Sentenza breve 5 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 05/11/2021, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/11/2021
N. 01323/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01072/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2021, proposto da
Intersistemi Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Capotorto, Rosamaria Lo Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Padova, non costituita in giudizio;
nei confronti
Eds S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Direttore Generale prot. n. 0132047 del 6 agosto 2021 e del Verbale di gara n. 2 (prot. n. 0130219) allegato al citato Decreto con cui è stata disposta l'aggiudicazione della procedura in oggetto in favore della concorrente EDS S.r.l e la mancata ammissione di Intersistemi alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dei provvedimenti in essa richiamati e della relativa nota di comunicazione ex art. 76 d.lgs. 50/2016 del 6 agosto 2021;
- del verbale n. 2 inerente le sedute riservate del 21 giugno 2021, del 21 luglio 2021, del 23 luglio 2021, del 27 luglio 2021 e del 2 agosto 2021 con cui la Commissione ha rilevato che l'offerta tecnica di Intersistemi non avrebbe “rispettato il requisito minimo previsto dall'art. 3, lett. A), n. 5 del Capitolato, secondo cui lo storage di primo livello deve avere almeno un TB di memoria cache (RAM)” e “i requisiti minimi di cui all'art. 3, lett. B) n. 7 per lo storage di secondo livello locale e di cui all'art. 3, lett. C) n. 7 per lo storage di secondo livello in sede remota, secondo i quali lo storage ... deve avere almeno 128 GB di cache” e che, quindi, doveva essere esclusa della gara e ha valutato positivamente l'offerta di EDS S.r.l.;
- del verbale di gara n. 3 del 3 agosto 2021 in cui la Commissione ha aperto le buste contenenti l'offerta economica, confermando l'estromissione di Intersistemi dalla gara, e collocato la EDS S.r.l. al primo posto in graduatoria;
- di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale, connesso e/o collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, con atto notificato all’Amministrazione resistente e al controinteressato, la parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
Rilevato che le altre parti che avrebbero avuto interesse alla prosecuzione del giudizio non si sono opposte alla rinuncia al ricorso;
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio della P.A. e del controinteressato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO