Articolo 723 del Codice penale
Articolo 582Articolo 582
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1 luglio 1931
Art. 723.

(Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo)

Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorita', e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

Nei casi preveduti dai numeri 3° e 4° dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena e' dell'ammenda fino a lire cinquecento.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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