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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 246/2023 R.G.L. e vertente
TRA
C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Francesco Nucara;
-appellante-
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Lucia Falcomatà;
- appellato –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo Con ricorso, depositato in data 01.02.2022, l'appellante in epigrafe adiva il Tribunale di
Reggio Calabria per chiedere il risarcimento del danno da mancata tempestiva riammissione in servizio parametrato alle retribuzioni non percepite, rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare che il comportamento colpevole del Controparte_1 per i fatti sopra narrati che configurano un'ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.; per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento della somma di € 20.888,33 ovvero alla somma da ritenersi di giustizia ai sensi dell'art.
2126 c.c. a titolo di risarcimento del danno".
A fondamento della domanda esponeva: di essere dipendente comunale con qualifica di operatore servizi tecnici categoria B4B1 assunto in data 2/3/1999; in data 11/10/2013 subiva l'irrevocabilità di una sentenza di condanna della Corte di Appello di Reggio
Calabria la quale gli comportava (al netto del condono) la pena della reclusione per anni due e l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni;
che detta pena era stata sospesa dal Tribunale di Sorveglianza che gli consentiva l'affidamento ai servizi sociali con possibilità di proseguire il rapporto lavorativo;
che era stato già sospeso per via disciplinare per lo stesso reato in via provvisoria con provvedimento del 28/7/2006 prot.
12909 ; che aveva ricevuto notifica in data 12/5/2014 del provvedimento rubricato verbale
44/2014 con il quale gli veniva reso noto che per la stessa sentenza di condanna penale gli era stata disposta la sospensione dal servizio dal 17/12/2013 per un tempo "pari alla durata della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici inflitta con sentenza RG
15678/2013" e cioè per anni 5.; che successivamente con nota a mezzo pec del 5/09/2018, protocollata il 12/09/2018, aveva richiesto, in conformità al provvedimento di sospensione, la riammissione in servizio e che l'istanza era stata accolta;
che tuttavia in data 20/12/2018 era stato nuovamente sospeso e che gli era stato comunicato che avrebbe potuto riprendere l'attività lavorativa solo in data 24/4/2021; che conseguentemente, pur essendo nelle condizioni di potere svolgere attività lavorativa, aveva subito una illegittima sospensione per un periodo totale di 28 mesi;
che aveva subito un danno parti alle retribuzioni non ricevute per l'omessa riassunzione dell'importo di € 20.889,83.
Il si costituiva e contestava la domanda, eccependo la Controparte_1
prescrizione e la correttezza nell'operato alla luce degli atti giudiziari pervenuti relativi all'applicazione nei confronti del dipendente della pena, sia detentiva che interdittiva, che impediva - quale factum principis- la sua riammissione in servizio prima dello sconto totale della stessa.
Il Tribunale con la sentenza appellata rigettava il ricorso in forza della motivazione che segue: “La domanda concerne la pretesa risarcitoria alla corresponsione di una somma per un periodo di sospensione dal servizio e parziale dalla retribuzione. Nel ricorso non era chiaro il periodo, dalle note scritte il ricorrente fa intendere che lamenta l'ingiusta sospensione dal 19/12/2013 al
24/4/2016 mentre non mette in discussione il periodo successivo fino all'aprile 2021. Orbene se il periodo censurato è dal dicembre 2013 all'aprile 2016, la prescrizione, trattandosi di responsabilità contrattuale è decennale, non è maturata. Passando all'esame del merito, va detto che i 28 mesi di cui il ricorrente lamenta l'ingiusta sospensione sono stati preceduti da una comunicazione della
Procura della Repubblica nel dicembre 2013 sulla esecuzione della pena accessoria di interdizione temporanea dai pubblici uffici.
In data 31.1.2014 il Comune disponeva una sospensione della retribuzione in attesa degli esiti del procedimento disciplinare.
L'Ufficio per i procedimenti disciplinari in data 25.3.2014 comminava al ricorrente una sospensione disciplinare per la durata pari alla durata della pena accessoria, come si legge nell'atto.
Orbene fino al 5.9.2018 il ricorrente, pur scontando la sospensione, nulla contestava. Ne discende allora che il periodo dal dic. 2013 ad aprile 2016 era stato oggetto di una sospensione disciplinare, mai contestata dal ricorrente né in via stragiudiziale né in questa sede perché qui non formula alcun vizio della procedura disciplinare né delle norme della materia disciplinare.
Va poi rammentato che in tema di responsabilità contrattuale risarcitoria vale il principio dell'art
1227 comma 2 c.c. secondo cui il danneggiato ha l'onere di comportarsi in buona fede.
Invero si afferma < l'art. 1227, comma 2°, c.c., nell'escludere il risarcimento "per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza", pone un precetto che costituisce inveramento del medesimo principio di cui all'art. 1175 c.c. e che, lungi dal consentire al creditore di restare inerte di fronte all'altrui comportamento potenzialmente dannoso, gli impone una condotta attiva e positiva volta a limitarne le conseguenze, in essa comprese tutte quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (così Cass.
n. 2422 del 2004, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 22639 del 2013, 25750 del
2018, 22352 del 2021) > Civile Sent. Sez. L Num. 33552 Anno 2022.
Il lavoratore ha l'onere, a fronte di una sospensione ingiusta dal lavoro, di attivarsi per mettere in mora accipiendi il datore offrendo le energie. Nella specie il ricorrente per molti anni è stato silente e inerte e nessuna contestazione ha mosso al periodo di sospensione che ora vuole risarcito.
In conclusione va escluso il diritto al risarcimento del danno invocato sia perché la sospensione era disciplinare e non è stata impugnata come tale sia perché il ricorrente ha mancato di far valere il diritto alla riammissione se non nel 2018><.
Avverso detta decisione ha interposto appello eccependo: la violazione dell'art. 167 Pt_2
c.p.c. da parte del Tribunale che avrebbe erroneamente fondato la sentenza sul concorso di colpa del ricorrente in assenza di qualsivoglia eccezione in tal senso a cura della controparte, avendola rilevata ex officio;
l' errore nel ritenere che l'appellante "non avrebbe mai contestato la sospensione del 25/3/2014 né in via stragiudiziale, né in questa sede”, atteso che la sanzione era stata contestata proprio con l'odierno giudizio in quanto lo stesso ha affermato esplicitamente che la sospensione disposta con quel provvedimento era da considerarsi illegittima.
Sull'omessa e tempestiva impugnazione della sanzione disciplinare ha eccepito di essere un “semplice motopalista” incapace certamente comprendere, al momento in cui gli era stata notificata la sanzione, che la stessa fosse illegittima.
Si è costituito il per difendersi, rilevando come fosse destituita Controparte_1 di fondamento la preliminare contestazione per violazione dell'art. 167 c.p.c. avendo il fin dal primo grado, espressamente contestato la mancata, tempestiva richiesta CP_1
di riammissione in servizio da parte del dipendente che al contrario aveva prestato Pt_2 acquiescenza ai provvedimenti dell' Nel merito ha ribadito la legittimità dei Pt_3
provvedimenti - tra l'altro accettati dal lavoratore fino all'introduzione del ricorso – che hanno tenuto conto degli obblighi di cui alla sentenza definitiva comunicata dalla Procura con nota prot. 176218del 10/12/2013 di applicazione della pena detentiva e interdittiva.
Ha eccepito inoltre che il ricorrente non ha mai comunicato di avere scontato la pena detentiva per il reato commesso, in quanto beneficiario di misure alternative, che avrebbero reso possibile lo svolgimento della prestazione lavorativa;
infine, ha contestato la mancanza di prova della possibilità per il lavoratore di svolgere attività lavorativa, rilevando che dal Certificato del Casellario Giudiziale, si traeva conferma che la pena detentiva era “eseguita il 24/4/2016”. Ha concluso rilevando di essersi scrupolosamente attenuto alla portata dell'articolo 139 c.p. in forza del quale: “Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza” e che quindi correttamente aveva tenuto conto della necessità di comminare la sanzione accessoria allo spirare della pena principale, concludendo quindi, per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Motivi della decisione.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo parte appellante eccepisce la violazione dell'art. 167 c.p.c. atteso che il Tribunale, nel fondare il proprio convincimento, ha applicato il principio del concorso di colpa (art. 1227 c.c.) d'ufficio.
