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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 9278/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 6 ottobre 2023 da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Milano, P.zza San Babila, 4/A, presso lo studio dell'Avv. Andrea Perron Cabus, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Michele Toniatti, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) in via principale, accertata la genuinità dell'appalto e l'infondatezza degli illeciti contestati nel verbale, dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di Addebito n. 368 2023 00055981 91 000 notificato il 29.08.2023 e, per l'effetto e in ogni caso, annullare ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2022006108/DDL del 6.02.2023, notificato in data 14.03.2023;
1 2) in via subordinata, accertata la genuinità dell'appalto ma nell'ipotesi in cui si intendesse comunque far valere nei confronti di la responsabilità Parte_1 solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003 per le eventuali omissioni contributive imputabili a dichiarare che nulla è dovuto da Parte_2 in relazione ai contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti Parte_1 impiegati nell'appalto e non versati da non potendo Controparte_2 trovare applicazione la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003 per le omissioni contributive relative al periodo in cui risultava avere DURC attestanti la regolarità contributiva;
Controparte_2
3) in via ulteriormente subordinata, accertata la genuinità dell'appalto ma nell'ipotesi in cui si intendesse comunque far valere nei confronti di Parte_1 la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003 per le eventuali omissioni contributive imputabili a senza dare rilevanza Parte_2 alla presenza dei DURC attestanti la regolarità contributiva di Parte_2 dichiarare che Parte_1
(i) è tenuta a rispondere dei soli eventuali contributi previdenziali e assistenziali che risultassero non versati da maggiorati degli interessi Controparte_2 di mora che andranno ricalcolati sul minore imponibile risultante dalla deduzione dei versamenti effettuati da e Controparte_2
(ii) non è tenuta a rispondere della sanzione civile di € 25.307,69;
4) in via ulteriormente subordinata, qualora non venga accertata la genuinità dell'appalto, dedurre dall'imponibile contributivo richiesto a quanto Parte_1 già pagato da e contabilizzato dall'ente previdenziale per i Controparte_2 predetti titoli, con conseguente ricalcolo delle sanzioni e degli interessi di mora sulla base del minore importo che risulterà all'esito della deduzione e, in ogni caso, con rideterminazione delle sanzioni sulla base dei parametri previsti dall'art. 116, comma 8, lett. a), legge n. 388/2000 (elusione);
5) in ogni caso di accertamento della sussistenza di obblighi contributivi a carico di quindi nel caso di accoglimento di una delle predette domande Parte_1 subordinate che prevedano oneri parziali a carico di il conteggio Parte_1 delle somme contabilizzate a carico di dovrà essere effettuato Parte_1 tenendo conto dei criteri di calcolo indicati al punto 2 della parte motiva, ossia, in relazione al periodo che va da giugno 2020 a maggio 2021, applicando (i) la retribuzione oraria vigente all'epoca per i lavoratori inquadrati nella 1ª categoria del CCNL Metalmeccanica Industria, pari a € 7,6910, oppure, in subordine, (ii) quella prevista per i lavoratori all'epoca inquadrati nella 2ª categoria del CCNL Metalmeccanica Industria (corrispondente all'attuale livello D1), pari a € 8,4897; 6) in ogni caso: con riserva di chiedere la rateazione dei pagamenti di quanto dovesse risultare dovuto e con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
2 PER IL CONVENUTO : CP_1
1) rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando per l'effetto l'avviso di addebito n. 368 2023 0005598191000 e condannando comunque , in persona del CP_3 legale rappresentante pro tempore, Sig. TO Michele, al pagamento all' CP_1 delle somme indicate nello stesso o quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo;
2) con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 6 ottobre 2023, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava la società di aver ricevuto in data 14 marzo 2023 la notifica dell'avviso di addebito n. 368 2023 00055981 91 000 il quale faceva riferimento al Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2022006108/DDL del 6 febbraio 2023, notificato il 14 marzo 2023 (doc. 3 fasc. ric.) con cui era stato contestato l'omesso versamento di contributi previdenziali nel periodo dall'1.06.2020 al 31.12.2021. Ciò sul presupposto che il contratto di appalto tra e Parte_1 fosse da ritenersi illecito, in quanto la situazione Controparte_2 riscontrata in sede di accertamento avrebbe configurato la fattispecie dell'esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione da parte di
[...]
Controparte_2
Sulla base di tale assunto, l' , in relazione ai lavoratori impiegati nell'appalto, CP_1 aveva costituito una posizione assicurativa e previdenziale in capo a Parte_1
utilizzatrice della forza lavoro e, quindi, asseritamente obbligata nei
[...] confronti dell' per il versamento della relativa contribuzione. CP_1
Per regolarizzare la posizione contributiva, nel Verbale Unico era stato chiesto alla Società di versare all' il complessivo importo di € 77.280,82 di cui € CP_1
51.857,77 a titolo di contributi e € 25.423,05 a tiolo di somme aggiuntive (sanzioni e interessi di mora), contributi calcolati sull'imponibile contributivo derivante dalla riqualificazione della posizione lavorativa dei dipendenti in questione sulla base della declaratoria del CCNL Metalmeccanica Industria. Contestualmente al Verbale Unico di accertamento e notificazione, l' aveva CP_1 inviato a la diffida ad adempiere al predetto pagamento entro 30 Parte_1 giorni (doc. 06 fasc. ric.). si opponeva all'avviso di addebito n. 368 2023 00055981 91 Parte_1
000 notificato il 29 agosto 2023 e, pertanto, con riferimento al Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2022006108/DDL, contestava: a) l'illiceità del contratto di appalto intercorso tra e;
Parte_2 Pt_1
3 b) la richiesta di pagamento dell'importo di € di € 77.280,82 di cui € 51.857,77 a titolo di contributi e € 25.423,05 a tiolo di somme aggiuntive (sanzioni e interessi di mora) (importo successivamente aumentato in Euro 81.952,69 nell'Avviso di Addebito); c) in via subordinata, l'insussistenza della fattispecie dell'evasione e la conseguente applicazione delle sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000 in luogo dell'elusione e delle sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000.
Nel corso della prima udienza del 20 febbraio 2024, il Tribunale rilevava l'erronea individuazione della casella di posta elettronica certificata dell'ente convenuto. Si rendeva quindi necessaria la rinnovazione della notifica all'indirizzo corretto, con fissazione di una nuova udienza di discussione. L' , costituitasi a seguito della corretta notifica, chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, espletata l'attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
368 2023 00055981 91 000 notificato il 29 agosto 2023 che fa riferimento al Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2022006108/DDL del 6 febbraio 2023 (docc. 1 e 3 fasc. ric.). L'avviso intima alla società il pagamento di € 81.952,69 per omissioni contributive, relative al periodo compreso tra giugno 2020 e dicembre 2021, riferibili alla Gestione Aziende.
2. L'eccezione preliminare di nullità sollevata da non può Parte_1 essere condivisa. riferisce di avere esperito la fase amministrativa (con ricorso Parte_1 depositato il 12 giugno 2023) avverso il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2022006108/DDL, rimasto privo di riscontro. L'avviso di addebito oggetto dell'opposizione (n. 368 2023 00055981 91 000) è formato l'8 luglio 2023, con iscrizione a ruolo del medesimo e notifica a il 29 agosto 2023. Parte_1 eccepisce la sua nullità in quanto emesso in violazione delle Parte_1 disposizioni di cui all'art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 46/1999, il quale prevede che “in caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”. Il silenzio-rigetto formatosi a seguito del decorso del termine di 90 giorni si sarebbe perfezionato il 10 settembre 2023, mentre l'avviso di addebito risulterebbe formato prima (8 luglio 2023: doc. 1 fasc. ric.), con conseguente vizio insanabile dell'atto.
4 Tuttavia, in tema di riscossione di contributi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, per l'equivalenza sancita dall'art. 30, comma 14, della legge n. 122/2010) che pure ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 17858 del 2018 e poi Cass., n. 24134 del 2021). Le questioni formali relative alla regolarità dell'avviso di addebito vengono quindi (ed in ogni caso) assorbite dall'accertamento del merito della pretesa contributiva.
3. La premessa dell'avviso opposto è quindi il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022006108/DDL del 6 febbraio 2023, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cremona, con il quale è stato contestato all'azienda l'omesso versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori impiegati nel contratto di appalto sottoscritto con in ragione Controparte_2 della ritenuta illiceità dell'appalto. La premessa normativa della vicenda che qui rileva consiste nell'affermare che, fuori dello schema legale delineato dalle fattispecie di cui agli artt. 30 e segg. D.Lgs. 81/2015 (come già agli artt. 20 e segg. D.Lgs. 276/2003) e all'art. 29 D.Lgs. 276/2003, vige il divieto di costituire forme di organizzazione del lavoro in cui l'effettivo utilizzatore della prestazione non coincida con il titolare del rapporto di lavoro. In particolare, l'art. 29 D.Lgs. 276/2003 codifica i criteri distintivi tra appalto lecito e interposizione illecita nella “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore” e nella “assunzione da parte del medesimo del rischio di impresa”; ad essi deve farsi riferimento, nella consapevolezza che l'organizzazione dei mezzi può anche risultare, a seconda delle specifiche esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. Dunque, come già altre volte rilevato da questo Tribunale, ciò che distingue il soggetto illegittimamente interposto dall'appaltatore è l'assenza nel primo di una gestione d'impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione, presupposti che devono essere verificati in concreto. E' possibile escludere la sussistenza di un'interposizione illecita unicamente nei casi in cui l'impresa appaltatrice operi in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto al committente, abbia una gestione a proprio rischio in relazione a una specifica opera e, soprattutto, ove i lavoratori impiegati siano da lui diretti e operino realmente nel suo interesse. Dunque, qualora sia prospettata l'ipotesi di interposizione illecita, è in primo luogo necessario accertare se la committente abbia svolto, di fatto, un intervento, per così dire, direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio.
5 4. Il 29 maggio 2020 sottoscrive con Parte_1 [...] un contratto di appalto avente ad oggetto “la gestione di numero 1 Controparte_2 struttura produttive di stoccaggio avente rispettivamente funzione di produzione di semilavorati e prodotti finiti” come meglio dettagliato nei punti 2a) e 2b) del contratto (doc. 8 fasc. ric.). Il punto 2 a) del contratto fa riferimento “alla gestione della logistica all'interno del magazzino destinato alla produzione ed alla logistica delle materie prime e dei semilavorati necessari alla committente per la produzione e realizzazione dei prodotti finiti”. Il punto 2 b) del contratto fa riferimento “ai lavori di piccola manutenzione edilizia nonché strutturali all'interno di tutto il complesso del committente, ivi comprese le piccole manutenzioni anche idrauliche ed elettriche, imbiancature, gli allestimenti strutturali e qualsiasi altro lavoro edile e/o di carpenteria dei capannoni del committente” Il contratto di appalto si rinnova tacitamente fino alla sua cessazione, avvenuta il 31.12.2021. Le parti pattuiscono un compenso orario di € 21,00 oltre IVA per la gestione dei servizi ordinari di cui al punto 2 a) del contratto. In relazione agli interventi strutturali e agli ordini speciali di cui al punto 2 b) del contratto, i prezzi venivano concordati di volta in volta tra le parti (doc. 9 fasc. ric.). Dal 1° giugno 2021 le parti rideterminano il corrispettivo, individuandolo forfettariamente in € 20.000,00 (oltre IVA) mensili, “oltre extra mandato” (doc. 10 fasc. ric.).
5. Come si legge chiaramente nel contratto, l'oggetto dell'appalto riguarda la logistica del magazzino e i lavori di piccola manutenzione (doc. 8 fasc. ric.). Gli operanti, facendo accesso ai luoghi di lavoro ed acquisendo le informazioni dai lavoratori (dipendenti di ) trovati sul posto, rilevano che Controparte_2 le mansioni di costoro non sono inerenti la logistica o la piccola manutenzione ma la produzione di articoli per ufficio (così Per_1 Persona_2
quest'ultimo unico Persona_3 Persona_4 Persona_5 che riferisce di essersi occupato anche della piccola manutenzione: doc. 4 fasc.
). CP_1
Per approfondire la questione, sono stati sentiti tre testimoni (udienze del 17 settembre 2024 e 12 dicembre 2024). Il teste ha riferito: “Sono funzionario Sono uno degli Testimone_1 CP_1 ispettori che hanno condotto gli accertamenti. Abbiamo eseguito un accesso ispettivo presso la sede di di Abbiamo identificato i CP_4 Parte_1 lavoratori presenti, indicati al Capo 14 della memoria formalmente assunti CP_1 da Prendo visione del doc. n. 4 fascicolo si Controparte_2 CP_1 tratta delle deposizioni da noi raccolte presso la caserma dei Carabinieri di
6 Rivolta d'Adda. Abbiamo accertato che svolgeva solo Controparte_2 attività relativa all'espletamento delle pratiche di assunzione, visite mediche, dispositivi di sicurezza e documentazione retributiva e fiscale. I lavoratori facevano riferimento per i problemi relativi alla gestione amministrativa al sig. ed a sua moglie la sig.ra dipendente di una CP_5 Parte_3 altra azienda. Per l'attività lavorativa le persone trovate in cantiere si riferivano ai sig.ri i tre fratelli nati negli anni '60 ed altre due persone dipendenti Per_2 di . Gli erano in origine i titolari dell'attività che si Parte_1 Per_2 svolgeva nei capannoni. A loro è seguita la società CET di cui erano dipendenti, ma la gestione di tutto risaliva alla società .. Qualunque dubbio Parte_1 sull'attività lavorativa veniva risolto per i lavoratori dall'amministratore di
il sig. TO. Parte_1
non aveva né la capacità tecnica né la struttura per Controparte_2 gestire il lavoro in quel cantiere. L'appalto faceva riferimento alla gestione/movimentazione del materiale con applicazione del CCNL multiservizi. Sia i due dipendenti di tra cui mi pare la moglie di uno degli Parte_1
sia i dipendenti di lavoravano nello stesso contesto. Per_2 Controparte_2
L'indagine è principiata dall'accertamento della forza lavoro della società CET ed ha portato a riscontrare che i medesimi lavoratori di CET che prestavano attività presso determinati committenti erano ora dipendenti di presso i CP_2 medesimi committenti. I dipendenti di utilizzavano strumenti della committenza.” Parte_2
Il secondo teste, ha riferito: “Sono stato dipendente Testimone_2 di dal 2020 al 2021, anno in cui la società ha chiuso. Lavoravo Controparte_2 per l'appalto di a in Via Napoli. Presso Parte_1 CP_4 Parte_2 gestivo i ragazzi che avevo sotto di me: i miei tre figli , ed e i Per_2 Per_3 Per_6 miei due fratelli e e la sig.ra che era una operaia. Per_5 Per_4 Persona_7
Il sig. , titolare di mi passava gli ordini ed io CP_6 Parte_1 organizzavo il lavoro dividendolo tra le persone di cui ho detto. I macchinari che utilizzavamo erano di noi facevamo solo manodopera. Nel Parte_1 caso in cui un lavoratore avesse dovuto chiedere un permesso chiedeva a me ed io riferivo alla , il sig. TO non aveva nulla a che fare . Controparte_2
Mi viene letta una parte della mia deposizione del 06.05.2022 ( doc. 4 fascicolo
preciso che in caso di assenza di qualche lavoratore avvisavo la sig.ra CP_1
che era quella che mi aveva fatto entrare in . Parte_3 Controparte_2
Nei primi sei mesi di lavoro eravamo assunti dalla CET, a cui è seguita la
. Controparte_2
Il sig. TO era il padrone della ditta ogni settimana Parte_1 veniva nello stabilimento per vedere se tutto andava bene. Le mie mansioni presso il cantiere di non sono mai cambiate transitando da CET a Parte_1
a .” Controparte_2 Controparte_7
7 La terza teste, , ha riferito: “Ho lavorato per Persona_7
presso Ho iniziato a lavorare per Controparte_2 Parte_1
partire dal 17.03.2021 fino alla fine dell'anno 2023. Controparte_2
Viene sottoposto al testimone il doc. 4 del fascicolo confermo di essere stata CP_1 sentita dagli ispettori in data 22.05.2022. Mi pare di ricordare che il mio lavoro fosse regolato da un responsabile di , Controparte_2 Tes_2
Era lui che quotidianamente mi diceva cosa dovevo fare. Non ho mai
[...] avuto richiami disciplinari. Non ho mai conosciuto il legale rappresentante di nè Controparte_2 di . Controparte_7
Tanti anni fa lavoravo con i fratelli o nella loro ditta. Pt_4 Per_2
Lavoravo sempre sotto Cooperativa. Non li ho più visti per un po' di anni. Successivamente il sig. , di cui ho già parlato, mi ha chiamato perché c'era Tes_2 bisogno di personale presso siccome quel lavoro l'avevo già Parte_1 fatto sono stata assunta tramite cooperativa . Controparte_2
Le buste paga venivano consegnate da un magazziniere della ditta SEI ROTA, che era la ditta che forniva tale Andrea. Costui dava le buste paga Parte_1 al sig. il quale le distribuiva ai lavoratori. Tes_2
Conosco . Negli anni passati era lei che faceva i contratti di lavoro Parte_3 con la cooperativa o le cooperative che si sono succedute. Conosco il sig. per averlo visto un paio di volte in ditta. Non so chi sia, CP_6 penso che sia il padrone di o almeno lo immagino.” Parte_1
6. La vicenda processuale che riguarda le società e Parte_1
risale a periodi cronologicamente anteriori al lasso Controparte_2 temporale esaminato in questo giudizio. Il sistema di somministrazione con riferimento all'attività di Parte_5
(committente unica di doc. 4 fasc. ) è già stato accertato Parte_1 CP_1 con la sentenza del Tribunale di Milano n. 1212/2024, che ha riguardato propriamente quel committente ( doc. 1 fasc. ). Parte_5 CP_1
Nel provvedimento si legge del ruolo di (dipendente di Parte_3 [...]
