Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 515
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    Il giudice rileva che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento è ammissibile solo per vizi propri, salvo atti presupposti non notificati. Tuttavia, nel caso di specie, tutti gli atti presupposti risultano essere stati ritualmente notificati, inclusa l'intimazione di pagamento, e sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa impositiva

    Il giudice rigetta l'eccezione di prescrizione, ritenendo che alla data di notifica dell'atto impugnato non fossero maturati i termini prescrizionali, anche considerando la notifica di atti interruttivi e prescindendo dalla sospensione dei termini dovuta all'emergenza sanitaria Covid-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 515
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 515
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo