Decreto presidenziale 18 aprile 2026
Sentenza breve 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 12/05/2026, n. 8780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8780 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08780/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02359/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2359 del 2026, proposto da
A.P.S. Tritone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Miele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Commissione Italo-Svizzera per la Pesca, in persona del Commissario Italiano e del Commissario Svizzero pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione di misure cautelari ,
- del Regolamento d'applicazione della Convenzione per la pesca nelle acque italo - svizzere tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera in vigore dal 1° gennaio 2026, nella parte in cui all’art. 7 ritiene vietato l’uso durante l’azione di pesca, nonché la detenzione a bordo di imbarcazioni, natanti, belly boat o dispositivi analoghi, di ecoscandagli con tecnologie avanzate in grado di visualizzare in tempo reale e ad alta definizione la posizione e i movimenti dei pesci (c.d. live sonar );
- dell'Ordinanza n. 02/25, avente scadenza al dicembre 2028, adottata dal Commissario italiano per la pesca nelle acque italo - svizzere in data 24 settembre 2025, che ha disposto il divieto di utilizzo e detenzione di ecoscandagli live sonar nel periodo 26 settembre - 31 dicembre 2025, estendendo l'efficacia del provvedimento all'intero bacino del Lago Maggiore;
- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. b ) cod. proc. amm.;
Visti gli artt. 9 e 11 cod. proc. amm.;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. Marco AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 30 gennaio 2026, tempestivamente depositato, la A.P.S. ON - associazione operante nel settore della pesca sportiva e ricreativa sul Lago Maggiore - ha impugnato il Regolamento d'applicazione della Convenzione per la pesca nelle acque italo - svizzere tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera in vigore dal 1° gennaio 2026, nella parte in cui all’art. 7, ritiene vietato l’uso durante l’azione di pesca, nonché la detenzione a bordo di imbarcazioni, natanti, belly boat o dispositivi analoghi, di ecoscandagli con tecnologie avanzate in grado di visualizzare in tempo reale e ad alta definizione la posizione e i movimenti dei pesci (c.d. live sonar ), nonché l'Ordinanza n. 02/25, adottata dal Commissario italiano per la pesca nelle acque italo - svizzere in data 24 settembre 2025, che ha disposto, nelle more dell’entrata in vigore del predetto nuovo Regolamento di Applicazione della CISPP, il divieto di utilizzo e detenzione di ecoscandagli live sonar nel periodo 26 settembre - 31 dicembre 2025, estendendo l'efficacia del provvedimento all'intero bacino del Lago Maggiore.
Sul punto, l’Associazione ricorrente ha precisato che i propri associati avevano acquistato e installato sui propri natanti apparecchiature elettroniche di supporto alla navigazione e all’attività di pesca, tra cui ecoscandagli di ultima generazione dotati di tecnologia live sonar , regolarmente commercializzati, conformi alla normativa vigente e ampiamente diffusi nella pratica della pesca sportiva.
Ciò posto, il divieto imposto dall’art. 7 del Regolamento d’applicazione impugnato sarebbe manifestamente illogico e sproporzionato ed è stato contestato sulla base delle seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la “ violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione tecnico-scientifica ”.
I provvedimenti impugnati sarebbero palesemente illegittimi, dal momento che il divieto dell’utilizzo della tecnologia live sonar non sarebbe sorretto da alcun approfondimento tecnico – scientifico, fondandosi su mere supposizioni di pericolo potenziale per la fauna lacustre; la Commissione avrebbe dovuto invece giustificare la propria decisione mediante un’adeguata ed approfondita istruttoria; a tal proposito, la documentazione tecnica prodotta dalla ricorrente dimostrerebbe che la tecnologia live sonar opererebbe mediante emissioni ultrasoniche comprese tra 500 kHz e 1,2 MHz, frequenze che risulterebbero superiori alle soglie di percezione uditiva della generalità dei pesci, ordinariamente collocate in un range enormemente inferiore (ordine di grandezza compreso tra poche decine di Hz e circa 1,5 kHz); ne consegue che tali emissioni, per le loro caratteristiche fisiche, risulterebbero fisiologicamente inavvertibili per la fauna ittica.
1.2. Con il secondo motivo, è stata lamentata la “ erronea e distorta applicazione del principio di precauzione - violazione dei criteri europei di valutazione del rischio ”.
Sotto altro (e correlato) aspetto, la Commissione non avrebbe individuato alcun rischio concreto e specifico per l’ecosistema lacustre riconducibile all’uso o alla detenzione dei sistemi live sonar , non essendo stato descritto alcun meccanismo di danno e non essendo stata chiarita la natura del pregiudizio che si intende prevenire; infatti l’atto regolamentare si fonderebbe su un generico richiamo a esigenze di tutela ambientale, privo di qualsivoglia supporto analitico o scientifico.
1.3. Con il terzo motivo, è stata censurata la “ violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità dell’azione amministrativa ”.
Secondo l’Associazione ricorrente, la misura adottata si tradurrebbe in una compressione sproporzionata e non graduata delle posizioni giuridiche dei destinatari, che appare tanto più irragionevole se si considera che il divieto colpisce indistintamente tutti i soggetti, prescindendo dalle modalità concrete di esercizio dell’attività e senza alcuna differenziazione in relazione a contesti, periodi o tecniche di pesca.
1.4. Con il quarto motivo, è stata dedotta la “ violazione del principio di uguaglianza - irragionevole disparità di trattamento rispetto agli ecoscandagli tradizionali ”.
Sotto altro aspetto, il Regolamento d’applicazione violerebbe il principio di parità di trattamento, consentendo espressamente l’utilizzo degli ecoscandagli tradizionali e dei sistemi CHIRP, vietando esclusivamente i dispositivi di ultima generazione dotati di tecnologia live sonar risultante quest’ultima, peraltro, meno invasiva sotto il profilo acustico e ambientale rispetto a quella consentita dal Regolamento, come dimostrato dalla documentazione tecnica prodotta; tale distinzione non risulterebbe fondata su alcuna differenza oggettiva e rilevante sotto il profilo dell’impatto ambientale o della tutela dell’ecosistema, né risulterebbe sorretta da un’adeguata motivazione tecnico - scientifica.
1.5. Con il quinto motivo, è stata lamentata la “ violazione del principio di neutralità tecnologica - irragionevole arretramento regolatorio ”.
Il Regolamento d’applicazione impugnato si porrebbe inoltre in contrasto con il principio di neutralità tecnologica di matrice europea, secondo cui l’intervento regolatorio della Pubblica Amministrazione non può tradursi in una penalizzazione selettiva di specifiche soluzioni tecniche in assenza di comprovate e oggettive ragioni di interesse pubblico, dovendo la regolazione incidere sugli effetti e non sulle tecnologie in quanto tali.
1.6. Con il sesto motivo, è stata censurata “ sulla lesione del diritto di proprietà e sull’effetto sostanzialmente ablatorio del divieto di detenzione ”.
Il Regolamento d’applicazione impugnato risulterebbe illegittimo anche nella parte in cui, all’art. 7, non si limita a vietare l’uso della tecnologia live sonar durante l’azione di pesca, ma estende il divieto alla mera detenzione a bordo di imbarcazioni, natanti, belly boat o dispositivi analoghi.
1.7. Per tali motivi, l’Associazione ricorrente ha chiesto, previa adozione di misure cautelari, l’annullamento nei limiti dell’interesse dei provvedimenti impugnati.
2. In data 25 febbraio 2026, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
3. Con memoria depositata il 14 marzo 2026, la difesa erariale ha eccepito, in via preliminare, il difetto assoluto di giurisdizione, in quanto i provvedimenti impugnati avrebbero natura di atti di Autorità internazionali e non avrebbero consistenza di provvedimenti amministrativi; nel merito ha rilevato l’infondatezza del ricorso.
4. La Commissione Italo - Svizzera per la Pesca, pur intimata, non si è costituita in giudizio.
5. Alla Camera di Consiglio del 18 marzo 2026, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, dopo ampia discussione, la difesa della parte ricorrente ha chiesto un rinvio onde poter replicare all’eccezione relativa al difetto assoluto di giurisdizione; il Presidente della Sezione, preso atto, ha rinviato la discussione alla Camera di Consiglio del 20 maggio 2026.
6. Con istanza presentata 17 aprile 2026, l’Associazione ricorrente ha chiesto l’anticipazione della discussione sulla base della prospettazione di pregiudizi imminenti in danno dei propri associati.
6.1. In pari data, la difesa della ricorrente ha inoltre prodotto note difensive, con le quali ha contestato l’eccezione relativa al difetto assoluto di giurisdizione.
7. Il Presidente della Sezione, preso atto della predetta istanza, ha conseguentemente disposto l’anticipazione della Camera di Consiglio al 6 maggio 2026.
8. Alla Camera di Consiglio del 6 maggio 2026, il Presidente della Sezione ha dato avviso della possibilità di decidere la causa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e, all’esito della discussione, il Collegio si è riservato per la decisione.
9. Il ricorso è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, ai sensi degli artt. 9 e 11 c.p.a..
9.1. Ritiene il Collegio, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni questione di merito, che l’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato sul difetto assoluto di giurisdizione sia fondata.
Sul punto, giova brevemente premettere che i rapporti tra l’Italia e la Svizzera per le attività di pesca nelle acque comuni italo - svizzere (ed in particolare, il Lago Maggiore, il Fiume Tresa e il Lago di Lugano) sono stati regolamentati per la prima volta da un accordo internazionale, sottoscritto a Lugano il 15 settembre 1880, poi integrato da suggerimenti e nuove proposte e, da ultimo, trasformato in convenzione internazionale tra i due Stati approvata a Berna l’8 novembre 1882.
Il “Regolamento per la pesca nelle acque comuni all’Italia e alla Svizzera” di esecuzione della Convenzione è stato approvato con D.R. del 17 marzo 1912, n. 387 ed è entrato in vigore il 22 giugno 1912, poi via via modificato riguardo ai periodi di divieto di pesca e di tutela delle specie ittiche, agli attrezzi di pesca consentiti, alle misure minime di cattura.
Negli anni 60’ del secolo scorso si è poi proceduto ad una prima fase revisione degli accordi per meglio uniformare la disciplina dei due Stati, comprensiva anche di un nuovo “Regolamento di esecuzione” e di nuove “Tabelle per le reti e gli altri attrezzi di pesca”, conclusasi con la firma degli accordi a Roma il 20 aprile 1972 e, dopo lo scambio di Note, con la ratifica della “Convenzione tra la Svizzera e l’Italia concernente la protezione delle acque italo - svizzere dall’inquinamento” nel corso del 1973 con successiva entrata in vigore il 7 agosto 1973. La peculiarità di tale accordo è rappresentata dalla effettiva costituzione di un’Organizzazione internazionale (la Commissione Italo - Svizzera per la Pesca), composta da un Commissario per Paese, chiamati a regolamentare la materia in sede comune e demandando, poi, l’applicazione sul rispettivo territorio del singolo Stato al Commissario nazionale.
Successivamente, si è proceduto ad una nuova modifica per garantire l’applicazione comune della Convenzione, trasfusa nella "Convenzione per la pesca nelle acque italo - svizzere tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera", firmata a Roma il 19 marzo 1986, ratificata con Legge n. 530 del 22 novembre 1988 ed entrata in vigore il 1° aprile 1989.
Si precisa che tale Convenzione è quella attualmente in vigore; inoltre, sono entrati in vigore i due nuovi atti fissati di comune accordo tra i Commissari in applicazione della nuova convenzione, ossia il "Regolamento d’Applicazione della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere”, sostitutivo del Regolamento di esecuzione e delle tabelle delle reti e di altri attrezzi di pesca fin allora in vigore, nonché il "Regolamento interno di funzionamento della Commissione italo - svizzera per la pesca".
In ultimo, si segnalano alcune modifiche avverso la predetta Convenzione, entrate in vigore per l’Italia, Legge n. 218 del 19 novembre 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 - ed è entrata in vigore il 28 gennaio 2022. La modifica alla Convenzione ha successivamente condotto la Commissione a rielaborare il Regolamento Interno di Funzionamento (in vigore dal 1° gennaio 2023), il Regolamento delle Semine (che regola le immissioni di pesci nelle acque comuni) ed il Regolamento di Applicazione, la cui ultima versione, oggetto dell’odierno contenzioso, è entrata in vigore il 1° gennaio 2026.
9.2. Tanto premesso, con riferimento all’Ordinanza n. 02/25, avente scadenza al dicembre 2028, adottata dal Commissario italiano per la pesca nelle acque italo - svizzere in data 24 settembre 2025, che ha disposto il divieto di utilizzo e detenzione di ecoscandagli live sonar nel periodo 26 settembre - 31 dicembre 2025 - anch’essa impugnata - questo Collegio rileva come il relativo divieto sia cessato per scadenza del termine e risulti (ormai) superato dal Regolamento d’applicazione entrato in vigore il 1° gennaio 2026, che ne ha riprodotto, in parte qua, il contenuto.
Ciò chiarito, l’insindacabilità degli atti impugnati discende da un duplice ordine di ragioni.
9.2.1. Per un primo aspetto, l’esame delle fonti sovranazionali sopra indicate induce questo Collegio a ritenere che il Regolamento d’applicazione, emanato dai Commissari per la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, non possa in alcun modo costituire un provvedimento amministrativo imputabile ad una Pubblica Amministrazione dal momento che difetta qualsivoglia collegamento strutturale con l’apparato burocratico (centrale e/o periferico) del Governo italiano, ai sensi dell’art. 95 della Costituzione; né, peraltro, è possibile individuare una precisa fonte di legge che qualifichi la Commissione italo - svizzera in questione come una Pubblica Amministrazione ovvero, a tutto voler concedere, alla stregua di un’Autorità Amministrativa Indipendente, in ossequio all’art. 97 della Costituzione.
Infatti, l’art. 2 della Convenzione (“Commissione”) si limita soltanto a prevedere le competenze della Commissione, assegnando alla stessa i compiti ivi indicati al fine dell’applicazione della Convenzione medesima, senza prevedere alcuna forma (diretta o indiretta) di collegamento strutturale o inserimento organico all’interno dell’Amministrazione.
Il Regolamento d’applicazione, qui impugnato, rappresenta, quindi, a tutti gli effetti una fonte internazionale espressione di un potere attribuito ad un’Organizzazione internazionale, fonte comune a entrambi gli Stati firmatari e adottato da entrambi i Commissari di comune accordo, atto che integra le disposizioni della Convenzione internazionale dettata per la disciplina comune della pesca. Come tale detta fonte non è non soggetta evidentemente al sindacato del Giudice Amministrativo, in forza di quanto testualmente disposto dall’art. 113 della Costituzione e dall’art. 7, comma 1, c.p.a., secondo cui “ Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni .”.
Ne consegue, pertanto, che i provvedimenti impugnati sono - in questa sede - insindacabili, non trattandosi di provvedimenti amministrativi.
9.2.2. Sotto un diverso (e collegato) profilo, osserva questo Collegio, in ogni caso, come, gli obblighi imposti dalla Convenzione, recepita con la Legge n. 530 del 22 novembre 1988 ed entrata in vigore il 1° aprile 1989, e, conseguentemente dal Regolamento d’applicazione, abbiano, a ben vedere, rango di norma di legge.
Sul punto, occorre sottolineare come, a seguito della riforma dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, avvenuto con la Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3, la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto (anche) dei vincoli derivanti dagli obblighi comunitari, così affermando la (tendenziale) sottoposizione delle norme interne rispetto a quelle internazionali.
Sotto questo aspetto, la dottrina ha chiarito che la norma internazionale pattizia, a prescindere dal rango formale assunto dall’atto interno di recepimento (e quindi Costituzione, Legge o atti aventi forza di Legge, Regolamenti ovvero provvedimenti amministrativi), non possa prevedere obblighi incompatibili con la norma internazionale, dovendo, in caso contrario, la stessa essere eliminata con i rimedi previsti all’uopo dall’ordinamento interno.
Ciò chiarito, quanto all’efficacia degli obblighi (e dei divieti) previsti dalla Convenzione de qua e dal conseguente Regolamento d’applicazione, questo Collegio rileva che trattasi di disposizioni aventi efficacia self executing .
Ed invero, la dottrina ha precisato che la nozione di norma non self - executing debba essere limitata a tre ipotesi: 1) la norma prevede esclusivamente delle facoltà agli Stati, il cui esercizio è rimesso alla discrezionalità degli organi del potere legislativo; 2) la norma, pur imponendo obblighi, non può ricevere esecuzione in quanto non esistono gli organi o le procedure interne indispensabili alla usa applicazione; 3) la norma imponga, per la sua applicazione, adempimenti di carattere costituzionale.
La dottrina, poi, quanto all’efficacia degli atti delle Organizzazioni internazionali, ha avuto modo di precisare che generalmente è lo stesso trattato internazionale a prevederne la diretta applicazione all’interno dello Stato; in mancanza, la prassi degli Stati ha tendenzialmente richiesto l’intermediazione di un atto interno per il recepimento della decisione internazionale.
In ogni caso, la stessa dottrina ha evidenziato come l’ordine di esecuzione del trattato istitutivo di una determinata organizzazione internazionale, in quanto copre anche la parte del trattato che prevede la competenza di quella organizzazione ad emanare decisioni vincolanti, già attribuisca a queste ultime piena forza giuridica interna, sicché l’eventuale emanazione di atti interni servirebbe a fare maggiore certezza ovvero ad integrare le disposizioni effettivamente non self - executing.
Ciò chiarito, nel caso di specie, si osserva che l’art. 25 della Convenzione (“Disposizioni esecutive”) prevede, in via generale, che “ Ciascuno dei due Stati prenderà i provvedimenti necessari per mettere in esecuzione nel proprio territorio le disposizioni della presente Convenzione, emanando al più tardi entro un anno dallo scambio delle ratifiche della stessa le relative disposizioni ”. Inoltre, il precedente art. 4 (“Attrezzi di pesca”), come da ultimo modificato e recepito con la citata Legge n. 218/2021, dispone che “ 1. Le Autorità competenti dei due Stati, di comune accordo, pubblicheranno il Regolamento di Applicazione della Convenzione comprensivo delle norme per l’esercizio della pesca, dell’elenco degli attrezzi consentiti e delle zone di divieto e protezione.
2. Sulle acque oggetto della presente Convenzione e lungo le loro rive sono vietati il trasporto e la detenzione di attrezzi di pesca e di altri mezzi di cattura non consentiti dal Regolamento di Applicazione, salvo provare che non siano destinati all’esercizio della pesca ”.
Osserva questo Collegio come le singole disposizioni attuative o di dettaglio, contenute nel Regolamento d’applicazione - in questa sede impugnato in parte qua - disciplinino le attività di pesca e le attrezzature consentite senza che sia necessario che la disciplina de qua venga poi pedissequamente riprodotta con un atto interno.
Peraltro, la stessa Avvocatura Generale dello Stato, come evidenziato nelle proprie difese e ribadito nel corso dell’odierna Camera di Consiglio, ha dedotto come le norme in questione siano costantemente applicate da entrambi gli Stati che (evidentemente) le considerano, a tutti gli effetti, come cogenti e vincolanti.
Tanto precisato, si pone il problema dell’eventuale giustiziabilità delle predette norme, ove lesive della sfera giuridica dei destinatari, in ossequio al principio fondamentale del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 24 della Costituzione.
Ebbene, ritiene questo Collegio che la soluzione a tale quesito non possa che discendere dal valore che tale divieto ha assunto all’interno del nostro ordinamento a seguito del suo ingresso con l’ordine di esecuzione della Convenzione: in altri termini, i divieti contenuti nel Regolamento d’applicazione hanno assunto, a tutti gli effetti, il valore di norma di legge con efficacia (tendenzialmente) prevalente rispetto alle norme interne, in forza di quanto previsto dall’art. 117, primo comma, della Costituzione.
Ne consegue, pertanto, che questo Giudice Amministrativo non possa, in alcun modo, sindacare un atto internazionale che ha assunto, attraverso il procedimento di adattamento interno, valore di norma di legge; né risulta, per altro verso, percorribile la strada del ricorso alla questione di legittimità costituzionale del divieto de quo mediante l’impugnazione della legge di ratifica, stante l’evidente difetto di rilevanza, in assenza di atti o provvedimenti interni che abbiano dato attuazione all’obbligo pattizio.
Sul punto, non è stato possibile accertare, neanche all’esito della discussione orale nella odierna Camera di Consiglio, l’effettiva esistenza di eventuali provvedimenti amministrativi applicativi del Regolamento d’applicazione provenienti dal Governo, dalla Regione Lombardia o dagli Enti territoriali.
Ed invero, laddove dovesse emergere l’esistenza di eventuali provvedimenti riproduttivi del divieto contenuto nell’art. 7 del Regolamento d’applicazione ovvero di ogni altro atto amministrativo applicativo o provvedimento sanzionatorio, l’odierna parte ricorrente potrà dunque rivolgere le proprie doglianze innanzi all’Autorità Giudiziaria a seconda della posizione giuridica soggettiva lesa.
Ad ogni modo, la stessa Convenzione, nell’ottica di garantire comunque una forma di tutela immediata, ha previsto un rimedio domestico per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dalla sua applicazione, demandata alla competenza degli stessi Commissari (vedi: art. 2, comma 5, lett. b ).
9.3. In definitiva, il Collegio ritiene che il divieto previsto dell’art. 7 del Regolamento d’applicazione, avendo a tutti gli effetti valore di norma di legge, avente rango sovraordinato alle norme interne, non può essere in alcun modo sindacato in questa sede.
9.4. Per le ragioni sopra brevemente illustrate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione con assorbimento di ogni questione nel merito.
10. Tenuto conto dell’assoluta novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AM, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco AR, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Marco AR | RI AM |
IL SEGRETARIO