Articolo 9 della Legge 2 aprile 1958, n. 377
Articolo 8Articolo 10
Versione
23 aprile 1958
Art. 9.
Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo anche i dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, sempreche' il loro rapporto di lavoro sia regolato dai contratti collettivi della categoria esattoriale.
Sono invece esclusi dalla iscrizione i dipendenti adibiti ai servizi di cui sopra, ma con rapporto di lavoro disciplinato dai contratti collettivi del settore del credito.
Entrata in vigore il 23 aprile 1958
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente