TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 12/05/2026, n. 8780
TAR
Decreto presidenziale 18 aprile 2026
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Sentenza breve 12 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione tecnico-scientifica

    Il Collegio ritiene che il Regolamento d’applicazione, emanato dai Commissari per la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, non sia un provvedimento amministrativo imputabile a una Pubblica Amministrazione italiana, in quanto manca un collegamento strutturale con l'apparato burocratico italiano. La Commissione Italo-Svizzera non è qualificabile come Pubblica Amministrazione o Autorità Amministrativa Indipendente. Il Regolamento rappresenta una fonte internazionale espressione di un potere attribuito a un'Organizzazione internazionale, atto comune a entrambi gli Stati firmatari, adottato da entrambi i Commissari di comune accordo. Tale fonte non è soggetta al sindacato del Giudice Amministrativo.

  • Inammissibile
    Erronea e distorta applicazione del principio di precauzione - violazione dei criteri europei di valutazione del rischio

    Il Collegio ritiene che il Regolamento d’applicazione, emanato dai Commissari per la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, non sia un provvedimento amministrativo imputabile a una Pubblica Amministrazione italiana, in quanto manca un collegamento strutturale con l'apparato burocratico italiano. La Commissione Italo-Svizzera non è qualificabile come Pubblica Amministrazione o Autorità Amministrativa Indipendente. Il Regolamento rappresenta una fonte internazionale espressione di un potere attribuito a un'Organizzazione internazionale, atto comune a entrambi gli Stati firmatari, adottato da entrambi i Commissari di comune accordo. Tale fonte non è soggetta al sindacato del Giudice Amministrativo.

  • Inammissibile
    Violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità dell’azione amministrativa

    Il Collegio ritiene che il Regolamento d’applicazione, emanato dai Commissari per la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, non sia un provvedimento amministrativo imputabile a una Pubblica Amministrazione italiana, in quanto manca un collegamento strutturale con l'apparato burocratico italiano. La Commissione Italo-Svizzera non è qualificabile come Pubblica Amministrazione o Autorità Amministrativa Indipendente. Il Regolamento rappresenta una fonte internazionale espressione di un potere attribuito a un'Organizzazione internazionale, atto comune a entrambi gli Stati firmatari, adottato da entrambi i Commissari di comune accordo. Tale fonte non è soggetta al sindacato del Giudice Amministrativo.

  • Inammissibile
    Violazione del principio di uguaglianza - irragionevole disparità di trattamento rispetto agli ecoscandagli tradizionali

    Il Collegio ritiene che il Regolamento d’applicazione, emanato dai Commissari per la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, non sia un provvedimento amministrativo imputabile a una Pubblica Amministrazione italiana, in quanto manca un collegamento strutturale con l'apparato burocratico italiano. La Commissione Italo-Svizzera non è qualificabile come Pubblica Amministrazione o Autorità Amministrativa Indipendente. Il Regolamento rappresenta una fonte internazionale espressione di un potere attribuito a un'Organizzazione internazionale, atto comune a entrambi gli Stati firmatari, adottato da entrambi i Commissari di comune accordo. Tale fonte non è soggetta al sindacato del Giudice Amministrativo.

  • Inammissibile
    Violazione del principio di neutralità tecnologica - irragionevole arretramento regolatorio

    Il Collegio ritiene che il Regolamento d’applicazione, emanato dai Commissari per la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, non sia un provvedimento amministrativo imputabile a una Pubblica Amministrazione italiana, in quanto manca un collegamento strutturale con l'apparato burocratico italiano. La Commissione Italo-Svizzera non è qualificabile come Pubblica Amministrazione o Autorità Amministrativa Indipendente. Il Regolamento rappresenta una fonte internazionale espressione di un potere attribuito a un'Organizzazione internazionale, atto comune a entrambi gli Stati firmatari, adottato da entrambi i Commissari di comune accordo. Tale fonte non è soggetta al sindacato del Giudice Amministrativo.

  • Inammissibile
    Lesione del diritto di proprietà e sull’effetto sostanzialmente ablatorio del divieto di detenzione

    Il Collegio ritiene che il Regolamento d’applicazione, emanato dai Commissari per la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, non sia un provvedimento amministrativo imputabile a una Pubblica Amministrazione italiana, in quanto manca un collegamento strutturale con l'apparato burocratico italiano. La Commissione Italo-Svizzera non è qualificabile come Pubblica Amministrazione o Autorità Amministrativa Indipendente. Il Regolamento rappresenta una fonte internazionale espressione di un potere attribuito a un'Organizzazione internazionale, atto comune a entrambi gli Stati firmatari, adottato da entrambi i Commissari di comune accordo. Tale fonte non è soggetta al sindacato del Giudice Amministrativo.

  • Inammissibile
    Cessazione per scadenza del termine e superamento da parte del nuovo Regolamento

    Il Collegio rileva come il relativo divieto sia cessato per scadenza del termine e risulti (ormai) superato dal Regolamento d’applicazione entrato in vigore il 1° gennaio 2026, che ne ha riprodotto, in parte qua, il contenuto. L'insindacabilità degli atti impugnati discende da un duplice ordine di ragioni: 1) il Regolamento d’applicazione non è un provvedimento amministrativo imputabile a una Pubblica Amministrazione italiana; 2) gli obblighi imposti dalla Convenzione e dal Regolamento hanno rango di norma di legge e non sono sindacabili dal Giudice Amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 12/05/2026, n. 8780
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8780
    Data del deposito : 12 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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