Articolo 7 della Legge 29 luglio 1971, n. 587
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 settembre 1971
Art. 7.
La facolta' di cui al comma secondo dell'articolo 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , puo' essere esercitata anche dall'iscritto il quale, all'atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla legge citata. Detta facolta' non puo' essere piu' esercitata quando sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell'eta' pensionabile secondo le norme del Fondo.
Una volta esercitata la facolta' prevista dal precedente comma non e' consentito il ripristino dell'iscrizione al Fondo.
Entrata in vigore il 1 settembre 1971
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