Il motivo non è fondato.
E' pacifico che il giudice può rilevare il concorso di colpa d'ufficio in primo grado, ma solo se gli elementi di fatto che dimostrano la colpa del danneggiato sono già stati introdotti nel processo dalle parti.
Invero, “l'allegazione del fatto colposo del creditore costituisce una “mera difesa” e non un'eccezione in senso stretto. Questo significa che il giudice ha il potere e il dovere di esaminare e verificare la condotta di entrambe le parti, anche in assenza di una richiesta esplicita, a condizione che gli elementi di fatto su cui si fonda il concorso di colpa siano già stati introdotti nel processo”
(Cass. Civ. Ordinanza n. 3912/2025).
Nel caso specifico l'Ente, pur non eccependo esplicitamente il concorso di colpa, ha difeso la propria posizione contestando espressamente la mancata richiesta di riammissione in servizio da parte di rilevando che lo stesso ha prestato acquiescenza ai Pt_2 provvedimenti disciplinari, introducendo così nel dibattito processuale la questione del concorso di colpa.
Alcun profilo di illegittimità, pertanto, è riscontrabile nella pronuncia del Tribunale che ha, correttamente, esercitato il proprio potere decisorio.
In ogni caso e a prescindere dall'accertato concorso di colpa il ricorso va rigettato in mancanza di prova dell'inadempimento del datore di lavoro. Ed invero, il comportamento dell'Ente non è censurabile atteso che quest'ultimo si è limitato ad attenersi ai vincoli nascenti dalla sentenza definitiva, comunicata dalla Procura con nota prot. 176218del 10/12/2013, che ha disposto, nei confronti del dipendente la pena detentiva e la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 Pt_2
anni.
Solo con la nota del 5/9/2018 ha chiesto la riammissione in servizio, che ha avuto Pt_2
esito positivo sebbene con efficacia dal decorso del termine finale della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici prevista per il 24/4/2021.
Infatti, come precisato nella nota del Settore Affari Generali prot. n. 198263 del 18.12.2018, la decorrenza del periodo di 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, è iniziata dal
24.04.2016 atteso che, come emerge dalla certificazione del Casellario Giudiziale, la fine dell'esecuzione della pena detentiva coincide con quest'ultima data.
E', dunque, di tutta evidenza che fino a tale data non avrebbe potuto svolgere Pt_2
alcuna prestazione lavorativa trovandosi in stato di detenzione, né lo stesso ha fatto presente di essere nelle condizioni di poter riprendere l'attività lavorativa.
Ne consegue che il ha riammesso il dipendente decorso il Controparte_1 periodo di interdizione dai pubblici uffici, non potendo materialmente quest'ultimo essere riammesso in servizio prima di scontare la pena accessoria.
Ciò si legge anche nell'istanza di riammissione in servizio dell'8/4/2021, in cui pacificamente il ricorrente dà atto che “lo stesso in esecuzione della condanna alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5 anni, è sospeso dal servizio con decorrenza dal 20/12/2013” e ancora: “che in data 24/4/2021 terminerà l'esecuzione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici”.
In conclusione il ricorso originario va rigettato non riscontrandosi alcun comportamento negligente in capo al che non avrebbe potuto riammettere al Controparte_1
lavoro il dipendente a causa degli impedimenti oggettivi nascenti dalle condanne penali.
La sentenza va, pertanto, confermata con il rigetto dell'originario ricorso.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle attività espletate ed ai parametri di cui al D.M. n. 146/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro il avverso la Parte_4 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 2096/2022, pubblicata in data 24.11.2022 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla refusione in favore del delle Controparte_1 spese di lite che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 246/2023 R.G.L. e vertente
TRA
C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Francesco Nucara;
-appellante-
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Lucia Falcomatà;
- appellato –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo Con ricorso, depositato in data 01.02.2022, l'appellante in epigrafe adiva il Tribunale di
Reggio Calabria per chiedere il risarcimento del danno da mancata tempestiva riammissione in servizio parametrato alle retribuzioni non percepite, rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare che il comportamento colpevole del Controparte_1 per i fatti sopra narrati che configurano un'ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.; per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento della somma di € 20.888,33 ovvero alla somma da ritenersi di giustizia ai sensi dell'art.
2126 c.c. a titolo di risarcimento del danno".
A fondamento della domanda esponeva: di essere dipendente comunale con qualifica di operatore servizi tecnici categoria B4B1 assunto in data 2/3/1999; in data 11/10/2013 subiva l'irrevocabilità di una sentenza di condanna della Corte di Appello di Reggio
Calabria la quale gli comportava (al netto del condono) la pena della reclusione per anni due e l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni;
che detta pena era stata sospesa dal Tribunale di Sorveglianza che gli consentiva l'affidamento ai servizi sociali con possibilità di proseguire il rapporto lavorativo;
che era stato già sospeso per via disciplinare per lo stesso reato in via provvisoria con provvedimento del 28/7/2006 prot.
12909 ; che aveva ricevuto notifica in data 12/5/2014 del provvedimento rubricato verbale
44/2014 con il quale gli veniva reso noto che per la stessa sentenza di condanna penale gli era stata disposta la sospensione dal servizio dal 17/12/2013 per un tempo "pari alla durata della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici inflitta con sentenza RG
15678/2013" e cioè per anni 5.; che successivamente con nota a mezzo pec del 5/09/2018, protocollata il 12/09/2018, aveva richiesto, in conformità al provvedimento di sospensione, la riammissione in servizio e che l'istanza era stata accolta;
che tuttavia in data 20/12/2018 era stato nuovamente sospeso e che gli era stato comunicato che avrebbe potuto riprendere l'attività lavorativa solo in data 24/4/2021; che conseguentemente, pur essendo nelle condizioni di potere svolgere attività lavorativa, aveva subito una illegittima sospensione per un periodo totale di 28 mesi;
che aveva subito un danno parti alle retribuzioni non ricevute per l'omessa riassunzione dell'importo di € 20.889,83.
Il si costituiva e contestava la domanda, eccependo la Controparte_1
prescrizione e la correttezza nell'operato alla luce degli atti giudiziari pervenuti relativi all'applicazione nei confronti del dipendente della pena, sia detentiva che interdittiva, che impediva - quale factum principis- la sua riammissione in servizio prima dello sconto totale della stessa.
Il Tribunale con la sentenza appellata rigettava il ricorso in forza della motivazione che segue: “La domanda concerne la pretesa risarcitoria alla corresponsione di una somma per un periodo di sospensione dal servizio e parziale dalla retribuzione. Nel ricorso non era chiaro il periodo, dalle note scritte il ricorrente fa intendere che lamenta l'ingiusta sospensione dal 19/12/2013 al
24/4/2016 mentre non mette in discussione il periodo successivo fino all'aprile 2021. Orbene se il periodo censurato è dal dicembre 2013 all'aprile 2016, la prescrizione, trattandosi di responsabilità contrattuale è decennale, non è maturata. Passando all'esame del merito, va detto che i 28 mesi di cui il ricorrente lamenta l'ingiusta sospensione sono stati preceduti da una comunicazione della
Procura della Repubblica nel dicembre 2013 sulla esecuzione della pena accessoria di interdizione temporanea dai pubblici uffici.
In data 31.1.2014 il Comune disponeva una sospensione della retribuzione in attesa degli esiti del procedimento disciplinare.
L'Ufficio per i procedimenti disciplinari in data 25.3.2014 comminava al ricorrente una sospensione disciplinare per la durata pari alla durata della pena accessoria, come si legge nell'atto.
Orbene fino al 5.9.2018 il ricorrente, pur scontando la sospensione, nulla contestava. Ne discende allora che il periodo dal dic. 2013 ad aprile 2016 era stato oggetto di una sospensione disciplinare, mai contestata dal ricorrente né in via stragiudiziale né in questa sede perché qui non formula alcun vizio della procedura disciplinare né delle norme della materia disciplinare.
Va poi rammentato che in tema di responsabilità contrattuale risarcitoria vale il principio dell'art
1227 comma 2 c.c. secondo cui il danneggiato ha l'onere di comportarsi in buona fede.
Invero si afferma < l'art. 1227, comma 2°, c.c., nell'escludere il risarcimento "per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza", pone un precetto che costituisce inveramento del medesimo principio di cui all'art. 1175 c.c. e che, lungi dal consentire al creditore di restare inerte di fronte all'altrui comportamento potenzialmente dannoso, gli impone una condotta attiva e positiva volta a limitarne le conseguenze, in essa comprese tutte quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (così Cass.
n. 2422 del 2004, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 22639 del 2013, 25750 del
2018, 22352 del 2021) > Civile Sent. Sez. L Num. 33552 Anno 2022.
Il lavoratore ha l'onere, a fronte di una sospensione ingiusta dal lavoro, di attivarsi per mettere in mora accipiendi il datore offrendo le energie. Nella specie il ricorrente per molti anni è stato silente e inerte e nessuna contestazione ha mosso al periodo di sospensione che ora vuole risarcito.
In conclusione va escluso il diritto al risarcimento del danno invocato sia perché la sospensione era disciplinare e non è stata impugnata come tale sia perché il ricorrente ha mancato di far valere il diritto alla riammissione se non nel 2018><.
Avverso detta decisione ha interposto appello eccependo: la violazione dell'art. 167 Pt_2
c.p.c. da parte del Tribunale che avrebbe erroneamente fondato la sentenza sul concorso di colpa del ricorrente in assenza di qualsivoglia eccezione in tal senso a cura della controparte, avendola rilevata ex officio;
l' errore nel ritenere che l'appellante "non avrebbe mai contestato la sospensione del 25/3/2014 né in via stragiudiziale, né in questa sede”, atteso che la sanzione era stata contestata proprio con l'odierno giudizio in quanto lo stesso ha affermato esplicitamente che la sospensione disposta con quel provvedimento era da considerarsi illegittima.
Sull'omessa e tempestiva impugnazione della sanzione disciplinare ha eccepito di essere un “semplice motopalista” incapace certamente comprendere, al momento in cui gli era stata notificata la sanzione, che la stessa fosse illegittima.
Si è costituito il per difendersi, rilevando come fosse destituita Controparte_1 di fondamento la preliminare contestazione per violazione dell'art. 167 c.p.c. avendo il fin dal primo grado, espressamente contestato la mancata, tempestiva richiesta CP_1
di riammissione in servizio da parte del dipendente che al contrario aveva prestato Pt_2 acquiescenza ai provvedimenti dell' Nel merito ha ribadito la legittimità dei Pt_3
provvedimenti - tra l'altro accettati dal lavoratore fino all'introduzione del ricorso – che hanno tenuto conto degli obblighi di cui alla sentenza definitiva comunicata dalla Procura con nota prot. 176218del 10/12/2013 di applicazione della pena detentiva e interdittiva.
Ha eccepito inoltre che il ricorrente non ha mai comunicato di avere scontato la pena detentiva per il reato commesso, in quanto beneficiario di misure alternative, che avrebbero reso possibile lo svolgimento della prestazione lavorativa;
infine, ha contestato la mancanza di prova della possibilità per il lavoratore di svolgere attività lavorativa, rilevando che dal Certificato del Casellario Giudiziale, si traeva conferma che la pena detentiva era “eseguita il 24/4/2016”. Ha concluso rilevando di essersi scrupolosamente attenuto alla portata dell'articolo 139 c.p. in forza del quale: “Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza” e che quindi correttamente aveva tenuto conto della necessità di comminare la sanzione accessoria allo spirare della pena principale, concludendo quindi, per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Motivi della decisione.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo parte appellante eccepisce la violazione dell'art. 167 c.p.c. atteso che il Tribunale, nel fondare il proprio convincimento, ha applicato il principio del concorso di colpa (art. 1227 c.c.) d'ufficio.
