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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 14/10/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 585/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 585 /2022 promossa da:
EREDI impersonalmente citati di Parte_1
APPELLANTI-CONTUMACI contro
(C.F. ), subentrata a Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] Controparte_3
giusta procura per atto Notar del 28.04.2022, Rep. 177893,
[...] Persona_1 Per_2
Racc. 11776, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via G. Matteotti n. 73 presso lo studio dell'Avv. Anna
Paradiso del Foro di Viterbo – con domicilio digitale all'indirizzo PEC
Email_1
APPELLATO
E contro
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_4 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Rossi ed pagina 1 di 8 elettivamente domiciliato in Perugia, via XIV Settembre n. 67, presso lo studio del difensore, con indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATO
E contro
( ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli
Avv.ti Riccardo Lini (PEC : avv . ov.it) Roberto Annovazzi (PEC: Email_3 Email_4 CP_5
avv.roberto. ov.it), IR Arlotta (PEC Email_5 Email_6
avv.mirella. ov.it), , del Foro di Perugia, e ST Di CA (PEC: Email_7 Email_6
avv. . ov.it) del Foro di Terni;
giusta per procura generale alle liti a Email_8 Email_9 CP_5
rogito del Dott. Notaio in Roma, datata 21/07/2015, Rep. n° 80974; e con domicilio Persona_3
eletto in Perugia, Via Canali n° 5, presso l'Avvocatura I.N.P.S..
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) – Impugnazione sentenza n. 1206/2022 del Tribunale di Perugia 6.9.2022 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria n. Parte_1
080762020000000015/000, azionato in danno della stessa dalla , con Controparte_1
riguardo alla cartella di pagamento n. 08020190004726859/003 ed all'avviso di addebito n.
38020190001374709/000.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando l'opposizione e chiedendone CP_6
il rigetto. Si costituiva in giudizio anche l' , contestando l'opposizione Controparte_7
CP_ e chiedendone il rigetto, e comunque chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa dell' CP_ Si costituiva l' che chiedeva di essere estromesso dal giudizio.
pagina 2 di 8 Con la sentenza n. 1206/2022 del 06.09.2022 qui impugnata il Tribunale di Perugia, dichiarava inammissibile l'opposizione, rigettava comunque le domande e condannava Parte_1
a rifondere alla ,
[...] Controparte_1 [...]
ed le spese di giudizio. Controparte_8 CP_5
censurava la sentenza con otto motivi di appello. Parte_1
Gli appellati si costituivano chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Nelle more del giudizio l'appellante decedeva. Contr Il giudizio veniva riassunto dall'appellata con notifica dell'atto di riassunzione agli eredi di impersonalmente e alle altre parti. Parte_1
Nessuno si costituiva per gli eredi.
Le altre parti si sono costituite.
Preliminarmente, si osserva che nell'ipotesi di riassunzione del giudizio di appello da parte dell'appellato, a seguito di interruzione, la mancata costituzione del solo appellante non determina l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 cod. proc. civ. non trovando applicazione tale sanzione nel giudizio di riassunzione, ma il giudice deve dichiarare la contumacia dell'appellante stesso ai sensi dell'art. 303 cod. proc. civ. e decidere la causa nel merito in considerazione del fatto che dalla contumacia ex se considerata non è possibile desumere alcun tipo di tacita rinuncia.
La riassunzione, infatti, non dà vita ad un nuovo rapporto processuale, ma attua la prosecuzione di quello originario (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12191 del 1998). Dalla ricostruzione della riassunzione in termini di prosecuzione la giurisprudenza di legittimità ha tratto le conseguenze che non è necessaria una nuova procura (cfr. Cass. 11.8.1987, n. 6888; Cass. 12.11.1981, n. 6003), né una nuova iscrizione della causa a ruolo (cfr. Cass. 10.3.1975, n. 886) e che permangono gli effetti sostanziali e processuali del rapporto originario (cfr. Cass. 17.1.1983, n. 366).
Diversa è la considerazione della intervenuta citazione degli eredi impersonalmente, agli effetti che infra si diranno.
Dunque deve dichiararsi la contumacia della parte appellante.
Nel merito, l'appello è infondato.
Con riguardo al primo motivo, con il quale la sentenza è impugnata là dove ha ritenuto, con riferimento all'asserito recesso di dalla fideiussione del 14/09/2012, che tale eccezione Parte_1
costituisse un'inammissibile mutatio libelli, l'appellante ritiene che non sussisterebbe alcuna mutatio libelli, avendo inizialmente contestato con l'atto di opposizione l'inesistenza di una fideiussione e pagina 3 di 8 costituendo l'eccepito recesso una replica alla produzione della fideiussione da parte di CP_10
.
[...]
Il motivo è infondato. L'appellante, infatti, ha inizialmente contestato di non avere mai prestato alcuna fideiussione, che è motivo di opposizione diverso dall'eccezione di essere receduta dalla stessa.
Pertanto, l'eccezione era effettivamente tardiva, ed il motivo è infondato, con assorbimento del secondo motivo di appello inerente la valutazione del recesso. CP_ Con il terzo motivo di appello concerne il credito vantato dall' la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un preavviso con il quale il contribuente viene invitato a pagare le somme dovute all'agente della riscossione entro il termine perentorio di 30 giorni. Effettivamente nel CP_ corso del giudizio di primo grado ha documentato di aver notificato l'avviso di addebito il
24/07/2019 e che lo stesso non è stato opposto dalla IG.ra , quindi il preavviso di Parte_1
iscrizione ipotecario era corretto, e la circostanza che l'appellante abbia saldato (solo) il debito CP_ vantato da comporta esclusivamente che, nella fase successiva di iscrizione ipotecaria, si dovrà tener conto del solo debito effettivamente sussistente.
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata ritenuto legittimo il preavviso di iscrizione ipotecaria con riferimento anche all'usufrutto di due beni immobili conferiti in fondo patrimoniale. Premesso che il preavviso concerne anche un terzo immobile estraneo al fondo patrimoniale, rispetto al quale l'eccezione non opera, e ribadito che l'eccezione in merito all'intervenuto recesso, il motivo è infondato perché l'appellante non ha adempiuto all'onere probatorio con riferimento alla dimostrazione dell'estraneità del debito rispetto ai bisogni familiari, essendosi limitata ad indicare che il fondo patrimoniale attiene alla famiglia del figlio, e comunque deriva da una fideiussione da lei prestata come garante della Distillerie G. Di ZO S.r.l., per cui non sarebbe collegata ai propri bisogni familiari. Il Giudice di prime cure ha, infatti, chiarito che i rapporti societari e d'impresa tra i membri della famiglia beneficiaria del fondo, la società debitrice e la odierna opponente rendono verosimile che i debiti siano stati contratti, quanto meno in parte, nell'interesse della famiglia (in quanto destinataria del reddito).
In materia, poi, la Suprema Corte fa riferimento anche al debito contratto dal terzo, confermando che è irrilevante che il fondo patrimoniale riguardi una diversa famiglia “L'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973, sicché l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al pagina 4 di 8 coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell'ipotesi contraria - purché il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata” (Cass. Civ. Sez. III, sentenza n.
1652 del 29/01/2016) e sempre la Suprema Corte afferma altresì che la riconducibilità del debito ai bisogni della famiglia non può essere esclusa, in via di principio, per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa o della professione” (Cass. Civ. sentenza n. 8428 del 31/03/2017), dovendosi operare una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, né vale ad escludere la ricorrenza di tale ipotesi la mera tipologia di atto (fideiussione prestata in favore di una società) -cfr. Cass. Sez. 1 , Ord. n. 29983 del 25/10/2021).
Del resto, risulta comprovato che l'appellante era socia al 50% della società garantita,
l'appellante ha provato l'esistenza di diverse fonti di reddito dunque può ragionevolmente presumersi che traesse dall'attività aziendale il proprio sostentamento e che la fideiussione fu concessa per consentire alla società Distillerie G. Di ZO S.r.l. di produrre reddito a sostentamento dell'opponente, socia maggioritaria della stessa. In ogni caso stesso discorso a maggior ragione può farsi riguardo ai bisogni della famiglia del figlio , in difetto di prova di segno contrario Controparte_11
in primo grado, anche considerato che egli era socio ed amministratore della Distillerie G. Di ZO
S.r.l., dovendosi anche in questo caso presumere, in difetto di prova contraria, che lo stesso traesse dall'attività aziendale il reddito necessario per mantenere la propria famiglia.
