Articolo 93 bis del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 103Articolo 105
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28 settembre 2024
Art. 93-bis. (( (Reclami). )) (( 1. I decreti del giudice delegato e del tribunale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 124.
2. Gli atti e le omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 133, sostituito al curatore il commissario o il liquidatore giudiziale. ))
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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