Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 aprile 1958 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 dicembre 1987 |
Commentari • 7
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 30474 del 28https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 28/10/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 28/10/2021), n.30474 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. D'ANTONIO Enrica – Consigliere – Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 27908/2015 proposto da: G.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato MANLIO ABATI, che lo rappresenta e difende; – ricorrente – contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, …
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Giurisprudenza • 99
- 1. Trib. Massa, sentenza 10/11/2025, n. 278Provvedimento: TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Dott.ssa SE Soffio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta, svoltasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note depositate da parte ricorrente in data 6.11.2025; pronuncia la seguente SENTENZA nella causa di PREVIDENZA proc. n. 786/2023 promossa da Parte_1 assistita dagli Avv.ti VALETTINI Roberto e BUTTINI Emanuele C o n t r o CP_1 assistito dall'Avv. RAFFANTI Ilaria RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09) Con ricorso depositato il 28.11.2023 …Leggi di più...
- giurisprudenza di legittimità·
- pensione di vecchiaia·
- rimborso contributi versati·
- quota 100·
- art. 32 legge 377/1958·
- domanda amministrativa·
- art. 7 legge 587/1971·
- decadenza diritto potestativo·
- requisito minimo contribuzione·
- previdenza complementare
Versioni del testo
- Titolo I : Natura ed organizzazione del fondo
- Capo I : Denominazione, scopi ed ordinamento del fondo
- Art. 1.
Il "Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", istituito con l'art. 110 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con il regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401 , modificato con il regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971 , assume la struttura, di cui alla presente legge e la denominazione di "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette"; esso costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.