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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1354 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti BERRUTI MARIO, CHIOZZI VERA, STERLI ANDREA
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento diritto al rimborso contributo integrativo Fondo esattoriale
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.07.2023 deduceva: Parte_1
a) che in data 24 luglio 2020 aveva presentato all' domanda di pensione anticipata con CP_1 applicazione dell'art. 16 D.L. 4/2019, c.d. “Opzione donna”;
b) che con provvedimento del 2 settembre 2020 l' accoglieva la domanda di pensione nella CP_1 misura di € 819,95 mensili, con decorrenza dal 1^ settembre 2020; c) che in data 31 agosto 2021, decorso un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, aveva presentato domanda di rimborso del contributo integrativo Fondo Esattoriale;
d) che con provvedimento del 21 dicembre 2021 l' rigettava la domanda;
CP_1
e) che l'Istituto non dava riscontro al ricorso amministrativo presentato in data 11 aprile 2022;
f) che la ricorrente aveva cessato l'attività lavorativa di dipendente di esattoria/ricevitoria in data 31 agosto 2020, prima del raggiungimento del requisito di contribuzione minimo a carico del predetto
Fondo;
g) che, nonostante avesse tutti i requisiti necessari per ottenere il rimborso di cui all'art. 32 L.
377/1958,
l' le aveva negato del tutto ingiustamente l'accesso alla prestazione richiesta in ragione del CP_1 fatto che, tramite propria Circolare n. 112/2021, l' avrebbe ritenuto di non estendere la CP_2
disciplina in questione al trattamento pensionistico anticipato denominato “Opzione donna” che la legge istitutiva del non aveva previsto perché non erano vigenti all'epoca forme di CP_3
pensionamento anticipato quale quella in oggetto;
h) che tale interpretazione non poteva essere condivisa anche tenuto conto della ratio della norma che era quella di riservare tutti i vantaggi derivanti dalla iscrizione al Fondo ai lavoratori dipendenti delle esattorie/ricevitorie per coloro che rimanevano in servizio fino al pensionamento e di permettere, a coloro che avessero cessato il rapporto prima del pensionamento, la possibilità di recuperarne una parte. In tal senso deponeva anche una più attenta lettura della Circolare n. CP_1
112/2021.
Formulava quindi le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto al rimborso di una somma pari al 75% dell'importo di contributi versati al Fondo ai sensi degli artt. 32 e 10 della L. 377/1958. Condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
corrente in Roma, via Ciro il Grande n. 25, cod. fisc. , al pagamento in favore della P.IVA_1 ricorrente della somma corrispondente al 75% dell'importo di contributi versati al Fondo ai sensi degli artt. 32 e 10 della L. 377/1958 oltre interessi, se dovuti, e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre iva cpa e spese generali e con distrazione a favore del sottoscritto procuratore>.
2. Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso e rilevando a tal fine: CP_1
a) che il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici (c.d. Fondo Esattoriale)
2 era disciplinato dalla legge 2 aprile 1958, n. 377 e ss. mm. e ii., nonché dal D.M. n. 55 del 2018 attuativo dell'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ dicembre 2016, n. 225;
b) che, in particolare, la compatibilità tra pensione anticipata a carico dell'AGO e il trattamento aggiuntivo a carico del era stata introdotta dall'art. 2, comma 1, del D.M. n. 55 del 2018; CP_3
c) che, come chiarito dalla citata circolare n. 112/2018, gli iscritti al potevano conseguire la CP_3 pensione anticipata a carico dell'AGO ai sensi dell'articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e avevano diritto, unitamente ad essa, al trattamento aggiuntivo a carico del (doc.1 punto 3.4); CP_3
d) che non avevano invece diritto al trattamento aggiuntivo i soggetti che accedevano a trattamenti pensionistici anticipati a carico dell'AGO ai sensi di disposizioni diverse dell'articolo 24, commi
10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011 (pensione “Opzione donna”, “Quota 100”, lavoratori precoci, lavoratori addetti ad attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, in cumulo, in totalizzazione ecc. Cfr. doc. 1 punto 3.4);
e) che tali soggetti potevano alternativamente: a) ottenere il rimborso della contribuzione versata al
Fondo, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge;
b) richiedere, entro la data di presentazione della domanda di pensione, se in possesso di almeno un contributo per attività “non esattoriale”, la ricongiunzione nell'AGO della contribuzione versata al Fondo ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (doc. 1 punto 3.4);
f) che ai sensi dell'art. 32 legge n. 377/1958 il rimborso poteva essere richiesto dagli iscritti al
Fondo che cessavano di prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia a carico del predetto Fondo (quindici anni di contribuzione) e non si avvalevano della facoltà di prosecuzione volontaria;
g) che tale facoltà, tuttavia, non poteva essere esercitata prima che fosse decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dalla data cui si riferiva l'ultimo contributo volontario versato e non oltre un quinquennio dalle date predette;
h) che dalle summenzionate disposizioni di legge si evinceva che il beneficio del rimborso dei contributi ivi previsto non era compatibile con la fruizione del trattamento pensionistico entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro;
i) che, sebbene la norma facesse riferimento solo alla pensione di vecchiaia, doveva logicamente ritenersi che tale incompatibilità si riferisse anche alla pensione anticipata a carico dell'AGO, considerato che la compatibilità tra detta pensione anticipata a carico dell'AGO e il trattamento
3 aggiuntivo a carico del era stata introdotta solo dall'art. 2, comma 1, del D.M. n. 55 del CP_3
2018;
l) che la ricorrente aveva cessato il rapporto di lavoro in data 31.08.2020, era diventata titolare di pensione anticipata c.d. “Opzione donna” dal 1.09.2020 (doc. 2) ed aveva richiesto il rimborso dei contributi in data 31.08.2021; si trattava con tutta evidenza di due benefici che erano incompatibili tra di loro, in quanto il loro congiunto accoglimento avrebbe determinato il mancato rispetto del
“periodo di carenza” di un anno previsto dall'art. 32 legge n. 377/1958;
m) che l'accoglimento della domanda avversaria avrebbe comportato il posticipo di un anno della decorrenza di pensione, con conseguente maturazione di un indebito pensionistico per le rate percepite dal 1.09.2020 al 31.08.2021, richieste in via riconvenzionale subordinata;
n) che, infatti, nella domanda di pensione anticipata la ricorrente non aveva fatto alcuna riserva di presentare domanda di rimborso dei contributi ex art. art. 32 legge n. 377/1958 e, ove tale riserva fosse stata fatta, la pensione anticipata sarebbe stata riconosciuta con decorrenza dal 9/2021 anziché con decorrenza dal 9/2020;
o) che dalla predetta domanda amministrativa di pensione anticipata si evinceva un ulteriore palese profilo di infondatezza del ricorso avverso, atteso che il citato art. 32 legge n. 377/1958 espressamente escludeva dalla facoltà di chiedere il rimborso il lavoratore che si avvaleva della facoltà di prosecuzione volontaria, mentre nella domanda di pensione la ricorrente aveva dichiarato:
“Questa domanda vale anche come domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria” (doc.
4 pag.3).
Formulava quindi le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE
Respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondato in fatto e in diritto.
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA
In caso di accoglimento del ricorso avverso, dichiarare la sussistenza dell'indebito pensionistico in relazione alle rate percepite dal 1.9.2020 al 31.8.2021, con condanna della ricorrente alla restituzione delle stesse rate in favore dell' oltre gli accessori del credito. CP_1
IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese di lite>.
3. Parte ricorrente con la memoria del 16.05.2024 contestava la fondatezza della tesi avversaria rilevando come la somma richiesta a carico del Fondo, pari al 75% dei contributi versati, venisse
4 erogata quale rimborso - ristoro al fine di assicurare ai soggetti che non avrebbero maturato il diritto a pensione un trattamento di natura previdenziale e che quindi non poteva essere intesa come una restituzione di contributi, bensì come una somma commisurata alla predetta misura che, per le caratteristiche delle previsioni di legge in materia, aveva natura previdenziale. Tale somma proprio per le predette caratteristiche, differiva da altra pensione corrisposta e dalla decorrenza di questa.
Nella disciplina normativa non si rinveniva alcuna previsione di incompatibilità fra la pensione erogata e il pagamento una tantum del 75% della contribuzione versata. Il riferimento temporale dell'art. 32, ossia che tale somma non potesse essere richiesta prima che fosse decorso un anno e non oltre i cinque dalla cessazione del rapporto, non aveva alcuna connessione con il pagamento della prestazione pensionistica a cui il lavoratore aveva avuto accesso. Se fosse stata accolta la ricostruzione avversaria, il lavoratore, cessato il servizio quale dipendente di esattoria/ricevitoria sarebbe stato (ingiustamente) privato della corresponsione del trattamento pensionistico (nonostante il possesso dei requisiti di legge) per un anno. Semplicemente la normativa prevedeva un lasso temporale, prima del quale non era possibile presentare la domanda di rimborso (con ogni probabilità per permettere al Fondo di accantonare le risorse necessarie a far fronte ai pagamenti), sicché non poteva essere inteso come un “periodo di carenza”. Nessuna espressa incumulabilità era inoltre stata prevista dalla disciplina di riferimento.
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
4.1. È pacifico in fatto: a) che la ricorrente, iscritta al Fondo esattoriale in quando dipendente di esattoria/ricevitoria, in data 24 luglio 2020 ha presentato domanda di pensione anticipata avvalendosi della previsione di cui all'art. 16 D.L. 4/2019, c.d. “Opzione donna”1; b) che in data 31
5 agosto 2020 ha cessato l'attività lavorativa;
c) che con provvedimento del 2 settembre 2020 l' CP_1
ha accolto la domanda di pensione con decorrenza dal 1^ settembre 2020 (doc. 1 ricorso); d) che in data 31 agosto 2021 la ricorrente ha presentato domanda di rimborso del contributo integrativo
CP_ Esattoriale, domanda che veniva rigettata dall' con provvedimento del 21 dicembre 2021 CP_3
in quanto “pur riconoscendo che il D.M. n. 55 del 2018, art. 2 comma 1, ha stabilito che a far data dal 14.6.2018 anche per le pensioni anticipate possa essere liquidata sia la quota a carico dell'AGO (ai sensi art. 24, commi 10 e 11 D.L. n. 201/2011) che il trattamento aggiuntivo a carico del l'Istituto con circolare n. 112/2021 ha ribadito che da tale disposizione sono esclusi i CP_3
trattamenti pensionistici anticipati ai sensi di disposizioni diverse, quali opzione donna, quota
100, lavoratori precoci ecc.” (doc. 2 ricorso).
Ora, secondo parte ricorrente tale decisione non può essere condivisa in quanto l'art. 32 della l. n.
377 del 2 aprile 1958 nel prevedere specificamente l'ipotesi, come quella in esame, in cui il dipendente avesse cessato il rapporto prima di aver raggiunto il requisito della pensione di vecchiaia
(art. 21 legge cit.: 15 anni di contribuzione e 60 anni di età per gli uomini e 55 anni di età per le donne), aveva previsto la possibilità di richiedere il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari al 75% dei contributi versati al Fondo, da considerarsi, come da giurisprudenza richiamata, quale “beneficio attribuito all'interno del rapporto previdenziale, con intento, dunque, non retributivo, né restitutorio” (Cass. n. 10649/1990), in relazione alla quale la normativa di riferimento non aveva previsto alcuna incompatibilità con l'erogazione della pensione anticipata.
L' invece sostiene, richiamando a tal fine la circolare n. 112/2021 (doc. 1 memoria), che non CP_1
hanno diritto al trattamento aggiuntivo a carico del coloro che accedono a trattamenti CP_3 pensionistici anticipati a carico dell'AGO ai sensi di disposizioni diverse dell'art. 24, commi 10 e
11, del decreto legge n. 201 del 2011 (fra cui la pensione “Opzione donna”), i quali, pertanto, possono richiedere o il rimborso della contribuzione versata al Fondo al ricorrere delle condizioni previste dalle legge oppure, entro la data di presentazione della domanda di pensione, la
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni di cui all'alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli.
2. Al trattamento pensionistico di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio
2025, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico>.
6 ricongiunzione nell'AGO della contribuzione versata al Fondo, se in possesso di almeno un contributo per attività “non esattoriale”.
L' aggiunge quindi che i due benefici richiesti (pensione anticipata e rimborso) sono CP_2
incompatibili in quanto il loro congiunto accoglimento determinerebbe il mancato rispetto del
“periodo di carenza” di un anno previsto dall'art. 32 l. 377/1958, sicché il rimborso non potrebbe essere richiesto prima che sia decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, e chiede pertanto in via riconvenzionale, nel caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna della ricorrente alla restituzione all' delle rate di pensione percepite entro l'anno di cessazione CP_1
del rapporto (dal 1.09.2020 al 31.08.2021).
4.2. Osserva il Tribunale che il Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette – a cui sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (v. artt. 8 e 9 legge n. 377/1958) – è una “gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale” (art. 1 legge n. 377/1958) che, sotto l'aspetto pensionistico, assolve allo scopo di integrare nei confronti degli iscritti e loro superstiti le pensioni ad essi dovute dall'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla quale i medesimi sono soggetti (art. 2 legge n. 377/1958).
Ai sensi dell'art. 3 della legge citata, poi, Il provvede a corrispondere all'iscritto e ai suoi CP_3
superstiti, unitamente alla integrazione di cui al primo comma, punto 1) del precedente articolo, la pensione dovuta dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati o computati utili nella assicurazione stessa. Detta pensione è dall'assicurazione, anzidetta accreditata al Fondo per il suo intero ammontare. La pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la integrazione a carico del sono pagate in unica soluzione e costituiscono, nei confronti degli CP_3
iscritti, una unica pensione complessiva. L'intera pensione liquidata ai sensi della presente legge è
a carico del quando non sia dovuta la pensione dell'assicurazione obbligatoria per CP_3
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Salvo le eccezioni previste nella presente legge, durante il periodo di iscrizione al non può essere liquidata la pensione dell'assicurazione obbligatoria CP_3
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, se non concorrono tutte le condizioni previste dalla presente legge per la concessione della pensione complessiva indicata al secondo comma del presente articolo>.
L'art. 32 legge cit. disciplina i casi in cui il dipendente cessi il rapporto di lavoro prima di aver raggiunto il requisito di contribuzione per la pensione di vecchiaia: L'iscritto al Fondo che cessi dal prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette prima di
7 aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla presente legge e non si avvalga o non possa avvalersi della facoltà della prosecuzione volontaria di cui all'art. 16, o, essendosene avvalso, sospenda i versamenti volontari prima di aver raggiunto il predetto requisito di contribuzione, conserva, per quattro anni dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato, l'iscrizione al Fondo con i relativi diritti, sempreché non eserciti la facoltà di cui al comma successivo.
L'iscritto che si trovi nelle condizioni anzidette può chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al ai sensi del primo CP_3
comma, punto 1) dell'art. 10, senza interessi.
Il pagamento della predetta somma non può essere chiesto prima che sia decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato e non oltre un quinquennio dalle date predette.
Trascorso tale termine, l'importo dei contributi è trasferito nei ruoli dell'assicurazione facoltativa
(ruolo dei contributi riservati) con riferimento alla data di effettivo versamento dei contributi stessi al Fondo>.
L'art. 7 della legge l. 587/1971 prevede infine che la facoltà di cui al comma secondo dell'articolo
32 della legge 2 aprile 1958, n. 377, può essere esercitata anche dall'iscritto il quale, all'atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla legge citata. Detta facoltà non può essere più esercitata quando sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Una volta esercitata la facoltà prevista dal CP_3
precedente comma non è consentito il ripristino dell'iscrizione al Fondo>.
La compatibilità fra la pensione anticipata a carico dell'AGO e il trattamento aggiuntivo a carico del è stata introdotta successivamente dall'art. 2, comma 1, del D.M. n. 55 del 2018: A CP_3
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della determinazione dell'importo dei trattamenti pensionistici previsti dal Fondo di previdenza di cui alla legge n. 377 del 1958, tutti i contributi versati per ciascun anno dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto
Fondo costituiscono il montante individuale contributivo annuale dell'iscritto da trasformare in pensione aggiuntiva al trattamento previsto dall'assicurazione generale obbligatoria. I contributi sono validi anche per la liquidazione della pensione aggiuntiva al trattamento pensionistico anticipato…>.
Come precisato dalla stessa circolare n. 112/2021 la pensione anticipata a carico dell'AGO e CP_1 il trattamento aggiuntivo avente “la stessa decorrenza della pensione anticipata” a carico del Fondo
8 costituiscono un'unica pensione a cui accedono coloro ai quali è stata liquidata la pensione anticipata richiesta nei termini e nelle condizioni di cui all'art. 24, commi 10 e 11, del decreto legge n. 201/2022: I soggetti in favore dei quali è stata da ultimo versata contribuzione presso il Fondo ed è stata liquidata la pensione anticipata a carico dell'AGO ai sensi dell'articolo 24, commi 10 e
11, del decreto-legge n. 201 del 2011, con decorrenza compresa tra il 1° luglio 2017 e il mese di pubblicazione della presente circolare, a domanda, hanno diritto al trattamento aggiuntivo con la stessa decorrenza della pensione anticipata a carico dell' tali casi, devono essere Pt_2
interamente recuperate le somme eventualmente corrisposte a titolo di rimborso della contribuzione presso il Fondo, ovvero, deve essere annullata la ricongiunzione nell'AGO della contribuzione versata presso il Fondo. I ratei arretrati devono essere corrisposti nel limite della prescrizione quinquennale>.
La stessa circolare prosegue specificando che: Non hanno diritto al trattamento aggiuntivo i soggetti che accedono ai trattamenti pensionistici anticipati a carico dell'AGO ai sensi di disposizioni diverse dell'articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011 (pensione
“opzione donna”, “quota 100”, lavoratori precoci, lavoratori addetti ad attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, in cumulo, in totalizzazione ecc.). Al riguardo si rammenta che gli iscritti al Fondo, poiché la contribuzione versata nell'AGO non può essere utilizzata disgiuntamente dalla contribuzione versata al Fondo, per conseguire i trattamenti pensionistici anticipati a carico dell'AGO ai sensi di disposizioni diverse dell'articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, devono alternativamente: a. ottenere il rimborso della contribuzione versata al Fondo, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge (cfr. il successivo paragrafo 5); b. richiedere, entro la data di presentazione della domanda di pensione, se in possesso di almeno un contributo per attività “non esattoriale”, la ricongiunzione nell'AGO della contribuzione versata al Fondo ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29>.
Il successivo paragrafo 5 intitolato “Rimborso della contribuzione versata al Fondo” chiarisce che:
Resta ferma la facoltà di chiedere i rimborsi della contribuzione integrativa versata al Fondo secondo la disciplina di quest'ultimo, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 32 della legge n. 377 del
1958 e 7 della legge n. 587 del 1971. Al riguardo si rinvia al messaggio n. 4971 del 24 luglio 2015.
In particolare, il rimborso di cui al suddetto articolo 32 può essere richiesto dagli iscritti al Fondo che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia a carico del predetto Fondo (quindici anni di contribuzione). Tale facoltà non può essere esercitata prima che sia decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dalla data cui si
9 riferisce l'ultimo contributo volontario versato e non oltre un quinquennio dalle date predette.
L'articolo 7 della legge n. 587 del 1971 prevede, invece, la facoltà di chiedere il rimborso della contribuzione versata al Fondo per coloro che sono in possesso del requisito contributivo minimo previsto per la pensione di vecchiaia a carico del predetto Fondo al momento della cessazione dal servizio. Tale norma dispone che: “Detta facoltà non può essere più esercitata quando sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell'età pensionabile secondo le norme del . Ai fini CP_3 dell'individuazione del termine per l'esercizio della predetta facoltà, si fa rinvio alle istruzioni fornite al paragrafo 3 della circolare n. 120 del 5 giugno 1998, nonché con il messaggio n. 17832 del 5 novembre 2013. Pertanto, per ottenere il rimborso della contribuzione ai sensi del citato articolo 7 la relativa domanda deve essere presentata entro il quarto anno precedente il compimento dell'età pensionabile determinata tenendo conto degli adeguamenti alla speranza di vita (cfr. l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)>.
4.3. Ebbene, dalla lettura combinata di tali disposizioni, si evince che: a) per coloro che sono stati iscritti al non è precluso l'accesso ad altre forme di trattamento pensionistico a carico CP_3 dell'AGO, ivi compresa la pensione anticipata ex art. 24, commi 10 e 11, del decreto legge n. 201 del 2011 o altre forme di trattamenti pensionistici anticipati a carico dell'AGO (fra cui, per quanto d'interesse in questa sede, la c.d. “Opzione donna”); b) che ai primi è riconosciuto il diritto ad un trattamento pensionistico aggiuntivo a carico del mentre i secondi possono ottenere un CP_3
“rimborso” della contribuzione versata al Fondo secondo la disciplina di cui all'art. 32 legge n. 377 del 1958 e all'art. 7 della legge n. 587 del 1971 con la richiesta del pagamento della somma pari al
75% dell'importo dei contributi versati al perdendo così l'iscrizione allo stesso;
c) che tale CP_3
richiesta può essere presentata non prima di un anno ed entro cinque anni dalla cessazione del rapporto.
Una volta rinunciata l'iscrizione al fondo, non vi è dunque ragione di escludere che i rinuncianti possano accedere al pensionamento di anzianità o anticipato, a carico dell'AGO.
In nessuna delle disposizioni sopra richiamate e neppure nella circolare citata si legge che i due benefici (pensione anticipata e rimborso pari al 75% di quanto versato al siano fra loro CP_3
incompatibili.
Il riferimento temporale contenuto all'art. 32 cit. per la presentazione della domanda di “rimborso” non risulta in alcun modo connessa alla domanda di pensione.
Si nota infatti che, mentre per coloro che hanno diritto al trattamento aggiuntivo della pensione anticipata a carico dell'AGO è specificato che tale trattamento dovrà avere la stessa decorrenza
10 della pensione (e ciò perché il trattamento aggiuntivo è parte integrante della stessa e, dunque, le due voci concorrono a formare un unico trattamento pensionistico), nulla di tutto ciò è disposto per coloro che accedono a diverse forme di pensione anticipata proprio perché a loro è riservata la corresponsione di una somma una tantum che, come specificato dalla giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, non costituisce un vero e proprio “rimborso”, né concorre a determinare il trattamento pensionistico a carico dell'AGO perché “non vengono rimborsati contributi, ormai inutilizzati per il fatto che il dipendente è escluso dal trattamento integrativo (art.29 cit.), ma viene disposto il pagamento, per una volta soltanto, di una somma pari al 75% sui contributi versati, su richiesta dell'interessato”(Cass, n. 8892/2016).
Il termine di un anno dalla cessazione del rapporto per presentare la domanda non implica che prima del decorso di tale termine il lavoratore, pur avendo tutti i requisiti per accedere al requisito pensionistico a carico dell'AGO, non possa accedervi.
Se infatti, come detto, il “rimborso” di cui all'art. 32 legge cit. è corrisposto dal Fondo con un solo pagamento e non entra a far parte della pensione AGO liquidata mensilmente all'interessato, non si comprende per quale motivo la liquidazione della pensione dovrebbe essere subordinata ad un requisito temporale richiesto esclusivamente per accedere al “rimborso” previsto per i rinuncianti.
Siffatta interpretazione finirebbe per introdurre un regime di incompatibilità fra le due prestazioni non solo in assenza di disposizione normativa o regolamentare in tal senso, ma di fatto lesivo dei diritti del pensionato che per un anno si vedrebbe privato, pur soddisfando tutti i requisiti di legge, di qualsivoglia forma di sostentamento pensionistico.
Del resto, è la stessa circolare a specificare al citato punto 5 che rimborso della CP_1
contribuzione versata al Fondo rende indisponibile la stessa ai fini della liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo>, cosa che tuttavia, come detto, non si verifica nel caso in esame proprio perché, a parte il suddetto rimborso, alcuna altra liquidazione può essere richiesta da chi abbia chiesto ed ottenuto l'accesso a trattamenti pensionistici anticipati non rientranti in quelli di cui all'art. 24, commi 10 e 11, del D.L. cit. dal momento che la contribuzione versata al Fondo non viene presa in considerazione per la liquidazione dei ratei di pensione ed infatti la circolare prosegue ribadendo che Il rimborso della contribuzione non spetta ai soggetti che alla data di presentazione della relativa domanda abbiano maturato il diritto alla pensione anticipata a carico dell'AGO ai sensi dell'articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e all'unito trattamento aggiuntivo a carico del
Fondo di cui al precedente paragrafo 3.4>.
11 4.4 Da tali argomentazioni si evince quindi che non vi è alcuna ragione per escludere il diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso di cui all'art. 32 legge n. 377/1958 dal momento che: a) iscritta al
Fondo, ha cessato il rapporto di lavoro prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia;
b) non si è avvalsa della facoltà di prosecuzione volontaria del versamento dei contributi;
c) non ha mai fatto prima richiesta del pagamento di una somma pari al
75 % dell'importo dei contributi versati;
d) ha presentato domanda in data 31 agosto 2021, decorso un anno dalla risoluzione del rapporto (31 agosto 2020).
4.5. La domanda della ricorrente deve quindi trovare accoglimento, con la conseguenza che CP_1
deve essere condannato a riconoscere in favore della ricorrente la somma corrispondente al 75 % dell'importo dei contributi versati al Fondo.
4.6. Per le ragioni sopra specificate con riferimento al periodo temporale di presentazione della domanda e all'escussione di qualsivoglia tipo di incompatibilità fra l'erogazione di tale “rimborso”
e la decorrenza della pensione a carico dell'AGO, va disattesa la domanda riconvenzionale subordinata formulata da . CP_1
5. La novità della questione costituisce adeguata ragione per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 somma corrispondente al 75% dell'importo dei contributi versati al Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ex art. 32 legge n.
377/1958, oltre interessi dal dovuto al saldo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale;
3. compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia il 27/03/2025
Il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Opzione donna
<1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore
a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessantuno anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti BERRUTI MARIO, CHIOZZI VERA, STERLI ANDREA
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento diritto al rimborso contributo integrativo Fondo esattoriale
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.07.2023 deduceva: Parte_1
a) che in data 24 luglio 2020 aveva presentato all' domanda di pensione anticipata con CP_1 applicazione dell'art. 16 D.L. 4/2019, c.d. “Opzione donna”;
b) che con provvedimento del 2 settembre 2020 l' accoglieva la domanda di pensione nella CP_1 misura di € 819,95 mensili, con decorrenza dal 1^ settembre 2020; c) che in data 31 agosto 2021, decorso un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, aveva presentato domanda di rimborso del contributo integrativo Fondo Esattoriale;
d) che con provvedimento del 21 dicembre 2021 l' rigettava la domanda;
CP_1
e) che l'Istituto non dava riscontro al ricorso amministrativo presentato in data 11 aprile 2022;
f) che la ricorrente aveva cessato l'attività lavorativa di dipendente di esattoria/ricevitoria in data 31 agosto 2020, prima del raggiungimento del requisito di contribuzione minimo a carico del predetto
Fondo;
g) che, nonostante avesse tutti i requisiti necessari per ottenere il rimborso di cui all'art. 32 L.
377/1958,
l' le aveva negato del tutto ingiustamente l'accesso alla prestazione richiesta in ragione del CP_1 fatto che, tramite propria Circolare n. 112/2021, l' avrebbe ritenuto di non estendere la CP_2
disciplina in questione al trattamento pensionistico anticipato denominato “Opzione donna” che la legge istitutiva del non aveva previsto perché non erano vigenti all'epoca forme di CP_3
pensionamento anticipato quale quella in oggetto;
h) che tale interpretazione non poteva essere condivisa anche tenuto conto della ratio della norma che era quella di riservare tutti i vantaggi derivanti dalla iscrizione al Fondo ai lavoratori dipendenti delle esattorie/ricevitorie per coloro che rimanevano in servizio fino al pensionamento e di permettere, a coloro che avessero cessato il rapporto prima del pensionamento, la possibilità di recuperarne una parte. In tal senso deponeva anche una più attenta lettura della Circolare n. CP_1
112/2021.
Formulava quindi le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto al rimborso di una somma pari al 75% dell'importo di contributi versati al Fondo ai sensi degli artt. 32 e 10 della L. 377/1958. Condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
corrente in Roma, via Ciro il Grande n. 25, cod. fisc. , al pagamento in favore della P.IVA_1 ricorrente della somma corrispondente al 75% dell'importo di contributi versati al Fondo ai sensi degli artt. 32 e 10 della L. 377/1958 oltre interessi, se dovuti, e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre iva cpa e spese generali e con distrazione a favore del sottoscritto procuratore>.
2. Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso e rilevando a tal fine: CP_1
a) che il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici (c.d. Fondo Esattoriale)
2 era disciplinato dalla legge 2 aprile 1958, n. 377 e ss. mm. e ii., nonché dal D.M. n. 55 del 2018 attuativo dell'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ dicembre 2016, n. 225;
b) che, in particolare, la compatibilità tra pensione anticipata a carico dell'AGO e il trattamento aggiuntivo a carico del era stata introdotta dall'art. 2, comma 1, del D.M. n. 55 del 2018; CP_3
c) che, come chiarito dalla citata circolare n. 112/2018, gli iscritti al potevano conseguire la CP_3 pensione anticipata a carico dell'AGO ai sensi dell'articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e avevano diritto, unitamente ad essa, al trattamento aggiuntivo a carico del (doc.1 punto 3.4); CP_3
d) che non avevano invece diritto al trattamento aggiuntivo i soggetti che accedevano a trattamenti pensionistici anticipati a carico dell'AGO ai sensi di disposizioni diverse dell'articolo 24, commi
10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011 (pensione “Opzione donna”, “Quota 100”, lavoratori precoci, lavoratori addetti ad attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, in cumulo, in totalizzazione ecc. Cfr. doc. 1 punto 3.4);
e) che tali soggetti potevano alternativamente: a) ottenere il rimborso della contribuzione versata al
Fondo, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge;
b) richiedere, entro la data di presentazione della domanda di pensione, se in possesso di almeno un contributo per attività “non esattoriale”, la ricongiunzione nell'AGO della contribuzione versata al Fondo ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (doc. 1 punto 3.4);
f) che ai sensi dell'art. 32 legge n. 377/1958 il rimborso poteva essere richiesto dagli iscritti al
Fondo che cessavano di prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia a carico del predetto Fondo (quindici anni di contribuzione) e non si avvalevano della facoltà di prosecuzione volontaria;
g) che tale facoltà, tuttavia, non poteva essere esercitata prima che fosse decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dalla data cui si riferiva l'ultimo contributo volontario versato e non oltre un quinquennio dalle date predette;
h) che dalle summenzionate disposizioni di legge si evinceva che il beneficio del rimborso dei contributi ivi previsto non era compatibile con la fruizione del trattamento pensionistico entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro;
i) che, sebbene la norma facesse riferimento solo alla pensione di vecchiaia, doveva logicamente ritenersi che tale incompatibilità si riferisse anche alla pensione anticipata a carico dell'AGO, considerato che la compatibilità tra detta pensione anticipata a carico dell'AGO e il trattamento
3 aggiuntivo a carico del era stata introdotta solo dall'art. 2, comma 1, del D.M. n. 55 del CP_3
2018;
l) che la ricorrente aveva cessato il rapporto di lavoro in data 31.08.2020, era diventata titolare di pensione anticipata c.d. “Opzione donna” dal 1.09.2020 (doc. 2) ed aveva richiesto il rimborso dei contributi in data 31.08.2021; si trattava con tutta evidenza di due benefici che erano incompatibili tra di loro, in quanto il loro congiunto accoglimento avrebbe determinato il mancato rispetto del
“periodo di carenza” di un anno previsto dall'art. 32 legge n. 377/1958;
m) che l'accoglimento della domanda avversaria avrebbe comportato il posticipo di un anno della decorrenza di pensione, con conseguente maturazione di un indebito pensionistico per le rate percepite dal 1.09.2020 al 31.08.2021, richieste in via riconvenzionale subordinata;
n) che, infatti, nella domanda di pensione anticipata la ricorrente non aveva fatto alcuna riserva di presentare domanda di rimborso dei contributi ex art. art. 32 legge n. 377/1958 e, ove tale riserva fosse stata fatta, la pensione anticipata sarebbe stata riconosciuta con decorrenza dal 9/2021 anziché con decorrenza dal 9/2020;
o) che dalla predetta domanda amministrativa di pensione anticipata si evinceva un ulteriore palese profilo di infondatezza del ricorso avverso, atteso che il citato art. 32 legge n. 377/1958 espressamente escludeva dalla facoltà di chiedere il rimborso il lavoratore che si avvaleva della facoltà di prosecuzione volontaria, mentre nella domanda di pensione la ricorrente aveva dichiarato:
“Questa domanda vale anche come domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria” (doc.
4 pag.3).
Formulava quindi le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE
Respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondato in fatto e in diritto.
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA
In caso di accoglimento del ricorso avverso, dichiarare la sussistenza dell'indebito pensionistico in relazione alle rate percepite dal 1.9.2020 al 31.8.2021, con condanna della ricorrente alla restituzione delle stesse rate in favore dell' oltre gli accessori del credito. CP_1
IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese di lite>.
3. Parte ricorrente con la memoria del 16.05.2024 contestava la fondatezza della tesi avversaria rilevando come la somma richiesta a carico del Fondo, pari al 75% dei contributi versati, venisse
4 erogata quale rimborso - ristoro al fine di assicurare ai soggetti che non avrebbero maturato il diritto a pensione un trattamento di natura previdenziale e che quindi non poteva essere intesa come una restituzione di contributi, bensì come una somma commisurata alla predetta misura che, per le caratteristiche delle previsioni di legge in materia, aveva natura previdenziale. Tale somma proprio per le predette caratteristiche, differiva da altra pensione corrisposta e dalla decorrenza di questa.
Nella disciplina normativa non si rinveniva alcuna previsione di incompatibilità fra la pensione erogata e il pagamento una tantum del 75% della contribuzione versata. Il riferimento temporale dell'art. 32, ossia che tale somma non potesse essere richiesta prima che fosse decorso un anno e non oltre i cinque dalla cessazione del rapporto, non aveva alcuna connessione con il pagamento della prestazione pensionistica a cui il lavoratore aveva avuto accesso. Se fosse stata accolta la ricostruzione avversaria, il lavoratore, cessato il servizio quale dipendente di esattoria/ricevitoria sarebbe stato (ingiustamente) privato della corresponsione del trattamento pensionistico (nonostante il possesso dei requisiti di legge) per un anno. Semplicemente la normativa prevedeva un lasso temporale, prima del quale non era possibile presentare la domanda di rimborso (con ogni probabilità per permettere al Fondo di accantonare le risorse necessarie a far fronte ai pagamenti), sicché non poteva essere inteso come un “periodo di carenza”. Nessuna espressa incumulabilità era inoltre stata prevista dalla disciplina di riferimento.
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
4.1. È pacifico in fatto: a) che la ricorrente, iscritta al Fondo esattoriale in quando dipendente di esattoria/ricevitoria, in data 24 luglio 2020 ha presentato domanda di pensione anticipata avvalendosi della previsione di cui all'art. 16 D.L. 4/2019, c.d. “Opzione donna”1; b) che in data 31
5 agosto 2020 ha cessato l'attività lavorativa;
c) che con provvedimento del 2 settembre 2020 l' CP_1
ha accolto la domanda di pensione con decorrenza dal 1^ settembre 2020 (doc. 1 ricorso); d) che in data 31 agosto 2021 la ricorrente ha presentato domanda di rimborso del contributo integrativo
CP_ Esattoriale, domanda che veniva rigettata dall' con provvedimento del 21 dicembre 2021 CP_3
in quanto “pur riconoscendo che il D.M. n. 55 del 2018, art. 2 comma 1, ha stabilito che a far data dal 14.6.2018 anche per le pensioni anticipate possa essere liquidata sia la quota a carico dell'AGO (ai sensi art. 24, commi 10 e 11 D.L. n. 201/2011) che il trattamento aggiuntivo a carico del l'Istituto con circolare n. 112/2021 ha ribadito che da tale disposizione sono esclusi i CP_3
trattamenti pensionistici anticipati ai sensi di disposizioni diverse, quali opzione donna, quota
100, lavoratori precoci ecc.” (doc. 2 ricorso).
Ora, secondo parte ricorrente tale decisione non può essere condivisa in quanto l'art. 32 della l. n.
377 del 2 aprile 1958 nel prevedere specificamente l'ipotesi, come quella in esame, in cui il dipendente avesse cessato il rapporto prima di aver raggiunto il requisito della pensione di vecchiaia
(art. 21 legge cit.: 15 anni di contribuzione e 60 anni di età per gli uomini e 55 anni di età per le donne), aveva previsto la possibilità di richiedere il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari al 75% dei contributi versati al Fondo, da considerarsi, come da giurisprudenza richiamata, quale “beneficio attribuito all'interno del rapporto previdenziale, con intento, dunque, non retributivo, né restitutorio” (Cass. n. 10649/1990), in relazione alla quale la normativa di riferimento non aveva previsto alcuna incompatibilità con l'erogazione della pensione anticipata.
L' invece sostiene, richiamando a tal fine la circolare n. 112/2021 (doc. 1 memoria), che non CP_1
hanno diritto al trattamento aggiuntivo a carico del coloro che accedono a trattamenti CP_3 pensionistici anticipati a carico dell'AGO ai sensi di disposizioni diverse dell'art. 24, commi 10 e
11, del decreto legge n. 201 del 2011 (fra cui la pensione “Opzione donna”), i quali, pertanto, possono richiedere o il rimborso della contribuzione versata al Fondo al ricorrere delle condizioni previste dalle legge oppure, entro la data di presentazione della domanda di pensione, la
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni di cui all'alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli.
2. Al trattamento pensionistico di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio
2025, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico>.
6 ricongiunzione nell'AGO della contribuzione versata al Fondo, se in possesso di almeno un contributo per attività “non esattoriale”.
L' aggiunge quindi che i due benefici richiesti (pensione anticipata e rimborso) sono CP_2
incompatibili in quanto il loro congiunto accoglimento determinerebbe il mancato rispetto del
“periodo di carenza” di un anno previsto dall'art. 32 l. 377/1958, sicché il rimborso non potrebbe essere richiesto prima che sia decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, e chiede pertanto in via riconvenzionale, nel caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna della ricorrente alla restituzione all' delle rate di pensione percepite entro l'anno di cessazione CP_1
del rapporto (dal 1.09.2020 al 31.08.2021).
4.2. Osserva il Tribunale che il Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette – a cui sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (v. artt. 8 e 9 legge n. 377/1958) – è una “gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale” (art. 1 legge n. 377/1958) che, sotto l'aspetto pensionistico, assolve allo scopo di integrare nei confronti degli iscritti e loro superstiti le pensioni ad essi dovute dall'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla quale i medesimi sono soggetti (art. 2 legge n. 377/1958).
Ai sensi dell'art. 3 della legge citata, poi, Il provvede a corrispondere all'iscritto e ai suoi CP_3
superstiti, unitamente alla integrazione di cui al primo comma, punto 1) del precedente articolo, la pensione dovuta dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati o computati utili nella assicurazione stessa. Detta pensione è dall'assicurazione, anzidetta accreditata al Fondo per il suo intero ammontare. La pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la integrazione a carico del sono pagate in unica soluzione e costituiscono, nei confronti degli CP_3
iscritti, una unica pensione complessiva. L'intera pensione liquidata ai sensi della presente legge è
a carico del quando non sia dovuta la pensione dell'assicurazione obbligatoria per CP_3
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Salvo le eccezioni previste nella presente legge, durante il periodo di iscrizione al non può essere liquidata la pensione dell'assicurazione obbligatoria CP_3
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, se non concorrono tutte le condizioni previste dalla presente legge per la concessione della pensione complessiva indicata al secondo comma del presente articolo>.
L'art. 32 legge cit. disciplina i casi in cui il dipendente cessi il rapporto di lavoro prima di aver raggiunto il requisito di contribuzione per la pensione di vecchiaia: L'iscritto al Fondo che cessi dal prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette prima di
7 aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla presente legge e non si avvalga o non possa avvalersi della facoltà della prosecuzione volontaria di cui all'art. 16, o, essendosene avvalso, sospenda i versamenti volontari prima di aver raggiunto il predetto requisito di contribuzione, conserva, per quattro anni dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato, l'iscrizione al Fondo con i relativi diritti, sempreché non eserciti la facoltà di cui al comma successivo.
L'iscritto che si trovi nelle condizioni anzidette può chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al ai sensi del primo CP_3
comma, punto 1) dell'art. 10, senza interessi.
Il pagamento della predetta somma non può essere chiesto prima che sia decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato e non oltre un quinquennio dalle date predette.
Trascorso tale termine, l'importo dei contributi è trasferito nei ruoli dell'assicurazione facoltativa
(ruolo dei contributi riservati) con riferimento alla data di effettivo versamento dei contributi stessi al Fondo>.
L'art. 7 della legge l. 587/1971 prevede infine che la facoltà di cui al comma secondo dell'articolo
32 della legge 2 aprile 1958, n. 377, può essere esercitata anche dall'iscritto il quale, all'atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla legge citata. Detta facoltà non può essere più esercitata quando sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Una volta esercitata la facoltà prevista dal CP_3
precedente comma non è consentito il ripristino dell'iscrizione al Fondo>.
La compatibilità fra la pensione anticipata a carico dell'AGO e il trattamento aggiuntivo a carico del è stata introdotta successivamente dall'art. 2, comma 1, del D.M. n. 55 del 2018: A CP_3
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della determinazione dell'importo dei trattamenti pensionistici previsti dal Fondo di previdenza di cui alla legge n. 377 del 1958, tutti i contributi versati per ciascun anno dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto
Fondo costituiscono il montante individuale contributivo annuale dell'iscritto da trasformare in pensione aggiuntiva al trattamento previsto dall'assicurazione generale obbligatoria. I contributi sono validi anche per la liquidazione della pensione aggiuntiva al trattamento pensionistico anticipato…>.
Come precisato dalla stessa circolare n. 112/2021 la pensione anticipata a carico dell'AGO e CP_1 il trattamento aggiuntivo avente “la stessa decorrenza della pensione anticipata” a carico del Fondo
8 costituiscono un'unica pensione a cui accedono coloro ai quali è stata liquidata la pensione anticipata richiesta nei termini e nelle condizioni di cui all'art. 24, commi 10 e 11, del decreto legge n. 201/2022: I soggetti in favore dei quali è stata da ultimo versata contribuzione presso il Fondo ed è stata liquidata la pensione anticipata a carico dell'AGO ai sensi dell'articolo 24, commi 10 e
11, del decreto-legge n. 201 del 2011, con decorrenza compresa tra il 1° luglio 2017 e il mese di pubblicazione della presente circolare, a domanda, hanno diritto al trattamento aggiuntivo con la stessa decorrenza della pensione anticipata a carico dell' tali casi, devono essere Pt_2
interamente recuperate le somme eventualmente corrisposte a titolo di rimborso della contribuzione presso il Fondo, ovvero, deve essere annullata la ricongiunzione nell'AGO della contribuzione versata presso il Fondo. I ratei arretrati devono essere corrisposti nel limite della prescrizione quinquennale>.
La stessa circolare prosegue specificando che: Non hanno diritto al trattamento aggiuntivo i soggetti che accedono ai trattamenti pensionistici anticipati a carico dell'AGO ai sensi di disposizioni diverse dell'articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011 (pensione
“opzione donna”, “quota 100”, lavoratori precoci, lavoratori addetti ad attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, in cumulo, in totalizzazione ecc.). Al riguardo si rammenta che gli iscritti al Fondo, poiché la contribuzione versata nell'AGO non può essere utilizzata disgiuntamente dalla contribuzione versata al Fondo, per conseguire i trattamenti pensionistici anticipati a carico dell'AGO ai sensi di disposizioni diverse dell'articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, devono alternativamente: a. ottenere il rimborso della contribuzione versata al Fondo, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge (cfr. il successivo paragrafo 5); b. richiedere, entro la data di presentazione della domanda di pensione, se in possesso di almeno un contributo per attività “non esattoriale”, la ricongiunzione nell'AGO della contribuzione versata al Fondo ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29>.
Il successivo paragrafo 5 intitolato “Rimborso della contribuzione versata al Fondo” chiarisce che:
Resta ferma la facoltà di chiedere i rimborsi della contribuzione integrativa versata al Fondo secondo la disciplina di quest'ultimo, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 32 della legge n. 377 del
1958 e 7 della legge n. 587 del 1971. Al riguardo si rinvia al messaggio n. 4971 del 24 luglio 2015.
In particolare, il rimborso di cui al suddetto articolo 32 può essere richiesto dagli iscritti al Fondo che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia a carico del predetto Fondo (quindici anni di contribuzione). Tale facoltà non può essere esercitata prima che sia decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dalla data cui si
9 riferisce l'ultimo contributo volontario versato e non oltre un quinquennio dalle date predette.
L'articolo 7 della legge n. 587 del 1971 prevede, invece, la facoltà di chiedere il rimborso della contribuzione versata al Fondo per coloro che sono in possesso del requisito contributivo minimo previsto per la pensione di vecchiaia a carico del predetto Fondo al momento della cessazione dal servizio. Tale norma dispone che: “Detta facoltà non può essere più esercitata quando sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell'età pensionabile secondo le norme del . Ai fini CP_3 dell'individuazione del termine per l'esercizio della predetta facoltà, si fa rinvio alle istruzioni fornite al paragrafo 3 della circolare n. 120 del 5 giugno 1998, nonché con il messaggio n. 17832 del 5 novembre 2013. Pertanto, per ottenere il rimborso della contribuzione ai sensi del citato articolo 7 la relativa domanda deve essere presentata entro il quarto anno precedente il compimento dell'età pensionabile determinata tenendo conto degli adeguamenti alla speranza di vita (cfr. l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)>.
4.3. Ebbene, dalla lettura combinata di tali disposizioni, si evince che: a) per coloro che sono stati iscritti al non è precluso l'accesso ad altre forme di trattamento pensionistico a carico CP_3 dell'AGO, ivi compresa la pensione anticipata ex art. 24, commi 10 e 11, del decreto legge n. 201 del 2011 o altre forme di trattamenti pensionistici anticipati a carico dell'AGO (fra cui, per quanto d'interesse in questa sede, la c.d. “Opzione donna”); b) che ai primi è riconosciuto il diritto ad un trattamento pensionistico aggiuntivo a carico del mentre i secondi possono ottenere un CP_3
“rimborso” della contribuzione versata al Fondo secondo la disciplina di cui all'art. 32 legge n. 377 del 1958 e all'art. 7 della legge n. 587 del 1971 con la richiesta del pagamento della somma pari al
75% dell'importo dei contributi versati al perdendo così l'iscrizione allo stesso;
c) che tale CP_3
richiesta può essere presentata non prima di un anno ed entro cinque anni dalla cessazione del rapporto.
Una volta rinunciata l'iscrizione al fondo, non vi è dunque ragione di escludere che i rinuncianti possano accedere al pensionamento di anzianità o anticipato, a carico dell'AGO.
In nessuna delle disposizioni sopra richiamate e neppure nella circolare citata si legge che i due benefici (pensione anticipata e rimborso pari al 75% di quanto versato al siano fra loro CP_3
incompatibili.
Il riferimento temporale contenuto all'art. 32 cit. per la presentazione della domanda di “rimborso” non risulta in alcun modo connessa alla domanda di pensione.
Si nota infatti che, mentre per coloro che hanno diritto al trattamento aggiuntivo della pensione anticipata a carico dell'AGO è specificato che tale trattamento dovrà avere la stessa decorrenza
10 della pensione (e ciò perché il trattamento aggiuntivo è parte integrante della stessa e, dunque, le due voci concorrono a formare un unico trattamento pensionistico), nulla di tutto ciò è disposto per coloro che accedono a diverse forme di pensione anticipata proprio perché a loro è riservata la corresponsione di una somma una tantum che, come specificato dalla giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, non costituisce un vero e proprio “rimborso”, né concorre a determinare il trattamento pensionistico a carico dell'AGO perché “non vengono rimborsati contributi, ormai inutilizzati per il fatto che il dipendente è escluso dal trattamento integrativo (art.29 cit.), ma viene disposto il pagamento, per una volta soltanto, di una somma pari al 75% sui contributi versati, su richiesta dell'interessato”(Cass, n. 8892/2016).
Il termine di un anno dalla cessazione del rapporto per presentare la domanda non implica che prima del decorso di tale termine il lavoratore, pur avendo tutti i requisiti per accedere al requisito pensionistico a carico dell'AGO, non possa accedervi.
Se infatti, come detto, il “rimborso” di cui all'art. 32 legge cit. è corrisposto dal Fondo con un solo pagamento e non entra a far parte della pensione AGO liquidata mensilmente all'interessato, non si comprende per quale motivo la liquidazione della pensione dovrebbe essere subordinata ad un requisito temporale richiesto esclusivamente per accedere al “rimborso” previsto per i rinuncianti.
Siffatta interpretazione finirebbe per introdurre un regime di incompatibilità fra le due prestazioni non solo in assenza di disposizione normativa o regolamentare in tal senso, ma di fatto lesivo dei diritti del pensionato che per un anno si vedrebbe privato, pur soddisfando tutti i requisiti di legge, di qualsivoglia forma di sostentamento pensionistico.
Del resto, è la stessa circolare a specificare al citato punto 5 che rimborso della CP_1
contribuzione versata al Fondo rende indisponibile la stessa ai fini della liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo>, cosa che tuttavia, come detto, non si verifica nel caso in esame proprio perché, a parte il suddetto rimborso, alcuna altra liquidazione può essere richiesta da chi abbia chiesto ed ottenuto l'accesso a trattamenti pensionistici anticipati non rientranti in quelli di cui all'art. 24, commi 10 e 11, del D.L. cit. dal momento che la contribuzione versata al Fondo non viene presa in considerazione per la liquidazione dei ratei di pensione ed infatti la circolare prosegue ribadendo che Il rimborso della contribuzione non spetta ai soggetti che alla data di presentazione della relativa domanda abbiano maturato il diritto alla pensione anticipata a carico dell'AGO ai sensi dell'articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e all'unito trattamento aggiuntivo a carico del
Fondo di cui al precedente paragrafo 3.4>.
11 4.4 Da tali argomentazioni si evince quindi che non vi è alcuna ragione per escludere il diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso di cui all'art. 32 legge n. 377/1958 dal momento che: a) iscritta al
Fondo, ha cessato il rapporto di lavoro prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia;
b) non si è avvalsa della facoltà di prosecuzione volontaria del versamento dei contributi;
c) non ha mai fatto prima richiesta del pagamento di una somma pari al
75 % dell'importo dei contributi versati;
d) ha presentato domanda in data 31 agosto 2021, decorso un anno dalla risoluzione del rapporto (31 agosto 2020).
4.5. La domanda della ricorrente deve quindi trovare accoglimento, con la conseguenza che CP_1
deve essere condannato a riconoscere in favore della ricorrente la somma corrispondente al 75 % dell'importo dei contributi versati al Fondo.
4.6. Per le ragioni sopra specificate con riferimento al periodo temporale di presentazione della domanda e all'escussione di qualsivoglia tipo di incompatibilità fra l'erogazione di tale “rimborso”
e la decorrenza della pensione a carico dell'AGO, va disattesa la domanda riconvenzionale subordinata formulata da . CP_1
5. La novità della questione costituisce adeguata ragione per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 somma corrispondente al 75% dell'importo dei contributi versati al Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ex art. 32 legge n.
377/1958, oltre interessi dal dovuto al saldo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale;
3. compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia il 27/03/2025
Il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Opzione donna
<1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore
a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessantuno anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;