, unitamente a quello del marito, allora dipendente di Parte_5 CP_5
, nella gestione del personale somministrato a Controparte_2 [...] da parte delle società susseguitesi nel tempo: CET, Parte_5 CP_2
e poi .
[...] Controparte_7
La stessa vicenda si riproduce nell'ambito dell'appalto come Parte_1 riferito dal teste operante Tes_1
La connessione tra le società indicate è da ravvisarsi nella circostanza che lavorava esclusivamente per commesse di Parte_1 Parte_5
(teste . Per_7
L'istruttoria ha consentito di accertare quindi che i medesimi lavoratori erano impiegati nell'appalto presso già prima del subentro di Parte_1
8 in forza di molteplici rapporti di lavoro Controparte_2 succedutisi con gli appaltatori subentranti, ai quali ultimi sono passati per intervento diretto della stessa opponente.
I lavoratori sentiti come testimoni e riferiscono di Per_2 Per_7 avere sempre lavorato per prima che ne diventasse unico Parte_1 titolare il legale rappresentante, (doc. 4 fasc. ric.), e dunque Testimone_3 di aver proseguito senza soluzione di continuità la loro attività (produttiva) anche dopo la cessione dell'azienda agli attuali proprietari e di non conoscere nessun referente o responsabile di (teste e sua Controparte_2 Per_7 deposizione avanti gli ispettori del 2 maggio 2022; deposizione di Per_5
avanti gli ispettori del 2 maggio 2022: doc. 4 fasc. ).
[...] CP_1
In sostanza, visto che l'attività del personale controllato dagli ispettori presso non è quello descritto nell'appalto, ma si tratta di attività Parte_1 effettivamente produttive (teste “noi facevamo solo manodopera”; Per_2 teste “c'era bisogno di personale presso siccome Per_7 Parte_1 quel lavoro l'avevo già fatto sono stata assunta tramite cooperativa MULTISERVIZI ITALIA”; si veda anche il verbale del 6 maggio 2022 relativo alla dichiarazione di che riferisce: “ho sempre svolto le mansioni Persona_3 di operaio addetto alla produzione di materiali per ufficio” – verbale di dichiarazione agli ispettori, allegato al doc. 4 fasc. –; stessa cosa riferiscono CP_1 nello stesso contesto e - ibidem), si verifica Persona_4 Persona_5 che l'impresa appaltatrice non opera concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente. L'ingerenza di nella gestione della prestazione lavorativa dei Parte_1 dipendenti formalmente assunti da si coglie Controparte_2 nell'affermazione del teste (“Il sig. , titolare di Testimone_4 CP_6
mi passava gli ordini ed io organizzavo il lavoro”) ma, prima Parte_1 ancora, nella piena e diretta gestione da parte di (di Parte_3 Parte_5
dei vari subentri, nei rapporti di lavoro di cui si discute, degli appaltatori di
[...] volta in volta succedutisi e riferibili ai medesimi soggetti, persone fisiche (testi
. Per_2 Per_7
Si deve concludere di essere in presenza di un appalto illecito e dell'esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione da parte di Controparte_2 nei confronti dell'utilizzatore riqualificando la fattispecie come Parte_1 somministrazione irregolare ai sensi dell'art. 38, c. 2, del D.lgs. 81/2015.
7. Per la somministratrice fraudolenta di risulta Controparte_2 obbligata in solido ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003 l'utilizzatrice Parte_1 con riferimento alla contribuzione omessa.
[...]
8. ha chiesto, in via subordinata, la deduzione Parte_1 dall'imponibile contributivo richiesto da quanto già pagato da CP_1
9 , con conseguente ricalcolo di sanzioni e interessi di Controparte_2 mora. La domanda è infondata.
La questione della compensazione del credito previdenziale con i contributi versati dalla formale datrice di lavoro non può trovare ingresso in questo giudizio, in ragione dell'impossibilità di procedere in questa sede, alla verifica della genuinità e dell'esatta quantificazione della contribuzione di cui si discute. Il rilievo è dirimente in quanto dalla documentazione prodotta in giudizio non è dato comprendere a quale titolo i versamenti ivi indicati siano stati effettuati, quali siano i lavoratori in favore dei quali detti pagamenti sarebbero stati eseguiti e, soprattutto, in che misura essi siano riferibili all'appalto di cui si discute.
9. ha chiesto, da ultimo, la rideterminazione delle Parte_1 sanzioni sulla base dei parametri previsti dall'art. 116, comma 8, lett. a), legge n. 388/2000 per l'elusione. La domanda è infondata. La qualificazione operata dall' risulta corretta, posto che la Cassazione ha già CP_1 avuto modo di chiarire che “la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti – in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'Ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati – è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione” (Cass. Civ., SS.UU., 7 marzo 2005, n. 4808). Il S.C. ha precisato che “in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di CP_1 retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di “evasione contributiva” di cui all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta” .
10 In ragione dei suddetti principi, si ritiene che l' convenuto abbia CP_1 correttamente operato applicando sanzioni previste dal regime dell'evasione di cui all'art. 116, co. 8, lett. b, Legge 388/2000.
datrice di lavoro sostanziale e unica utilizzatrice della Parte_1 prestazione, non ha presentato alcuna dichiarazione contributiva, avendo evidentemente demandato tali adempimenti a Controparte_2 nell'ambito di una operazione contrattuale fraudolenta.
10. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 8.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Parte_1 processuali a vantaggio dell' liquidate in complessivi € 8.000,00 oltre agli CP_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso l'11 febbraio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 6 ottobre 2023 da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Milano, P.zza San Babila, 4/A, presso lo studio dell'Avv. Andrea Perron Cabus, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Michele Toniatti, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) in via principale, accertata la genuinità dell'appalto e l'infondatezza degli illeciti contestati nel verbale, dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di Addebito n. 368 2023 00055981 91 000 notificato il 29.08.2023 e, per l'effetto e in ogni caso, annullare ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2022006108/DDL del 6.02.2023, notificato in data 14.03.2023;
1 2) in via subordinata, accertata la genuinità dell'appalto ma nell'ipotesi in cui si intendesse comunque far valere nei confronti di la responsabilità Parte_1 solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003 per le eventuali omissioni contributive imputabili a dichiarare che nulla è dovuto da Parte_2 in relazione ai contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti Parte_1 impiegati nell'appalto e non versati da non potendo Controparte_2 trovare applicazione la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003 per le omissioni contributive relative al periodo in cui risultava avere DURC attestanti la regolarità contributiva;
Controparte_2
3) in via ulteriormente subordinata, accertata la genuinità dell'appalto ma nell'ipotesi in cui si intendesse comunque far valere nei confronti di Parte_1 la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003 per le eventuali omissioni contributive imputabili a senza dare rilevanza Parte_2 alla presenza dei DURC attestanti la regolarità contributiva di Parte_2 dichiarare che Parte_1
(i) è tenuta a rispondere dei soli eventuali contributi previdenziali e assistenziali che risultassero non versati da maggiorati degli interessi Controparte_2 di mora che andranno ricalcolati sul minore imponibile risultante dalla deduzione dei versamenti effettuati da e Controparte_2
(ii) non è tenuta a rispondere della sanzione civile di € 25.307,69;
4) in via ulteriormente subordinata, qualora non venga accertata la genuinità dell'appalto, dedurre dall'imponibile contributivo richiesto a quanto Parte_1 già pagato da e contabilizzato dall'ente previdenziale per i Controparte_2 predetti titoli, con conseguente ricalcolo delle sanzioni e degli interessi di mora sulla base del minore importo che risulterà all'esito della deduzione e, in ogni caso, con rideterminazione delle sanzioni sulla base dei parametri previsti dall'art. 116, comma 8, lett. a), legge n. 388/2000 (elusione);
5) in ogni caso di accertamento della sussistenza di obblighi contributivi a carico di quindi nel caso di accoglimento di una delle predette domande Parte_1 subordinate che prevedano oneri parziali a carico di il conteggio Parte_1 delle somme contabilizzate a carico di dovrà essere effettuato Parte_1 tenendo conto dei criteri di calcolo indicati al punto 2 della parte motiva, ossia, in relazione al periodo che va da giugno 2020 a maggio 2021, applicando (i) la retribuzione oraria vigente all'epoca per i lavoratori inquadrati nella 1ª categoria del CCNL Metalmeccanica Industria, pari a € 7,6910, oppure, in subordine, (ii) quella prevista per i lavoratori all'epoca inquadrati nella 2ª categoria del CCNL Metalmeccanica Industria (corrispondente all'attuale livello D1), pari a € 8,4897; 6) in ogni caso: con riserva di chiedere la rateazione dei pagamenti di quanto dovesse risultare dovuto e con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
2 PER IL CONVENUTO : CP_1
1) rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando per l'effetto l'avviso di addebito n. 368 2023 0005598191000 e condannando comunque , in persona del CP_3 legale rappresentante pro tempore, Sig. TO Michele, al pagamento all' CP_1 delle somme indicate nello stesso o quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo;
2) con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 6 ottobre 2023, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava la società di aver ricevuto in data 14 marzo 2023 la notifica dell'avviso di addebito n. 368 2023 00055981 91 000 il quale faceva riferimento al Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2022006108/DDL del 6 febbraio 2023, notificato il 14 marzo 2023 (doc. 3 fasc. ric.) con cui era stato contestato l'omesso versamento di contributi previdenziali nel periodo dall'1.06.2020 al 31.12.2021. Ciò sul presupposto che il contratto di appalto tra e Parte_1 fosse da ritenersi illecito, in quanto la situazione Controparte_2 riscontrata in sede di accertamento avrebbe configurato la fattispecie dell'esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione da parte di
[...]
Controparte_2
Sulla base di tale assunto, l' , in relazione ai lavoratori impiegati nell'appalto, CP_1 aveva costituito una posizione assicurativa e previdenziale in capo a Parte_1
utilizzatrice della forza lavoro e, quindi, asseritamente obbligata nei
[...] confronti dell' per il versamento della relativa contribuzione. CP_1
Per regolarizzare la posizione contributiva, nel Verbale Unico era stato chiesto alla Società di versare all' il complessivo importo di € 77.280,82 di cui € CP_1
51.857,77 a titolo di contributi e € 25.423,05 a tiolo di somme aggiuntive (sanzioni e interessi di mora), contributi calcolati sull'imponibile contributivo derivante dalla riqualificazione della posizione lavorativa dei dipendenti in questione sulla base della declaratoria del CCNL Metalmeccanica Industria. Contestualmente al Verbale Unico di accertamento e notificazione, l' aveva CP_1 inviato a la diffida ad adempiere al predetto pagamento entro 30 Parte_1 giorni (doc. 06 fasc. ric.). si opponeva all'avviso di addebito n. 368 2023 00055981 91 Parte_1
000 notificato il 29 agosto 2023 e, pertanto, con riferimento al Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2022006108/DDL, contestava: a) l'illiceità del contratto di appalto intercorso tra e;
Parte_2 Pt_1
3 b) la richiesta di pagamento dell'importo di € di € 77.280,82 di cui € 51.857,77 a titolo di contributi e € 25.423,05 a tiolo di somme aggiuntive (sanzioni e interessi di mora) (importo successivamente aumentato in Euro 81.952,69 nell'Avviso di Addebito); c) in via subordinata, l'insussistenza della fattispecie dell'evasione e la conseguente applicazione delle sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000 in luogo dell'elusione e delle sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000.
Nel corso della prima udienza del 20 febbraio 2024, il Tribunale rilevava l'erronea individuazione della casella di posta elettronica certificata dell'ente convenuto. Si rendeva quindi necessaria la rinnovazione della notifica all'indirizzo corretto, con fissazione di una nuova udienza di discussione. L' , costituitasi a seguito della corretta notifica, chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, espletata l'attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
368 2023 00055981 91 000 notificato il 29 agosto 2023 che fa riferimento al Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2022006108/DDL del 6 febbraio 2023 (docc. 1 e 3 fasc. ric.). L'avviso intima alla società il pagamento di € 81.952,69 per omissioni contributive, relative al periodo compreso tra giugno 2020 e dicembre 2021, riferibili alla Gestione Aziende.
2. L'eccezione preliminare di nullità sollevata da non può Parte_1 essere condivisa. riferisce di avere esperito la fase amministrativa (con ricorso Parte_1 depositato il 12 giugno 2023) avverso il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2022006108/DDL, rimasto privo di riscontro. L'avviso di addebito oggetto dell'opposizione (n. 368 2023 00055981 91 000) è formato l'8 luglio 2023, con iscrizione a ruolo del medesimo e notifica a il 29 agosto 2023. Parte_1 eccepisce la sua nullità in quanto emesso in violazione delle Parte_1 disposizioni di cui all'art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 46/1999, il quale prevede che “in caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”. Il silenzio-rigetto formatosi a seguito del decorso del termine di 90 giorni si sarebbe perfezionato il 10 settembre 2023, mentre l'avviso di addebito risulterebbe formato prima (8 luglio 2023: doc. 1 fasc. ric.), con conseguente vizio insanabile dell'atto.
4 Tuttavia, in tema di riscossione di contributi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, per l'equivalenza sancita dall'art. 30, comma 14, della legge n. 122/2010) che pure ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 17858 del 2018 e poi Cass., n. 24134 del 2021). Le questioni formali relative alla regolarità dell'avviso di addebito vengono quindi (ed in ogni caso) assorbite dall'accertamento del merito della pretesa contributiva.
3. La premessa dell'avviso opposto è quindi il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022006108/DDL del 6 febbraio 2023, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cremona, con il quale è stato contestato all'azienda l'omesso versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori impiegati nel contratto di appalto sottoscritto con in ragione Controparte_2 della ritenuta illiceità dell'appalto. La premessa normativa della vicenda che qui rileva consiste nell'affermare che, fuori dello schema legale delineato dalle fattispecie di cui agli artt. 30 e segg. D.Lgs. 81/2015 (come già agli artt. 20 e segg. D.Lgs. 276/2003) e all'art. 29 D.Lgs. 276/2003, vige il divieto di costituire forme di organizzazione del lavoro in cui l'effettivo utilizzatore della prestazione non coincida con il titolare del rapporto di lavoro. In particolare, l'art. 29 D.Lgs. 276/2003 codifica i criteri distintivi tra appalto lecito e interposizione illecita nella “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore” e nella “assunzione da parte del medesimo del rischio di impresa”; ad essi deve farsi riferimento, nella consapevolezza che l'organizzazione dei mezzi può anche risultare, a seconda delle specifiche esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. Dunque, come già altre volte rilevato da questo Tribunale, ciò che distingue il soggetto illegittimamente interposto dall'appaltatore è l'assenza nel primo di una gestione d'impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione, presupposti che devono essere verificati in concreto. E' possibile escludere la sussistenza di un'interposizione illecita unicamente nei casi in cui l'impresa appaltatrice operi in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto al committente, abbia una gestione a proprio rischio in relazione a una specifica opera e, soprattutto, ove i lavoratori impiegati siano da lui diretti e operino realmente nel suo interesse. Dunque, qualora sia prospettata l'ipotesi di interposizione illecita, è in primo luogo necessario accertare se la committente abbia svolto, di fatto, un intervento, per così dire, direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio.
5 4. Il 29 maggio 2020 sottoscrive con Parte_1 [...] un contratto di appalto avente ad oggetto “la gestione di numero 1 Controparte_2 struttura produttive di stoccaggio avente rispettivamente funzione di produzione di semilavorati e prodotti finiti” come meglio dettagliato nei punti 2a) e 2b) del contratto (doc. 8 fasc. ric.). Il punto 2 a) del contratto fa riferimento “alla gestione della logistica all'interno del magazzino destinato alla produzione ed alla logistica delle materie prime e dei semilavorati necessari alla committente per la produzione e realizzazione dei prodotti finiti”. Il punto 2 b) del contratto fa riferimento “ai lavori di piccola manutenzione edilizia nonché strutturali all'interno di tutto il complesso del committente, ivi comprese le piccole manutenzioni anche idrauliche ed elettriche, imbiancature, gli allestimenti strutturali e qualsiasi altro lavoro edile e/o di carpenteria dei capannoni del committente” Il contratto di appalto si rinnova tacitamente fino alla sua cessazione, avvenuta il 31.12.2021. Le parti pattuiscono un compenso orario di € 21,00 oltre IVA per la gestione dei servizi ordinari di cui al punto 2 a) del contratto. In relazione agli interventi strutturali e agli ordini speciali di cui al punto 2 b) del contratto, i prezzi venivano concordati di volta in volta tra le parti (doc. 9 fasc. ric.). Dal 1° giugno 2021 le parti rideterminano il corrispettivo, individuandolo forfettariamente in € 20.000,00 (oltre IVA) mensili, “oltre extra mandato” (doc. 10 fasc. ric.).
5. Come si legge chiaramente nel contratto, l'oggetto dell'appalto riguarda la logistica del magazzino e i lavori di piccola manutenzione (doc. 8 fasc. ric.). Gli operanti, facendo accesso ai luoghi di lavoro ed acquisendo le informazioni dai lavoratori (dipendenti di ) trovati sul posto, rilevano che Controparte_2 le mansioni di costoro non sono inerenti la logistica o la piccola manutenzione ma la produzione di articoli per ufficio (così Per_1 Persona_2
quest'ultimo unico Persona_3 Persona_4 Persona_5 che riferisce di essersi occupato anche della piccola manutenzione: doc. 4 fasc.
). CP_1
Per approfondire la questione, sono stati sentiti tre testimoni (udienze del 17 settembre 2024 e 12 dicembre 2024). Il teste ha riferito: “Sono funzionario Sono uno degli Testimone_1 CP_1 ispettori che hanno condotto gli accertamenti. Abbiamo eseguito un accesso ispettivo presso la sede di di Abbiamo identificato i CP_4 Parte_1 lavoratori presenti, indicati al Capo 14 della memoria formalmente assunti CP_1 da Prendo visione del doc. n. 4 fascicolo si Controparte_2 CP_1 tratta delle deposizioni da noi raccolte presso la caserma dei Carabinieri di
6 Rivolta d'Adda. Abbiamo accertato che svolgeva solo Controparte_2 attività relativa all'espletamento delle pratiche di assunzione, visite mediche, dispositivi di sicurezza e documentazione retributiva e fiscale. I lavoratori facevano riferimento per i problemi relativi alla gestione amministrativa al sig. ed a sua moglie la sig.ra dipendente di una CP_5 Parte_3 altra azienda. Per l'attività lavorativa le persone trovate in cantiere si riferivano ai sig.ri i tre fratelli nati negli anni '60 ed altre due persone dipendenti Per_2 di . Gli erano in origine i titolari dell'attività che si Parte_1 Per_2 svolgeva nei capannoni. A loro è seguita la società CET di cui erano dipendenti, ma la gestione di tutto risaliva alla società .. Qualunque dubbio Parte_1 sull'attività lavorativa veniva risolto per i lavoratori dall'amministratore di
il sig. TO. Parte_1
non aveva né la capacità tecnica né la struttura per Controparte_2 gestire il lavoro in quel cantiere. L'appalto faceva riferimento alla gestione/movimentazione del materiale con applicazione del CCNL multiservizi. Sia i due dipendenti di tra cui mi pare la moglie di uno degli Parte_1
sia i dipendenti di lavoravano nello stesso contesto. Per_2 Controparte_2
L'indagine è principiata dall'accertamento della forza lavoro della società CET ed ha portato a riscontrare che i medesimi lavoratori di CET che prestavano attività presso determinati committenti erano ora dipendenti di presso i CP_2 medesimi committenti. I dipendenti di utilizzavano strumenti della committenza.” Parte_2
Il secondo teste, ha riferito: “Sono stato dipendente Testimone_2 di dal 2020 al 2021, anno in cui la società ha chiuso. Lavoravo Controparte_2 per l'appalto di a in Via Napoli. Presso Parte_1 CP_4 Parte_2 gestivo i ragazzi che avevo sotto di me: i miei tre figli , ed e i Per_2 Per_3 Per_6 miei due fratelli e e la sig.ra che era una operaia. Per_5 Per_4 Persona_7
Il sig. , titolare di mi passava gli ordini ed io CP_6 Parte_1 organizzavo il lavoro dividendolo tra le persone di cui ho detto. I macchinari che utilizzavamo erano di noi facevamo solo manodopera. Nel Parte_1 caso in cui un lavoratore avesse dovuto chiedere un permesso chiedeva a me ed io riferivo alla , il sig. TO non aveva nulla a che fare . Controparte_2
Mi viene letta una parte della mia deposizione del 06.05.2022 ( doc. 4 fascicolo
preciso che in caso di assenza di qualche lavoratore avvisavo la sig.ra CP_1
che era quella che mi aveva fatto entrare in . Parte_3 Controparte_2
Nei primi sei mesi di lavoro eravamo assunti dalla CET, a cui è seguita la
. Controparte_2
Il sig. TO era il padrone della ditta ogni settimana Parte_1 veniva nello stabilimento per vedere se tutto andava bene. Le mie mansioni presso il cantiere di non sono mai cambiate transitando da CET a Parte_1
a .” Controparte_2 Controparte_7
7 La terza teste, , ha riferito: “Ho lavorato per Persona_7
presso Ho iniziato a lavorare per Controparte_2 Parte_1
partire dal 17.03.2021 fino alla fine dell'anno 2023. Controparte_2
Viene sottoposto al testimone il doc. 4 del fascicolo confermo di essere stata CP_1 sentita dagli ispettori in data 22.05.2022. Mi pare di ricordare che il mio lavoro fosse regolato da un responsabile di , Controparte_2 Tes_2
Era lui che quotidianamente mi diceva cosa dovevo fare. Non ho mai
[...] avuto richiami disciplinari. Non ho mai conosciuto il legale rappresentante di nè Controparte_2 di . Controparte_7
Tanti anni fa lavoravo con i fratelli o nella loro ditta. Pt_4 Per_2
Lavoravo sempre sotto Cooperativa. Non li ho più visti per un po' di anni. Successivamente il sig. , di cui ho già parlato, mi ha chiamato perché c'era Tes_2 bisogno di personale presso siccome quel lavoro l'avevo già Parte_1 fatto sono stata assunta tramite cooperativa . Controparte_2
Le buste paga venivano consegnate da un magazziniere della ditta SEI ROTA, che era la ditta che forniva tale Andrea. Costui dava le buste paga Parte_1 al sig. il quale le distribuiva ai lavoratori. Tes_2
Conosco . Negli anni passati era lei che faceva i contratti di lavoro Parte_3 con la cooperativa o le cooperative che si sono succedute. Conosco il sig. per averlo visto un paio di volte in ditta. Non so chi sia, CP_6 penso che sia il padrone di o almeno lo immagino.” Parte_1
6. La vicenda processuale che riguarda le società e Parte_1
risale a periodi cronologicamente anteriori al lasso Controparte_2 temporale esaminato in questo giudizio. Il sistema di somministrazione con riferimento all'attività di Parte_5
(committente unica di doc. 4 fasc. ) è già stato accertato Parte_1 CP_1 con la sentenza del Tribunale di Milano n. 1212/2024, che ha riguardato propriamente quel committente ( doc. 1 fasc. ). Parte_5 CP_1
Nel provvedimento si legge del ruolo di (dipendente di Parte_3 [...]
, unitamente a quello del marito, allora dipendente di Parte_5 CP_5
, nella gestione del personale somministrato a Controparte_2 [...] da parte delle società susseguitesi nel tempo: CET, Parte_5 CP_2
e poi .
[...] Controparte_7
La stessa vicenda si riproduce nell'ambito dell'appalto come Parte_1 riferito dal teste operante Tes_1
La connessione tra le società indicate è da ravvisarsi nella circostanza che lavorava esclusivamente per commesse di Parte_1 Parte_5
(teste . Per_7
L'istruttoria ha consentito di accertare quindi che i medesimi lavoratori erano impiegati nell'appalto presso già prima del subentro di Parte_1
8 in forza di molteplici rapporti di lavoro Controparte_2 succedutisi con gli appaltatori subentranti, ai quali ultimi sono passati per intervento diretto della stessa opponente.
I lavoratori sentiti come testimoni e riferiscono di Per_2 Per_7 avere sempre lavorato per prima che ne diventasse unico Parte_1 titolare il legale rappresentante, (doc. 4 fasc. ric.), e dunque Testimone_3 di aver proseguito senza soluzione di continuità la loro attività (produttiva) anche dopo la cessione dell'azienda agli attuali proprietari e di non conoscere nessun referente o responsabile di (teste e sua Controparte_2 Per_7 deposizione avanti gli ispettori del 2 maggio 2022; deposizione di Per_5
avanti gli ispettori del 2 maggio 2022: doc. 4 fasc. ).
[...] CP_1
In sostanza, visto che l'attività del personale controllato dagli ispettori presso non è quello descritto nell'appalto, ma si tratta di attività Parte_1 effettivamente produttive (teste “noi facevamo solo manodopera”; Per_2 teste “c'era bisogno di personale presso siccome Per_7 Parte_1 quel lavoro l'avevo già fatto sono stata assunta tramite cooperativa MULTISERVIZI ITALIA”; si veda anche il verbale del 6 maggio 2022 relativo alla dichiarazione di che riferisce: “ho sempre svolto le mansioni Persona_3 di operaio addetto alla produzione di materiali per ufficio” – verbale di dichiarazione agli ispettori, allegato al doc. 4 fasc. –; stessa cosa riferiscono CP_1 nello stesso contesto e - ibidem), si verifica Persona_4 Persona_5 che l'impresa appaltatrice non opera concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente. L'ingerenza di nella gestione della prestazione lavorativa dei Parte_1 dipendenti formalmente assunti da si coglie Controparte_2 nell'affermazione del teste (“Il sig. , titolare di Testimone_4 CP_6
mi passava gli ordini ed io organizzavo il lavoro”) ma, prima Parte_1 ancora, nella piena e diretta gestione da parte di (di Parte_3 Parte_5
dei vari subentri, nei rapporti di lavoro di cui si discute, degli appaltatori di
[...] volta in volta succedutisi e riferibili ai medesimi soggetti, persone fisiche (testi
. Per_2 Per_7
Si deve concludere di essere in presenza di un appalto illecito e dell'esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione da parte di Controparte_2 nei confronti dell'utilizzatore riqualificando la fattispecie come Parte_1 somministrazione irregolare ai sensi dell'art. 38, c. 2, del D.lgs. 81/2015.
7. Per la somministratrice fraudolenta di risulta Controparte_2 obbligata in solido ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003 l'utilizzatrice Parte_1 con riferimento alla contribuzione omessa.
[...]
8. ha chiesto, in via subordinata, la deduzione Parte_1 dall'imponibile contributivo richiesto da quanto già pagato da CP_1
9 , con conseguente ricalcolo di sanzioni e interessi di Controparte_2 mora. La domanda è infondata.
La questione della compensazione del credito previdenziale con i contributi versati dalla formale datrice di lavoro non può trovare ingresso in questo giudizio, in ragione dell'impossibilità di procedere in questa sede, alla verifica della genuinità e dell'esatta quantificazione della contribuzione di cui si discute. Il rilievo è dirimente in quanto dalla documentazione prodotta in giudizio non è dato comprendere a quale titolo i versamenti ivi indicati siano stati effettuati, quali siano i lavoratori in favore dei quali detti pagamenti sarebbero stati eseguiti e, soprattutto, in che misura essi siano riferibili all'appalto di cui si discute.
9. ha chiesto, da ultimo, la rideterminazione delle Parte_1 sanzioni sulla base dei parametri previsti dall'art. 116, comma 8, lett. a), legge n. 388/2000 per l'elusione. La domanda è infondata. La qualificazione operata dall' risulta corretta, posto che la Cassazione ha già CP_1 avuto modo di chiarire che “la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti – in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'Ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati – è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione” (Cass. Civ., SS.UU., 7 marzo 2005, n. 4808). Il S.C. ha precisato che “in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di CP_1 retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di “evasione contributiva” di cui all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta” .
10 In ragione dei suddetti principi, si ritiene che l' convenuto abbia CP_1 correttamente operato applicando sanzioni previste dal regime dell'evasione di cui all'art. 116, co. 8, lett. b, Legge 388/2000.
datrice di lavoro sostanziale e unica utilizzatrice della Parte_1 prestazione, non ha presentato alcuna dichiarazione contributiva, avendo evidentemente demandato tali adempimenti a Controparte_2 nell'ambito di una operazione contrattuale fraudolenta.
10. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 8.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Parte_1 processuali a vantaggio dell' liquidate in complessivi € 8.000,00 oltre agli CP_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso l'11 febbraio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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