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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/12/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1463/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 10/12/2025 , innanzi alla dott.ssa E. Antenore, sono comparsi:
- per la parte ricorrente con l'Avv. Palumbo (in sostituzione del procuratore costituito Avv. Lievore) e
- per la parte resistente l'avv. Varisco.
I procuratori delle parti discutono la causa e insistono nelle rispettive conclusioni.
Il Giudice
visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia l'allegato dispositivo di sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa E. Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
La dott.ssa E. Antenore, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al N. 1463/2022 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. LIEVORE ERIKA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. VARISCO MIRIAM ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato in data 24 .02.2022 e per l'effetto ai sensi dell'art. 3 e art. 9 del Dlgs n. 23 del 2015 condanna la società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria pari € 8.884,36 (2.221,09 X 4), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
2) dichiara l'illegittimità delle sanzioni irrogate in data 24.02.2022 (2 giorni di sospensione) e la precedente sanzione del giorno 20.10.2021 (3 ore di multa), e per l'effetto condanna la società alla restituzione degli importi illegittimamente trattenuti a titolo di retribuzione;
3) condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.700,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo 2 le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 10/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 10/12/2025 , innanzi alla dott.ssa E. Antenore, sono comparsi:
- per la parte ricorrente con l'Avv. Palumbo (in sostituzione del procuratore costituito Avv. Lievore) e
- per la parte resistente l'avv. Varisco.
I procuratori delle parti discutono la causa e insistono nelle rispettive conclusioni.
Il Giudice
visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia l'allegato dispositivo di sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa E. Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
La dott.ssa E. Antenore, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al N. 1463/2022 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. LIEVORE ERIKA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. VARISCO MIRIAM ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato in data 24 .02.2022 e per l'effetto ai sensi dell'art. 3 e art. 9 del Dlgs n. 23 del 2015 condanna la società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria pari € 8.884,36 (2.221,09 X 4), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
2) dichiara l'illegittimità delle sanzioni irrogate in data 24.02.2022 (2 giorni di sospensione) e la precedente sanzione del giorno 20.10.2021 (3 ore di multa), e per l'effetto condanna la società alla restituzione degli importi illegittimamente trattenuti a titolo di retribuzione;
3) condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.700,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo 2 le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 10/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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