Il motivo non è fondato.
E' pacifico che il giudice può rilevare il concorso di colpa d'ufficio in primo grado, ma solo se gli elementi di fatto che dimostrano la colpa del danneggiato sono già stati introdotti nel processo dalle parti.
Invero, “l'allegazione del fatto colposo del creditore costituisce una “mera difesa” e non un'eccezione in senso stretto. Questo significa che il giudice ha il potere e il dovere di esaminare e verificare la condotta di entrambe le parti, anche in assenza di una richiesta esplicita, a condizione che gli elementi di fatto su cui si fonda il concorso di colpa siano già stati introdotti nel processo”
(Cass. Civ. Ordinanza n. 3912/2025).
Nel caso specifico l'Ente, pur non eccependo esplicitamente il concorso di colpa, ha difeso la propria posizione contestando espressamente la mancata richiesta di riammissione in servizio da parte di rilevando che lo stesso ha prestato acquiescenza ai Pt_2 provvedimenti disciplinari, introducendo così nel dibattito processuale la questione del concorso di colpa.
Alcun profilo di illegittimità, pertanto, è riscontrabile nella pronuncia del Tribunale che ha, correttamente, esercitato il proprio potere decisorio.
In ogni caso e a prescindere dall'accertato concorso di colpa il ricorso va rigettato in mancanza di prova dell'inadempimento del datore di lavoro. Ed invero, il comportamento dell'Ente non è censurabile atteso che quest'ultimo si è limitato ad attenersi ai vincoli nascenti dalla sentenza definitiva, comunicata dalla Procura con nota prot. 176218del 10/12/2013, che ha disposto, nei confronti del dipendente la pena detentiva e la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 Pt_2
anni.
Solo con la nota del 5/9/2018 ha chiesto la riammissione in servizio, che ha avuto Pt_2
esito positivo sebbene con efficacia dal decorso del termine finale della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici prevista per il 24/4/2021.
Infatti, come precisato nella nota del Settore Affari Generali prot. n. 198263 del 18.12.2018, la decorrenza del periodo di 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, è iniziata dal
24.04.2016 atteso che, come emerge dalla certificazione del Casellario Giudiziale, la fine dell'esecuzione della pena detentiva coincide con quest'ultima data.
E', dunque, di tutta evidenza che fino a tale data non avrebbe potuto svolgere Pt_2
alcuna prestazione lavorativa trovandosi in stato di detenzione, né lo stesso ha fatto presente di essere nelle condizioni di poter riprendere l'attività lavorativa.
Ne consegue che il ha riammesso il dipendente decorso il Controparte_1 periodo di interdizione dai pubblici uffici, non potendo materialmente quest'ultimo essere riammesso in servizio prima di scontare la pena accessoria.
Ciò si legge anche nell'istanza di riammissione in servizio dell'8/4/2021, in cui pacificamente il ricorrente dà atto che “lo stesso in esecuzione della condanna alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5 anni, è sospeso dal servizio con decorrenza dal 20/12/2013” e ancora: “che in data 24/4/2021 terminerà l'esecuzione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici”.
In conclusione il ricorso originario va rigettato non riscontrandosi alcun comportamento negligente in capo al che non avrebbe potuto riammettere al Controparte_1
lavoro il dipendente a causa degli impedimenti oggettivi nascenti dalle condanne penali.
La sentenza va, pertanto, confermata con il rigetto dell'originario ricorso.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle attività espletate ed ai parametri di cui al D.M. n. 146/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro il avverso la Parte_4 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 2096/2022, pubblicata in data 24.11.2022 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla refusione in favore del delle Controparte_1 spese di lite che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti