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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/09/2025, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 328/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico BONARETTI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Lorenzo ORSENIGO Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 328/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da
Parte_1
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 31 MILANO presso lo studio dell'avv. FOTINO ROBERTO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLANTE
contro
CP_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE DUCA D'AOSTA, 15 BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'avv. BLAZICH CATERINA ANTONELLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 9461/2022 del Tribunale di Milano
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 11 per l'appellante Parte_1
: “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni
[...] contraria istanza ed in riforma della sentenza n. 9461/2022 pronunciata nella causa n. 13466/2020 R.G. dal Tribunale di Milano, nella persona del GOP dott.ssa Rosmunda D'Alessandro, Repert. n. 12043/2022, pubblicata il 29/11/2022 e notificata il 12/01/2023, così decidere: accertare e dichiarare il diritto della società Parte_1
di ottenere la provvigione ex art. 1755 c.c. per l'affare concluso dalla
[...] parte resistente, così come indicato nella superiore narrativa, attraverso la mediazione della ricorrente e, per l'effetto, condannare il Sig. a pagare ad CP_1
, a tale titolo, l'importo di Parte_1
€ 9.420,00= oltre IVA, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto (21/01/2016), “maggiorati” ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dalla data di deposito della presente domanda al saldo effettivo;
condannare il Sig. a restituire all'appellante l'importo di € CP_1
4.377,36=, versato a quest'ultimo in esecuzione della sentenza gravata (con riserva di documentare il pagamento, ove mai contestato), nonché a rimborsare il pagamento della tassa di registro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Salvis iuribus”.
per l'appellato “Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello CP_1 di Milano, nella sua composizione, RIGETTARE l'appello proposto da
[...]
e conseguentemente CONFERMARE Parte_1 integralmente la sentenza n. 9461/2022 emessa dal Tribunale di Milano - dott.ssa D'Alessandro. In via istruttoria: qualora la causa fosse ammessa ad istruttoria, si ripropongono i mezzi istruttori indicati in primo grado e che di seguito si ritrascrivono. Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello del legale rappresentante della società e testi sulle seguenti circostanze: 1) Parte_1
Vero che Lei ha trovato l'immobile di cui al rogito del 25.03.2016 con il sig. CP_1 tramite annuncio pubblicato sul sito on line come da doc. sub n. 1 fascicolo
[...] convenuto I° grado che si esibisce? 2)Vero che Lei ha trattato il prezzo ed i dettagli necessari all'acquisto di cui al rogito del 25.03.2016 con il sig. come Parte_2 dichiarato sub docc.
2-3 fasc convenuto I° grado e negli scambi via wapps sub doc. 5 fasc. convenuto I° grado che si esibiscono al teste? 3)Vero che la gestione delle irregolarità/difformità dell'immobile sono state discusse con il sig. come Parte_2 da scambio messaggi wapps del 29.01 /05.02.2016 di cui al doc. 5 fasc. convenuto I° grado, che si esibiscono al teste? 4)Vero che Lei ha messo in contatto il Geometra con il sig. per le irregolarità/difformità della scheda catastale CP_2 Parte_2 come indicato nei messaggi via wapps dei giorni 1 / 4 febbraio2016 che sub doc. 5 fasc. pagina 2 di 11 convenuto I grado che si esibiscono al teste ? 5) Vero che Lei ha trattato con il sig. lo sconto di euro 25.000 sul prezzo di euro 339.000 indicato Parte_2 nell'inserzione sub doc. 1 fasc. convenuto I grado - che si esibisce al teste - così come dichiarato nei docc. sub nn. 2/3 fasc. convenuto I grado? 6)Vero che il 25.03.2016 durante la lettura del rogito dell'immobile di cui al doc. 4 fasc. attrice erano presenti, oltre il venditore e gli acquirenti, i sigg.ri per l'immobiliare Parte_1 Pt_1
, come da dichiarazione sub docc. 2 e 3 fasc. Persona_1 Parte_2 convenuto I grado che si esibiscono al teste? 7)Vero che i sigg.ri ed CP_1
si sono conosciuti il giorno del rogito di cui al cap. 6)?8)Vero che nella Parte_3 stessa occasione di cui al cap. 7), fu il sig. a presentare al sig. Parte_3 CP_1 il sig. ? 9) Vero che il sig. , durante la lettura della clausola
[...] Parte_1 Pt_1
n. 5 di cui al doc.4 controparte fasc. I grado, è rimasto in silenzio? 10) Vero che dopo la conclusione del rogito, il sig. ha salutato i coniugi che si Parte_1 Parte_4 congedavano dal Notaio, senza nulla eccepire in relazione al contenuto della clausola n. 5 sopra citata? 11) Vero che il sig. , qualche giorno prima del rogito con il sig. Pt_3
aveva venduto, sempre mediante rogito avvenuto presso il Notaio CP_1
, un proprio immobile? 12) Vero che la vendita di cui al cap. 11) si è CP_3 perfezionata mediante l'intermediazione dell' ? Parte_1
Si chiede ex art 210 cpc ordinare all'appellante od in subordine al Parte_1 terzo acquirente , la produzione del testo integrale della proposta Parte_3
21.01.2016 sub doc. 2 controparte fasc. I grado, comprensivo dell'all. A. In caso di ammissione dei capitoli di prova di controparte, si chiede di essere ammessi a prova a contrario con i medesimi testi di cui alla prova diretta: , Parte_3 CP_4
, , Geom. Dott. di Garbagnate M.se, Dott.
[...] Parte_2 CP_2 Persona_2
c/o studio notarile , . Per_3 CP_3 Persona_1
Con vittoria integrale di spese compensi del primo e secondo grado di giudizio con rimborso forfettario ed accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc la società Parte_1
(di seguito l' ha convenuto in giudizio
[...] Parte_1 CP_1 per ottenerne la condanna al pagamento, a titolo di provvigione ex art. 1755 cod. civ., della somma di € 9.420,00 oltre IVA, ovvero quella maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto (21/01/2016), maggiorati ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla data di deposito della domanda, al saldo effettivo. Parte ricorrente ha dedotto di aver messo in relazione i coniugi Controparte_5 con per la conclusione di un affare avente a oggetto la
[...] CP_1
pagina 3 di 11 compravendita della villa a schiera (oltre cantina e box) sita in Garbagnate Milanese (MI) Via dei Platani di proprietà di quest'ultimo.
Si è costituito contestando la fondatezza delle domande di parte CP_1 ricorrente e opponendo che nessun rapporto di mediazione o di altro genere era intercorso con la società ricorrente. Ha allegato di avere resa pubblica la vendita attraverso il prodotto annuncio, in cui era specificato che la proprietà non intendeva avvalersi dell'ausilio di agenzie immobiliari. In subordine, ha contestato l'entità della domanda, con richiesta di parametrare la provvigione in misura analoga a quella corrisposta dagli acquirenti (€ 3.000,00). Il Tribunale di Milano, mutato il rito e disposta ampia attività istruttoria orale1, con la sentenza impugnata ha rigettato le domande proposte dall' e l'ha Parte_1 condannata al pagamento delle spese di lite.
Nel motivare la decisione, il Giudice di primo grado:
- ha ritenuto non assolto l'onere della prova da parte dell' non essendo stata Parte_1 provata la circostanza che conoscesse gli acquirenti prima del giorno Parte_5 del rogito;
- ha rilevato la mancata produzione di un mandato scritto da parte del
[...]
; Parte_6
- ha osservato che solo gli acquirenti avevano confermato di avere dato mandato all'Immobiliare per la compravendita per cui è causa, e che avevano riferito di avere avuto contatti con il figlio del che abitava nello stesso stabile e si era reso CP_1 disponibile a far visionare l'unità abitativa di proprietà del padre;
- ha concluso che non aveva provato di essersi adoperata per pubblicizzare Parte_1
l'immobile messo in vendita da e che lo stesso legale rappresentante della società, CP_1 in sede di interrogatorio formale, aveva riconosciuto di aver visto i cartelli che pubblicizzavano la vendita dell'immobile, ubicato di fronte agli uffici dell'agenzia.
ha interposto appello, insistendo per l'accoglimento delle domande Parte_1 formulate in primo grado. L'impugnazione è stato affidata a un complesso motivo che può essere sintetizzato nell'omessa/errata valutazione delle allegazioni delle parti e delle prove documentali e orali acquisite, in violazione e falsa applicazione degli artt. 1754, 1755 e 2697 cod. civ. e degli artt. 113, 115 e 116 cpc.
pagina 4 di 11 Parte appellante ha contestato la logicità del ragionamento decisorio, affermando che il Tribunale di Milano aveva trascurato di esaminare gli effettivi rapporti intercorsi tra le parti, così come allegati in atti e dimostrati tramite l'istruttoria documentale/orale espletata. In particolare, ha contestato i passaggi della motivazione della sentenza in cui:
- si è dato atto che non aveva trovato riscontro nei documenti prodotti alcun incarico di mediazione da parte del convenuto/appellato alla società attrice/appellante;
- si è ritenuta insussistente la prova che il venditore e l'intermediario si conoscessero prima del rogito definitivo di compravendita, così ignorando il ruolo di delegato alle trattative assunto da , figlio dell'appellato; Parte_2
- si è affermato che non aveva provato di aver pubblicizzato la vendita Parte_1 dell'immobile del Salvi, il quale aveva immesso sul mercato l'unità immobiliare di propria iniziativa, invitando le agenzie immobiliari ad astenersi da una possibile mediazione;
- che la “segnalazione” dell'immobile ai potenziali acquirenti, effettuata dall'appellante, era circostanza neutra, posto che non aveva preso alcun pregresso contatto Parte_1 con il venditore.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito , concludendo per il rigetto CP_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Alla prima udienza, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 352 cpc per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini previsti da tale disposizione. Depositate delle parti le note e gli atti conclusivi, la causa – sulle conclusioni in epigrafe riportate – è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La mediazione trova la sua fonte normativa nell'art. 1754 cod. civ. Il diritto alla provvigione ex art. 1755 cod. civ. sorge quando l'attività del mediatore ha contribuito in modo causale alla conclusione dell'affare. L'onere di provare di aver svolto un'attività determinante nella conclusione dell'affare e, dunque, la dimostrazione che l'attività del mediatore ha favorito l'incontro tra le parti, spetta al mediatore. Significativa al riguardo è la pronuncia resa dalla Suprema Corte con sentenza n. 11443/2022, con cui ha affermato che “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi pagina 5 di 11 nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso”. Con le pronunce n. 3165/2023 e n. 403/2024 la sez. II civ. della Suprema Corte ha chiarito, nel definire il concetto di causalità adeguata tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare, che la semplice messa in relazione delle parti non sia requisito idoneo, di per sé, a far reputare l'affare concluso per effetto dell'intervento del mediatore. Occorre, in definitiva, che l'iniziativa del mediatore immobiliare costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione dell'affare.
Gli acquirenti hanno confermato, all'atto della Controparte_5 sottoscrizione del rogito notarile, l'attività di mediazione dell'Immobiliare a cui si erano rivolti poiché interessati ad acquistare l'immobile del di cui erano già venuti a CP_1 conoscenza attraverso precedenti annunci pubblicitari. E' incontroverso che l'appellato non abbia firmato alcun contratto di mandato in favore dell' da cui poter desumere la durata, gli obiettivi della mediazione e il Parte_1 compenso concordato. Considerate le questioni controverse fra parti, la Corte è chiamata a verificare se abbia operato soltanto su incarico degli acquirenti oppure - come sostiene la Parte_1 società appellante - il trattando la compravendita tramite il figlio abbia CP_1 Pt_2 accettato l'attività di intermediazione dell'appellante, traendone vantaggio. Da tali premesse l ha fatto discendere l'obbligo, anche a carico del Parte_1 venditore, del pagamento della provvigione.
Per una corretta soluzione della controversia, la Corte reputa utile procedere a un nuovo esame delle risultanze dell'istruttoria documentale e orale curata dal Giudice di primo grado, al fine di verificare se la ricostruzione fattuale della vicenda offerta da abbia trovato riscontro. Parte_1
Con il ricorso ex art. 702 bis cpc l'Immobiliare ha fornito una scarna descrizione dei fatti, genericamente deducendo:
- di avere messo in relazione l'acquirente con in data Parte_3 Controparte_6
21/01/2016 per la compravendita della villa e che “in particolare, nella suddetta data, il Sig. , dopo aver visionato gli immobili de quibus insieme al personale Parte_3 dell'Agenzia ricorrente, tramite quest'ultima prometteva irrevocabilmente di acquistare i medesimi, dal Sig. , per l'importo complessivo di € 314.000,00=; CP_1 pertanto, consegnava all'intermediario l'assegno bancario n. 8270741971-11 di € Perso 10.000,00=, a titolo di deposito cauzionale, ed indicava nella persona del dott. pagina 6 di 11 il notaio presso il quale avrebbe dovuto stipularsi il rogito definitivo di CP_3 compravendita, entro il 03/04/2016 ;
- che con la sottoscrizione da parte del della proposta irrevocabile di acquisto e CP_7
l'accettazione sottoscritta dal entrambe in data 21/1/2016, le parti si obbligavano CP_1 reciprocamente e l'affare veniva concluso;
- che la somma di € 10.000,00=, corrisposta dal proponente con assegno bancario n. 8270741971-11, veniva ritirata da , tramite il figlio e portata CP_1 Pt_2 all'incasso;
- che in data 25/3/2016, con atto a ministero notaio , veniva perfezionata la CP_3 compravendita dell'immobile, al prezzo indicato nella proposta accettata e nel rogito veniva dato atto che una prima parte del prezzo, pari ad € 10.000,00=, era stata regolata tramite l'assegno bancario non trasferibile n. 8270741971-11, con data 27/01/2016;
- che solo gli acquirenti dichiaravano di essersi avvalsi, nell'ambito dell'affare concluso, dell'intermediazione di Immobiliare.
costituendosi, ha disconosciuto ex art. 214 cpc la firma apposta in Controparte_6 corrispondenza della dicitura “Firma per accettazione del venditore”, in calce alla promessa irrevocabile di acquistare prodotta dall' Parte_1
L' con successiva memoria, ha riconosciuto che la firma non era Parte_1 conducibile al proprietario e ha allegato che il figlio di quest'ultimo, CP_1 Parte_2 aveva partecipato alle trattative per conto del padre. Il deposito della memoria è stato contestato dalla controparte. Convertito il rito, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc, ha ritenuto Parte_1 di fornire una ricostruzione della vicenda diversa e più dettagliata, allegando:
- che a settembre/ottobre 2015 il si era rivolto all' poiché Pt_3 Parte_1 interessato ad acquistare l'immobile del di cui era venuto a conoscenza attraverso CP_1 gli annunci pubblicati dalle agenzie TECNOCASA e PIRELLI (oggi REMAX) 2;
- che , legale rappresentante dell' aveva contattato in data Parte_1 Parte_1
2/10/2015 figlio del proprietario;
Parte_2
- che dopo la visita congiunta alla villa, effettuata in data 9/10/2015, erano seguiti numerosi incontri presso gli uffici della società alla presenza di e dei Parte_2 coniugi acquirenti, nell'intento di “avvicinare” le rispettive posizioni sul piano economico;
- che a seguito di ordinarie trattative le parti in data 21/1/2016 raggiungevano un accordo riguardo al prezzo della compravendita e si procedeva a redigere la proposta di acquisto e contestualmente veniva predisposto dal compratore l'assegno di € 10.000,00 a titolo di deposito cauzionale;
- che in pari data veniva accettata l'offerta e veniva ritirato il titolo di credito da parte del venditore, tramite il figlio;
pagina 7 di 11 - che prima della stipula del rogito emergeva che il piano cantina dell'immobile risultava (sulla carta) difforme rispetto allo stato effettivo;
- che nel febbraio 2016 aveva dato incarico al Geom. Controparte_6 Persona_4 tecnico di fiducia della società d'intermediazione, di regolarizzare per suo conto la difformità catastale dell'immobile oggetto di compravendita.
Il legale rappresentante dell' in sede di interrogatorio formale, ha Parte_1 confermato che gli uffici dell' si trovano di fronte alla villa del e che Parte_1 CP_1 la vendita dell'immobile era già stata pubblicizzata tramite altre agenzie. L'acquirente , sentito come testimone, ha affermato che con la moglie si Parte_3 era rivolto alla società appellante per la vendita di un proprio immobile e perché interessati a reperire una soluzione abitativa diversa. I coniugi acquirenti hanno fatto riferimento a una pluralità di annunci, presenti sul mercato, aventi a oggetto la proposta di vendita della villa Parte_7
Con tali dichiarazioni, per quello che in questa sede interessa, i testi:
- non hanno fornito elementi utili in ordine alla natura dei rapporti intercorsi fra l' e l'appellato, che hanno dichiarato avere conosciuto all'atto della Parte_1 sottoscrizione del rogito notarile;
- hanno riferito della partecipazione alle trattative del figlio del proprietario senza, tuttavia, descriverne -in termini circostanziati- il ruolo svolto, né sono stati in grado di fornire riscontri in ordine alla sussistenza di un rapporto di mandato, tra l'appellato e il figlio, che l' vorrebbe sentire affermare. Parte_1
Le risultanze dell'attività istruttoria orale, valutate complessivamente, non consentono di discostarsi da quanto concluso dal Tribunale di Milano. Il Giudice di primo grado ha con chiarezza valorizzato la circostanza, documentata, che aveva sin dal 2014 messo sul mercato la villa. Controparte_6
L'intervento iniziale dell' come dalla stessa riconosciuto, si era tradotto Parte_1 nell'attivare un contatto con il figlio del proprietario all'utenza indicata nell'annuncio già reso pubblico. L'iniziativa ha tratto impulso del , già informato della proposta di vendita. Pt_3
Sono, dunque, condivisibili le conclusioni del Tribunale di Milano in relazione all'assenza di quell'antecedente indispensabile, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità citata.
Le conclusioni sono tanto più vere se si considerano le dichiarazioni testimoniali rese da
, della cui credibilità e attendibilità, ad avviso della Corte, non vi è ragione Parte_2 di dubitare. Le contestazioni dall'appellante, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal teste, non sono oggettivamente riscontrabili. pagina 8 di 11 Il teste ha riferito dell'annuncio del 2014 fatto dal padre, ove è riportata la scritta “no agenzia” e ha chiarito che era stato apposto il suo numero di telefono, per favorire i contatti con i potenziali acquirenti, in quanto abitava nello stesso immobile in vendita. Rispondendo sulle circostanze di cui ai capitoli ammessi, così come dedotti da parte attrice, ha dichiarato: “Cap. 3) Ricordo che precedentemente i signori , come Pt_3 anche altri, mi telefonarono e loro mi dissero che avevano dato incarico, non so di che tipo, ad un'Agenzia immobiliare per vendere il loro immobile e tramite la loro agenzia avevano visitato altre situazioni immobiliari. Non ricordo se nella visita a casa mia fosse presente il signor assieme a loro. Può darsi che io l'abbia fatto entrare in Pt_1 quanto non lascio fuori dalla porta nessuno. Non è vero che il signor mi abbia Pt_1 telefonato. Cap. 4) preciso che ero stato incaricato da mio padre a far visionare l'immobile, l'unico che egli aveva deciso di vendere, ai clienti privati che telefonavano in risposta all'annuncio esposto, proprio perché io abitavo là. Sono andato solo una volta presso gli Uffici di solo per ritirare l'assegno che i signori avevano Parte_1 Pt_3 lasciato in Agenzia e mi ricordo che in quell'occasione firmai per il ritiro dell'assegno. È l'unica volta nella quale io mi sono là recato”. Rispondendo sulle circostanze di cui ai capitoli ammessi, così come dedotti da parte convenuta, ha dichiarato: “Cap. 1) è l'annuncio che ha fatto mio padre, ove c'è scritto astenersi agenzie. Cap. 2) ho trattato direttamente con gli acquirenti il prezzo di compravendita, per il quale gli feci anche uno sconto di € 25.000,00/30.000,00 e fui chiaro con loro che con uno sconto maggiore mio padre non gli avrebbe venduto la villa. Ho specificato loro anche che erano gli acquirenti che avrebbero dovuto riconoscere l'intermediazione all'Agenzia cui si erano appoggiati di loro volontà. Cap. 5) confermo di aver trattato direttamente con loro e di aver fatto uno sconto di € 25.000,00”. Il racconto reso da è risultato completo e plausibile, se si considerano il Parte_2 luogo ove risiedeva e il rapporto che lo legava al proprietario, ed è privo di contraddizioni, avuto riguardo alla documentazione prodotta e alle generiche dichiarazioni rese dagli acquirenti sulla sua presenza nel corso delle trattative. Il rapporto di parentela con l'appellato, di per sé, non consente di mettere in discussione l'attendibilità del teste che, con tutta onestà, ha solo dichiarato di preferire, come ovvio, un esito del contenzioso favorevole al padre. L'affermazione non mina la genuinità della testimonianza.
Del resto, anche a voler prescindere dal rilievo di tale testimonianza, gli elementi posti dall'appellante a sostegno del richiesto ragionamento presuntivo risultano privi di quel carattere di gravità e concordanza, che una corretta applicazione dell'art. 2729 cod. civ. richiede.
pagina 9 di 11 Le testimonianze rese dagli acquirenti, come già evidenziato, sono risultate generiche e non hanno fornito elementi utili né per chiarire i rapporti intercorsi tra l' e Parte_1 parte venditrice, né per definire l'andamento delle trattative e il ruolo svolto da Pt_2
[...] dalla documentazione prodotta risulta avere avuto rapporti diretti con il Parte_2
e mai ha fatto riferimento, nelle comunicazioni intrattenute con l'acquirente, Pt_3 alla volontà del padre di superare la scelta, manifestata con il primo annuncio tramite Casa.it, di escludere dall'operazione le agenzie immobiliari.
La società appellante, per superare le conclusioni del primo giudice, ha insistito sull'attività posta in essere per risolvere un difetto urbanistico dell'immobile oggetto di trattativa (piano cantina assente nella mappa catastale) e sull'incarico dato dal venditore al Geom. indicato come tecnico di fiducia dell' Persona_4 Parte_1
Circostanze che, in tesi, comproverebbero la conoscenza da parte dell'appellato del ruolo di intermediario esercitato dalla società e l'accettazione della sua attività. La contestazione, così come posta, non coglie nel segno. Essa infatti non tiene conto che la regolarizzazione della mappa catastale ha costituito un obiettivo che sia parte venditrice sia parte acquirente avevano interesse a perseguire e che necessariamente la pratica amministrativa, presso gli uffici competenti, è stata avviata dal soggetto che risultava, in quel momento, proprietario dell'immobile. La documentazione prodotta (doc. 5 di parte appellata) attesta che ha Controparte_6 dato incarico al tecnico per l'intervento richiesto, provvedendo a remunerarlo nell'ambito di un rapporto diretto con il professionista e per un'attività che, a ben vedere, si configura come autonoma rispetto a quella rinvenibile nello schema contrattuale tipico della mediazione.
La sentenza impugnata, conclusivamente, viene confermata sulla base della motivazione che precede.
All'esito del giudizio consegue la condanna dell'appellante, parte soccombente, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo. La liquidazione tiene conto dei parametri medi dello scaglione di riferimento ex DM n. 147/2022 dato dal valore della controversia, per tutte le fasi con esclusione di quella istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 9461/2022 del Parte_1
pagina 10 di 11 Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e/o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna Parte_1
al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio,
[...] liquidate, in favore di in complessivi € 3.966,00 per compensi, Parte_5 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012. Così deciso in Milano, il 12/9/2024
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Domenico Bonaretti
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 All'udienza del 12/04/2022 sono stati espletati gli interpelli di (legale rappresentante della società attrice) Parte_1 e del convenuto ed è stato escusso il teste I testi e venivano sentiti CP_1 Parte_2 CP_4 Parte_3 alla successiva udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico BONARETTI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Lorenzo ORSENIGO Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 328/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da
Parte_1
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 31 MILANO presso lo studio dell'avv. FOTINO ROBERTO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLANTE
contro
CP_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE DUCA D'AOSTA, 15 BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'avv. BLAZICH CATERINA ANTONELLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 9461/2022 del Tribunale di Milano
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 11 per l'appellante Parte_1
: “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni
[...] contraria istanza ed in riforma della sentenza n. 9461/2022 pronunciata nella causa n. 13466/2020 R.G. dal Tribunale di Milano, nella persona del GOP dott.ssa Rosmunda D'Alessandro, Repert. n. 12043/2022, pubblicata il 29/11/2022 e notificata il 12/01/2023, così decidere: accertare e dichiarare il diritto della società Parte_1
di ottenere la provvigione ex art. 1755 c.c. per l'affare concluso dalla
[...] parte resistente, così come indicato nella superiore narrativa, attraverso la mediazione della ricorrente e, per l'effetto, condannare il Sig. a pagare ad CP_1
, a tale titolo, l'importo di Parte_1
€ 9.420,00= oltre IVA, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto (21/01/2016), “maggiorati” ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dalla data di deposito della presente domanda al saldo effettivo;
condannare il Sig. a restituire all'appellante l'importo di € CP_1
4.377,36=, versato a quest'ultimo in esecuzione della sentenza gravata (con riserva di documentare il pagamento, ove mai contestato), nonché a rimborsare il pagamento della tassa di registro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Salvis iuribus”.
per l'appellato “Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello CP_1 di Milano, nella sua composizione, RIGETTARE l'appello proposto da
[...]
e conseguentemente CONFERMARE Parte_1 integralmente la sentenza n. 9461/2022 emessa dal Tribunale di Milano - dott.ssa D'Alessandro. In via istruttoria: qualora la causa fosse ammessa ad istruttoria, si ripropongono i mezzi istruttori indicati in primo grado e che di seguito si ritrascrivono. Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello del legale rappresentante della società e testi sulle seguenti circostanze: 1) Parte_1
Vero che Lei ha trovato l'immobile di cui al rogito del 25.03.2016 con il sig. CP_1 tramite annuncio pubblicato sul sito on line come da doc. sub n. 1 fascicolo
[...] convenuto I° grado che si esibisce? 2)Vero che Lei ha trattato il prezzo ed i dettagli necessari all'acquisto di cui al rogito del 25.03.2016 con il sig. come Parte_2 dichiarato sub docc.
2-3 fasc convenuto I° grado e negli scambi via wapps sub doc. 5 fasc. convenuto I° grado che si esibiscono al teste? 3)Vero che la gestione delle irregolarità/difformità dell'immobile sono state discusse con il sig. come Parte_2 da scambio messaggi wapps del 29.01 /05.02.2016 di cui al doc. 5 fasc. convenuto I° grado, che si esibiscono al teste? 4)Vero che Lei ha messo in contatto il Geometra con il sig. per le irregolarità/difformità della scheda catastale CP_2 Parte_2 come indicato nei messaggi via wapps dei giorni 1 / 4 febbraio2016 che sub doc. 5 fasc. pagina 2 di 11 convenuto I grado che si esibiscono al teste ? 5) Vero che Lei ha trattato con il sig. lo sconto di euro 25.000 sul prezzo di euro 339.000 indicato Parte_2 nell'inserzione sub doc. 1 fasc. convenuto I grado - che si esibisce al teste - così come dichiarato nei docc. sub nn. 2/3 fasc. convenuto I grado? 6)Vero che il 25.03.2016 durante la lettura del rogito dell'immobile di cui al doc. 4 fasc. attrice erano presenti, oltre il venditore e gli acquirenti, i sigg.ri per l'immobiliare Parte_1 Pt_1
, come da dichiarazione sub docc. 2 e 3 fasc. Persona_1 Parte_2 convenuto I grado che si esibiscono al teste? 7)Vero che i sigg.ri ed CP_1
si sono conosciuti il giorno del rogito di cui al cap. 6)?8)Vero che nella Parte_3 stessa occasione di cui al cap. 7), fu il sig. a presentare al sig. Parte_3 CP_1 il sig. ? 9) Vero che il sig. , durante la lettura della clausola
[...] Parte_1 Pt_1
n. 5 di cui al doc.4 controparte fasc. I grado, è rimasto in silenzio? 10) Vero che dopo la conclusione del rogito, il sig. ha salutato i coniugi che si Parte_1 Parte_4 congedavano dal Notaio, senza nulla eccepire in relazione al contenuto della clausola n. 5 sopra citata? 11) Vero che il sig. , qualche giorno prima del rogito con il sig. Pt_3
aveva venduto, sempre mediante rogito avvenuto presso il Notaio CP_1
, un proprio immobile? 12) Vero che la vendita di cui al cap. 11) si è CP_3 perfezionata mediante l'intermediazione dell' ? Parte_1
Si chiede ex art 210 cpc ordinare all'appellante od in subordine al Parte_1 terzo acquirente , la produzione del testo integrale della proposta Parte_3
21.01.2016 sub doc. 2 controparte fasc. I grado, comprensivo dell'all. A. In caso di ammissione dei capitoli di prova di controparte, si chiede di essere ammessi a prova a contrario con i medesimi testi di cui alla prova diretta: , Parte_3 CP_4
, , Geom. Dott. di Garbagnate M.se, Dott.
[...] Parte_2 CP_2 Persona_2
c/o studio notarile , . Per_3 CP_3 Persona_1
Con vittoria integrale di spese compensi del primo e secondo grado di giudizio con rimborso forfettario ed accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc la società Parte_1
(di seguito l' ha convenuto in giudizio
[...] Parte_1 CP_1 per ottenerne la condanna al pagamento, a titolo di provvigione ex art. 1755 cod. civ., della somma di € 9.420,00 oltre IVA, ovvero quella maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto (21/01/2016), maggiorati ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla data di deposito della domanda, al saldo effettivo. Parte ricorrente ha dedotto di aver messo in relazione i coniugi Controparte_5 con per la conclusione di un affare avente a oggetto la
[...] CP_1
pagina 3 di 11 compravendita della villa a schiera (oltre cantina e box) sita in Garbagnate Milanese (MI) Via dei Platani di proprietà di quest'ultimo.
Si è costituito contestando la fondatezza delle domande di parte CP_1 ricorrente e opponendo che nessun rapporto di mediazione o di altro genere era intercorso con la società ricorrente. Ha allegato di avere resa pubblica la vendita attraverso il prodotto annuncio, in cui era specificato che la proprietà non intendeva avvalersi dell'ausilio di agenzie immobiliari. In subordine, ha contestato l'entità della domanda, con richiesta di parametrare la provvigione in misura analoga a quella corrisposta dagli acquirenti (€ 3.000,00). Il Tribunale di Milano, mutato il rito e disposta ampia attività istruttoria orale1, con la sentenza impugnata ha rigettato le domande proposte dall' e l'ha Parte_1 condannata al pagamento delle spese di lite.
Nel motivare la decisione, il Giudice di primo grado:
- ha ritenuto non assolto l'onere della prova da parte dell' non essendo stata Parte_1 provata la circostanza che conoscesse gli acquirenti prima del giorno Parte_5 del rogito;
- ha rilevato la mancata produzione di un mandato scritto da parte del
[...]
; Parte_6
- ha osservato che solo gli acquirenti avevano confermato di avere dato mandato all'Immobiliare per la compravendita per cui è causa, e che avevano riferito di avere avuto contatti con il figlio del che abitava nello stesso stabile e si era reso CP_1 disponibile a far visionare l'unità abitativa di proprietà del padre;
- ha concluso che non aveva provato di essersi adoperata per pubblicizzare Parte_1
l'immobile messo in vendita da e che lo stesso legale rappresentante della società, CP_1 in sede di interrogatorio formale, aveva riconosciuto di aver visto i cartelli che pubblicizzavano la vendita dell'immobile, ubicato di fronte agli uffici dell'agenzia.
ha interposto appello, insistendo per l'accoglimento delle domande Parte_1 formulate in primo grado. L'impugnazione è stato affidata a un complesso motivo che può essere sintetizzato nell'omessa/errata valutazione delle allegazioni delle parti e delle prove documentali e orali acquisite, in violazione e falsa applicazione degli artt. 1754, 1755 e 2697 cod. civ. e degli artt. 113, 115 e 116 cpc.
pagina 4 di 11 Parte appellante ha contestato la logicità del ragionamento decisorio, affermando che il Tribunale di Milano aveva trascurato di esaminare gli effettivi rapporti intercorsi tra le parti, così come allegati in atti e dimostrati tramite l'istruttoria documentale/orale espletata. In particolare, ha contestato i passaggi della motivazione della sentenza in cui:
- si è dato atto che non aveva trovato riscontro nei documenti prodotti alcun incarico di mediazione da parte del convenuto/appellato alla società attrice/appellante;
- si è ritenuta insussistente la prova che il venditore e l'intermediario si conoscessero prima del rogito definitivo di compravendita, così ignorando il ruolo di delegato alle trattative assunto da , figlio dell'appellato; Parte_2
- si è affermato che non aveva provato di aver pubblicizzato la vendita Parte_1 dell'immobile del Salvi, il quale aveva immesso sul mercato l'unità immobiliare di propria iniziativa, invitando le agenzie immobiliari ad astenersi da una possibile mediazione;
- che la “segnalazione” dell'immobile ai potenziali acquirenti, effettuata dall'appellante, era circostanza neutra, posto che non aveva preso alcun pregresso contatto Parte_1 con il venditore.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito , concludendo per il rigetto CP_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Alla prima udienza, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 352 cpc per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini previsti da tale disposizione. Depositate delle parti le note e gli atti conclusivi, la causa – sulle conclusioni in epigrafe riportate – è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La mediazione trova la sua fonte normativa nell'art. 1754 cod. civ. Il diritto alla provvigione ex art. 1755 cod. civ. sorge quando l'attività del mediatore ha contribuito in modo causale alla conclusione dell'affare. L'onere di provare di aver svolto un'attività determinante nella conclusione dell'affare e, dunque, la dimostrazione che l'attività del mediatore ha favorito l'incontro tra le parti, spetta al mediatore. Significativa al riguardo è la pronuncia resa dalla Suprema Corte con sentenza n. 11443/2022, con cui ha affermato che “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi pagina 5 di 11 nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso”. Con le pronunce n. 3165/2023 e n. 403/2024 la sez. II civ. della Suprema Corte ha chiarito, nel definire il concetto di causalità adeguata tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare, che la semplice messa in relazione delle parti non sia requisito idoneo, di per sé, a far reputare l'affare concluso per effetto dell'intervento del mediatore. Occorre, in definitiva, che l'iniziativa del mediatore immobiliare costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione dell'affare.
Gli acquirenti hanno confermato, all'atto della Controparte_5 sottoscrizione del rogito notarile, l'attività di mediazione dell'Immobiliare a cui si erano rivolti poiché interessati ad acquistare l'immobile del di cui erano già venuti a CP_1 conoscenza attraverso precedenti annunci pubblicitari. E' incontroverso che l'appellato non abbia firmato alcun contratto di mandato in favore dell' da cui poter desumere la durata, gli obiettivi della mediazione e il Parte_1 compenso concordato. Considerate le questioni controverse fra parti, la Corte è chiamata a verificare se abbia operato soltanto su incarico degli acquirenti oppure - come sostiene la Parte_1 società appellante - il trattando la compravendita tramite il figlio abbia CP_1 Pt_2 accettato l'attività di intermediazione dell'appellante, traendone vantaggio. Da tali premesse l ha fatto discendere l'obbligo, anche a carico del Parte_1 venditore, del pagamento della provvigione.