Con il quinto motivo contesta la ritenuta ammissibilità dell'iscrizione a ruolo, Parte_1
sostenendo che a procedura di riscossione concerne crediti di natura privatistica, per i quali l'ente creditore avrebbe dovuto munirsi di apposito titolo esecutivo per poter procedere alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 46/1999.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte ha di recente ribadito che (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9678 del 2025) la riscossione esattoriale dei crediti garantiti dai fideiussori ed erogati alle piccole o medie imprese è pienamente legittima. In particolare, nella motivazione della sentenza si legge: “Il Collegio stima di dover dare continuità all'orientamento secondo cui “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la Controparte_4
pagina 5 di 8 nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass. sez. 3 n. 1005 del 16/1/2023); “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”.
Tali arresti, con il riferimento esplicito anche alla posizione dei fidejussori, consentono anche di ritenere infondato il sesto motivo, secondo cui la sentenza sarebbe illegittima perché la riscossione esattoriale non sarebbe comunque applicabile alla IG.ra , la quale non si era mai Parte_1
impegnata direttamente con . Controparte_4
Con il settimo motivo l'appellante denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere che potesse agire a mezzo riscossione esattoriale nei confronti della Controparte_4
IG.ra anche nel caso in cui mancasse un provvedimento di revoca dei finanziamenti Parte_1
concessi al debitore, ritenendo che il ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo sia limitato ai casi di revoca dei finanziamenti (prevista, ai sensi dello stesso art. 9, comma 1, per il “caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili”) e non anche per la diversa ipotesi di inadempimento all'obbligazione restitutoria del finanziamento erogato da parte della PMI alla banca privata, sostenendo che la norma
è di stretta interpretazione.
Il motivo è infondato in quanto il Tribunale cita la giurisprudenza della Suprema Corte in merito all'art 8 bis del d.l. n°3/2015 convertito in L. 33/2015 (ed ancor prima l'art. 9 del D. Lgs. 123/1998), che ha confermato la natura privilegiata del credito relativo non solo alla revoca del finanziamento, ma anche riferito al “diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di pagina 6 di 8 garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662” e il precedente di legittimità, Cass Civ. Sez. I, ordinanza n. 6508 del 9/03/2020, secondo cui “la mancanza del provvedimento di revoca può comunque essere superata con un'interpretazione estensiva del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma
5 diretta ad individuare – secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite nella sentenza 11930/2010 – il reale significato e la portata effettiva della norma, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale. Dunque, la revoca non costituisce affatto un presupposto fattuale indefettibile per il riconoscimento in capo al gestore del Fondo di Garanzia dell'invocato privilegio”; ad avviso dell'appellante la norma e la giurisprudenza citate farebbero esclusivo riferimento al privilegio riconosciuto, tuttavia l'equiparazione operata dal legislatore e l'ampia apertura interpretativa riconosciuta dalla Suprema Corte impongono una interpretazione -neanche analogica, sibbene estensiva – della norma anche con riferimento alla tipologia di procedura per la riscossione coattiva del credito, proprio perché ricollegata dalla norma alla natura privilegiata e pubblica di esso.
Con l'ottavo motivo sostiene l'illegittimità della sentenza impugnata Parte_1
relativamente alla debenza degli oneri esattoriali in quanto il preavviso di iscrizione di ipoteca contempla tra le somme per cui l'Agente della riscossione intende iscrivere ipoteca, 9.125,27 Euro asseritamente dovuti dalla IG.ra a titolo di oneri di riscossione. Parte_1
Il motivo è manifestamente infondato: ritenuta legittima la procedura della riscossione esattoriale, gli oneri che ne derivano gravano legittimamente a carico della parte debitrice come previsto ex lege.
L'appello deve, pertanto, essere integralmente rigettato.
Quanto alle spese del giudizio, in caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti (cfr. Corte di pagina 7 di 8 Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15995 del 18/05/2022 ). Pertanto, non può neanche pronunciarsi una condanna rivolta contro gli eredi impersonalmente al pagamento delle spese di lite.
Con riferimento al raddoppio del contributo unificato, in astratto ricorrono i presupposti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-nulla sulle spese.
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 05/10/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 585 /2022 promossa da:
EREDI impersonalmente citati di Parte_1
APPELLANTI-CONTUMACI contro
(C.F. ), subentrata a Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] Controparte_3
giusta procura per atto Notar del 28.04.2022, Rep. 177893,
[...] Persona_1 Per_2
Racc. 11776, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via G. Matteotti n. 73 presso lo studio dell'Avv. Anna
Paradiso del Foro di Viterbo – con domicilio digitale all'indirizzo PEC
Email_1
APPELLATO
E contro
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_4 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Rossi ed pagina 1 di 8 elettivamente domiciliato in Perugia, via XIV Settembre n. 67, presso lo studio del difensore, con indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATO
E contro
( ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli
Avv.ti Riccardo Lini (PEC : avv . ov.it) Roberto Annovazzi (PEC: Email_3 Email_4 CP_5
avv.roberto. ov.it), IR Arlotta (PEC Email_5 Email_6
avv.mirella. ov.it), , del Foro di Perugia, e ST Di CA (PEC: Email_7 Email_6
avv. . ov.it) del Foro di Terni;
giusta per procura generale alle liti a Email_8 Email_9 CP_5
rogito del Dott. Notaio in Roma, datata 21/07/2015, Rep. n° 80974; e con domicilio Persona_3
eletto in Perugia, Via Canali n° 5, presso l'Avvocatura I.N.P.S..
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) – Impugnazione sentenza n. 1206/2022 del Tribunale di Perugia 6.9.2022 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria n. Parte_1
080762020000000015/000, azionato in danno della stessa dalla , con Controparte_1
riguardo alla cartella di pagamento n. 08020190004726859/003 ed all'avviso di addebito n.
38020190001374709/000.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando l'opposizione e chiedendone CP_6
il rigetto. Si costituiva in giudizio anche l' , contestando l'opposizione Controparte_7
CP_ e chiedendone il rigetto, e comunque chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa dell' CP_ Si costituiva l' che chiedeva di essere estromesso dal giudizio.
pagina 2 di 8 Con la sentenza n. 1206/2022 del 06.09.2022 qui impugnata il Tribunale di Perugia, dichiarava inammissibile l'opposizione, rigettava comunque le domande e condannava Parte_1
a rifondere alla ,
[...] Controparte_1 [...]
ed le spese di giudizio. Controparte_8 CP_5
censurava la sentenza con otto motivi di appello. Parte_1
Gli appellati si costituivano chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Nelle more del giudizio l'appellante decedeva. Contr Il giudizio veniva riassunto dall'appellata con notifica dell'atto di riassunzione agli eredi di impersonalmente e alle altre parti. Parte_1
Nessuno si costituiva per gli eredi.
Le altre parti si sono costituite.
Preliminarmente, si osserva che nell'ipotesi di riassunzione del giudizio di appello da parte dell'appellato, a seguito di interruzione, la mancata costituzione del solo appellante non determina l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 cod. proc. civ. non trovando applicazione tale sanzione nel giudizio di riassunzione, ma il giudice deve dichiarare la contumacia dell'appellante stesso ai sensi dell'art. 303 cod. proc. civ. e decidere la causa nel merito in considerazione del fatto che dalla contumacia ex se considerata non è possibile desumere alcun tipo di tacita rinuncia.
La riassunzione, infatti, non dà vita ad un nuovo rapporto processuale, ma attua la prosecuzione di quello originario (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12191 del 1998). Dalla ricostruzione della riassunzione in termini di prosecuzione la giurisprudenza di legittimità ha tratto le conseguenze che non è necessaria una nuova procura (cfr. Cass. 11.8.1987, n. 6888; Cass. 12.11.1981, n. 6003), né una nuova iscrizione della causa a ruolo (cfr. Cass. 10.3.1975, n. 886) e che permangono gli effetti sostanziali e processuali del rapporto originario (cfr. Cass. 17.1.1983, n. 366).
Diversa è la considerazione della intervenuta citazione degli eredi impersonalmente, agli effetti che infra si diranno.
Dunque deve dichiararsi la contumacia della parte appellante.
Nel merito, l'appello è infondato.
Con riguardo al primo motivo, con il quale la sentenza è impugnata là dove ha ritenuto, con riferimento all'asserito recesso di dalla fideiussione del 14/09/2012, che tale eccezione Parte_1
costituisse un'inammissibile mutatio libelli, l'appellante ritiene che non sussisterebbe alcuna mutatio libelli, avendo inizialmente contestato con l'atto di opposizione l'inesistenza di una fideiussione e pagina 3 di 8 costituendo l'eccepito recesso una replica alla produzione della fideiussione da parte di CP_10
.
[...]
Il motivo è infondato. L'appellante, infatti, ha inizialmente contestato di non avere mai prestato alcuna fideiussione, che è motivo di opposizione diverso dall'eccezione di essere receduta dalla stessa.
Pertanto, l'eccezione era effettivamente tardiva, ed il motivo è infondato, con assorbimento del secondo motivo di appello inerente la valutazione del recesso. CP_ Con il terzo motivo di appello concerne il credito vantato dall' la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un preavviso con il quale il contribuente viene invitato a pagare le somme dovute all'agente della riscossione entro il termine perentorio di 30 giorni. Effettivamente nel CP_ corso del giudizio di primo grado ha documentato di aver notificato l'avviso di addebito il
24/07/2019 e che lo stesso non è stato opposto dalla IG.ra , quindi il preavviso di Parte_1
iscrizione ipotecario era corretto, e la circostanza che l'appellante abbia saldato (solo) il debito CP_ vantato da comporta esclusivamente che, nella fase successiva di iscrizione ipotecaria, si dovrà tener conto del solo debito effettivamente sussistente.
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata ritenuto legittimo il preavviso di iscrizione ipotecaria con riferimento anche all'usufrutto di due beni immobili conferiti in fondo patrimoniale. Premesso che il preavviso concerne anche un terzo immobile estraneo al fondo patrimoniale, rispetto al quale l'eccezione non opera, e ribadito che l'eccezione in merito all'intervenuto recesso, il motivo è infondato perché l'appellante non ha adempiuto all'onere probatorio con riferimento alla dimostrazione dell'estraneità del debito rispetto ai bisogni familiari, essendosi limitata ad indicare che il fondo patrimoniale attiene alla famiglia del figlio, e comunque deriva da una fideiussione da lei prestata come garante della Distillerie G. Di ZO S.r.l., per cui non sarebbe collegata ai propri bisogni familiari. Il Giudice di prime cure ha, infatti, chiarito che i rapporti societari e d'impresa tra i membri della famiglia beneficiaria del fondo, la società debitrice e la odierna opponente rendono verosimile che i debiti siano stati contratti, quanto meno in parte, nell'interesse della famiglia (in quanto destinataria del reddito).
In materia, poi, la Suprema Corte fa riferimento anche al debito contratto dal terzo, confermando che è irrilevante che il fondo patrimoniale riguardi una diversa famiglia “L'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973, sicché l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al pagina 4 di 8 coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell'ipotesi contraria - purché il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata” (Cass. Civ. Sez. III, sentenza n.
1652 del 29/01/2016) e sempre la Suprema Corte afferma altresì che la riconducibilità del debito ai bisogni della famiglia non può essere esclusa, in via di principio, per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa o della professione” (Cass. Civ. sentenza n. 8428 del 31/03/2017), dovendosi operare una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, né vale ad escludere la ricorrenza di tale ipotesi la mera tipologia di atto (fideiussione prestata in favore di una società) -cfr. Cass. Sez. 1 , Ord. n. 29983 del 25/10/2021).
Del resto, risulta comprovato che l'appellante era socia al 50% della società garantita,
l'appellante ha provato l'esistenza di diverse fonti di reddito dunque può ragionevolmente presumersi che traesse dall'attività aziendale il proprio sostentamento e che la fideiussione fu concessa per consentire alla società Distillerie G. Di ZO S.r.l. di produrre reddito a sostentamento dell'opponente, socia maggioritaria della stessa. In ogni caso stesso discorso a maggior ragione può farsi riguardo ai bisogni della famiglia del figlio , in difetto di prova di segno contrario Controparte_11
in primo grado, anche considerato che egli era socio ed amministratore della Distillerie G. Di ZO
S.r.l., dovendosi anche in questo caso presumere, in difetto di prova contraria, che lo stesso traesse dall'attività aziendale il reddito necessario per mantenere la propria famiglia.
