Decreto cautelare 16 giugno 2025
Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00654/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02992/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2992 del 2025, proposto da
SS JI, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiola Poccetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n.24/2025 dell’08.04.2025 emesso dal Questore della Provincia di
Benevento, notificato al ricorrente in data 24.04.2025, con il quale veniva decretato “il rigetto dell’istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa EL NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Questura di Benevento ha disposto il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, richiesto dal cittadino straniero odierno ricorrente.
A fondamento del diniego, la Questura ha posto la circostanza che il ricorrente aveva dichiarato, ai fini del rilascio del titolo, di essere dipendente di una impresa con sede in Montesarchio, la società Globl Service Cooperativa, allegando alla sua istanza la comunicazione UNILAV e le buste paga e, tuttavia, a seguito di accertamenti tale rapporto era risultato fittizio.
In particolare, il rappresentante legale della società presso cui il ricorrente aveva dichiarato di essere impiegato, aveva disconosciuto il rapporto di lavoro, in sede di accertamenti amministrativi disposti ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689 del 1981.
Il contraddittorio procedimentale veniva regolarmente istruito ed il ricorrente presentava memorie difensive anche rappresentando di aver acquisito una nuova occasione di lavoro e, tuttavia, il procedimento si concludeva con esito negativo per l’interessato.
2. Con il ricorso in esame, il ricorrente deduce la illegittimità del diniego impugnato per molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
Secondo la prospettiva del ricorrente, nessuna prova sarebbe stata fornita sulla natura fraudolenta del rapporto di lavoro dichiarato.
In particolare, anche il disconoscimento del rapporto di lavoro da parte del rappresentante della società sarebbe sconfessato da quanto indicato nella certificazione della camera di commercio da cui, invece, risulterebbero alle dipendenze della società altri lavoratori e non solo, come dichiarato dal datore di lavoro, la moglie e la figlia.
Inoltre, l’amministrazione avrebbe dovuto valorizzare la circostanza che il cittadino straniero, allo stato, risulta assunto presso altra impresa, considerando tale sopravvenienza come idonea a supportare la richiesta di rilascio del titolo di soggiorno.
3. A sostegno delle proprie difese, il ricorrente ha allegato l’estratto contributivo dell’INPS da cui emerge che egli, dal 10 novembre 2023 al 31 gennaio 2025, ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della società Global Service, oltre a documentazione attestante l’attuale stato di occupazione.
L’istanza cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 1513 del 2025.
4. In prossimità della odierna udienza pubblica, l’Amministrazione ha depositato ulteriore documentazione a supporto della rilevata fittizietà del rapporto di lavoro dichiarato.
In particolare, la Questura di Benevento ha versato in atti il riscontro fornito dalla direzione provinciale I.N.P.S. da cui si rileva l’assoluta assenza di ogni versamento contributivo-assicurativo a favore del ricorrente da parte della Global Servizi Società Cooperativa.
Il ricorrente ha presentato ulteriore memoria insistendo nelle sue difese.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025.
5. Il ricorso non è fondato.
Ai fini della decisione vengono in considerazione il combinato disposto degli artt. 4, comma 2, penultimo periodo (“La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda”) e 5, comma 8-bis (“Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione …”), d.lgs. n. 286 del 1998.
Da tali norme si ricava il principio secondo cui l’utilizzo di documentazione contraffatta, quale l’allegazione di rapporti di lavoro fittizi, è sufficiente a motivare il diniego di rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno
Il lavoratore coinvolto in un rapporto di lavoro con imprese la cui attività viene successivamente accertata essere inaffidabile e fittizia, tuttavia, può dimostrare che il proprio rapporto si è in realtà effettivamente svolto o di non aver avuto consapevolezza del carattere fittizio del rapporto di lavoro concluso in quanto vittima del fenomeno illecito piuttosto che complice.
6. Tale prova non è stata fornita nel caso in esame.
Gli elementi esposti dal ricorrente a sostegno della tesi difensiva volta a contestare il rilievo di fittizietà sono rappresentati da un estratto contributivo INPS e dalla comunicazione UNILAV.
Tuttavia, sia nel corso delle attività di accertamento che a seguito di istruttoria svolta dalla stessa amministrazione sono emersi elementi che in maniera inequivocabile inducono a ritenere infondate le deduzioni del ricorrente ed a ritenere corretto l’operato della Questura.
Ed infatti, il disconoscimento del rapporto di lavoro da parte del legale rappresentante della società, unitamente alle risultanze della certificazione dell’Istituto di Previdenza, valutati congiuntamente, inducono a ritenere che, effettivamente, il ricorrente non abbia mai svolto alcuna prestazione lavorativa a favore del dichiarato datore di lavoro.
6.1 In particolare, nel verbale di accertamento del 31 gennaio 2025, il rappresentante legale della società – nel disconoscere il rapporto con il ricorrente - ha dichiarato l’esistenza di un soggetto terzo, delegato alla gestione delle attività burocratiche tra cui quella di gestione del personale.
Questo elemento deve essere valutato, come si è detto, con il fatto che alcun versamento contributivo risulta operato dallo stesso datore di lavoro relativamente alla posizione del ricorrente, unitamente al fatto che quest’ultimo non ha dato prova di retribuzioni ricevute per il periodo in cui avrebbe lavorato alle dipendenze della società.
7. Quanto alla dedotta autonoma rilevanza dell’ulteriore rapporto instaurato dal ricorrente con altra impresa, va rilevato che nella specie si tratta non di un rapporto di lavoro dipendente ma di un tirocinio formativo per soggetti inoccupati con termine al 3 agosto 2025.
Nel caso in esame, dunque, in ragione dell’inesistenza ab origine del rapporto di lavoro e delle peculiari connotazioni del rapporto di tirocinio, legittimamente l’amministrazione ha adottato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno.
8. Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TI UD, Presidente
EL NT, Consigliere, Estensore
CC Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NT | TI UD |
IL SEGRETARIO