Per una corretta soluzione della controversia, la Corte reputa utile procedere a un nuovo esame delle risultanze dell'istruttoria documentale e orale curata dal Giudice di primo grado, al fine di verificare se la ricostruzione fattuale della vicenda offerta da abbia trovato riscontro. Parte_1
Con il ricorso ex art. 702 bis cpc l'Immobiliare ha fornito una scarna descrizione dei fatti, genericamente deducendo:
- di avere messo in relazione l'acquirente con in data Parte_3 Controparte_6
21/01/2016 per la compravendita della villa e che “in particolare, nella suddetta data, il Sig. , dopo aver visionato gli immobili de quibus insieme al personale Parte_3 dell'Agenzia ricorrente, tramite quest'ultima prometteva irrevocabilmente di acquistare i medesimi, dal Sig. , per l'importo complessivo di € 314.000,00=; CP_1 pertanto, consegnava all'intermediario l'assegno bancario n. 8270741971-11 di € Perso 10.000,00=, a titolo di deposito cauzionale, ed indicava nella persona del dott. pagina 6 di 11 il notaio presso il quale avrebbe dovuto stipularsi il rogito definitivo di CP_3 compravendita, entro il 03/04/2016 ;
- che con la sottoscrizione da parte del della proposta irrevocabile di acquisto e CP_7
l'accettazione sottoscritta dal entrambe in data 21/1/2016, le parti si obbligavano CP_1 reciprocamente e l'affare veniva concluso;
- che la somma di € 10.000,00=, corrisposta dal proponente con assegno bancario n. 8270741971-11, veniva ritirata da , tramite il figlio e portata CP_1 Pt_2 all'incasso;
- che in data 25/3/2016, con atto a ministero notaio , veniva perfezionata la CP_3 compravendita dell'immobile, al prezzo indicato nella proposta accettata e nel rogito veniva dato atto che una prima parte del prezzo, pari ad € 10.000,00=, era stata regolata tramite l'assegno bancario non trasferibile n. 8270741971-11, con data 27/01/2016;
- che solo gli acquirenti dichiaravano di essersi avvalsi, nell'ambito dell'affare concluso, dell'intermediazione di Immobiliare.
costituendosi, ha disconosciuto ex art. 214 cpc la firma apposta in Controparte_6 corrispondenza della dicitura “Firma per accettazione del venditore”, in calce alla promessa irrevocabile di acquistare prodotta dall' Parte_1
L' con successiva memoria, ha riconosciuto che la firma non era Parte_1 conducibile al proprietario e ha allegato che il figlio di quest'ultimo, CP_1 Parte_2 aveva partecipato alle trattative per conto del padre. Il deposito della memoria è stato contestato dalla controparte. Convertito il rito, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc, ha ritenuto Parte_1 di fornire una ricostruzione della vicenda diversa e più dettagliata, allegando:
- che a settembre/ottobre 2015 il si era rivolto all' poiché Pt_3 Parte_1 interessato ad acquistare l'immobile del di cui era venuto a conoscenza attraverso CP_1 gli annunci pubblicati dalle agenzie TECNOCASA e PIRELLI (oggi REMAX) 2;
- che , legale rappresentante dell' aveva contattato in data Parte_1 Parte_1
2/10/2015 figlio del proprietario;
Parte_2
- che dopo la visita congiunta alla villa, effettuata in data 9/10/2015, erano seguiti numerosi incontri presso gli uffici della società alla presenza di e dei Parte_2 coniugi acquirenti, nell'intento di “avvicinare” le rispettive posizioni sul piano economico;
- che a seguito di ordinarie trattative le parti in data 21/1/2016 raggiungevano un accordo riguardo al prezzo della compravendita e si procedeva a redigere la proposta di acquisto e contestualmente veniva predisposto dal compratore l'assegno di € 10.000,00 a titolo di deposito cauzionale;
- che in pari data veniva accettata l'offerta e veniva ritirato il titolo di credito da parte del venditore, tramite il figlio;
pagina 7 di 11 - che prima della stipula del rogito emergeva che il piano cantina dell'immobile risultava (sulla carta) difforme rispetto allo stato effettivo;
- che nel febbraio 2016 aveva dato incarico al Geom. Controparte_6 Persona_4 tecnico di fiducia della società d'intermediazione, di regolarizzare per suo conto la difformità catastale dell'immobile oggetto di compravendita.
Il legale rappresentante dell' in sede di interrogatorio formale, ha Parte_1 confermato che gli uffici dell' si trovano di fronte alla villa del e che Parte_1 CP_1 la vendita dell'immobile era già stata pubblicizzata tramite altre agenzie. L'acquirente , sentito come testimone, ha affermato che con la moglie si Parte_3 era rivolto alla società appellante per la vendita di un proprio immobile e perché interessati a reperire una soluzione abitativa diversa. I coniugi acquirenti hanno fatto riferimento a una pluralità di annunci, presenti sul mercato, aventi a oggetto la proposta di vendita della villa Parte_7
Con tali dichiarazioni, per quello che in questa sede interessa, i testi:
- non hanno fornito elementi utili in ordine alla natura dei rapporti intercorsi fra l' e l'appellato, che hanno dichiarato avere conosciuto all'atto della Parte_1 sottoscrizione del rogito notarile;
- hanno riferito della partecipazione alle trattative del figlio del proprietario senza, tuttavia, descriverne -in termini circostanziati- il ruolo svolto, né sono stati in grado di fornire riscontri in ordine alla sussistenza di un rapporto di mandato, tra l'appellato e il figlio, che l' vorrebbe sentire affermare. Parte_1
Le risultanze dell'attività istruttoria orale, valutate complessivamente, non consentono di discostarsi da quanto concluso dal Tribunale di Milano. Il Giudice di primo grado ha con chiarezza valorizzato la circostanza, documentata, che aveva sin dal 2014 messo sul mercato la villa. Controparte_6
L'intervento iniziale dell' come dalla stessa riconosciuto, si era tradotto Parte_1 nell'attivare un contatto con il figlio del proprietario all'utenza indicata nell'annuncio già reso pubblico. L'iniziativa ha tratto impulso del , già informato della proposta di vendita. Pt_3
Sono, dunque, condivisibili le conclusioni del Tribunale di Milano in relazione all'assenza di quell'antecedente indispensabile, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità citata.
Le conclusioni sono tanto più vere se si considerano le dichiarazioni testimoniali rese da
, della cui credibilità e attendibilità, ad avviso della Corte, non vi è ragione Parte_2 di dubitare. Le contestazioni dall'appellante, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal teste, non sono oggettivamente riscontrabili. pagina 8 di 11 Il teste ha riferito dell'annuncio del 2014 fatto dal padre, ove è riportata la scritta “no agenzia” e ha chiarito che era stato apposto il suo numero di telefono, per favorire i contatti con i potenziali acquirenti, in quanto abitava nello stesso immobile in vendita. Rispondendo sulle circostanze di cui ai capitoli ammessi, così come dedotti da parte attrice, ha dichiarato: “Cap. 3) Ricordo che precedentemente i signori , come Pt_3 anche altri, mi telefonarono e loro mi dissero che avevano dato incarico, non so di che tipo, ad un'Agenzia immobiliare per vendere il loro immobile e tramite la loro agenzia avevano visitato altre situazioni immobiliari. Non ricordo se nella visita a casa mia fosse presente il signor assieme a loro. Può darsi che io l'abbia fatto entrare in Pt_1 quanto non lascio fuori dalla porta nessuno. Non è vero che il signor mi abbia Pt_1 telefonato. Cap. 4) preciso che ero stato incaricato da mio padre a far visionare l'immobile, l'unico che egli aveva deciso di vendere, ai clienti privati che telefonavano in risposta all'annuncio esposto, proprio perché io abitavo là. Sono andato solo una volta presso gli Uffici di solo per ritirare l'assegno che i signori avevano Parte_1 Pt_3 lasciato in Agenzia e mi ricordo che in quell'occasione firmai per il ritiro dell'assegno. È l'unica volta nella quale io mi sono là recato”. Rispondendo sulle circostanze di cui ai capitoli ammessi, così come dedotti da parte convenuta, ha dichiarato: “Cap. 1) è l'annuncio che ha fatto mio padre, ove c'è scritto astenersi agenzie. Cap. 2) ho trattato direttamente con gli acquirenti il prezzo di compravendita, per il quale gli feci anche uno sconto di € 25.000,00/30.000,00 e fui chiaro con loro che con uno sconto maggiore mio padre non gli avrebbe venduto la villa. Ho specificato loro anche che erano gli acquirenti che avrebbero dovuto riconoscere l'intermediazione all'Agenzia cui si erano appoggiati di loro volontà. Cap. 5) confermo di aver trattato direttamente con loro e di aver fatto uno sconto di € 25.000,00”. Il racconto reso da è risultato completo e plausibile, se si considerano il Parte_2 luogo ove risiedeva e il rapporto che lo legava al proprietario, ed è privo di contraddizioni, avuto riguardo alla documentazione prodotta e alle generiche dichiarazioni rese dagli acquirenti sulla sua presenza nel corso delle trattative. Il rapporto di parentela con l'appellato, di per sé, non consente di mettere in discussione l'attendibilità del teste che, con tutta onestà, ha solo dichiarato di preferire, come ovvio, un esito del contenzioso favorevole al padre. L'affermazione non mina la genuinità della testimonianza.
Del resto, anche a voler prescindere dal rilievo di tale testimonianza, gli elementi posti dall'appellante a sostegno del richiesto ragionamento presuntivo risultano privi di quel carattere di gravità e concordanza, che una corretta applicazione dell'art. 2729 cod. civ. richiede.
pagina 9 di 11 Le testimonianze rese dagli acquirenti, come già evidenziato, sono risultate generiche e non hanno fornito elementi utili né per chiarire i rapporti intercorsi tra l' e Parte_1 parte venditrice, né per definire l'andamento delle trattative e il ruolo svolto da Pt_2
[...] dalla documentazione prodotta risulta avere avuto rapporti diretti con il Parte_2
e mai ha fatto riferimento, nelle comunicazioni intrattenute con l'acquirente, Pt_3 alla volontà del padre di superare la scelta, manifestata con il primo annuncio tramite Casa.it, di escludere dall'operazione le agenzie immobiliari.
La società appellante, per superare le conclusioni del primo giudice, ha insistito sull'attività posta in essere per risolvere un difetto urbanistico dell'immobile oggetto di trattativa (piano cantina assente nella mappa catastale) e sull'incarico dato dal venditore al Geom. indicato come tecnico di fiducia dell' Persona_4 Parte_1
Circostanze che, in tesi, comproverebbero la conoscenza da parte dell'appellato del ruolo di intermediario esercitato dalla società e l'accettazione della sua attività. La contestazione, così come posta, non coglie nel segno. Essa infatti non tiene conto che la regolarizzazione della mappa catastale ha costituito un obiettivo che sia parte venditrice sia parte acquirente avevano interesse a perseguire e che necessariamente la pratica amministrativa, presso gli uffici competenti, è stata avviata dal soggetto che risultava, in quel momento, proprietario dell'immobile. La documentazione prodotta (doc. 5 di parte appellata) attesta che ha Controparte_6 dato incarico al tecnico per l'intervento richiesto, provvedendo a remunerarlo nell'ambito di un rapporto diretto con il professionista e per un'attività che, a ben vedere, si configura come autonoma rispetto a quella rinvenibile nello schema contrattuale tipico della mediazione.
La sentenza impugnata, conclusivamente, viene confermata sulla base della motivazione che precede.
All'esito del giudizio consegue la condanna dell'appellante, parte soccombente, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo. La liquidazione tiene conto dei parametri medi dello scaglione di riferimento ex DM n. 147/2022 dato dal valore della controversia, per tutte le fasi con esclusione di quella istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 9461/2022 del Parte_1
pagina 10 di 11 Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e/o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna Parte_1
al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio,
[...] liquidate, in favore di in complessivi € 3.966,00 per compensi, Parte_5 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012. Così deciso in Milano, il 12/9/2024
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Domenico Bonaretti
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 All'udienza del 12/04/2022 sono stati espletati gli interpelli di (legale rappresentante della società attrice) Parte_1 e del convenuto ed è stato escusso il teste I testi e venivano sentiti CP_1 Parte_2 CP_4 Parte_3 alla successiva udienza.