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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7759/2024 RG
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Ascione e Fabrizio Sessa Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe premetteva di aver lavorato dal 1.3.12 al 19.7.24 (data del licenziamento) alle dipendenze della società convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, regolarmente inquadrato quale operaio nell'Area Professionale A1 del CCSL di categoria, con mansioni di addetto alla produzione nel settore Verniciatura;
che, in data 10.7.24, riceveva lettera di contestazione disciplinare nella quale gli si addebitava la vendita on line, avvenuta in data 17.6.24, di due batterie aventi matricola corrispondente a quella di altrettante batterie risultate mancanti all'esito di un censimento aziendale avviato poco tempo addietro;
che, nonostante le giustificazioni rese, in data 12.7.24, riceveva lettera di licenziamento “per giusta causa”; che il fatto contestato doveva ritenersi insussistente, non avendo mai proceduto ad alcuna vendita on line in data 17.6.24; che in ogni caso la sanzione inflitta doveva ritenersi sproporzionata. Tanto premesso, chiedeva “In accoglimento del presente ricorso, previo accertamento della nullità e/o comunque illegittimità, inefficacia, invalidità dell'intimato recesso comunicato al lavoratore in data 19.07.2024, per i motivi di cui in narrativa, o di altra ragione/causale ritenuta di giustizia, ordinare al datore di lavoro la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ex art. 18, comma
IV l. 300/70;
2) Condannare, per l'effetto, il datore di lavoro alla corresponsione di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto [€ (2.149,75 x 13: 12 =) € 2.328,89] maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
3) Condannare, altresì, il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al periodo compreso tra il recesso e la reintegra (…)”; spese vinte, con attribuzione.
Nonostante la ritualità della notifica, parte resistente non si costituiva in giudizio dovendosene, pertanto, dichiarare la contumacia. All'odierna udienza, acquisiti agli atti i documenti prodotti, superflua ogni attività istruttoria, la causa è stata decisa con la presente sentenza. E' doveroso, preliminarmente, rammentare il contenuto della contestazione disciplinare da cui ha tratto scaturigine il provvedimento espulsivo impugnato. Orbene, si legge testualmente nella suddetta lettera di contestazione: “A seguito della rilevazione di un ammanco di materiale in dotazione all'Unità Operativa Plastica dello stabilimento di Pomigliano d'arco (Na) della scrivente Società – nello specifico avvitatori e batterie Makita – veniva avviata un'indagine allo scopo di accertare le cause di tale ammanco ed eventuali responsabilità di personale interno. L'indagine, partita da un censimento del materiale della tipologia oggetto di sospetta sottrazione, con l'ausilio del Capo dell'Unità Plastica, sig. , da cui sono risultati mancanti n. 1 Persona_1 avvitatore (matricola 1303) e n. 2 batterie (matricole E08627 e E00013), è proseguita attraverso la ricerca di inserzioni di vendita sui principali siti presenti sul web.
Le risultanze di tale indagine sono state rese note alla Società medesima solamente nei giorni scorsi e sulla base delle stesse Le contestiamo congiuntamente e disgiuntamente quanto segue. All'esito di una ricerca effettuata dagli investigatori sul sito www.subito.it è risultato che un venditore di nome “ ” nel Comune di Napoli aveva inserito alcuni annunci di vendita di Parte_1 batterie nuove per avvitatori “makita” della stessa tipologia utilizzata presso il Plant Stellantis Europe S.p.A. di Pomigliano D'Arco. Effettuato dagli investigatori un ordine di due batterie (offerte dal venditore “ ” a prezzo Parte_1 di una), le stesse venivano recapitate, all'indirizzo indicato dall'investigatore “acquirente”, a mezzo posta delivery business 17 giugno 2024. Il pacco portava l'etichetta del mittente con la seguente scritta: “Mittente: TEL – – via Vittorio Alfieri napoli NumeroD_1 Parte_1
103 – 80147 NAPOLI (NA)”. I dati su indicati corrispondono esattamente al Suo nome e cognome nonché al Suo indirizzo conosciuto dalla scrivente Società. Da un esame delle due batterie acquistate l'investigatore ha rapidamente evinto che le matricole riportate sulle due batterie E08627 e E00013) erano uguali a quelle delle batterie risultate mancanti all'esito del su descritto censimento.
In relazione ai fatti contestati, che appaiono fortemente in contrasto con obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro nonché in grado di ledere irrimediabilmente la fiducia in un corretto adempimento della prestazione lavorativa, la scrivente Società resta in attesa di ricevere Sue eventuali giustificazioni entro il termine di 5 giorni decorrenti dal ricevimento della presente.”. Alla suddetta missiva, l'istante replicava evidenziando di aver effettuato una vendita on line in favore del sig. in data 17.4.24 (giammai in data 17.6.24 di cui alla contestazione) di CP_2 materiale rinvenuto presso mercatini dell'usato, di cui era assiduo frequentatore e che giammai aveva sottratto materiale in azienda. In ogni caso, trattandosi di transazione diversa da quella oggetto di contestazione, non v'era nemmeno evidenza della corrispondenza delle matricole di cui alla transazione del 17.4.24 (unica effettuata dal ricorrente) con quelle delle batterie di proprietà della convenuta risultate mancanti all'esito del censimento aziendale dedotto dalla società. In altri termini, l'istante nega di aver effettuato una transazione on line in favore del sig. CP_2 in data 17.6.24, ammettendo, di contro, di averne eseguita un'altra ma in data 17.4.24 giammai oggetto di contestazione.
Eccepisce, in ogni caso, il difetto di prova della corrispondenza tra le matricole di cui alle batterie oggetto di transazione e quelle risultate mancanti in azienda all'esito del censimento asseritamente eseguito dalla società poco tempo addietro.
Tanto premesso, in tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte. (Cass. n. 7830 del 2018).
Pertanto, essendo parte resistente rimasta contumace, la stessa ha evidentemente omesso di ottemperare al detto onere probatorio dovendosi concludere per la necessaria insussistenza dei fatti addebitati al ricorrente (anche alla luce delle contestazioni attoree) ed oggetto della missiva di licenziamento impugnato. Quanto al regime di tutela, invero la parte invoca la tutela reale applicabile laddove il numero di dipendenti occupati dalla società sia superiore alle 15 unità (circostanza desumibile dalla visura camerale in atti).
È noto che, ai fini dell'applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 St.lav., costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi che devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro (Cass. 9867/2017). Orbene, la resistente, scegliendo di non costituirsi in giudizio, non ha assolto siffatto onere probatorio (d'altro canto, se è vero che la visura camerale storica non può fornire la dimostrazione del numero dei dipendenti, poiché “meramente riproduttiva dei dati comunicati dal datore al di fuori della possibilità di controllo”, v. Cass. n. 3024/2014, tuttavia essa assume valore probatorio, quantomeno in via presuntiva, se utilizzata contro il datore, cfr. Cass. 6501 del 2012). E', peraltro, documentato (cfr. contratto di assunzione ed estratto contributivo in atti) che il rapporto di lavoro sia sorto in data 1.3.2012, ovvero ante “jobs act”, sicchè deve ritenersi applicabile alla fattispecie de qua l'invocato art. 18 co. IV l. 300/70 come novellato dalla l. 92/2012. Orbene, a norma dell'art. 18 L. 300/70, come modificato con L. Fornero: “(comma 4) Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria non puo' essere superiore a dodici mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attivita' lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attivita' lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma. “
Pertanto, in applicazione dell'art. 18 comma 4 come novellato, va disposta la reintegra in servizio dell'istante, dovendosi ripristinare la funzionalità del rapporto, con condanna della società resistente al pagamento delle retribuzioni globali di fatto (commisurate ad un importo mensile pari a quello indicato nelle buste paga in atti, ovvero €. 2.149,75), e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento -19.7.24- a quella di effettiva reintegra, nei limiti delle dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Sulle somme spettanti vanno computati la rivalutazione monetaria e gli interessi, da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione delle singole poste al saldo. Nulla andrà dedotto a titolo di aliunde perceptum e percipiendum, posto che la relativa prova grava in capo al datore, “dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito” (così, da ultimo, Cass. n. 512 del 2018; si vedano anche: Cass. nn. 9612 del 2015; 23226 del 2010;
21919 del 2010; 5532 del 2003).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla il licenziamento impugnato e condanna la società resistente alla reintegra in servizio dell'istante nelle mansioni dallo stesso precedentemente svolte, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria in favore dello stesso, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita (€. 2.149,75), e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento -19.7.24- in poi, oltre accessori come in motivazione e nei limiti delle dodici mensilità della retribuzione globale medesima;
