 bis,
del C.d.S. e, dunque, della violazione contestata all'appellata,
abrogazione che determinerebbe l'applicazione, in via retroattiva, della legge più favorevole, la quale, in via retroattiva, non prevede più la confisca del veicolo quale sanzione amministrativa accessoria, come stabilito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 63/2019, secondo un principio di diritto fatto proprio anche dalla giurisprudenza di merito;
– l'illegittimità della disposta confisca per tardività della stessa, non potendo dalla mancata previsione di un termine entro il quale la confisca del veicolo deve essere disposta desumersi la discrezionalità dell'Autorità amministrativa nell'individuazione del termine per la conclusione del procedimento, termine che, al contrario, richiamando l'art. 2
della L. n. 241/1990, dovrebbe essere individuato nella misura di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di dieci giorni entro il quale l'ufficio cui appartiene l'organo accertatore deve, ai sensi dell'art. 210 comma 3 del C.d.S.,
trasmettere il processo verbale di contestazione al Prefetto e termine che, nel caso di specie, risulterebbe essere stato disatteso.
1.3. All'udienza del 11 dicembre 2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di discussione,
6 celebrata la quale in data odierna la causa era decisa nei termini qui di seguito rappresentati.
* * *
2. Il primo motivo di appello non è fondato e non può essere accolto.
Se è vero che l'odierna appellata non è la proprietaria del veicolo confiscato con il provvedimento da lei impugnato, è
altresì vero che la confisca è stata disposta in conseguenza della violazione da lei commessa, consistita nel fatto di avere circolato sul territorio nazionale con veicolo immatricolato in
Albania, nonostante la medesima appellata fosse residente in
Italia da più di 60 giorni, nonché in conseguenza della circostanza che la medesima appellata – all'uopo informata
(viene indicato espressamente “il conducente viene informato che
[…])” con il verbale con cui le è stata contestata l'infrazione di cui all'art. 93 c. 1 bis NCDS (all'epoca vigente) – ha omesso di immatricolare il veicolo in Italia o non ha richiesto il rilascio del foglio di via per condurre il mezzo oltre confine.
Inoltre, il provvedimento di confisca è stato notificato unicamente all'appellata, non al proprietario del mezzo. Infine
si osserva che secondo quanto disposto dalla Corte di Giustizia
Europea con la pronuncia C-274/2020 del 16 dicembre 2021
“L'articolo 63, paragrafo 1, TFUE dev'essere interpretato nel
senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che vieta
a chiunque abbia stabilito la propria residenza in tale Stato
membro da più di 60 giorni di circolarvi con un autoveicolo
7 immatricolato in un altro Stato membro, a prescindere dalla
persona alla quale il veicolo è intestato, senza tener conto
della durata di utilizzo di detto veicolo nel primo Stato membro
e senza che l'interessato possa far valere un diritto a
un'esenzione, qualora il medesimo veicolo non sia destinato ad
essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro a titolo
permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo”. In
sostanza la Corte di Giustizia ritiene non conforme al principio di libera circolazione di capitali il divieto imposto ai residenti da più di 60 giorni sul territorio nazionale di utilizzare, anche saltuariamente (in ipotesi in forza di comodato di breve durata), un veicolo immatricolato all'estero,
essendo legittima la sola sanzione dello stabile utilizzo del mezzo immatricolato all'estero.
Dunque, dall'accertamento dell'infrazione in capo alla conducente del mezzo, illecito che secondo la giurisprudenza comunitaria poteva dirsi integrato solo in ipotesi di uno stabile e non occasionale utilizzo del mezzo immatricolato all'estero, nonché dalla condotta dell'amministrazione, che ha nominato custode del mezzo la medesima conducente ed ha,
dapprima avvertito solo lei delle condotte che avrebbe dovuto adottare per evitare il provvedimento di confisca, e poi notificato il provvedimento di confisca alla sola conducente,
può logicamente inferirsi l'esistenza di un titolo – non reale ma – obbligatorio di carattere duraturo e non occasionale che assicurava alla conducente del mezzo oggi appellata la
8 disponibilità del mezzo medesimo. Da tale titolo discende l'interesse dell'appellata ad impugnare il provvedimento di confisca, al fine di rientrare nella disponibilità del mezzo, la medesima disponibilità, non saltuaria ma permanente, che ha comportato nei suoi confronti l'accertamento dell'infrazione di cui all'art. 93 c. 1 bis NCDS, presupposto del provvedimento di confisca.
L'illecito di cui si discute (nella struttura vigente al momento del fatto) presuppone, dunque, una duplice legittimazione ad impugnare il provvedimento di confisca, quella del proprietario privato dei relativi poteri domenicali, e quella eventuale dello stabile utilizzatore che con la propria condotta illecita ha determinato il provvedimento di confisca ed il cui interesse alla stabile utilizzazione del mezzo è frustato dal detto provvedimento.
3. I restanti motivi di appello non possono essere accolti per effetto dell'abrogazione dell'illecito presupposto che ha portato poi alla sanzione accessoria della confisca. Questione
che consente di superare e ritenere assorbita ogni altra questione sollevata da parte appellata.
La norma posta a base dell'infrazione accertata (art. 93 c. I
bis NCDS) non risulta più vigente, essendo stata abrogata dalla
L. 23 dicembre 2021, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 12 del 17 gennaio 2022, in vigore dal 18 marzo 2022; e ciò a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea,
pronunciata in data 16 dicembre 2021 (C-274/2020), che ha
9 dichiarato come l'art. 93 comma 1 bis si ponga in contrasto con le normative europee ed, in particolare, con l'art. 63 del TFUE,
laddove stabilisce che “L'articolo 63, paragrafo 1, TFUE
dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa
di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia stabilito la
propria residenza in tale Stato membro da più di 60 giorni di
circolarvi con un autoveicolo immatricolato in un altro Stato
membro, a prescindere dalla persona alla quale il veicolo è
intestato, senza tener conto della durata di utilizzo di detto
veicolo nel primo Stato membro e senza che l'interessato possa
far valere un diritto a un'esenzione, qualora il medesimo
veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato
nel primo Stato membro a titolo permanente né sia, di fatto,
utilizzato in tal modo”. In sostanza la Corte di Giustizia ha ritenuto non conforme al principio di libera circolazione di capitali il divieto imposto ai residenti da più di 60 giorni sul territorio nazionale di utilizzare, anche saltuariamente (in ipotesi in forza di comodato di breve durata), un veicolo immatricolato all'estero, essendo legittima la sola sanzione dello stabile utilizzo del mezzo immatricolato all'estero.
Dunque, alla luce di detta pronuncia, il Giudice nazionale investito dell'opposizione alla sanzione comminata ex art, 93
CdS (all'epoca vigente) era chiamato ad apprezzare il titolo in forza del quale il residente in Italia da più di 60 giorni conduceva sul territorio nazionale un mezzo immatricolato all'estero e in ipotesi che ciò fosse avvenuto in forza di
10 comodato temporaneo a ritenere lecita la condotta.
In adeguamento a quanto espresso dalla Corte di Giustizia
dell'UE, l'Italia ha espunto la previsione sanzionatoria convenuta nell'art. 93 c. 1 bis ed introdotto il nuovo art. 93-
bis del codice della strada, che - per quanto qui d'interesse -
prevede: "1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli,
i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di
proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in
Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a
condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza
siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e
94” (c. 1); “7. Il proprietario del veicolo che ne consente la
circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1
e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 400 a Euro 1.600. L'organo accertatore ritira il
documento di circolazione e intima al proprietario di
immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli
93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla
registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresì l'immediata
cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e
deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso
all'ufficio della motorizzazione civile competente per
territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la
verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa
11 all'immatricolazione o alla registrazione in Italia,
l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere
all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la
via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo
oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta
giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non
sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato,
lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si
applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa.
Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo
ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione
rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è
soggetto allesanzioni di cui all'articolo 213, comma 8” (c. 7).
Sul punto, l'Avvocatura dello Stato rappresenta come l'espunzione dell'art. 93 dal Codice della Strada non abbia, in concreto, fatto venir meno la fattispecie sanzionata con il verbale di contestazione opposto, atteso che la medesima infrazione sarebbe stata trasposta, in tutti i suoi elementi costitutivi, nel nuovo art. 93-bis CdS, nella parte sopra richiamata.
Invero, dal confronto tra la formulazione dell'abrogato art. 93 CdS e quella del nuovo art. 93-bis CdS, emerge – in tesi –
una marginale modifica normativa che avrebbe esclusivamente inciso sul periodo temporale nel quale è ammessa la circolazione dei veicoli esteri (non più sessanta giorni dall'acquisizione della residenza da parte del conducente, come previsto
12 dall'abrogato art. 93 CdS, bensì tre mesi, come disposto dal nuovo art. 93 CdS), rendendo, per il resto, organica la materia inerente alla circolazione dei veicoli immatricolati all'estero.
Ad ogni modo, secondo quanto espresso dall'Avvocatura, le sopravvenute modifiche normative favorevoli al soggetto sanzionato non sarebbero rilevanti anche in ragione del carattere non afflittivo delle norme sanzionatorie applicate, in ossequio al principio tempus regit actum, proprio del sistema sanzionatorio amministrativo.
Ne consegue, in tesi, l'applicazione della disposizione vigente al momento in cui la condotta illecita veniva posta in essere e, quindi, contestata dagli organi accertatori nei confronti di parte appellata.
4. Le difese dell'Avvocatura non possono essere condivise.
5. In primo luogo, si rende necessario analizzare la natura delle norme sanzionatorie che vengono in rilievo nel caso di specie.
In linea generale, secondo quanto espresso dall'orientamento interpretativo prevalente, valorizzando il profilo funzionale,
si distingue tra sanzioni in senso lato e sanzioni in senso stretto. In particolare, le prime presentano una finalità
ripristinatoria, in forma specifica o per equivalente,
dell'interesse pubblico leso dal comportamento antigiuridico,
mentre le seconde mostrano una finalità afflittiva, essendo indirizzate a punire il responsabile dell'illecito, allo scopo di assicurare obiettivi di prevenzione generale e speciale a
13 tutela di un interesse pubblico.
La questione che si pone è rappresentata dall'articolato sistema di misure afflittive che l'ordinamento nazionale prevede al di fuori del circuito della giustizia penale.
Invero, l'uso di strumenti afflittivi alternativi alla sanzione penale può tradursi in una “truffa delle etichette” da parte del legislatore, che cela l'essenza punitiva della misura dietro lo schermo di una qualificazione in termini non penalistici, con conseguente elusione delle garanzie
(costituzionali e convenzionali) proprie della materia penale.
Ne è conseguita una copiosa giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, atta a ridisegnare i confini -
mobili - della materia penale, a partire dalla nota sentenza
Engel del 1976. Secondo la Corte EDU, invero, le sanzioni amministrative afflittive rientrano in un concetto allargato di materia penale – con conseguente applicazione delle garanzie costituzionali – al ricorrere dei c.d. “criteri Engel” (Corte
EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976). Tali criteri sono costituti:
i) dalla qualificazione giuridica dell'illecito nel diritto nazionale, con la puntualizzazione che la stessa non è
vincolante quanto si accerta la valenza intrinsecamente penale della misura;
ii) dalla natura dell'illecito, desunta dall'ambito di applicazione, di carattere generale, della norma che lo prevede – che deve essere rivolto alla generalità dei consociati – e dallo scopo perseguito che deve essere non risarcitorio, ma afflittivo;
iii) dal grado di severità della
14 sanzione, determinato con riguardo alla pena massima prevista dalla legge e non a quella concretamente applicata. I criteri così enucleati sono alternativi e non cumulativi. Nondimeno, la
Corte EDU ha previsto la possibilità di adottare un approccio cumulativo, qualora l'analisi separata di ciascun criterio non consenta di pervenire ad una conclusione chiara.
Ne consegue, secondo la Corte di Strasburgo, che le garanzie proprie del diritto penale strettamente inteso troveranno applicazione anche per il diritto sanzionatorio. Il riferimento
è, in particolare, agli artt. 6 e 7 della CEDU, nonché, sul piano interno, dell'art. 25, c. 2, Cost. (principio di legalità)
e dei rispettivi, sottintesi statuti garantistici che ne fungono da corollari.
5.1. Sul piano legislativo nazionale, per quanto qui d'interesse, la disciplina generale delle sanzioni amministrative, modellata alla luce dei principi di matrice penalistica, è contenuta nella l. n. 689/1981. In particolare,
l'art. 1 della legge 689/1981 – la cui rubrica reca “principio di legalità” – dispone che “nessuno può essere assoggettato a
sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
La norma, a ben vedere, riproduce il principio di legalità e di irretroattività della legge sfavorevole, di cui all'art. 25,
c. 2 Cost., ma non il principio penalistico di retroattività
delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli.
Tale lacuna normativa ha, dunque, fatto emergere la questione
15 circa la possibile estensione di tale principio anche alle sanzioni amministrative.
Al riguardo, la Corte Costituzionale (già con la sentenza n.
236 del 2011 e, più recentemente, con la sentenza n. 63 del
2019), pur ritenendo non contrario a costituzione la disposizione sopra richiamata, ha affermato che rispetto “a
singole sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità
“punitiva”, il complesso dei principi enucleati dalla Corte di
Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso,
dunque, il principio di retroattività della lex mitior, nei
limiti appena precisati – non potrà che estendersi anche a tali
sanzioni” (Corte Cost., sent. n. 63 del 2019). La Consulta ha,
infatti, rilevato come “la Corte di Strasburgo non abbia mai
avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative
complessivamente considerato, bensì singole e specifiche
discipline sanzionatorie, ed in particolare quelle che, pur
qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento
interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche "punitive"
alla luce dell'ordinamento convenzionale". In difetto, pertanto,
di alcun "vincolo di matrice convenzionale in ordine alla
previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei
singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della
legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni
amministrative", la sentenza n. 193 del 2016 ha giudicato non
fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art.
1 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
16 penale), del quale il giudice a quo sospettava il contrasto con
gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione
agli artt. 6 e 7 CEDU, nella parte in cui non prevede una regola
generale di applicazione della legge successiva più favorevole
agli autori degli illeciti amministrativi: regola generale la
cui introduzione, secondo la valutazione di questa Corte,
avrebbe finito "per disattendere la necessità della preventiva
valutazione della singola sanzione (qualificata "amministrativa"
dal diritto interno) come "convenzionalmente penale", alla luce
dei cosiddetti criteri Engel” (Corte Cost., sent. n. 63/2019).
Continua la Consulta, infatti, che “l'estensione del principio
di retroattività della lex mitior in materia di sanzioni
amministrative aventi natura e funzione "punitiva" è, del resto,
conforme alla logica sottesa alla giurisprudenza costituzionale
sviluppatasi, sulla base dell'art. 3 Cost., in ordine alle
sanzioni propriamente penali. Laddove, infatti, la sanzione
amministrativa abbia natura "punitiva", di regola non vi sarà
ragione per continuare ad applicare nei confronti di costui tale
sanzione, qualora il fatto sia successivamente considerato non
più illecito;
né per continuare ad applicarla in una misura
considerata ormai eccessiva (e per ciò stesso sproporzionata)
rispetto al mutato apprezzamento della gravità dell'illecito da
parte dell'ordinamento. E ciò salvo che sussistano ragioni
cogenti di tutela di controinteressi di rango costituzionale,
tali da resistere al medesimo "vaglio positivo di
ragionevolezza", al cui metro debbono essere in linea generale
17 valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius
nella materia penale”.
Ne consegue che l'applicazione del principio di retroattività
della lex mitior e – più in generale – dello statuto di garanzie
(costituzionali e convenzionali) che presiedono la materia penale potrà trovare applicazione anche in riferimento a sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità punitiva,
alla luce dei c.d. criteri Engel sopra richiamati.
Per quanto concerne il diritto italiano, ad esempio, sono state ricondotte alla nozione allargata di materia penale: - la confisca ex art. 44, c. 3, D.P.R. n. 380 del 2001 (Corte EDU 20
gennaio 2009, e altri
contro
Italia;
- una Parte_4
sanzione amministrativa pecuniaria per eccesso di velocità del modesto importo di Lire 62.000 (Corte EDU 9 novembre 1999,
contro
Italia); - una sanzione pecuniaria per violazione Per_1
di vincoli paesaggistici (Corte EDU 21 marzo 2006, Valico S.r.l.
contro
Italia); - una sanzione dell'A.G.C.M. per intesa restrittiva (Corte EDU 27 settembre 2011, Menarini contro
Italia). Ipotesi, dunque, eterogenee tra loro, di cui la Corte
ha valorizzato – di volta in volta – la finalità, la natura e/o la severità della sanzione concreta.
5.2. Nel caso di specie, la questione concerne l'illecito amministrativo costituito dalla circolazione nel territorio nazionale di veicolo immatricolato all'estero, come prevista dall'allora vigente art. 93, c.
1-bis, CdS e, ad oggi,
regolamentata dal nuovo art. 93-bis CdS.
18 A prescindere dal rapporto intertemporale delle norme sopra richiamate – di cui si tratterà funditus nel prosieguo della motivazione – si impone la necessità di verificare la natura
(afflittiva o meno) delle norme in commento, alla luce dei criteri Engel sopra elencati, così da determinare la possibile applicabilità delle garanzie offerte dai principi penalistici,
tra cui il principio di retroattività della legge più
favorevole.
Perciò, a prescindere dalla qualificazione formale offerta dal legislatore e valorizzando la finalità delle norme e,
altresì, la risposta sanzionatoria offerta dalle medesime disposizioni, è possibile affermarne la natura sostanzialmente penale.
In particolare, lo scopo previsto dal legislatore risulta, a ben vedere, finalizzato a contrastare l'aggiramento degli obblighi che conseguono all'immatricolazione del mezzo in
Italia, tra cui l'assicurazione RCA, la revisione del mezzo e il pagamento del bollo auto. L'immatricolazione comporta,
oltretutto, l'iscrizione del mezzo all'interno del Pubblico
Registro Automobilistico (PRA).
L'omessa immatricolazione, pertanto, non solo risulterebbe dannosa per la tutela della sicurezza nell'ambito della circolazione stradale, ma costituirebbe, altresì, un espediente per sottrarsi alle sanzioni previste dal Codice della Strada.
Secondo quanto stabilito dall'art. 201 del CdS, infatti,
“qualora la violazione non possa essere immediatamente
19 contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati
della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta
giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo
trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si
tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a
motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art.
196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal
P.R.A. alla data dell'accertamento (…)” (c. 1).
Di conseguenza, la circolazione nel territorio nazionale mediante veicolo non immatricolato in Italia consentirebbe al soggetto autore dell'illecito amministrativo di sottrarsi alle correlative sanzioni imposte dal codice della strada, in caso di mancata contestazione immediata, risultando sicuramente più
difficile la notificazione del verbale e la riscossione della relativa sanzione.
La natura punitiva delle norme in commento si apprezza,
pertanto, alla luce delle plurime finalità di cui sono espressione, atte a reprimere e prevenire la violazione di ulteriori norme poste a tutela della generalità dei consociati e dell'ordine pubblico inteso nella sua interezza.
Nella sanzione pecuniaria conseguente all'illecito di cui si discute, poi, non si ravvisano finalità ulteriori rispetto a quelle speciali e generali preventive, tipiche del diritto della punizione, non emergendo scopi risarcitori, ripristinatori e compensativi.
20 Inoltre, anche guardando al grado di severità della sanzione,
è delineata una non trascurabile, dal punto di vista afflittivo,
cornice edittale della pena pecuniaria prevista, a cui si aggiunge, in caso di mancata regolarizzazione dell'immatricolazione del veicolo, addirittura la sanzione accessoria della confisca. Sul punto giova anche confrontare la cornice edittale della sanzione pecuniaria (da 711,00 a 2.842,00
euro) con quella sicuramente penale delle ammende (che all'art. 26 prevede una forbice tra euro 26,00 ed euro 10.000,00), nelle ipotesi in cui tali ultime sanzioni siano comminate in via esclusiva nelle ipotesi contravvenzionali previste dal codice penale (ad es. art. 716 e 723 c.p. che prevedono ammende non superiori rispettivamente ad euro 206,00 e 516,00).
Infine, applicando un criterio interpretativo sistematico e di unitarietà e non contraddizione dell'ordinamento, analizzando la casistica offerta dalle pronunce della Corte EDU non può non essere rilevato come sia stata considerata norma
“sostanzialmente penale” la previsione dell'illecito costituito dall'infrazione dell'eccesso di velocità, punito nel caso di specie con una sanzione pecuniraria del modesto importo di Lire
62.000 (Corte EDU 9 novembre 1999, Varuzza
contro
Italia);
5.3. Dunque, l'art. 93 CdS anteriforma costituiva norma sanzionatoria di carattere afflittivo a cui, in ragione dei c.d.
criteri Engel, deve essere assicurata l'applicazione delle garanzie fondamentali proprie del diritto penale, tra cui l'applicazione retroattiva della lex mitior.
21 6. Ciò posto, non è dato ravvisare una continuità
sanzionatoria tra quanto previsto dalla disciplina previgente e quanto previsto dall'attuale disposizione normativa.
Nella specie, da un confronto strutturale tra il precedente art. 93 CdS e il nuovo art. 93-bis CdS, risulta evidente come non compaia più alcun riferimento al generale divieto, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero. Il primo comma dell'art. 93-bis CdS, invero, stabilisce che “(…) gli
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno
Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito
residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul
territorio nazionale a condizione che entro tre mesi
dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le
disposizioni degli articoli 93 e 94”, così facendo esplicito riferimento al solo proprietario del mezzo. La prescrizione espressa dalla nuova disposizione vale, quindi, per il caso in cui il proprietario del mezzo abbia acquisito la residenza anagrafica in Italia, non essendo più prevista l'acquisizione della residenza anagrafica in Italia da parte del conducente, il quale potrà essere, indifferentemente, residente o non residente in Italia.
Soltanto il proprietario sarà, pertanto, obbligato – nel nuovo termine di tre mesi (non più sessanta giorni)
dall'acquisizione della residenza in Italia – ad immatricolare il veicolo estero in Italia, quale requisito indefettibile per
22 la circolazione nel territorio nazionale.
Al contrario, la figura del conducente è posta in evidenza dal nuovo comma 2 dell'art. 93-bis CdS, il quale dispone che “a
bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio
nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non
coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere
custodito un documento sottoscritto con data certa
dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata
della disponibilità del veicolo(…)”.
La nuova norma differenzia in maniera netta le condotte,
rispettivamente, del conducente e del proprietario, imponendo soltanto a quest'ultimo – e non più al conducente – l'obbligo di immatricolazione in Italia del mezzo estero, nell'ipotesi in cui abbia stabilito la residenza nel territorio italiano ed essendo costruito solamente su quest'ultimo l'ipotesi di illecito prima disciplinato all'art. 93 c. 1 bis e 7 bis. è infatti ora Per_2
la norma nel prevedere che “Il proprietario del veicolo che ne
consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600”.
Ne consegue come la modifica normativa intervenuta debba considerarsi un'ipotesi di abolitio criminis, non potendo più
ritenersi sanzionabile la condotta del conducente che non abbia assolto agli obblighi di immatricolazione previsti dalla previgente normativa;
obblighi che, sul piano soggettivo,
23 risultano ad oggi indirizzari al solo proprietario del mezzo estero.
La violazione contestata dagli organi accertatori nei confronti dell'odierna appellata, ai sensi del previgente art. 93 CdS, c.
1-bis e c.
7-bis, non risulta attualmente più
punibile e, pertanto, in applicazione delle garanzie costituzionali sopra richiamate e, nella specie, in applicazione del principio di retroattività della lex mitior, la sanzione (di natura sostanzialmente penale) dovrà essere revocata, in quanto abrogata.
Trattandosi di norma punitiva di carattere sostanzialmente penale spetta al Giudice investito per qualsiasi ragione dell'opposizione al verbale di accertamento della sanzione di rilevare l'avvenuta abrogazione della sanzione (Cass. sent. n.
15772 del 2005).
7. Alla luce delle superiori considerazioni, diverse da quelle individuate da primo giudice ed assorbenti rispetto alle stesse,
l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
La novità della questione consiglia la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- spese di lite compensate.
24 Perugia lì 28.5.2025
25
Il Giudice
Dott. Andrea Ausili