Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G.3413 /2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3413/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
CALLEGARI SIMONA, con elezione di domicilio presso avv. CALLEGARI
SIMONA;
e
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. SERGIO CP_1 C.F._2
PASQUALE , con elezione di domicilio in VIALE BEATRICE D'ESTE, 10 20122
MILANO, presso e nello studio dell'avv. SERGIO PASQUALE;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
1
In osservanza alle indicazioni fornite dall'Ill.mo Tribunale in merito ad una rivisitazione delle condizioni, inizialmente prospettate dalle parti ma unilateralmente i sig.ri e Parte_2 Parte_1
concordano i seguenti patti e condizioni:
[...]
A. disporre l'affidamento dei figli minori, e , in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
che decideranno di comune accordo ogni questione di rilevante interesse relativa ai minori stessi;
B. i figli minori avranno la residenza fissa e privilegiata, come hanno a tutt'oggi, presso l'abitazione materna, in ragione soprattutto della tenera età dei minori;
entrambi i genitori comunicheranno ogni cambiamento di residenza o domicilio;
C. In ragione dei turni lavorativi del padre, il sig. potrà frequentare e visitare i figli Parte_2
minori il mercoledi, dalle ore 16,00 (prelevandoli da scuola) fino alle ore 21,00, e il venerdi dalle ore
18,00 (prelevandoli dall'abitazione materna) fino alle ore 21,00, facendo salvi gravi e comprovate ragioni (salute, impegni scolastici, extrascolastici dei minori) che ne impediscano la visita;
D. In ogni caso, il sig. , salvo impedimenti legati ad esigenze lavorative e sempre Pt_2
compatibilmente con le esigenze dei minori, potrà, prendere i minori e tenerli con sé, a settimane alterne, dal venerdi, dalle ore 18,00 (prelevandoli dall'abitazione materna) fino alle ore 21,00 della
Domenica seguente, con pernotto presso la propria abitazione;
E. il sig. , salvo impedimenti legati ad esigenze lavorative e sempre compatibilmente con le Pt_2
esigenze dei minori, potrà per il periodo delle vacanze estive, tenere con sé i figli minori per 15
(quindici) giorni consecutivi, con possibilità di pernotto, previo accordo con la ricorrente entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
F. le festività secondo le seguenti modalità: Vigilia, Natale e 26 dicembre con la madre e Vigilia e
Capodanno con il padre, ad anni alterni;
Pasqua con il padre e Lunedi in Albis (pasquetta) con la madre, ad anni alterni. Per tutte le altre festività (8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio) i minori potranno trascorrere con il padre ad anni alterni, previo accordo con la madre.
G. il calendario così formulato costituisce calendario minimo di visite padre-figli con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo, compatibilmente con le esigenze delle parti e degli impegni del minore, di provvedere ad apportare modifiche in melius al fine di garantire una maggiore frequentazione tra i minori e il padre.
H. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé; I. In considerazione delle capacità reddituali delle parti, il signor si obbliga a corrispondere un contributo al Parte_2
2 mantenimento dei due figli minori di € 600,00 (seicento/00) mensili (euro 300,00 per ogni figlio minore), da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra sulle coordinate bancarie che la stessa avrà cura di comunicare al sig. . Parte_1 Pt_2
Detta somma sarà soggetta alla annuale rivalutazione (100%) secondo indici ISTAT delle variazioni dei prezzi dei beni al consumo. Dal momento in cui il sig. documenterà di aver sottoscritto e Pt_2
registrato un contratto di locazione ad uso abitativo a proprio nome, detto importo, per accordo delle parti già intervenuto in questa sede, verrà automaticamente ridotto, sin dal mese della registrazione, alla somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili (euro 200,00 per ogni figlio minore), da corrispondere secondo gli stessi tempi e le stesse modalità come sopra;
J. Le parti si impegnano al pagamento di rette e corrispettivi occorrenti per tutte le attività didattiche, sportive, ludiche e sociali che i minori, d'accordo con i genitori, vorranno intraprendere secondo le proprie personali inclinazioni ed attitudini personali, ed in generale di tutte le spese extra, nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione di documentazione giustificativa di spesa, nel rispetto del
Protocollo adottato dal Tribunale di Pavia;
K. i genitori comunicheranno tra di loro per lo scambio di informazioni, per fissare eventuali appuntamenti e/o per comunicare eventuali imprevisti e/o altre informazioni sui soliti noti numeri mobili in possesso delle parti con vicendevole onere di comunicare ogni cambio di residenza, domicilio ovvero del proprio numero di utenza.
I sig.ri e concludono affinchè Codesto Ill.mo Tribunale Voglia Parte_2 Parte_1 disciplinare, ai sensi della Legge 219/2012, l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori, secondo le pattuizioni indicate nelle presenti note
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentite all'udienza fissata per la loro comparizione, le parti aderivano alla proposta del giudice delegato e precisavano poi le conclusioni congiunte sopra riportate all'udienza scritta successiva.
Il Pubblico Ministero interveniva nel procedimento senza opporsi.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, anche considerate le statuizioni che appaiono nell'interesse dei figli minori, di cui pertanto si è ritenuto manifestamente superfluo l'ascolto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, sez. II civ., in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 21.3.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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