Con il quinto motivo contesta la ritenuta ammissibilità dell'iscrizione a ruolo, Parte_1
sostenendo che a procedura di riscossione concerne crediti di natura privatistica, per i quali l'ente creditore avrebbe dovuto munirsi di apposito titolo esecutivo per poter procedere alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 46/1999.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte ha di recente ribadito che (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9678 del 2025) la riscossione esattoriale dei crediti garantiti dai fideiussori ed erogati alle piccole o medie imprese è pienamente legittima. In particolare, nella motivazione della sentenza si legge: “Il Collegio stima di dover dare continuità all'orientamento secondo cui “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la Controparte_4
pagina 5 di 8 nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass. sez. 3 n. 1005 del 16/1/2023); “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”.
Tali arresti, con il riferimento esplicito anche alla posizione dei fidejussori, consentono anche di ritenere infondato il sesto motivo, secondo cui la sentenza sarebbe illegittima perché la riscossione esattoriale non sarebbe comunque applicabile alla IG.ra , la quale non si era mai Parte_1
impegnata direttamente con . Controparte_4
Con il settimo motivo l'appellante denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere che potesse agire a mezzo riscossione esattoriale nei confronti della Controparte_4
IG.ra anche nel caso in cui mancasse un provvedimento di revoca dei finanziamenti Parte_1
concessi al debitore, ritenendo che il ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo sia limitato ai casi di revoca dei finanziamenti (prevista, ai sensi dello stesso art. 9, comma 1, per il “caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili”) e non anche per la diversa ipotesi di inadempimento all'obbligazione restitutoria del finanziamento erogato da parte della PMI alla banca privata, sostenendo che la norma
è di stretta interpretazione.
Il motivo è infondato in quanto il Tribunale cita la giurisprudenza della Suprema Corte in merito all'art 8 bis del d.l. n°3/2015 convertito in L. 33/2015 (ed ancor prima l'art. 9 del D. Lgs. 123/1998), che ha confermato la natura privilegiata del credito relativo non solo alla revoca del finanziamento, ma anche riferito al “diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di pagina 6 di 8 garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662” e il precedente di legittimità, Cass Civ. Sez. I, ordinanza n. 6508 del 9/03/2020, secondo cui “la mancanza del provvedimento di revoca può comunque essere superata con un'interpretazione estensiva del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma
5 diretta ad individuare – secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite nella sentenza 11930/2010 – il reale significato e la portata effettiva della norma, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale. Dunque, la revoca non costituisce affatto un presupposto fattuale indefettibile per il riconoscimento in capo al gestore del Fondo di Garanzia dell'invocato privilegio”; ad avviso dell'appellante la norma e la giurisprudenza citate farebbero esclusivo riferimento al privilegio riconosciuto, tuttavia l'equiparazione operata dal legislatore e l'ampia apertura interpretativa riconosciuta dalla Suprema Corte impongono una interpretazione -neanche analogica, sibbene estensiva – della norma anche con riferimento alla tipologia di procedura per la riscossione coattiva del credito, proprio perché ricollegata dalla norma alla natura privilegiata e pubblica di esso.
Con l'ottavo motivo sostiene l'illegittimità della sentenza impugnata Parte_1
relativamente alla debenza degli oneri esattoriali in quanto il preavviso di iscrizione di ipoteca contempla tra le somme per cui l'Agente della riscossione intende iscrivere ipoteca, 9.125,27 Euro asseritamente dovuti dalla IG.ra a titolo di oneri di riscossione. Parte_1
Il motivo è manifestamente infondato: ritenuta legittima la procedura della riscossione esattoriale, gli oneri che ne derivano gravano legittimamente a carico della parte debitrice come previsto ex lege.
L'appello deve, pertanto, essere integralmente rigettato.
Quanto alle spese del giudizio, in caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti (cfr. Corte di pagina 7 di 8 Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15995 del 18/05/2022 ). Pertanto, non può neanche pronunciarsi una condanna rivolta contro gli eredi impersonalmente al pagamento delle spese di lite.
Con riferimento al raddoppio del contributo unificato, in astratto ricorrono i presupposti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-nulla sulle spese.
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 05/10/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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