Art. 2.
Ai fini della migliore conoscenza dei problemi che interessano le collettivita' italiane all'estero e della predisposizione dell'azione per tutelarle e assisterle, l'Amministrazione degli affari esteri e' assistita dal comitato consultivo degli italiani all'estero, composto da cittadini designati come segue:
a) rappresentanti delle collettivita' italiane residenti all'estero, designati secondo le norme dei successivi articoli 3, 4 e 5, nel numero indicato per ciascun Paese contemplato nell'annessa tabella. La tabella sara' aggiornata di triennio in triennio, in relazione alla consistenza e rilevanza delle collettivita' italiane residenti all'estero, fermo il numero massimo di tre rappresentanti per ciascun Paese, con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del comitato consultivo degli italiani all'estero;
b) 7 rappresentanti di altrettante amministrazioni dello Stato, come appresso elencate, su indicazione delle stesse:
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ministero degli affari esteri;
Ministero dell'interno;
Ministero del tesoro;
Ministero del bilancio e della programmazione economica;
Ministero della pubblica istruzione;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) 3 rappresentanti delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dalle stesse per il tramite del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
d) 10 esperti in materia di emigrazione, di cui almeno 5 residenti all'estero, designati, su richiesta del Ministro per gli affari esteri, da patronati, organizzazioni o associazioni operanti nel settore e aventi sede centrale in Italia;
e) 2 rappresentanti della Federazione della stampa italiana all'estero, di cui almeno uno residente all'estero, designati dalla stessa federazione.
Ai fini della migliore conoscenza dei problemi che interessano le collettivita' italiane all'estero e della predisposizione dell'azione per tutelarle e assisterle, l'Amministrazione degli affari esteri e' assistita dal comitato consultivo degli italiani all'estero, composto da cittadini designati come segue:
a) rappresentanti delle collettivita' italiane residenti all'estero, designati secondo le norme dei successivi articoli 3, 4 e 5, nel numero indicato per ciascun Paese contemplato nell'annessa tabella. La tabella sara' aggiornata di triennio in triennio, in relazione alla consistenza e rilevanza delle collettivita' italiane residenti all'estero, fermo il numero massimo di tre rappresentanti per ciascun Paese, con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del comitato consultivo degli italiani all'estero;
b) 7 rappresentanti di altrettante amministrazioni dello Stato, come appresso elencate, su indicazione delle stesse:
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ministero degli affari esteri;
Ministero dell'interno;
Ministero del tesoro;
Ministero del bilancio e della programmazione economica;
Ministero della pubblica istruzione;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) 3 rappresentanti delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dalle stesse per il tramite del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
d) 10 esperti in materia di emigrazione, di cui almeno 5 residenti all'estero, designati, su richiesta del Ministro per gli affari esteri, da patronati, organizzazioni o associazioni operanti nel settore e aventi sede centrale in Italia;
e) 2 rappresentanti della Federazione della stampa italiana all'estero, di cui almeno uno residente all'estero, designati dalla stessa federazione.