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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 71/2019 R.G.
C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente relatrice
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 71/2019 R.G.
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giovanni Gurnari (C.F.
, PEC , e Francesca Gangemi (C.F. C.F._1 Email_1
, PEC , elettivamente domiciliata presso C.F._2 Email_2 lo studio dell'avv. Gurnari sito in Reggio Calabria alla Via Montevergine n. 13.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio CP_1 P.IVA_2
Calabria alla Via Contrada Armacà snc.
APPELLATA contumace
Oggetto: opposizione a precetto - appello avverso la sentenza n. 1150/2018, emessa dal IB di
Reggio Calabria pubblicata il 17.07.2018, nel proc. RG n. 3968/2013.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione avente ad oggetto opposizione a precetto, regolarmente notificato la società conveniva in giudizio dinanzi al IB di Reggio Calabria la società Parte_1 CP_2 chiedendo di:
1. Accogliere l'eccezione di compensazione tra il maggior credito di euro 44.355,33 oltre interessi vantato dalla società opponente nei confronti della ed il credito precettato da quest'ultima pari ad euro CP_2
2.516,80;
1 2. Per l'effetto dichiarare che nulla deve la nei confronti della convenuta opposta;
Parte_1
3. Accertare, dunque, che parte attrice è creditrice nei confronti della della somma di euro CP_2
44.355,33 oltre interessi, detratta la somma precettata e condannare quest'ultima al relativo pagamento in favore di Parte_1
Parte attrice assumeva che il credito precettato dalla (pari ad euro 2.516,80 oltre accessori) e oggetto CP_2 del decreto emesso da questa Corte in data 02.03.2012 - nell'ambito di un giudizio di reclamo avverso decreto di rigetto ad istanza di fallimento- , era da considerarsi estinto per compensazione, vantando la Parte_1
a sua volta, nei confronti della un credito di oltre euro 44.353,33 e che tale controcredito risultava CP_2 fondato su una serie di fatture e di cambiali protestate versate in atti ed emesse negli anni 2008-2010 dalla società Partesa Sud mediterraneo Srl, dante causa della odierna appellata.
La convenuta seppur regolarmente citata con notifica dell'atto di opposizione presso il procuratore CP_2 che aveva proposto il precetto , non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
Il IB di Reggio Calabria, I Sezione Civile, con sentenza n. 1150/2018,pubblicata il 17.07.2018, non notificata, oggi appellata, rigettava la domanda, ponendo in capo alla parte attrice le spese del giudizio.
Il giudice di primo grado, dichiarava che difettava nel caso concreto il requisito della certezza del credito basato sulle fatture e che, pertanto, non era possibile procedere una compensazione di tipo legale (1243 cc) tra il credito precettato ed il controcredito della pertanto rigettava l'opposizione proposta. CP_3
La società ha proposto appello ritualmente notificato con il seguente motivo di appello: Parte_1
“Sulla eccezione di compensazione tra il maggior credito di – erronea e falsa applicazione Parte_1 dell'art. 1243 cc – travisamento dei fatti”.
Parte appellante ha motivato l'impugnazione assumendo che il credito non era sorretto semplicemente sulle fatture ma anche sugli effetti cambiari regolarmente protestati e prodotti in giudizio;
riproponeva pertanto le domande avanzate in primo grado , e concludeva chiedendo, in riforma totale dell'impugnata sentenza, in via principale e nel merito di:
1. Accogliere l'eccezione di compensazione tra il maggior credito della pari ad euro Parte_1
44.355,33 oltre interessi ex art 5 d.lgs. 231/2002 con il credito vantato dalla pari ad euro 2.516,80; CP_2
2. Per l'effetto dichiarare che nulla deve la alla in forza dell'atto di precetto Parte_1 CP_2 notificato in data 02.09.2013;
3. Accertare e dichiarare che la nella qualità di avente causa dalla Partesa Sud Parte_1
Mediterraneo Srl è creditrice nei confronti della società della somma di euro 44.355,33 oltre interessi CP_2 ex art. 5 d.lgs. 231/2002;
4. Per l'effetto voglia condannare la al pagamento in favore di della somma di CP_2 CP_3 euro 44.355,33 oltre interessi ex art 5 d.lgs. 231/2002 detratta la somma di cui ai punti 1) e 2) delle presenti conclusioni oggetto della eccezione di compensazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La società appellata non si è costituita neppure in questo grado di giudizio. CP_2
L'appellante , con le note di trattazione scritte regolarmente depositate ai sensi dell'art. 127 ter cod proc
, ha precisato le proprie conclusioni richiamando integralmente tutto quanto già dedotto ed eccepito in atti, documenti e verbali di causa e insistendo nelle richieste.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 05.11.2024 la causa veniva assegnata a sentenza, concedendo i termini di 60 gg per la sola comparsa conclusionale, di cui parte appellante non profittava.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente e d'ufficio, stante la mancata comparizione dell'appellata società occorre CP_1 verificare la regolare costituzione del contraddittorio.