2) condanna parte resistente al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che liquida in complessivi €. 3.689,00, oltre spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, con attribuzione
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 12.6.25 IL GIUDICE
Dr. Fabrizia Di Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7759/2024 RG
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Ascione e Fabrizio Sessa Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe premetteva di aver lavorato dal 1.3.12 al 19.7.24 (data del licenziamento) alle dipendenze della società convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, regolarmente inquadrato quale operaio nell'Area Professionale A1 del CCSL di categoria, con mansioni di addetto alla produzione nel settore Verniciatura;
che, in data 10.7.24, riceveva lettera di contestazione disciplinare nella quale gli si addebitava la vendita on line, avvenuta in data 17.6.24, di due batterie aventi matricola corrispondente a quella di altrettante batterie risultate mancanti all'esito di un censimento aziendale avviato poco tempo addietro;
che, nonostante le giustificazioni rese, in data 12.7.24, riceveva lettera di licenziamento “per giusta causa”; che il fatto contestato doveva ritenersi insussistente, non avendo mai proceduto ad alcuna vendita on line in data 17.6.24; che in ogni caso la sanzione inflitta doveva ritenersi sproporzionata. Tanto premesso, chiedeva “In accoglimento del presente ricorso, previo accertamento della nullità e/o comunque illegittimità, inefficacia, invalidità dell'intimato recesso comunicato al lavoratore in data 19.07.2024, per i motivi di cui in narrativa, o di altra ragione/causale ritenuta di giustizia, ordinare al datore di lavoro la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ex art. 18, comma
IV l. 300/70;
2) Condannare, per l'effetto, il datore di lavoro alla corresponsione di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto [€ (2.149,75 x 13: 12 =) € 2.328,89] maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
3) Condannare, altresì, il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al periodo compreso tra il recesso e la reintegra (…)”; spese vinte, con attribuzione.
Nonostante la ritualità della notifica, parte resistente non si costituiva in giudizio dovendosene, pertanto, dichiarare la contumacia. All'odierna udienza, acquisiti agli atti i documenti prodotti, superflua ogni attività istruttoria, la causa è stata decisa con la presente sentenza. E' doveroso, preliminarmente, rammentare il contenuto della contestazione disciplinare da cui ha tratto scaturigine il provvedimento espulsivo impugnato. Orbene, si legge testualmente nella suddetta lettera di contestazione: “A seguito della rilevazione di un ammanco di materiale in dotazione all'Unità Operativa Plastica dello stabilimento di Pomigliano d'arco (Na) della scrivente Società – nello specifico avvitatori e batterie Makita – veniva avviata un'indagine allo scopo di accertare le cause di tale ammanco ed eventuali responsabilità di personale interno. L'indagine, partita da un censimento del materiale della tipologia oggetto di sospetta sottrazione, con l'ausilio del Capo dell'Unità Plastica, sig. , da cui sono risultati mancanti n. 1 Persona_1 avvitatore (matricola 1303) e n. 2 batterie (matricole E08627 e E00013), è proseguita attraverso la ricerca di inserzioni di vendita sui principali siti presenti sul web.
Le risultanze di tale indagine sono state rese note alla Società medesima solamente nei giorni scorsi e sulla base delle stesse Le contestiamo congiuntamente e disgiuntamente quanto segue. All'esito di una ricerca effettuata dagli investigatori sul sito www.subito.it è risultato che un venditore di nome “ ” nel Comune di Napoli aveva inserito alcuni annunci di vendita di Parte_1 batterie nuove per avvitatori “makita” della stessa tipologia utilizzata presso il Plant Stellantis Europe S.p.A. di Pomigliano D'Arco. Effettuato dagli investigatori un ordine di due batterie (offerte dal venditore “ ” a prezzo Parte_1 di una), le stesse venivano recapitate, all'indirizzo indicato dall'investigatore “acquirente”, a mezzo posta delivery business 17 giugno 2024. Il pacco portava l'etichetta del mittente con la seguente scritta: “Mittente: TEL – – via Vittorio Alfieri napoli NumeroD_1 Parte_1
103 – 80147 NAPOLI (NA)”. I dati su indicati corrispondono esattamente al Suo nome e cognome nonché al Suo indirizzo conosciuto dalla scrivente Società. Da un esame delle due batterie acquistate l'investigatore ha rapidamente evinto che le matricole riportate sulle due batterie E08627 e E00013) erano uguali a quelle delle batterie risultate mancanti all'esito del su descritto censimento.
In relazione ai fatti contestati, che appaiono fortemente in contrasto con obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro nonché in grado di ledere irrimediabilmente la fiducia in un corretto adempimento della prestazione lavorativa, la scrivente Società resta in attesa di ricevere Sue eventuali giustificazioni entro il termine di 5 giorni decorrenti dal ricevimento della presente.”. Alla suddetta missiva, l'istante replicava evidenziando di aver effettuato una vendita on line in favore del sig. in data 17.4.24 (giammai in data 17.6.24 di cui alla contestazione) di CP_2 materiale rinvenuto presso mercatini dell'usato, di cui era assiduo frequentatore e che giammai aveva sottratto materiale in azienda. In ogni caso, trattandosi di transazione diversa da quella oggetto di contestazione, non v'era nemmeno evidenza della corrispondenza delle matricole di cui alla transazione del 17.4.24 (unica effettuata dal ricorrente) con quelle delle batterie di proprietà della convenuta risultate mancanti all'esito del censimento aziendale dedotto dalla società. In altri termini, l'istante nega di aver effettuato una transazione on line in favore del sig. CP_2 in data 17.6.24, ammettendo, di contro, di averne eseguita un'altra ma in data 17.4.24 giammai oggetto di contestazione.
Eccepisce, in ogni caso, il difetto di prova della corrispondenza tra le matricole di cui alle batterie oggetto di transazione e quelle risultate mancanti in azienda all'esito del censimento asseritamente eseguito dalla società poco tempo addietro.
Tanto premesso, in tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte. (Cass. n. 7830 del 2018).
Pertanto, essendo parte resistente rimasta contumace, la stessa ha evidentemente omesso di ottemperare al detto onere probatorio dovendosi concludere per la necessaria insussistenza dei fatti addebitati al ricorrente (anche alla luce delle contestazioni attoree) ed oggetto della missiva di licenziamento impugnato. Quanto al regime di tutela, invero la parte invoca la tutela reale applicabile laddove il numero di dipendenti occupati dalla società sia superiore alle 15 unità (circostanza desumibile dalla visura camerale in atti).
È noto che, ai fini dell'applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 St.lav., costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi che devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro (Cass. 9867/2017). Orbene, la resistente, scegliendo di non costituirsi in giudizio, non ha assolto siffatto onere probatorio (d'altro canto, se è vero che la visura camerale storica non può fornire la dimostrazione del numero dei dipendenti, poiché “meramente riproduttiva dei dati comunicati dal datore al di fuori della possibilità di controllo”, v. Cass. n. 3024/2014, tuttavia essa assume valore probatorio, quantomeno in via presuntiva, se utilizzata contro il datore, cfr. Cass. 6501 del 2012). E', peraltro, documentato (cfr. contratto di assunzione ed estratto contributivo in atti) che il rapporto di lavoro sia sorto in data 1.3.2012, ovvero ante “jobs act”, sicchè deve ritenersi applicabile alla fattispecie de qua l'invocato art. 18 co. IV l. 300/70 come novellato dalla l. 92/2012. Orbene, a norma dell'art. 18 L. 300/70, come modificato con L. Fornero: “(comma 4) Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria non puo' essere superiore a dodici mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attivita' lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attivita' lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma. “
Pertanto, in applicazione dell'art. 18 comma 4 come novellato, va disposta la reintegra in servizio dell'istante, dovendosi ripristinare la funzionalità del rapporto, con condanna della società resistente al pagamento delle retribuzioni globali di fatto (commisurate ad un importo mensile pari a quello indicato nelle buste paga in atti, ovvero €. 2.149,75), e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento -19.7.24- a quella di effettiva reintegra, nei limiti delle dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Sulle somme spettanti vanno computati la rivalutazione monetaria e gli interessi, da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione delle singole poste al saldo. Nulla andrà dedotto a titolo di aliunde perceptum e percipiendum, posto che la relativa prova grava in capo al datore, “dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito” (così, da ultimo, Cass. n. 512 del 2018; si vedano anche: Cass. nn. 9612 del 2015; 23226 del 2010;
21919 del 2010; 5532 del 2003).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla il licenziamento impugnato e condanna la società resistente alla reintegra in servizio dell'istante nelle mansioni dallo stesso precedentemente svolte, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria in favore dello stesso, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita (€. 2.149,75), e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento -19.7.24- in poi, oltre accessori come in motivazione e nei limiti delle dodici mensilità della retribuzione globale medesima;
2) condanna parte resistente al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che liquida in complessivi €. 3.689,00, oltre spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, con attribuzione
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 12.6.25 IL GIUDICE
Dr. Fabrizia Di Palma