TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/01/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6408/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 29 gennaio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6408/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato in [...] il [...] e residente a [...]di Licodia Parte_1
(CT) in Via Generale Ameglio 7, c.f. , elettivamente domiciliato ai CodiceFiscale_1 fini del presente giudizio in Adrano Via della Regione n.58, rappresentato e difeso dall'avv.
Fabrizio Scalisi, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Marinelli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno mensile)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2 luglio 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 4 2054/2024 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pertanto “… accertare e dichiarare con Sentenza che, per i gravi mali da cui è afflitto il ricorrente, lo stesso ha diritto a percepire l'assegno di invalidità per gli inabili con permanente inabilità lavorativa pari o superiore al 74% ex art 13 L.118/71 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la domanda o dalla data diversa accertata in corso di lite”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 5 ottobre 2024 ed ha chiesto “In via principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase di accertamento preventivo”.
In esito all'udienza del 29 gennaio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della sola parte ricorrente, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 2 luglio 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in pari data, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 2 luglio 2024.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente in data 15 maggio 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “Poliartrosi diffusa a modesto impegno funzionale in diabetico NID con modesta ipoacusia ed ipertensione arteriosa in trattamento”, affermando “Tali infermità sono indicate con i seguenti codici nosologici, sulla base delle Tabelle di cui al D.M. 5.2.92, con le seguenti valutazioni: codici 6441 - 6424
-7010 - 4005 - 9309. Pertanto, applicando il calcolo riduzionistico con la consueta formula scalare [IT = IP1 + IP2 - (IP1 X IP2)], otteniamo una riduzione permanente della capacità
pagina 2 di 4 lavorativa quantificabile nella misura del 67%, cioè in misura inferiore ai tre quarti del totale”.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente ha sottoposto a visita il ricorrente ed ha riscontrato “Poliartropatia con protusioni discali L4-L5 ed L5-S1 a sfumata incidenza funzionale in soggetto diabetico NID ed iperteso in assenza di danno d'organo (F.E. 60%) e con ipoacusia ed epatopatia da infezione cronica da HBV non attiva (HBeAG negativa)” ed ha ritenuto che “Tale complesso invalidante rende
- in atto - il ricorrente soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88) Percentuale 76%;
3. La decorrenza
è da far risalire al mese di Maggio 2024; 4. Opportuna revisione del caso nel mese di
Novembre 2026”.
Tali conclusioni, nemmeno contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
Il ricorso pertanto deve essere accolto e il ricorrente deve essere dichiarato invalido nella misura del 76% con decorrenza da maggio 2024 e revisione suggerita nel mese di novembre 2026.
Va disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione dell'esito e della decorrenza dell'accertamento sanitario.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 2 luglio 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara parte ricorrente invalida nella misura del 76% con decorrenza da maggio 2024 e revisione suggerita nel mese di novembre 2026;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti,
pagina 3 di 4 CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 29 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 29 gennaio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6408/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato in [...] il [...] e residente a [...]di Licodia Parte_1
(CT) in Via Generale Ameglio 7, c.f. , elettivamente domiciliato ai CodiceFiscale_1 fini del presente giudizio in Adrano Via della Regione n.58, rappresentato e difeso dall'avv.
Fabrizio Scalisi, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Marinelli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno mensile)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2 luglio 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 4 2054/2024 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pertanto “… accertare e dichiarare con Sentenza che, per i gravi mali da cui è afflitto il ricorrente, lo stesso ha diritto a percepire l'assegno di invalidità per gli inabili con permanente inabilità lavorativa pari o superiore al 74% ex art 13 L.118/71 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la domanda o dalla data diversa accertata in corso di lite”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 5 ottobre 2024 ed ha chiesto “In via principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase di accertamento preventivo”.
In esito all'udienza del 29 gennaio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della sola parte ricorrente, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 2 luglio 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in pari data, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 2 luglio 2024.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente in data 15 maggio 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “Poliartrosi diffusa a modesto impegno funzionale in diabetico NID con modesta ipoacusia ed ipertensione arteriosa in trattamento”, affermando “Tali infermità sono indicate con i seguenti codici nosologici, sulla base delle Tabelle di cui al D.M. 5.2.92, con le seguenti valutazioni: codici 6441 - 6424
-7010 - 4005 - 9309. Pertanto, applicando il calcolo riduzionistico con la consueta formula scalare [IT = IP1 + IP2 - (IP1 X IP2)], otteniamo una riduzione permanente della capacità
pagina 2 di 4 lavorativa quantificabile nella misura del 67%, cioè in misura inferiore ai tre quarti del totale”.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente ha sottoposto a visita il ricorrente ed ha riscontrato “Poliartropatia con protusioni discali L4-L5 ed L5-S1 a sfumata incidenza funzionale in soggetto diabetico NID ed iperteso in assenza di danno d'organo (F.E. 60%) e con ipoacusia ed epatopatia da infezione cronica da HBV non attiva (HBeAG negativa)” ed ha ritenuto che “Tale complesso invalidante rende
- in atto - il ricorrente soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88) Percentuale 76%;
3. La decorrenza
è da far risalire al mese di Maggio 2024; 4. Opportuna revisione del caso nel mese di
Novembre 2026”.
Tali conclusioni, nemmeno contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
Il ricorso pertanto deve essere accolto e il ricorrente deve essere dichiarato invalido nella misura del 76% con decorrenza da maggio 2024 e revisione suggerita nel mese di novembre 2026.
Va disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione dell'esito e della decorrenza dell'accertamento sanitario.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 2 luglio 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara parte ricorrente invalida nella misura del 76% con decorrenza da maggio 2024 e revisione suggerita nel mese di novembre 2026;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti,
pagina 3 di 4 CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 29 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4