In primo grado la società non si era costituta ed era stata dichiarata contumace .
La notifica dell'atto di appello quindi è stata eseguita presso la sede della tuttavia l'ufficiale CP_2 giudiziario nella relata ha certificato di non avere trovato la società, in quanto da tempo sfrattata. L'appellante ha quindi - allegando all'atto di appello la visura camerale dalla quale risultavano le generalità ed il domicilio del legale rappresentante, ha provveduto a reiterare la notifica, che questa volta – sia pure nelle forme dell'rt
140 cpc – è stata eseguita.
La notifica deve ritenersi regolarmente effettuata ai sensi dell'art 145 cpc , pur se le generalità del legale rappresentante dell'appellata sono state esplicitate (e documentate) in esito alla infruttuosa notifica presso la sede legale, come chiarito da Cass- Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24061 del 07/09/2021 “In tema di notificazione alle persone giuridiche, la prescrizione che nell'atto da notificare sia indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l'ente e ne risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, concerne unicamente
l'ipotesi di notificazione al rappresentante alternativa a quella compiuta presso la sede della persona giuridica
o della società non avente personalità giuridica o dell'associazione non riconosciuta o del comitato, ai sensi dei primi due commi dell'art. 145 c.p.c., mentre non riguarda l'ipotesi di notifica eseguita, nelle forme degli artt. 140 e 143 c.p.c., in caso di esito negativo del tentativo di notificazione a norma dei predetti commi, atteso che, con riguardo a tale ipotesi, l'ultimo comma del citato art. 145 c.p.c. si limita a richiedere che la persona fisica che rappresenta l'ente sia indicata nell'atto, senza precisare dove debbano essere specificati i suoi dati anagrafici e quali debbano essere; pertanto, una volta che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa
e l'atto sia stato restituito al notificante, questi può riaffidarlo all'ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne le generalità e la residenza”.
La sentenza appellata è stata pubblicata il 17.7.2018, non risulta sia stata notificata;
quindi è tempestivo l'appello notificato (validamente) al legale rappresentante il 12 febbraio del 2019 per compiuta Parte_2 CE (cfr documentazione con relata di notifica depositata ex art 140 cpc al n q ) perchè entro il Pt_2 cd. “termine lungo” per impugnare dettato dall'art 327 cod proc civ
Nel merito, l'appello è fondato.
Il precetto notificato dalla alla società – la cui opposizione, respinta in primo CP_1 Parte_1 grado, è riproposta in questa sede- origina dalla condanna alle spese pronunciata nei confronti della RT
TE RL in conseguenza del rigetto della istanza di fallimento proposta nei confronti della socieà CP_2
La RT ha ceduto il ramo d'azienda alla con contratto del 19.12.2012, prodotto Parte_1 in atti
Dalla sentenza della Corte di Appello prodotta in atti, si coglie che la RT SU TE RL ( dante causa della , come da questa affermato) aveva lamentato l'insolvenza della er Parte_1 CP_2 una serie di cambiali protestate, che erano state emesse in suo favore .
Ma il IB AL , il 30.8.2011, aveva respinto la richiesta della RT, e questa aveva proposto reclamo;
in atti vi è il decreto di questa Corte di appello emesso in data 1.3.2012, proc 521/2011
RGVG con cui aveva respinto l'impugnazione, condannando la RT istante alle spese di lite in favore di CP_1
3 Si legge nella motivazione della Corte di Appello che non era possibile riconoscere lo stato di insolvenza della erché il credito avanzato dalla ditta fornitrice non sarebbe stato giudizialmente accertato ed CP_1 era anche contestato, inoltre non vi erano altri indici di insolvenza;
e le ragioni di contestazione dell'entità credito sarebbero state avanzate prima dell'istanza di fallimento e non sarebbero apparse pretestuose (così il decreto della Corte di Appello del 2011, prodotto in atti).
Vinte le spese della procedura AL, la aveva intimato precetto alla RT per l'importo CP_1 di euro 2.516,80,pari alle spese legali, precetto al quale la – quale avente causa dell'intimata - aveva Parte_1 proposto opposizione.
L'opposizione mirava ad ottenere l'accertamento del credito della RT- oggi , al Parte_1 fine non solo di paralizzare la richiesta di pagamento delle spese di lite attraverso la compensazione;
ma anche di ottenere l'accertamento del maggior credito della , che a tal fine e con l'opposizione a precetto Parte_1 aveva spiegato domanda di accertamento del proprio maggior credito . A tal fine aveva prodotto non solo le fatture delle forniture asseritamente effettuate dalla dante causa alla ma anche una serie di effetti CP_1 cambiari scaduti e protestati.
Di essi vi è espressa indicazione quali documenti prodotti con l'atto di opposizione a precetto , descritti da punto 48 a punto 56 dell'elenco in calce all'atto di opposizione : il timbro del cancelliere in calce all'atto e all'elenco, che attesta il deposito in data 11.10.2013, non consente di dubitare che tali documenti- oggi in originale cartaceo al fascicolo di parte appellante- fossero stati prodotti unitamente all'atto di opposizione del 2013
La sentenza impugnata tuttavia non fa alcun cenno né a tali documenti, né alla domanda di accertare il credito da essi portato, essendosi limitato il IB ad esaminare le fatture (prodotte nell'elenco dal n. 1 al n 47 degli allegati) , escludendo la valenza probatoria delle stesse.
Parte appellante, con l'unico motivo di appello, afferma che “il credito non è sorretto semplicemente sulle fatture ma anche sugli effetti cambiari regolarmente protestati e prodotti in giudizio” e che quindi la sentenza appellata sarebbe caratterizzata da un grave errore e travisamento dei fatti circa gli elementi costitutivi della domanda, con particolare riguardo all'eccezione di compensazione e all'accertamento del credito di parte appellante.
Il motivo è fondato, non avendo il IB neppure esaminato i titoli di credito cambiari prodotti decidendo solo in base alle fatture.
In effetti il giudice di prime cure, nel definire la causa, dopo avere dichiarato che difettava nel caso concreto il requisito della certezza del credito basato sulle fatture e che, pertanto, non era concretizzabile una compensazione di tipo legale (1243 cc) tra il credito precettato ed il controcredito della Parte_1 ometteva prende in esame le cambiali pur tempestivamente prodotte a sostegno della domanda di accertamento anche del maggior credito.
Esaminando i titoli cambiari prodotti, invece, deve giungersi a conclusioni del tutto opposte a quelle del IB , ed accogliere la domanda dell'appellante .
Le cambiali in atti corrispondono alla descrizione dell'elenco in calce all'atto di citazione del 2013: si tratta di 9 titoli con scadenze mensili dal 30.8.2009 al 30.4.2010 , per l'importo di euro 4.838,37 ciascuno, tutti con domiciliazione presso il Banco di Napoli, emessi da tale quale titolare della i titoli Persona_1 CP_1 sono sottoscritti con apposizione del timbro della società) in favore della RT SU TE RL , , tutti protestati.
4 Le cambiali , a differenza delle fatture, che pur aventi valenza fiscale, sono atti provenienti dallo stesso creditore- costituiscono invece una promessa di pagamento proveniente dal debitore , certamente idonea
a far presumere l'esistenza del debito e di un rapporto sottostante che lo giustifica, e ciò anche quando siano azionate dopo la prescrizione dell'azione cambiaria : Cass Sez. 1, Sentenza n. 19803 del 04/10/2016
La cambiale può essere utilizzata anche come titolo recante una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 c.c., ed in tal caso è idonea ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante (nella specie, un contratto di mutuo chirografario) tra il traente ed il prenditore della stessa.
La cambiale è un titolo di credito all'ordine, formale e astratto, che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata sul titolo.
Il possessore d'una cambiale può vantare, nei confronti del traente o l'azione cambiaria – fondata sul semplice possesso d'un titolo formalmente valido, ovvero l'azione causale, scaturente dal rapporto sottostante al titolo di credito (cambiale) emesso. Le due azioni possono essere proposte in via cumulativa od alternativa nello stesso giudizio (cfr. Cassazione civile. Sez. III, sentenza n. 818/2015).
Nella richiesta del credito portato da cambiale, è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante;
il titolo costituisce appunto promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988
c.c. . Per di più , nella previsione dell'rt 1988 cc vi è un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare
l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. (cfr. Cassazione civile, Sezione III, sentenza 22898/2005; Cassazione civile, sentenza n. 2816/2006; Cassazione civile, sentenza n. 8712/1998).).
Pertanto, prodotte le cambiali, l'esistenza del credito del prenditore – o del suo avente causa - in possesso dei titoli in originale deve presumersi, in assenza di una contestazione sulla esistenza o validità dell'obbligazione, che era onere dell'emittente provare, e che la on ha provato, preferendo restare CP_1 contumace, tanto in primo grado che in questa sede.
La produzione dei titoli , in assenza di contestazioni della mittente, impone quindi di riconoscere la CP_2 fondatezza e l'esistenza del credito vantato dalla , non risultando neppure contestata la qualità Parte_1 di quest'ultima quale avente causa della RT anche per questi titoli (e già nella controversia AL di cui è prodotto il provvedimento di reclamo, si dava atto di questa successione a titolo particolare).
Infine, non può escludersi l'interesse della società creditrice, pur in possesso delle cambiali, di ottenere un accertamento giudiziale del proprio credito;
tra l'altro nella specie in ragione delle contestazioni – mai chiarite in questo processo, contumace la che hanno condotto al rigetto del reclamo AL , il cui decreto CP_2 di appello è prodotto in atto.
Ricorrendo le condizioni di certezza ed esigibilità dei crediti contrapposti – per quanto riguarda quello portato dal precetto opposto- , può procedersi alla compensazione del credito oggetto di precetto, e all'accertamento del credito residuo dell'opponente
Pertanto, poiché l'importo complessivo dei titoli è pari ad euro 43.545,33 , deve accogliersi la originaria domanda della odierna appellante, dichiarando :
- L'accoglimento dell'opposizione a precetto, e la compensazione del controcredito a titolo di spese di lite azionato dalla er euro 2.516,80 ; CP_2
5 - l'esistenza del residuo credito vantato dalla pari ad euro 41.028,53 (pari alla differenza Parte_1 tra 43.545,33 e 2.516,80),
- oltre interessi maturati e maturandi su detto residuo ai sensi dell'art 5 D.Legis 231-/2002 , per l'evidente natura commerciale del rapporto tra le società , come per legge
L'esito della lite comporta la condanna della appellata occombente alle spese del doppio grado che CP_1 si liquidano in favore della e che , in relazione al valore della causa (da € 26.001 a € Parte_1
52.000) e al DM 55/2014 e DM 147/2022 , si determinano:
- per il primo grado € 3.809,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 602,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€
903,00, fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00),
- e per il presente grado per euro € 4.996,00 (per la fase di studio della controversia, valore minimo: €
1.029,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 709,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00; fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00),
somme da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. 1150/2018 del IB Parte_1 CP_1 di Reggio Calabria, pubblicata in data 17.07.2018, nel proc. RG n. 3968/2013, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della società CP_1
2. Accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione a precetto e l'originaria domanda della , dichiarando compensate le spese richieste dalla on il precetto Parte_1 CP_2 per cui è causa , per euro 2.516,80, ed accerta l'esistenza del residuo maggior credito della Parte_1 pari all'importo di euro 41.028,53 oltre interessi maturati e maturandi su detto residuo ai sensi dell'art 5
D.Legis 231-/2002
3. Condanna l'appellata occombente alle spese del doppio grado che si liquidano in favore della CP_1 ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022 , per il primo grado in € 3.809,00 e per il Parte_1 presente grado per euro € 4.996,00 , oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge
Così deciso a Reggio Calabria il 12.marzo 2025
La Presidente estensore
Dr.ssa Patrizia Morabito
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C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente relatrice
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 71/2019 R.G.
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giovanni Gurnari (C.F.
, PEC , e Francesca Gangemi (C.F. C.F._1 Email_1
, PEC , elettivamente domiciliata presso C.F._2 Email_2 lo studio dell'avv. Gurnari sito in Reggio Calabria alla Via Montevergine n. 13.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio CP_1 P.IVA_2
Calabria alla Via Contrada Armacà snc.
APPELLATA contumace
Oggetto: opposizione a precetto - appello avverso la sentenza n. 1150/2018, emessa dal IB di
Reggio Calabria pubblicata il 17.07.2018, nel proc. RG n. 3968/2013.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione avente ad oggetto opposizione a precetto, regolarmente notificato la società conveniva in giudizio dinanzi al IB di Reggio Calabria la società Parte_1 CP_2 chiedendo di:
1. Accogliere l'eccezione di compensazione tra il maggior credito di euro 44.355,33 oltre interessi vantato dalla società opponente nei confronti della ed il credito precettato da quest'ultima pari ad euro CP_2
2.516,80;
1 2. Per l'effetto dichiarare che nulla deve la nei confronti della convenuta opposta;
Parte_1
3. Accertare, dunque, che parte attrice è creditrice nei confronti della della somma di euro CP_2
44.355,33 oltre interessi, detratta la somma precettata e condannare quest'ultima al relativo pagamento in favore di Parte_1
Parte attrice assumeva che il credito precettato dalla (pari ad euro 2.516,80 oltre accessori) e oggetto CP_2 del decreto emesso da questa Corte in data 02.03.2012 - nell'ambito di un giudizio di reclamo avverso decreto di rigetto ad istanza di fallimento- , era da considerarsi estinto per compensazione, vantando la Parte_1
a sua volta, nei confronti della un credito di oltre euro 44.353,33 e che tale controcredito risultava CP_2 fondato su una serie di fatture e di cambiali protestate versate in atti ed emesse negli anni 2008-2010 dalla società Partesa Sud mediterraneo Srl, dante causa della odierna appellata.
La convenuta seppur regolarmente citata con notifica dell'atto di opposizione presso il procuratore CP_2 che aveva proposto il precetto , non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
Il IB di Reggio Calabria, I Sezione Civile, con sentenza n. 1150/2018,pubblicata il 17.07.2018, non notificata, oggi appellata, rigettava la domanda, ponendo in capo alla parte attrice le spese del giudizio.
Il giudice di primo grado, dichiarava che difettava nel caso concreto il requisito della certezza del credito basato sulle fatture e che, pertanto, non era possibile procedere una compensazione di tipo legale (1243 cc) tra il credito precettato ed il controcredito della pertanto rigettava l'opposizione proposta. CP_3
La società ha proposto appello ritualmente notificato con il seguente motivo di appello: Parte_1
“Sulla eccezione di compensazione tra il maggior credito di – erronea e falsa applicazione Parte_1 dell'art. 1243 cc – travisamento dei fatti”.
Parte appellante ha motivato l'impugnazione assumendo che il credito non era sorretto semplicemente sulle fatture ma anche sugli effetti cambiari regolarmente protestati e prodotti in giudizio;
riproponeva pertanto le domande avanzate in primo grado , e concludeva chiedendo, in riforma totale dell'impugnata sentenza, in via principale e nel merito di:
1. Accogliere l'eccezione di compensazione tra il maggior credito della pari ad euro Parte_1
44.355,33 oltre interessi ex art 5 d.lgs. 231/2002 con il credito vantato dalla pari ad euro 2.516,80; CP_2
2. Per l'effetto dichiarare che nulla deve la alla in forza dell'atto di precetto Parte_1 CP_2 notificato in data 02.09.2013;
3. Accertare e dichiarare che la nella qualità di avente causa dalla Partesa Sud Parte_1
Mediterraneo Srl è creditrice nei confronti della società della somma di euro 44.355,33 oltre interessi CP_2 ex art. 5 d.lgs. 231/2002;
4. Per l'effetto voglia condannare la al pagamento in favore di della somma di CP_2 CP_3 euro 44.355,33 oltre interessi ex art 5 d.lgs. 231/2002 detratta la somma di cui ai punti 1) e 2) delle presenti conclusioni oggetto della eccezione di compensazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La società appellata non si è costituita neppure in questo grado di giudizio. CP_2
L'appellante , con le note di trattazione scritte regolarmente depositate ai sensi dell'art. 127 ter cod proc
, ha precisato le proprie conclusioni richiamando integralmente tutto quanto già dedotto ed eccepito in atti, documenti e verbali di causa e insistendo nelle richieste.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 05.11.2024 la causa veniva assegnata a sentenza, concedendo i termini di 60 gg per la sola comparsa conclusionale, di cui parte appellante non profittava.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente e d'ufficio, stante la mancata comparizione dell'appellata società occorre CP_1 verificare la regolare costituzione del contraddittorio.
In primo grado la società non si era costituta ed era stata dichiarata contumace .
La notifica dell'atto di appello quindi è stata eseguita presso la sede della tuttavia l'ufficiale CP_2 giudiziario nella relata ha certificato di non avere trovato la società, in quanto da tempo sfrattata. L'appellante ha quindi - allegando all'atto di appello la visura camerale dalla quale risultavano le generalità ed il domicilio del legale rappresentante, ha provveduto a reiterare la notifica, che questa volta – sia pure nelle forme dell'rt
140 cpc – è stata eseguita.
La notifica deve ritenersi regolarmente effettuata ai sensi dell'art 145 cpc , pur se le generalità del legale rappresentante dell'appellata sono state esplicitate (e documentate) in esito alla infruttuosa notifica presso la sede legale, come chiarito da Cass- Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24061 del 07/09/2021 “In tema di notificazione alle persone giuridiche, la prescrizione che nell'atto da notificare sia indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l'ente e ne risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, concerne unicamente
l'ipotesi di notificazione al rappresentante alternativa a quella compiuta presso la sede della persona giuridica
o della società non avente personalità giuridica o dell'associazione non riconosciuta o del comitato, ai sensi dei primi due commi dell'art. 145 c.p.c., mentre non riguarda l'ipotesi di notifica eseguita, nelle forme degli artt. 140 e 143 c.p.c., in caso di esito negativo del tentativo di notificazione a norma dei predetti commi, atteso che, con riguardo a tale ipotesi, l'ultimo comma del citato art. 145 c.p.c. si limita a richiedere che la persona fisica che rappresenta l'ente sia indicata nell'atto, senza precisare dove debbano essere specificati i suoi dati anagrafici e quali debbano essere; pertanto, una volta che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa
e l'atto sia stato restituito al notificante, questi può riaffidarlo all'ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne le generalità e la residenza”.
La sentenza appellata è stata pubblicata il 17.7.2018, non risulta sia stata notificata;
quindi è tempestivo l'appello notificato (validamente) al legale rappresentante il 12 febbraio del 2019 per compiuta Parte_2 CE (cfr documentazione con relata di notifica depositata ex art 140 cpc al n q ) perchè entro il Pt_2 cd. “termine lungo” per impugnare dettato dall'art 327 cod proc civ
Nel merito, l'appello è fondato.
Il precetto notificato dalla alla società – la cui opposizione, respinta in primo CP_1 Parte_1 grado, è riproposta in questa sede- origina dalla condanna alle spese pronunciata nei confronti della RT
TE RL in conseguenza del rigetto della istanza di fallimento proposta nei confronti della socieà CP_2
La RT ha ceduto il ramo d'azienda alla con contratto del 19.12.2012, prodotto Parte_1 in atti
Dalla sentenza della Corte di Appello prodotta in atti, si coglie che la RT SU TE RL ( dante causa della , come da questa affermato) aveva lamentato l'insolvenza della er Parte_1 CP_2 una serie di cambiali protestate, che erano state emesse in suo favore .
Ma il IB AL , il 30.8.2011, aveva respinto la richiesta della RT, e questa aveva proposto reclamo;
in atti vi è il decreto di questa Corte di appello emesso in data 1.3.2012, proc 521/2011
RGVG con cui aveva respinto l'impugnazione, condannando la RT istante alle spese di lite in favore di CP_1
3 Si legge nella motivazione della Corte di Appello che non era possibile riconoscere lo stato di insolvenza della erché il credito avanzato dalla ditta fornitrice non sarebbe stato giudizialmente accertato ed CP_1 era anche contestato, inoltre non vi erano altri indici di insolvenza;
e le ragioni di contestazione dell'entità credito sarebbero state avanzate prima dell'istanza di fallimento e non sarebbero apparse pretestuose (così il decreto della Corte di Appello del 2011, prodotto in atti).
Vinte le spese della procedura AL, la aveva intimato precetto alla RT per l'importo CP_1 di euro 2.516,80,pari alle spese legali, precetto al quale la – quale avente causa dell'intimata - aveva Parte_1 proposto opposizione.
L'opposizione mirava ad ottenere l'accertamento del credito della RT- oggi , al Parte_1 fine non solo di paralizzare la richiesta di pagamento delle spese di lite attraverso la compensazione;
ma anche di ottenere l'accertamento del maggior credito della , che a tal fine e con l'opposizione a precetto Parte_1 aveva spiegato domanda di accertamento del proprio maggior credito . A tal fine aveva prodotto non solo le fatture delle forniture asseritamente effettuate dalla dante causa alla ma anche una serie di effetti CP_1 cambiari scaduti e protestati.
Di essi vi è espressa indicazione quali documenti prodotti con l'atto di opposizione a precetto , descritti da punto 48 a punto 56 dell'elenco in calce all'atto di opposizione : il timbro del cancelliere in calce all'atto e all'elenco, che attesta il deposito in data 11.10.2013, non consente di dubitare che tali documenti- oggi in originale cartaceo al fascicolo di parte appellante- fossero stati prodotti unitamente all'atto di opposizione del 2013
La sentenza impugnata tuttavia non fa alcun cenno né a tali documenti, né alla domanda di accertare il credito da essi portato, essendosi limitato il IB ad esaminare le fatture (prodotte nell'elenco dal n. 1 al n 47 degli allegati) , escludendo la valenza probatoria delle stesse.
Parte appellante, con l'unico motivo di appello, afferma che “il credito non è sorretto semplicemente sulle fatture ma anche sugli effetti cambiari regolarmente protestati e prodotti in giudizio” e che quindi la sentenza appellata sarebbe caratterizzata da un grave errore e travisamento dei fatti circa gli elementi costitutivi della domanda, con particolare riguardo all'eccezione di compensazione e all'accertamento del credito di parte appellante.
Il motivo è fondato, non avendo il IB neppure esaminato i titoli di credito cambiari prodotti decidendo solo in base alle fatture.
In effetti il giudice di prime cure, nel definire la causa, dopo avere dichiarato che difettava nel caso concreto il requisito della certezza del credito basato sulle fatture e che, pertanto, non era concretizzabile una compensazione di tipo legale (1243 cc) tra il credito precettato ed il controcredito della Parte_1 ometteva prende in esame le cambiali pur tempestivamente prodotte a sostegno della domanda di accertamento anche del maggior credito.
Esaminando i titoli cambiari prodotti, invece, deve giungersi a conclusioni del tutto opposte a quelle del IB , ed accogliere la domanda dell'appellante .
Le cambiali in atti corrispondono alla descrizione dell'elenco in calce all'atto di citazione del 2013: si tratta di 9 titoli con scadenze mensili dal 30.8.2009 al 30.4.2010 , per l'importo di euro 4.838,37 ciascuno, tutti con domiciliazione presso il Banco di Napoli, emessi da tale quale titolare della i titoli Persona_1 CP_1 sono sottoscritti con apposizione del timbro della società) in favore della RT SU TE RL , , tutti protestati.
4 Le cambiali , a differenza delle fatture, che pur aventi valenza fiscale, sono atti provenienti dallo stesso creditore- costituiscono invece una promessa di pagamento proveniente dal debitore , certamente idonea
a far presumere l'esistenza del debito e di un rapporto sottostante che lo giustifica, e ciò anche quando siano azionate dopo la prescrizione dell'azione cambiaria : Cass Sez. 1, Sentenza n. 19803 del 04/10/2016
La cambiale può essere utilizzata anche come titolo recante una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 c.c., ed in tal caso è idonea ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante (nella specie, un contratto di mutuo chirografario) tra il traente ed il prenditore della stessa.
La cambiale è un titolo di credito all'ordine, formale e astratto, che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata sul titolo.
Il possessore d'una cambiale può vantare, nei confronti del traente o l'azione cambiaria – fondata sul semplice possesso d'un titolo formalmente valido, ovvero l'azione causale, scaturente dal rapporto sottostante al titolo di credito (cambiale) emesso. Le due azioni possono essere proposte in via cumulativa od alternativa nello stesso giudizio (cfr. Cassazione civile. Sez. III, sentenza n. 818/2015).
Nella richiesta del credito portato da cambiale, è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante;
il titolo costituisce appunto promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988
c.c. . Per di più , nella previsione dell'rt 1988 cc vi è un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare
l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. (cfr. Cassazione civile, Sezione III, sentenza 22898/2005; Cassazione civile, sentenza n. 2816/2006; Cassazione civile, sentenza n. 8712/1998).).
Pertanto, prodotte le cambiali, l'esistenza del credito del prenditore – o del suo avente causa - in possesso dei titoli in originale deve presumersi, in assenza di una contestazione sulla esistenza o validità dell'obbligazione, che era onere dell'emittente provare, e che la on ha provato, preferendo restare CP_1 contumace, tanto in primo grado che in questa sede.
La produzione dei titoli , in assenza di contestazioni della mittente, impone quindi di riconoscere la CP_2 fondatezza e l'esistenza del credito vantato dalla , non risultando neppure contestata la qualità Parte_1 di quest'ultima quale avente causa della RT anche per questi titoli (e già nella controversia AL di cui è prodotto il provvedimento di reclamo, si dava atto di questa successione a titolo particolare).
Infine, non può escludersi l'interesse della società creditrice, pur in possesso delle cambiali, di ottenere un accertamento giudiziale del proprio credito;
tra l'altro nella specie in ragione delle contestazioni – mai chiarite in questo processo, contumace la che hanno condotto al rigetto del reclamo AL , il cui decreto CP_2 di appello è prodotto in atto.
Ricorrendo le condizioni di certezza ed esigibilità dei crediti contrapposti – per quanto riguarda quello portato dal precetto opposto- , può procedersi alla compensazione del credito oggetto di precetto, e all'accertamento del credito residuo dell'opponente
Pertanto, poiché l'importo complessivo dei titoli è pari ad euro 43.545,33 , deve accogliersi la originaria domanda della odierna appellante, dichiarando :
- L'accoglimento dell'opposizione a precetto, e la compensazione del controcredito a titolo di spese di lite azionato dalla er euro 2.516,80 ; CP_2
5 - l'esistenza del residuo credito vantato dalla pari ad euro 41.028,53 (pari alla differenza Parte_1 tra 43.545,33 e 2.516,80),
- oltre interessi maturati e maturandi su detto residuo ai sensi dell'art 5 D.Legis 231-/2002 , per l'evidente natura commerciale del rapporto tra le società , come per legge
L'esito della lite comporta la condanna della appellata occombente alle spese del doppio grado che CP_1 si liquidano in favore della e che , in relazione al valore della causa (da € 26.001 a € Parte_1
52.000) e al DM 55/2014 e DM 147/2022 , si determinano:
- per il primo grado € 3.809,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 602,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€
903,00, fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00),
- e per il presente grado per euro € 4.996,00 (per la fase di studio della controversia, valore minimo: €
1.029,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 709,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00; fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00),
somme da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. 1150/2018 del IB Parte_1 CP_1 di Reggio Calabria, pubblicata in data 17.07.2018, nel proc. RG n. 3968/2013, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della società CP_1
2. Accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione a precetto e l'originaria domanda della , dichiarando compensate le spese richieste dalla on il precetto Parte_1 CP_2 per cui è causa , per euro 2.516,80, ed accerta l'esistenza del residuo maggior credito della Parte_1 pari all'importo di euro 41.028,53 oltre interessi maturati e maturandi su detto residuo ai sensi dell'art 5
D.Legis 231-/2002
3. Condanna l'appellata occombente alle spese del doppio grado che si liquidano in favore della CP_1 ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022 , per il primo grado in € 3.809,00 e per il Parte_1 presente grado per euro € 4.996,00 , oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge
Così deciso a Reggio Calabria il 12.marzo 2025
La Presidente estensore
Dr.ssa Patrizia Morabito
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